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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/07/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 821/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 821/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Montone ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Spezzano Albanese, alla via Nazionale n. 363 attore contro
( ), in p.l.r.p.t., inizialmente rappresentato e difeso, in forza di CP_1 P.IVA_1 procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Patrizia Giansanti, successivamente, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore del 13.12.2024, dall'avv. C. Damiano Libonati ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Cosenza, alla via Montesanto n. 22 convenuta
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'17.2.2025, in cui si riportavano agli atti e scritti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, ha dedotto Parte_1 che, in data 14/03/2016, alle ore 09.30 circa, mentre percorreva, alla guida della propria vettura
Audi A6 (Tg ES447CJ), insieme alla terza trasportata , l'autostrada A3 in direzione Persona_1
Rende-Montalto, all'altezza dello svincolo di Montalto Uffugo, impattava contro un cane di piccola taglia che si trovava sulla sede autostradale, che, nonostante l'immediata attivazione del sistema frenante, non riusciva ad evitare;
ha precisato di avere proseguito la marcia, dopo l'impatto, sino ad una piazzola di emergenza ove si avvedeva che l'animale era rimasto pagina 1 di 6 incastrato nella parte anteriore della vettura. Sul posto intervenivano gli agenti della polizia stradale di Cosenza che compivano gli accertamenti di rito.
L'attore ha narrato di avere riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni fisiche residuate in postumi valutati nella misura del 4% del danno biologico, oltre ad ingenti danni al veicolo quantificati in complessivi € 4.090,78, oltre ad € 170,00 per il trasporto, in quanto non marciante.
Nella prospettazione attorea, la responsabilità per il sinistro è da ascriversi in via esclusiva alla convenuta quale custode della strada, atteso che l'invasione della carreggiata da CP_1 parte del cane aveva determinato una situazione di pericolo per gli utenti automobilisti.
Per tutto quanto precede, ha convenuto in giudizio per sentirla Parte_1 CP_1 condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi € 12.647,81 o nella diversa somma risultante dall'espanda istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal dì del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 20.5.2020, si è costituita in giudizio CP_1 eccependo: l'improcedibilità della domanda per mancato invio, da parte dell'attore, dell'invito alla stipula della negoziazione assistita;
il difetto nell'instaurazione del contraddittorio per omessa citazione in giudizio del - titolare del potere di controllo e Controparte_2 vigilanza del randagismo sul territorio di propria competenza, il quale deve provvedere alla programmazione ed alla cattura (art. 2 lett. b LR 41/90) – e dell per il tramite CP_3 del servizio veterinario (art. 3 lett. d LR 41/90). Nel merito, l'ente convenuto ha opposto che la presenza del cane sulla corsia autostradale costituiva un evento fortuito, eccezionale ed imprevedibile, non riconducibile ad una omessa cura o manutenzione dell'autostrada, la quale nel tratto interessato presentava una rete di recinzione integra e priva di qualsivoglia anomalia, per come espressamente riportato nel rapporto della Polizia Stradale intervenuta, ha conseguentemente chiesto il rigetto del ricorso. on note di trattazione scritta del 3.06.2020, l'attore ha contestato il contenuto della comparsa di costituzione, dando atto, in merito all'ex adverso eccepita improcedibilità della domanda, di avere infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione, inviando alla controparte il relativo invito con missiva del 5 dicembre 2016 in atti, cui la convenuta non ha aderito nei termini di legge.
3. All'udienza cartolare del 12.06.2020, il tribunale ha concesso i termini per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 22.01.2021 per il prosieguo.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'acquisizione degli esiti della CTU medica sulla persona dell'attore, a firma del dr. depositata Persona_2 in data 5.02.2025. All'udienza del 17.02.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, sono state precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, cui le parti hanno provveduto tempestivamente.
4. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Quanto al merito del giudizio, ritiene questo giudice che la domanda deve essere ricondotta sotto la previsione di cui all'all'art. 2051 c.c, aderendo al mutato orientamento giurisprudenziale che già da qualche anno si è affermato con riguardo alle autostrade, ossia alle strade che per loro natura sono destinate ad una circolazione a velocità elevata, a discapito del precedente che per episodi simili si era rifatto al più generico art. 2043 c.c, come si evince anche dalla produzione di pagina 2 di 6 parte convenuta di pronunce precedenti all'avvenuto mutamento. La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che nell' ipotesi di sinistro stradale causato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, titolare del potere di custodia della cosa è la società di gestione autostradale, in questo caso l' . La CP_1 stessa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex articolo 2051 c.c., deve dare prova positiva del fatto che la presenza dell'animale sia stata determinata da evento imprevedibile ed inevitabile che sia idoneo, quindi, ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (Cass. civ. n. 11785/2017; 7763; n. 2477/2018; n. 4160- 4161/2019). L'affermazione della suddetta responsabilità si basa fondamentalmente su due elementi: sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale da cui consegue la possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni provenienti dalle aree circostanti, data la sua naturale destinazione alla percorrenza veloce che deve avvenire in condizioni di sicurezza;
sul presupposto che il concetto di cosa in custodia comprende anche gli elementi accessori, pertinenze inerti che possono interferire alla fruizione del bene da parte dell'utente, creando situazioni di pericolo (Cass. civ. n. 2660/2013).
4.1 Nel caso di specie, parte attrice forniva prova del nesso causale tra l'impatto verificatosi ed il danno subito attraverso apposita produzione documentale, nonché allegando il verbale della
Polizia Stradale di Cosenza intervenuta a seguito del sinistro in cui si da atto delle condizioni del veicolo, della dinamica del sinistro e dell'intervento della Squadra manutentiva che CP_1 rimuoveva la carcassa dell'animale dalla parte anteriore del veicolo.
La presenza di danni veniva inoltre confermata dal testimone di parte attrice, il Tes_1 quale aveva redatto un preventivo di stima.
Provata la presenza di un animale sulla sede autostradale ed i danni arrecati all'automobile condotta dall'attore, era onere della odierna convenuta, quale custode, provare la riferibilità della presenza dell'animale sulla carreggiata a caso fortuito. Doveva la convenuta dimostrare che l'evento si fosse verificato per fattori accidentali e completamente inevitabili, quale poteva essere l'improvviso abbandono di terzi, la caduta da mezzo in transito o l'apertura improvvisa di un varco della recinzione che, si precisa, rientra tra le pertinenze autostradali obbligatorie ex art. 2 comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 285 del 1992, con la precipua funzione di impedire l'accesso sulla carreggiata di animali data la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione .
Anche la prova della presenza della recinzione integra nel solo tratto interessato dall'incidente, peraltro non fornita dalla società convenuta se non limitatamente al luogo in cui l'auto era ferma, per come evincibile dal citato rapporto della Polstrada, non potrebbe comunque ritenersi sufficiente per esonerare il gestore dell'autostrada dalla responsabilità, Non può condividersi, inoltre, l'affermazione contenuta negli atti difensivi dell' secondo cui, essendo la CP_1 un'autostrada priva di barriere di ingresso e di pedaggio, ciò Parte_2 precluderebbe l'eventuale accesso di animali.
Questo giudice deve, pertanto, osservare che alcun elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno, da qualificare come caso fortuito, è stato addotto. Ed ancora che, l'affermazione della società convenuta concernente la supposizione circa l'introduzione del cane causa del sinistro dal vicino svincolo autostradale, risulta essere pregiudizievole, poiché si utilizza tale ipotesi come esimente, ma, in realtà, la stessa costituisce proprio il fondamento della responsabilità da cose in custodia: la possibilità e la prevedibilità pagina 3 di 6 dell'ingresso di animali dal vicino svincolo autostradale, che fa parte del bene in custodia,
“costituisce elemento di intrinseca pericolosità ed al contempo esclude che l'ingresso di animali poi presuntivamente verificatosi possa considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad integrare il caso fortuito” (Cass. civ. n. 9610/2022).
Di contro, alcuna condotta colposa del danneggiato che possa definirsi negligente, non prevedibile, ossia eccezionale ed inconsueta risulta dagli atti di causa e dalla dinamica dell'incidente: la comparsa improvvisa ed inattesa dell'animale aveva messo l'attore nell'impossibilità di evitare la collisione. È opportuno, pertanto, a seguito del riconoscimento della responsabilità della società convenuta, procedere alla quantificazione del danno subito dall'attore.
5. Con riferimento al danno patrimoniale, quantificato dall'attore in euro 4090,78, come da preventivo in atti asseverato poi dal teste escusso, va osservato che lo stesso non risulta contestato nella sua esistenza e nella sua quantificazione, atteso che la convenuta ha contestato esclusivamente la riconducibilità causale al sinistro delle lesioni lamentate.
5.2. In ordine ai danni non patrimoniali, si rileva innanzitutto che il C.T.U. nominato in corso di causa, dott. ha accertato che il Capitano, in conseguenza dell'infortunio, Persona_2 ha subito “Esiti di contusione del rachide cervicale e della spalla sinistra” riscontrando i relativi postumi.
È, pertanto, pervenuto alla conclusione, del tutto condivisibile alla luce delle argomentazioni logiche sottese, che l'evento ha determinato una invalidità temporanea assoluta per parziale al
75% di 15 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% per giorni 20, periodo da ritenersi congruo con la normale evolutività del tipo di lesione subita.
Il C.T.U. ha, infine, riscontrato postumi permanenti di relativa importanza che, con la loro presenza rappresentano l'alterazione del precedente stato di integrità psico-fisico del soggetto, quantificandoli nella misura del 5% sulla base delle norme vigenti e dei barèmes citati in perizia.
Sulla scorta di tali conclusioni, adeguatamente motivate e peraltro non contestate dalle parti, deve procedersi alla liquidazione dei danni patiti dal Capitano.
5.3. Sul punto, deve rilevarsi che il Tribunale di Cosenza, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), si è uniformato alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale applicate dal Tribunale di
Milano atteso che esse forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali-medi sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale).
In particolare, le suddette tabelle contengono l'individuazione di un valore medio, corrispondente all'incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti, ed una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi ai fini di un'adeguata personalizzazione della liquidazione, laddove il caso concreto presenti delle peculiarità.
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. e in applicazione delle tabelle indicate da parte attrice, il danno biologico può essere quantificato complessivamente in euro
3.373,13 di cui euro 1.411,00 per danno non patrimoniale “classico” di cui euro 1.129,00 quale pagina 4 di 6 danno da invalidità permanente - somma ottenuta moltiplicando la percentuale di invalidità come sopra determinata con il valore del punto rapportato all'età dell'istante al momento del fatto (39 anni).
In difetto di specifica allegazione, neppure in termini generici fattuali, e, soprattutto, in assenza di risultanze probatorie (circostanze neppure dedotte) non compete, poi alla parte danneggiata, alcuna ulteriore somma quale residuo danno non patrimoniale a titolo della cd. personalizzazione del predetto danno biologico riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un'adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno
(accertati mediante indagine medico legale) consistenti, nel caso di specie nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, ma anche dalla percezione costante e rinnovata nel tempo della propria inabilità fisica.
5.4 Va infine riconosciuto all'attore a titolo di danno patrimoniale, la complessiva somma di
4.529,14 (comprensiva del rimborso delle spese sostenute, documentate e ritenute congrue dal
CTU di spese vive in euro 438,36 e del danno materiale dell'auto, come detto non contestato e pari a euro 4090,78).
Il danno non patrimoniale e patrimoniale complessivamente subito dall'attore ammonta quindi ad €. 7.902,13 già attualizzati.
6. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come
“lucro cessante”, computabili, presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, a mezzo di equa determinazione ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad esempio, titoli di Stato). Considerato che tali forme di risparmio, dalla data del sinistro all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo similare al tasso legale ritiene il Tribunale che gli interessi possano essere liquidati nella detta misura. Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente, per ciò che concerne le somme da corrispondersi a titolo di danno non patrimoniale (euro 3.373,13), sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT), mentre, per ciò che concerne le somme da corrispondersi a titolo di danno patrimoniale (euro 4.529,14), sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del pagamento (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT)
Infine, sulle somme finali liquidate sopra spetteranno dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sent. 22 giugno
2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del D.M. 55/2014 e sul valore effettivamente riconosciuto, con pagamento in favore dell'avv. Francesco Montone, dichiaratosi antistatario.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono attestarsi su valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, - devono essere liquidate in € 264,00 per esborsi e € 5.077,00
pagina 5 di 6 (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, €1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria) per competenze difensive oltre rimb. forf, iva e cap come per legge. Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente con obbligo di rimborso di quanto eventualmente anticipato dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda proposta e per l'effetto condanna la convenuta al CP_1 pagamento, in favore dell'attore ; della complessiva somma di Parte_1
€7.902,27 oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate CP_1 dall'attore , che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 5.077,00 Parte_1 per competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. MONTONE FRANCESCO.
Cosenza, 31.07.2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 821/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Montone ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Spezzano Albanese, alla via Nazionale n. 363 attore contro
( ), in p.l.r.p.t., inizialmente rappresentato e difeso, in forza di CP_1 P.IVA_1 procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Patrizia Giansanti, successivamente, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore del 13.12.2024, dall'avv. C. Damiano Libonati ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Cosenza, alla via Montesanto n. 22 convenuta
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'17.2.2025, in cui si riportavano agli atti e scritti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, ha dedotto Parte_1 che, in data 14/03/2016, alle ore 09.30 circa, mentre percorreva, alla guida della propria vettura
Audi A6 (Tg ES447CJ), insieme alla terza trasportata , l'autostrada A3 in direzione Persona_1
Rende-Montalto, all'altezza dello svincolo di Montalto Uffugo, impattava contro un cane di piccola taglia che si trovava sulla sede autostradale, che, nonostante l'immediata attivazione del sistema frenante, non riusciva ad evitare;
ha precisato di avere proseguito la marcia, dopo l'impatto, sino ad una piazzola di emergenza ove si avvedeva che l'animale era rimasto pagina 1 di 6 incastrato nella parte anteriore della vettura. Sul posto intervenivano gli agenti della polizia stradale di Cosenza che compivano gli accertamenti di rito.
L'attore ha narrato di avere riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni fisiche residuate in postumi valutati nella misura del 4% del danno biologico, oltre ad ingenti danni al veicolo quantificati in complessivi € 4.090,78, oltre ad € 170,00 per il trasporto, in quanto non marciante.
Nella prospettazione attorea, la responsabilità per il sinistro è da ascriversi in via esclusiva alla convenuta quale custode della strada, atteso che l'invasione della carreggiata da CP_1 parte del cane aveva determinato una situazione di pericolo per gli utenti automobilisti.
Per tutto quanto precede, ha convenuto in giudizio per sentirla Parte_1 CP_1 condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi € 12.647,81 o nella diversa somma risultante dall'espanda istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal dì del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 20.5.2020, si è costituita in giudizio CP_1 eccependo: l'improcedibilità della domanda per mancato invio, da parte dell'attore, dell'invito alla stipula della negoziazione assistita;
il difetto nell'instaurazione del contraddittorio per omessa citazione in giudizio del - titolare del potere di controllo e Controparte_2 vigilanza del randagismo sul territorio di propria competenza, il quale deve provvedere alla programmazione ed alla cattura (art. 2 lett. b LR 41/90) – e dell per il tramite CP_3 del servizio veterinario (art. 3 lett. d LR 41/90). Nel merito, l'ente convenuto ha opposto che la presenza del cane sulla corsia autostradale costituiva un evento fortuito, eccezionale ed imprevedibile, non riconducibile ad una omessa cura o manutenzione dell'autostrada, la quale nel tratto interessato presentava una rete di recinzione integra e priva di qualsivoglia anomalia, per come espressamente riportato nel rapporto della Polizia Stradale intervenuta, ha conseguentemente chiesto il rigetto del ricorso. on note di trattazione scritta del 3.06.2020, l'attore ha contestato il contenuto della comparsa di costituzione, dando atto, in merito all'ex adverso eccepita improcedibilità della domanda, di avere infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione, inviando alla controparte il relativo invito con missiva del 5 dicembre 2016 in atti, cui la convenuta non ha aderito nei termini di legge.
3. All'udienza cartolare del 12.06.2020, il tribunale ha concesso i termini per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 22.01.2021 per il prosieguo.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'acquisizione degli esiti della CTU medica sulla persona dell'attore, a firma del dr. depositata Persona_2 in data 5.02.2025. All'udienza del 17.02.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, sono state precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, cui le parti hanno provveduto tempestivamente.
4. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Quanto al merito del giudizio, ritiene questo giudice che la domanda deve essere ricondotta sotto la previsione di cui all'all'art. 2051 c.c, aderendo al mutato orientamento giurisprudenziale che già da qualche anno si è affermato con riguardo alle autostrade, ossia alle strade che per loro natura sono destinate ad una circolazione a velocità elevata, a discapito del precedente che per episodi simili si era rifatto al più generico art. 2043 c.c, come si evince anche dalla produzione di pagina 2 di 6 parte convenuta di pronunce precedenti all'avvenuto mutamento. La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che nell' ipotesi di sinistro stradale causato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, titolare del potere di custodia della cosa è la società di gestione autostradale, in questo caso l' . La CP_1 stessa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex articolo 2051 c.c., deve dare prova positiva del fatto che la presenza dell'animale sia stata determinata da evento imprevedibile ed inevitabile che sia idoneo, quindi, ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (Cass. civ. n. 11785/2017; 7763; n. 2477/2018; n. 4160- 4161/2019). L'affermazione della suddetta responsabilità si basa fondamentalmente su due elementi: sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale da cui consegue la possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni provenienti dalle aree circostanti, data la sua naturale destinazione alla percorrenza veloce che deve avvenire in condizioni di sicurezza;
sul presupposto che il concetto di cosa in custodia comprende anche gli elementi accessori, pertinenze inerti che possono interferire alla fruizione del bene da parte dell'utente, creando situazioni di pericolo (Cass. civ. n. 2660/2013).
4.1 Nel caso di specie, parte attrice forniva prova del nesso causale tra l'impatto verificatosi ed il danno subito attraverso apposita produzione documentale, nonché allegando il verbale della
Polizia Stradale di Cosenza intervenuta a seguito del sinistro in cui si da atto delle condizioni del veicolo, della dinamica del sinistro e dell'intervento della Squadra manutentiva che CP_1 rimuoveva la carcassa dell'animale dalla parte anteriore del veicolo.
La presenza di danni veniva inoltre confermata dal testimone di parte attrice, il Tes_1 quale aveva redatto un preventivo di stima.
Provata la presenza di un animale sulla sede autostradale ed i danni arrecati all'automobile condotta dall'attore, era onere della odierna convenuta, quale custode, provare la riferibilità della presenza dell'animale sulla carreggiata a caso fortuito. Doveva la convenuta dimostrare che l'evento si fosse verificato per fattori accidentali e completamente inevitabili, quale poteva essere l'improvviso abbandono di terzi, la caduta da mezzo in transito o l'apertura improvvisa di un varco della recinzione che, si precisa, rientra tra le pertinenze autostradali obbligatorie ex art. 2 comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 285 del 1992, con la precipua funzione di impedire l'accesso sulla carreggiata di animali data la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione .
Anche la prova della presenza della recinzione integra nel solo tratto interessato dall'incidente, peraltro non fornita dalla società convenuta se non limitatamente al luogo in cui l'auto era ferma, per come evincibile dal citato rapporto della Polstrada, non potrebbe comunque ritenersi sufficiente per esonerare il gestore dell'autostrada dalla responsabilità, Non può condividersi, inoltre, l'affermazione contenuta negli atti difensivi dell' secondo cui, essendo la CP_1 un'autostrada priva di barriere di ingresso e di pedaggio, ciò Parte_2 precluderebbe l'eventuale accesso di animali.
Questo giudice deve, pertanto, osservare che alcun elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno, da qualificare come caso fortuito, è stato addotto. Ed ancora che, l'affermazione della società convenuta concernente la supposizione circa l'introduzione del cane causa del sinistro dal vicino svincolo autostradale, risulta essere pregiudizievole, poiché si utilizza tale ipotesi come esimente, ma, in realtà, la stessa costituisce proprio il fondamento della responsabilità da cose in custodia: la possibilità e la prevedibilità pagina 3 di 6 dell'ingresso di animali dal vicino svincolo autostradale, che fa parte del bene in custodia,
“costituisce elemento di intrinseca pericolosità ed al contempo esclude che l'ingresso di animali poi presuntivamente verificatosi possa considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad integrare il caso fortuito” (Cass. civ. n. 9610/2022).
Di contro, alcuna condotta colposa del danneggiato che possa definirsi negligente, non prevedibile, ossia eccezionale ed inconsueta risulta dagli atti di causa e dalla dinamica dell'incidente: la comparsa improvvisa ed inattesa dell'animale aveva messo l'attore nell'impossibilità di evitare la collisione. È opportuno, pertanto, a seguito del riconoscimento della responsabilità della società convenuta, procedere alla quantificazione del danno subito dall'attore.
5. Con riferimento al danno patrimoniale, quantificato dall'attore in euro 4090,78, come da preventivo in atti asseverato poi dal teste escusso, va osservato che lo stesso non risulta contestato nella sua esistenza e nella sua quantificazione, atteso che la convenuta ha contestato esclusivamente la riconducibilità causale al sinistro delle lesioni lamentate.
5.2. In ordine ai danni non patrimoniali, si rileva innanzitutto che il C.T.U. nominato in corso di causa, dott. ha accertato che il Capitano, in conseguenza dell'infortunio, Persona_2 ha subito “Esiti di contusione del rachide cervicale e della spalla sinistra” riscontrando i relativi postumi.
È, pertanto, pervenuto alla conclusione, del tutto condivisibile alla luce delle argomentazioni logiche sottese, che l'evento ha determinato una invalidità temporanea assoluta per parziale al
75% di 15 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% per giorni 20, periodo da ritenersi congruo con la normale evolutività del tipo di lesione subita.
Il C.T.U. ha, infine, riscontrato postumi permanenti di relativa importanza che, con la loro presenza rappresentano l'alterazione del precedente stato di integrità psico-fisico del soggetto, quantificandoli nella misura del 5% sulla base delle norme vigenti e dei barèmes citati in perizia.
Sulla scorta di tali conclusioni, adeguatamente motivate e peraltro non contestate dalle parti, deve procedersi alla liquidazione dei danni patiti dal Capitano.
5.3. Sul punto, deve rilevarsi che il Tribunale di Cosenza, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), si è uniformato alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale applicate dal Tribunale di
Milano atteso che esse forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali-medi sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale).
In particolare, le suddette tabelle contengono l'individuazione di un valore medio, corrispondente all'incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti, ed una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi ai fini di un'adeguata personalizzazione della liquidazione, laddove il caso concreto presenti delle peculiarità.
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. e in applicazione delle tabelle indicate da parte attrice, il danno biologico può essere quantificato complessivamente in euro
3.373,13 di cui euro 1.411,00 per danno non patrimoniale “classico” di cui euro 1.129,00 quale pagina 4 di 6 danno da invalidità permanente - somma ottenuta moltiplicando la percentuale di invalidità come sopra determinata con il valore del punto rapportato all'età dell'istante al momento del fatto (39 anni).
In difetto di specifica allegazione, neppure in termini generici fattuali, e, soprattutto, in assenza di risultanze probatorie (circostanze neppure dedotte) non compete, poi alla parte danneggiata, alcuna ulteriore somma quale residuo danno non patrimoniale a titolo della cd. personalizzazione del predetto danno biologico riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un'adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno
(accertati mediante indagine medico legale) consistenti, nel caso di specie nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, ma anche dalla percezione costante e rinnovata nel tempo della propria inabilità fisica.
5.4 Va infine riconosciuto all'attore a titolo di danno patrimoniale, la complessiva somma di
4.529,14 (comprensiva del rimborso delle spese sostenute, documentate e ritenute congrue dal
CTU di spese vive in euro 438,36 e del danno materiale dell'auto, come detto non contestato e pari a euro 4090,78).
Il danno non patrimoniale e patrimoniale complessivamente subito dall'attore ammonta quindi ad €. 7.902,13 già attualizzati.
6. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come
“lucro cessante”, computabili, presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, a mezzo di equa determinazione ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad esempio, titoli di Stato). Considerato che tali forme di risparmio, dalla data del sinistro all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo similare al tasso legale ritiene il Tribunale che gli interessi possano essere liquidati nella detta misura. Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente, per ciò che concerne le somme da corrispondersi a titolo di danno non patrimoniale (euro 3.373,13), sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT), mentre, per ciò che concerne le somme da corrispondersi a titolo di danno patrimoniale (euro 4.529,14), sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del pagamento (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT)
Infine, sulle somme finali liquidate sopra spetteranno dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sent. 22 giugno
2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del D.M. 55/2014 e sul valore effettivamente riconosciuto, con pagamento in favore dell'avv. Francesco Montone, dichiaratosi antistatario.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono attestarsi su valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, - devono essere liquidate in € 264,00 per esborsi e € 5.077,00
pagina 5 di 6 (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, €1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria) per competenze difensive oltre rimb. forf, iva e cap come per legge. Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente con obbligo di rimborso di quanto eventualmente anticipato dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda proposta e per l'effetto condanna la convenuta al CP_1 pagamento, in favore dell'attore ; della complessiva somma di Parte_1
€7.902,27 oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate CP_1 dall'attore , che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 5.077,00 Parte_1 per competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. MONTONE FRANCESCO.
Cosenza, 31.07.2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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