Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 648/2024.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di GI BR, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 648/2024 R.G. V.G. e proposta tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. GINO GATTO (C.F. C.F._2 CodiceFiscale_3
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-ricorrenti-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di GI BR
-interventore ex lege-
OGGETTO: delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro del 29.12.2023 e dichiarata esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dell'1.07.2024.
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza camerale, svoltasi in forma c.d. cartolare, del 26.05.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso congiunto iscritto a ruolo il 26.11.2024 le parti e Parte_1
hanno adito la presente Corte, instaurando l'odierna Parte_2
procedura (n. 648/2024 R.G. V.G.) e ivi in particolare esponendo che:
(1) il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro - con propria pronuncia datata 29.12.2023
e dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dell'1.07.2024 - aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario fra essi celebrato il
18.08.2018 in Campo Calabro (RC) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di CC (RC) (Atto n. 16, Parte II, Serie B, Anno 2018) per l'accertato “Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, n. 2, CIC)” e per l'“Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, n. 3,
CIC)”;
(2) ricorrevano nel caso di specie i presupposti dell'art. 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del concordato Lateranense, ratificato con L. 25 marzo 1985 n. 121, chiedendo pertanto le parti la declaratoria di efficacia nello Stato Italiano della predetta sentenza ecclesiastica.
I.2.- A seguito, poi, di comunicazione del ricorso alla P.G. presso la Corte d'Appello di GI
BR (come da “visto” emesso il 15.01.2025), il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.05.2025, all'esito della quale, preso atto delle note scritte delle parti e del visto del P.G. e con provvedimento del 27.05.2025, il procedimento
è stato assegnato a sentenza senza termini ex art. 190 c.p.c. (trattandosi di “domanda congiunta”
e “su ricorso di entrambi i coniugi”, e dunque “da trattare con il rito camerale” – cfr. Cass. civ., Sez. un., 1/03/1988, n. 2164).
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II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rilevare che l'Ufficio di Procura (rappresentato in questo grado dal
P.G. e dai relativi Sostituti), qui interveniente ex lege in virtù della natura della causa
(trattandosi di causa matrimoniale ex art. 70, comma I, n. 2), c.p.c.), risulta essere regolarmente informato della pendenza della procedura, avendo altresì emesso i relativi visti (cfr. visti del
15.01.2025 e del 7.05.2025)), come necessario e altresì sufficiente ai fini dell'art. 71 c.p.c., a nulla rilevando il mancato intervento a tutte le udienze (v., ex multis, Cass. civ., 02/10/2013, n.
22567).
IV.- Ciò precisato, nel merito nulla osta alla richiesta di delibazione congiuntamente presentata dalle parti.
V.- A tal riguardo, giova rammentare che nei casi, analoghi a quello di specie, di domanda di delibazione di una sentenza di nullità matrimoniale emessa da un Tribunale Ecclesiastico, la
Corte d'Appello è tenuta esclusivamente a verificare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 8, comma II, dell'Accordo di revisione del Concordato, ratificato con legge 25 marzo 1985 n.
121 [accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio 1995 n. 218, secondo quanto disposto dall'art. 2 di quest'ultima legge], essendo precluso qualunque riesame del merito o rinnovo dell'istruttoria e occorrendo invece esclusivamente verificare, a fronte della produzione della sentenza munita del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo (i.e. del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica), se: (a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa
(trattandosi di matrimonio c.d. concordatario); (b) nel procedimento davanti ai Tribunali
Ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
(c) ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (in particolare difetto di contrasto con un giudicato dell'ordinamento italiano, difetto di previa pendenza di analoga procedura innanzi a un giudice italiana e difetto di contrarietà all'ordine pubblico c.d. internazionale).
VI.- Ciò detto, fermo e pacifico che nel caso di specie le parti risultano aver prodotto sia la sentenza da delibarsi (cfr. la sentenza datata 29.12.2023, all. 03 al ricorso congiunto), sia il decreto di esecutività della stessa da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
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(cfr. all. 05 al medesimo ricorso e dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica dell'1.07.2024), non v'è poi dubbio che:
(A) il Tribunale Ecclesiastico adito era competente a conoscere della causa (vertendosi in matrimonio c.d. concordatario, celebrato fra le parti, in specie e come emergente dall'all. 02 del ricorso congiunto, il giorno 18 agosto del 2018 presso la parrocchia Maria Santissima
Maddalena di Campo Calabro-RC, ciò evidentemente radicando anche la relativa competenza territoriale presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro e, per l'effetto, la competenza di questa Corte);
(B) nel relativo procedimento risulta essere stato pienamente assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano [emergendo dalla sentenza ecclesiastica, spec. dalle pagg.
2-3 della stessa, che la parte convenuta sia stata ritualmente citata, abbia avuto congrui termini per difendersi e sia stata avvisata della facoltà di fruire di assistenza legale gratuita (di cui la stessa si è poi avvalsa, essendole stato assegnato un Patrono Stabile), nonché che entrambe le parti abbiano avuto modo di illustrare le proprie ragioni e chiedere e ottenere l'ammissione di mezzi istruttori
(risultando presentati memoriali e documenti, nonché esaminati diversi testi – 3 per parte e due ex officio)],
(C) fra tra le stesse parti non è stata pronunciata altra decisione del giudice italiano sul medesimo oggetto, né risulta pendente analogo giudizio;
(D) le disposizioni contenute nella sentenza ecclesiastica di cui si chiede la delibazione non producono poi effetti contrari all'ordine pubblico c.d. internazionale, non potendo evidentemente ravvisarsi una tale contrarietà con riguardo alla nullità qui pronunciata - derivante dalle patologie e dai vizi della volontà da parte del [soggetto Parte_1
“affetto”, “fin dal fidanzamento”, “da ludopatia” patologica (patologia via via aggravatasi, tanto da imporre una “cura farmacologica” e un “percorso semi-residenziale” presso apposita
“comunità”), come confermato dai coniugi e dai diversi testi esaminati, fra cui i “professionisti della struttura di riferimento del SUFRÀ”, aventi tutti concordemente evidenziato “le evidenze psicopatologiche” e il “tipo” “grave” di “patologia” affliggente il soggetto (cfr. pagg.
8-10 della sentenza ecclesiastica)] e dunque dichiarata per grave difetto di discrezione di giudizio
(can. 1095, n. 2, CIC) e per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can
1095, n. 3, CIC), essendo noto e qui da ribadirsi che la “sentenza di nullità del matrimonio
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ecclesiastico pronunciata per “grave difetto di discrezione di giudizio” di un coniuge” è senz'altro delibabile, “poiché non contrastante con i principi di ordine pubblico”, in quanto
“la situazione di vizio psichico (ob defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art.
120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano” [cfr. Cass. civ., 15/06/2012, n.
9844 e Cass. civ., 15/09/2009, n. 19808, nonché Cass. n. 5822/1987; Cass. n. 4701/1988; Cass.
n. 3002/1997; Cass. n. 4387/2000; Cass. n. 10796/2006; Cass. n. 1262/2011 e, nella giurisprudenza di merito ed ex multis, Corte App. Ancona, 13702/2017, n. 239];
(E) essendo stata la delibazione poi richiesta da entrambe le parti mediante ricorso congiunto,
è poi da escludersi ogni possibile rilevanza ostativa derivante dalla “convivenza coniugale”, trattandosi, come noto, di “situazione giuridica” “non rilevabile d'ufficio”, in quanto “oggetto di un'eccezione in senso stretto”, con la conseguenza che, “anche nel caso in cui … emerg[a] ex actis una situazione di convivenza coniugale”, ove tuttavia la “domanda di delibazione” risulti “congiunta”, è evidente che alcuna eccezione risulti sollevata e pertanto “non possono sussistere dubbi circa la” sicura “delibabilità” “della sentenza canonica di nullità” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 17/07/2014, n. 16379].
VII.- A fronte di quanto precede non occorre poi emettersi nel caso di specie alcuna ulteriore statuizione, né in termini di provvedimenti provvisori di natura economica [in difetto di richiesta alcuna a tal riguardo], né in punto di spese [attesa la natura congiunta della domanda
(cfr., da ultimo, Corte App. Bari, 3/01/2025, n. 7; Corte App. L'Aquila, 28/11/2024, n. 36;
Corte App. Napoli, 4/01/2024, n. 2)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di GI BR, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 648/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto delibazione della sentenza di nullità matrimoniale, così provvede:
1) DICHIARA l'efficacia in Italia della sentenza dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro del 29.12.2023 e dichiarata esecutiva con decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica dell'1.07.2024, con la quale è stata dichiarata la
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nullità del matrimonio concordatario, celebrato in data 18.08.2018 in Campo Calabro
(RC) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di CC (RC)
(Atto n. 16, Parte II, Serie B, Anno 2018);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune (CC) di procedere alle trascrizioni e annotazioni previste dalla legge;
3) NULLA per le spese.
Così deciso in GI BR, Camera di Consiglio da remoto del 27 maggio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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