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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/12/2024, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1536/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Parigiani, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Siena, Via dei Montanini, n. 5, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di alias Parte_1 Pt_2
(C.F. ), nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”)
[...] C.F._1 si sostituisca l'indicazione del sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ ” sia Pt_1 rettificata nel nuovo nome “ ” e di conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe del Parte_2
Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso.
pagina 1 di 5 a) AUTORIZZARE alias (C.F. ) a sottoporsi Parte_1 Parte_2 C.F._1
a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
con vittoria di spese ed onorari come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente, di stato libero e senza figli, esponeva di aver manifestato fin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile, percepito come quello di appartenenza, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di e non in quello anagrafico di Parte_2 Pt_1
Il ricorso veniva ritualmente notificato al Pubblico Ministero, che riservava la conclusioni.
All'udienza del 14/11/2024, tenutasi in modalità da remoto, parte ricorrente compariva unitamente al proprio difensore e veniva sentita dal Giudice delegato per la trattazione del procedimento, insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
all'esito dell'udienza, disposta la discussione orale, il
Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
In via preliminare, si osserva che la causa ha ad oggetto due distinte domande: quella di rettificazione degli atti dello Stato Civile e quella contestuale di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico.
Svolgendo una breve premessa sulla normativa applicabile, si rileva che l'art. 1 della l. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 3 della stessa legge, prima dell'introduzione del d.lgs.
150/2011, stabiliva che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza (comma 1) e, una volta accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio (comma 2).
Tale norma, abrogata nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs.
n.150 del 2011, è stata trasfusa nel 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, con l'eliminazione della disposizione di cui al comma 2°, secondo cui “il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”.
È opinione ormai consolidata che, a seguito di tale modifica, sia venuta meno la natura bifasica del procedimento, dal momento che la legge non richiede più due distinte pronunce, una, volta pagina 2 di 5 all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.
Nell'interpretazione ormai dominante della giurisprudenza di legittimità, inoltre, le disposizioni di cui alla l. 164/1982 e al d.lgs. 150/2011 non impongono la chirurgia correttiva per poter procedere alla rettificazione degli atti dello Stato Civile, sicché l'intervento chirurgico non costituisce più prerequisito per il riconoscimento del diritto al mutamento di sesso. In questo senso, Cass. 15138/2015 ha affermato che: “Nel sistema creato con la 1. n. 162 del 1984 tale correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con
l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Da ultimo, occorre segnalare che la Corte di Strasburgo, in una recente pronuncia, ha accertato la violazione, da parte dell'Italia, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 della CEDU, in relazione al rifiuto dell'autorità amministrativa (prefetto) di accogliere l'istanza di cambiamento del nome poiché il soggetto richiedente non aveva ancora subito l'intervento chirurgico e, quindi non era stata pronunciata la sentenza definitiva che attestasse l'esecuzione dell'intervento e il definitivo mutamento dell'identità sessuale (CEDU, sez. I, sent. 11 ottobre 2018, ric. N. 55216/2008).
La Corte, pur non contestando la scelta dello Stato italiano di affidare le decisioni relative ai cambiamenti di sesso dell'autorità giudiziaria, ha specificato che nel caso concreto il rifiuto era stato motivato su ragioni puramente formali, che non avevano tenuto in debito conto la situazione peculiare della richiedente, la quale aveva intrapreso un percorso medico di transizione ed era socialmente riconosciuta nel proprio genere d'elezione.
Dalla breve disamina appena svolta, è possibile desumere che il diritto al mutamento di sesso è subordinato all'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della serietà ed univocità del percorso scelto e della compiutezza dell'approdo finale. Da un lato, dunque, la richiesta di autorizzazione al trattamento chirurgico non si pone come condizione necessaria per l'ottenimento della rettificazione del sesso;
dall'altro, nel caso in cui tale autorizzazione venga richiesta, la pronuncia della rettificazione non
è subordinata alla verifica dell'effettuazione del trattamento autorizzato.
Nel presente giudizio, in cui parte ricorrente chiede contestualmente sia la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome da a sia l'autorizzazione a sottoporsi ad Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 5 intervento chirurgico, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare in modo univoco l'irreversibilità, la serietà e la compiutezza del percorso di affermazione di una nuova identità sessuale.
Parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione medica: Relazione sottoscritta dalla Prof.ssa e dalla psicologa Dott.ssa del Consultorio MIT Persona_1 Persona_2 convenzionato con l'AUSL Città di Bologna, dalla quale risulta il percorso di affermazione di genere presso la struttura MIT e l'inizio della terapia ormonale a far data dal mese di giugno 2023.
Entrambe le specialiste hanno espresso parere favorevole all'accesso del ricorrente sia al trattamento chirurgico per l'adeguamento del sesso, sia alla rettificazione anagrafica, in considerazione della volontà manifestata dallo stesso nel corso degli anni e della modificazione dei tratti fenotipici da maschili a femminili, ottenuta in seguito all'assunzione della terapia ormonale, che ha comportato il raggiungimento di una significativa condizione di miglioramento del proprio benessere psicofisico.
Altresì, in sede di interrogatorio libero disposto in udienza, parte ricorrente ha confermato la volontà di portare a termine il percorso per la rettificazione del sesso, dichiarando: “il mio percorso è iniziato nel febbraio 2022 presso il centro MIT di Bologna in quanto avevo il desiderio di poter vivere l'identità di tipo femminile, ho sempre sentito un profondissimo disagio nell'identità maschile. Appena sono diventata maggiorenne ho iniziato il percorso e ora sono felice perché questa è l'identità in cui ho sempre voluto vivere. Io chiedo di essere chiamata e ora tutte le persone che fanno parte Parte_2
della mia vita mi chiamano con almeno uno di questi due nomi. Ho il supporto della mia famiglia e dei miei cari. In questo momento sto frequentando la triennale di scienze psicologiche all'università in cui ho attivato la carriera alias, al momento non lavoro ma faccio volontariato”.
In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che la serietà del percorso terapeutico intrapreso, costante negli anni, e la documentazione sanitaria in atti rendano superflui ulteriori approfondimenti officiosi, evidenziando per converso l'effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte insistentemente ribadito dalla parte, della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso femminile e del nome con i quali il ricorrente ormai si identifica e si riconosce, nonché del ricorso alla Parte_2
modificazione chirurgica dei caratteri sessuali, così da raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica.
S'impone pertanto l'accoglimento di entrambe le domande formulate di rettificazione degli atti di stato civile e di autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Nulla in ordine alle spese, vertendosi in materia di processo cd. necessario, in relazione al quale non opera la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 4 di 5 dispone: visto l'art. 31 comma 4 D. Lgs. 150/2011,
Accoglie la domanda di per la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a Parte_1
femminile;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Menaggio (CO) di effettuare la rettificazione del relativo registro, dell'atto concernente nato in [...], il [...], con Parte_1 attribuzione del sesso femminile e con assunzione del nome ” al posto di;
Parte_2 Pt_1
Autorizza a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri Parte_1 caratteri sessuali all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile;
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1536/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Parigiani, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Siena, Via dei Montanini, n. 5, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di alias Parte_1 Pt_2
(C.F. ), nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”)
[...] C.F._1 si sostituisca l'indicazione del sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ ” sia Pt_1 rettificata nel nuovo nome “ ” e di conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe del Parte_2
Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso.
pagina 1 di 5 a) AUTORIZZARE alias (C.F. ) a sottoporsi Parte_1 Parte_2 C.F._1
a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
con vittoria di spese ed onorari come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente, di stato libero e senza figli, esponeva di aver manifestato fin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile, percepito come quello di appartenenza, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di e non in quello anagrafico di Parte_2 Pt_1
Il ricorso veniva ritualmente notificato al Pubblico Ministero, che riservava la conclusioni.
All'udienza del 14/11/2024, tenutasi in modalità da remoto, parte ricorrente compariva unitamente al proprio difensore e veniva sentita dal Giudice delegato per la trattazione del procedimento, insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
all'esito dell'udienza, disposta la discussione orale, il
Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
In via preliminare, si osserva che la causa ha ad oggetto due distinte domande: quella di rettificazione degli atti dello Stato Civile e quella contestuale di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico.
Svolgendo una breve premessa sulla normativa applicabile, si rileva che l'art. 1 della l. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 3 della stessa legge, prima dell'introduzione del d.lgs.
150/2011, stabiliva che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza (comma 1) e, una volta accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio (comma 2).
Tale norma, abrogata nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs.
n.150 del 2011, è stata trasfusa nel 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, con l'eliminazione della disposizione di cui al comma 2°, secondo cui “il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”.
È opinione ormai consolidata che, a seguito di tale modifica, sia venuta meno la natura bifasica del procedimento, dal momento che la legge non richiede più due distinte pronunce, una, volta pagina 2 di 5 all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.
Nell'interpretazione ormai dominante della giurisprudenza di legittimità, inoltre, le disposizioni di cui alla l. 164/1982 e al d.lgs. 150/2011 non impongono la chirurgia correttiva per poter procedere alla rettificazione degli atti dello Stato Civile, sicché l'intervento chirurgico non costituisce più prerequisito per il riconoscimento del diritto al mutamento di sesso. In questo senso, Cass. 15138/2015 ha affermato che: “Nel sistema creato con la 1. n. 162 del 1984 tale correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con
l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Da ultimo, occorre segnalare che la Corte di Strasburgo, in una recente pronuncia, ha accertato la violazione, da parte dell'Italia, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 della CEDU, in relazione al rifiuto dell'autorità amministrativa (prefetto) di accogliere l'istanza di cambiamento del nome poiché il soggetto richiedente non aveva ancora subito l'intervento chirurgico e, quindi non era stata pronunciata la sentenza definitiva che attestasse l'esecuzione dell'intervento e il definitivo mutamento dell'identità sessuale (CEDU, sez. I, sent. 11 ottobre 2018, ric. N. 55216/2008).
La Corte, pur non contestando la scelta dello Stato italiano di affidare le decisioni relative ai cambiamenti di sesso dell'autorità giudiziaria, ha specificato che nel caso concreto il rifiuto era stato motivato su ragioni puramente formali, che non avevano tenuto in debito conto la situazione peculiare della richiedente, la quale aveva intrapreso un percorso medico di transizione ed era socialmente riconosciuta nel proprio genere d'elezione.
Dalla breve disamina appena svolta, è possibile desumere che il diritto al mutamento di sesso è subordinato all'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della serietà ed univocità del percorso scelto e della compiutezza dell'approdo finale. Da un lato, dunque, la richiesta di autorizzazione al trattamento chirurgico non si pone come condizione necessaria per l'ottenimento della rettificazione del sesso;
dall'altro, nel caso in cui tale autorizzazione venga richiesta, la pronuncia della rettificazione non
è subordinata alla verifica dell'effettuazione del trattamento autorizzato.
Nel presente giudizio, in cui parte ricorrente chiede contestualmente sia la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome da a sia l'autorizzazione a sottoporsi ad Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 5 intervento chirurgico, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare in modo univoco l'irreversibilità, la serietà e la compiutezza del percorso di affermazione di una nuova identità sessuale.
Parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione medica: Relazione sottoscritta dalla Prof.ssa e dalla psicologa Dott.ssa del Consultorio MIT Persona_1 Persona_2 convenzionato con l'AUSL Città di Bologna, dalla quale risulta il percorso di affermazione di genere presso la struttura MIT e l'inizio della terapia ormonale a far data dal mese di giugno 2023.
Entrambe le specialiste hanno espresso parere favorevole all'accesso del ricorrente sia al trattamento chirurgico per l'adeguamento del sesso, sia alla rettificazione anagrafica, in considerazione della volontà manifestata dallo stesso nel corso degli anni e della modificazione dei tratti fenotipici da maschili a femminili, ottenuta in seguito all'assunzione della terapia ormonale, che ha comportato il raggiungimento di una significativa condizione di miglioramento del proprio benessere psicofisico.
Altresì, in sede di interrogatorio libero disposto in udienza, parte ricorrente ha confermato la volontà di portare a termine il percorso per la rettificazione del sesso, dichiarando: “il mio percorso è iniziato nel febbraio 2022 presso il centro MIT di Bologna in quanto avevo il desiderio di poter vivere l'identità di tipo femminile, ho sempre sentito un profondissimo disagio nell'identità maschile. Appena sono diventata maggiorenne ho iniziato il percorso e ora sono felice perché questa è l'identità in cui ho sempre voluto vivere. Io chiedo di essere chiamata e ora tutte le persone che fanno parte Parte_2
della mia vita mi chiamano con almeno uno di questi due nomi. Ho il supporto della mia famiglia e dei miei cari. In questo momento sto frequentando la triennale di scienze psicologiche all'università in cui ho attivato la carriera alias, al momento non lavoro ma faccio volontariato”.
In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che la serietà del percorso terapeutico intrapreso, costante negli anni, e la documentazione sanitaria in atti rendano superflui ulteriori approfondimenti officiosi, evidenziando per converso l'effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte insistentemente ribadito dalla parte, della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso femminile e del nome con i quali il ricorrente ormai si identifica e si riconosce, nonché del ricorso alla Parte_2
modificazione chirurgica dei caratteri sessuali, così da raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica.
S'impone pertanto l'accoglimento di entrambe le domande formulate di rettificazione degli atti di stato civile e di autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Nulla in ordine alle spese, vertendosi in materia di processo cd. necessario, in relazione al quale non opera la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 4 di 5 dispone: visto l'art. 31 comma 4 D. Lgs. 150/2011,
Accoglie la domanda di per la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a Parte_1
femminile;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Menaggio (CO) di effettuare la rettificazione del relativo registro, dell'atto concernente nato in [...], il [...], con Parte_1 attribuzione del sesso femminile e con assunzione del nome ” al posto di;
Parte_2 Pt_1
Autorizza a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri Parte_1 caratteri sessuali all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile;
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Presidente Relatore
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