Sentenza 18 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/09/2003, n. 13763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13763 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL1 3 7 63 REPUBBLICA IT LIANA 03 art. 304 e.p.c.; LA CORTE SUPREMA DLCASSAZIONE Oggetto H sorte del forscurators SEZIONE SECONDA CIVILE olen fronte nel finnslisis of affello:]finſtitio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: couragmente orella mau cata estrusione nel findi. Dott. Antonio -- Presidente VELLA R.G.N. 7962/00 sio;
mullità della senten Ja or affello Dott. Alfredo Consigliere- MENSITIERI Cron. Ne Julho 27.83 Rep. 3626 DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Rosario Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 27/09/02 Dott. Giovanna - Consigliere SCHERILLO De Julia Rosario, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASCHERINO 12, presso lo studio dell'avvocato DEL MONTAGNARO, che lo difende unitamente LUIGI all'avvocato GIORGIO SALUSSOGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA IC;
- intimato avvers0 la sentenza n. 2767/99 del Tribunale di 2002 TORINO, depositata il 24/04/99; " 1261 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato MONTAGNARO Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per accoglimento del ricorso in relazione al 1° motivo, assorbito il resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso al Pretore di Torino MicheleCon ER propose domanda di reintegrazione del possesso, ai sensi dell'art. 1168 del codice civile, assumendo che AI TE gli aveva impedito l'esercizio di una servitù di passaggio che da tempo esercitava su un fondo per accedere alla via pubblica. Il TE si oppose all'accoglimento della domanda che fu rigettata dal Pretore con provvedimento dell'undici ottobre 1993. Il soccombente propose appello e il Tribunale di Torino, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda e ordinato al TE di reintegrare il ER nel possesso della servitù di passaggio. Ricorre per cassazione il TE con due motivi. Il ER non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso si denunzia la violazione degli art. 299 e 301 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 dello stesso codice, e si eccepisce la nullità del giudizio e della sentenza d'appello per non avere il Tribunale dichiarato l'interruzione del ☐ processo a seguito della morte del difensore del convenuto, avvenuta il 13 maggio 1998, e provata con i certificati prodotti. Il motivo è fondato. A norma dell'art. 301 del codice di procedura civile "se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo automaticamente interrotto dal giorno della morte del procuratore stesso", e tutti gli atti eventualmente compiuti dopo l'interruzione, compresa la sentenza che abbia definito il giudizio, sono affetti da nullità, la quale, se riguardi una pronuncia d'appello, può essere dedotta con ricorso per cassazione dalla stessa parte;
in tal caso, la Suprema Corte annulla la decisione impugnata e rinvia il processo ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui esso si trovava alla data dell'evento interruttivo (conf. Sent. nn. 2449 del 1989, 5923 del 1991, 2340 del 1996, 3279 del 1997). risultato dallaNella specie, essendo documentazione prodotta in giudizio, che l'avvocato Francesco Chiaravaglio, difensore del ricorrente, era deceduto in data 13 maggio 1998, nel corso della fase di gravame e che, quindi, si era verificata l'automatica interruzione del processo, tutti gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza d'appello, sono affetti da nullità. Pertanto deve accogliersi il primo motivo del ricorso, dichiarandosi assorbito il secondo motivo, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa alla Corte d'appello di Torino, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino. Roma 27 settembre 2002. H Pendently H Coungliere est. M aniove Me JU IS DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 SET. 2003 Oggi, IL CANCELLIERE RI Di ZO IE БЩ IL CANCELLIERE RI Di ZO Di UR 15