Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2004, n. 11592
CASS
Sentenza 22 giugno 2004

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È onere del proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù coattiva a favore del medesimo - o l'ampliamento di quella preesistente - dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e cioè l'interclusione del suo fondo - ovvero l'impossibilità di accedervi con mezzi meccanici - mentre spetta al proprietario del fondo su cui dovrà esser costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via - ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo - configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2004, n. 11592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11592
    Data del deposito : 22 giugno 2004

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