Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
È onere del proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù coattiva a favore del medesimo - o l'ampliamento di quella preesistente - dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e cioè l'interclusione del suo fondo - ovvero l'impossibilità di accedervi con mezzi meccanici - mentre spetta al proprietario del fondo su cui dovrà esser costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via - ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo - configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2004, n. 11592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11592 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE NC Paolo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R SIMONI 73, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO PALLADINO, difeso dall'avvocato ANGELO PIUNNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO SQ, DI IO IC, CO IA EP, DI IO SA, UL NA quali eredi di DI IO SC, SA SE, SA SE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 482/00 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata il 10/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/04 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito l'Avvocato NERI Claudio, per procura speciale notarile rep. 27829 del 18/06/01, Notaio GENNARO DE PAOLA Campobasso, difensore oralmente di IO CH, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 maggio 1999 NI TI proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Campobasso emessa il 20 novembre 1998 con la quale, nel dichiarare in favore del medesimo appellante l'esistenza della servitù di passaggio gravante sui fondi siti in Campobasso, località Camposarcone, di proprietà dei convenuti SQ TI, MA EP AN, CH Di LO, NC Di IA, IA OS e PP OS, era stata rigettata la domanda di ampliamento della stessa servitù proposta da esso istante nei confronti dei predetti, con compensazione fra le parti delle spese del giudizio, ad eccezione di quelle liquidate a favore di SQ PU e poste a suo carico.
A sostegno del gravame si censurava la decisione del Pretore che, nell'escludere il diritto all'ampliamento della preesistente servitù, aveva ritenuto - sulla base di prove testimoniali generiche ed in contrasto con gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio-la mancanza di prova dell'inesistenza di altro passaggio idoneo per l'accesso ai fondi dell'attore, interpretando erroneamente le risultanze documentali;
l'appellante chiedeva che, in riforma della decisione di primo grado, fosse dichiarato che i fondi di sua proprietà avevano accesso soltanto dalla stradina in oggetto divenuta insufficiente ai bisogni dei fondi medesimi e di conseguenza ne venisse disposto l'ampliamento con la costituzione della servitù di passaggio;
erroneamente era stato condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da SQ TI.
Si costituivano in giudizio:
SQ TI, che chiedeva la conferma della decisione impugnata;
MA EP AN e CH Di IA, che deducevano l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la dichiarazione che la stradina in oggetto costituiva unica via di accesso alla pubblica strada, perché nuova, chiedendo comunque nel merito il rigetto dell'impugnazione;
spiegavano altresì appello incidentale avverso la statuizione relativa all'esistenza della servitù che non aveva formato oggetto della domanda.
Con sentenza del 21 settembre 1999 il Tribunale rigettava sia l'appello proposto da NI TI sia quello incidentale, dichiarando compensate le spese del grado di giudizio, ad eccezione di quelle sostenute da SQ TI, che poneva a carico dell'appellante principale.
I giudici di appello per quel che interessa nella presente sede ritenevano quanto segue. L'attore, che aveva chiesto l'ampliamento della preesistente servitù di passaggio di cui era risultato titolare, non aveva fornito la prova delle condizioni in proposito previste dall'art. 1051 c.c., e ciò con particolare riferimento all'inesistenza di altro accesso alla pubblica via del fondo utilizzabile per il transito di mezzi meccanici.
infatti, l'inesistenza di tale passaggio, risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, era smentito dalle deposizioni dei testi escussi che avevano fatto riferimento ad altra via di accesso alla pubblica via di cui erano dotati i fondi dell'attore: questi, pertanto, non aveva assolto l'onere probatorio a lui incombente.
Avverso tale decisione propone ricorso NI TI per cassazione sulla base di tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando insufficiente e illogica motivazione su punti decisivi in relazione agli artt. 1051, 2691 c.c. e 116 c.p.c., censura la decisione impugnata che aveva erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, non attribuendo il giusto valore alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, da cui era emersa l'inesistenza di altra via di accesso al fondo dell'attore per il transito di mezzi meccanici;
il giudice, senza tenere conto del valore di prova della consulenza tecnica per l'accertamento di fatti o la descrizione di situazioni che possono essere acquisiti soltanto con l'ausilio di cognizioni tecniche o scientifiche, era pervenuto al rigetto della domanda per l'asserito contrasto tra le risultanze della consulenza e le deposizioni dei testi escussi, mentre le dichiarazioni rese da costoro erano da ritenersi generiche o inconferenti, non potendo da esse desumersi l'esistenza di altro accesso del fondo dell'attore alla pubblica via.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., in relazione agli artt. 115 c.p.c., 1051 e 2697 c.c., deduce che contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, è a carico del convenuto - il quale invochi l'esistenza in concreto di altro accesso idoneo alla pubblica via utilizzabile per il fondo dell'attore-l'onere di fornirne la prova che la dedotta interclusione esiste in astratto e non in concreto per l'esistenza di un passaggio che consente l'accesso al fondo dalla pubblica via.
D'altra parte - osserva ancora il ricorrente - ai fini dell'ampliamento richiesto dall'art. 1051 c.c. - è sufficiente che gli accessi, seppure esistenti, non siano tali da consentire il transito dei veicoli a trazione meccanica necessari per la coltivazione ed il conveniente uso del fondo: nella specie la strada cosiddetta delle Fontanelle, sulla quale - secondo i convenuti - l'attore avrebbe avuto il diritto di passaggio, si era rivelata insufficiente;
la sentenza - osserva ancora il ricorrente - si era rivelata contraddittoria:
dopo avere disatteso le eccezioni dei convenuti, riconoscendo a favore del NT la servitù di passaggio, aveva fondato la pronuncia di rigetto della domanda di ampliamento in base alle stesse eccezioni dei convenuti.
Il primo e il secondo motivo, essendo strettamente connessi, possono essere esaminate congiuntamente. Le censure vanno disattese. Il Tribunale ha ritenuto che l'attore non aveva assolto l'onere della prova, a lui incombente, in ordine alle condizioni richieste dall'art. 1051 c.c. per l'ampliamento della preesistente servitù di passaggio:in particolare la contraddittorietà delle risultanze istruttorie non consentiva di ritenere dimostrata la mancanza di altra via di accesso alla pubblica via utilizzabile per il transito dei veicoli.
La decisione è corretta.
Secondo l'orientamento, di gran lunga prevalente, della S.C., che il Collegio ritiene di condividere, incombe a colui che chieda la costituzione di servitù coattiva o l'ampliamento di quella preesistente dimostrare il fondamento del diritto, cioè la circostanza obiettiva che il fondo è circondato da altri fondi senza uscite sulla pubblica via(già esistenti o realizzabili senza eccessivo dispendio), mentre i fatti negativi o impeditivi, come l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso ed a carico di uno dei fondi che lo racchiudono, costituiscono oggetto dell'onere probatorio posto a carico di chi li allega per paralizzare la pretesa azionata (Cass. 12049/1992; 5895/1987;
3975/1976).
Orbene i giudici di appello, facendo puntuale applicazione di tale principio, sono pervenuti al rigetto della domanda sul rilievo che l'attore non aveva fornito la prova a lui incombente del fatto costitutivo, rappresentato dall'assenza di altra via di accesso al fondo utilizzabile per il transito dei veicoli.
Ritiene in proposito il Collegio che l'onere di dimostrare l'esistenza di una via di accesso al fondo dell'attore, incombente al convenuto che la invochi per escluderne l'interclusione - onere al quale in particolare fa riferimento Cass. 3040/1980 - postula, secondo la ripartizione dell'onere della prova di cui si è detto, già fornita (da parte dell'attore)la dimostrazione dell'obiettiva condizione di interclusione del fondo.
Secondo la sentenza impugnata tale prova non era stata raggiunta alla stregua delle contrastanti risultanze istruttorie, in quanto l'esistenza di altra via di accesso, esclusa dalla consulenza tecnica d'ufficio, era invece emersa dalle deposizioni dei testi escussi. Orbene il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove date dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere fra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'une piuttosto che all'altro mezzo di prova (Cass. 2222/2003). La doglianza formulata dal TI sostanzialmente tende ad ottenere un riesame delle risultanze processuali che, essendo riservate all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sono sottratte al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma ha il compito di verificare sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica solo la congruità e la completezza del ragionamento svolto nella sentenza.
La motivazione - immune da vizi logici e giuridici - non è affetta dalla dedotta contraddittorietà, giacché la sentenza-dopo avere accertato l'esistenza a favore del fondo del TI della servitù di passaggio(contestata dai convenuti) - ha escluso le condizioni necessarie per il richiesto ampliamento in assenza della prova incombente all'attore ai sensi dell'art. 1051 c.c.. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 92 e 102 c.p.c., censura la decisione gravata che l'aveva condannato al pagamento delle spese processuali a favore di SQ TI, che era litisconsorte processuale non diversamente dagli altri convenuti nei confronti dei quali era stata invece disposta la compensazione. La censura è inammissibile, posto che il ricorrente lamenta la mancata compensazione delle spese processuali. In materia di regolamentazione delle spese processuali, per il giudice sussiste soltanto il divieto di condannare al pagamento la parte completamente vittoriosa, mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità della compensazione parziale o totale, non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, quando quest'ultima sia espressa.
Nella specie la sentenza, con motivazione congrua e corretta, ha giustificato il diverso regolamento delle spese rispetto agli altri convenuti in considerazione del comportamento processuale tenuto dal predetto che non si era opposto alla domanda.
Il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004