Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 5 giugno 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 23276/2022 avente ad OGGETTO: residuo TFR - fondo di garanzia Inps
TRA
nato il [...] a [...] C.F.: Parte_1
, rapp.to e difeso giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa (CE), Via Salvo D'Acquisto N. 200;
ricorrente
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20-12-2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società per il periodo dal Controparte_2
02.01.1995 al 15.12.2019 in qualità di operaio, con inquadramento nel nel Livello B 2 del C.C.N.L. “Lavanderie - Aziende Industriali”; che alla fine del rapporto di lavoro non aveva percepito le spettanze lavorative tra cui le quote TFR versate al Fondo Tesoreria;
che la società Controparte_2
con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
[...]
61/2020 era stata dichiarata fallita;
che, atteso il mancato pagamento del TFR maturato dall'01.01.2007, aveva inviato richiesta di pagamento al Fondo Tesoreria di Nola CP_1 inviando i modelli MV32 e MV 34 e il rifiuto del curatore fallimentare di sottoscrivere la modulistica con pec del CP_1
23.06.2021; che aveva percepito la somma netta di €.11.469,76 corrispondente alla somma lorda di €.14.895,79 ( ottenuta dividendo la somma di €. 11.469,76 per 0,77); che dall'estratto
Fondo Tesoreria risultava tuttavia che doveva percepire la somma di €.15.727,38, per cui era ancora creditore della somma di €. 831,54; che in data 14.12.2021 aveva richiesto tale differenza all' inviando ricorso al Comitato provinciale, CP_1 senza esito ed in data 12.09.2022 aveva inviato istanza di riesame, che rimaneva senza riscontro;
che il rapporto di lavoro risultava provato dalle buste paga, dalla lettera di licenziamento, dalla Certificazione unica 2020, dall'estratto contributivo e che il
TFR spettante era chiaramente desumibile dall'estratto Fondo Tesoreria;
che, secondo quanto statuito anche dalla consolidata giurisprudenza, di merito e di legittimità, in base al principio dell'automaticità delle prestazioni, la prestazione era sempre dovuta al lavoratore, soggetto protetto, anche in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (art. 2116 c.c.); tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: “Condannarsi
in Controparte_3 persona del Presidente pro-tempore dom.to per la qualità c/o la sede dello stesso in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, per le ragioni di cui in premessa, a pagare immediatamente all'istante la somma di €. 831,54 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”, con vittoria di spese ed attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto per le motivazioni esposte nella memoria in atti.
All'odierna udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa mediante sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
È opportuno, in via preliminare, richiamare la normativa di riferimento.
Il Fondo di Tesoreria è stato costituito con l'art. 1, commi CP_1
755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce quanto segue: «755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dal CP_1 su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo. 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. 757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge». In esecuzione di quanto stabilito al comma 757 testé richiamato, con l'art. 2 D.M. del 30.01.07, rubricato «Prestazioni erogate dal Fondo», si è quindi stabilito quanto segue: «1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali nello stesso mese».” Pertanto, il Fondo di Tesoreria garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei TFR loro spettanti per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell'art 1, comma 576, citato.
Le modalità di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, giacché viene gestito dall'istituto per conto dello
Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello
Stato ed è finanziato da un contributo pari alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore nel settore privato a decorrere dal
1.01.2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 05.12.2005 n. 252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno
50 addetti.
Tale accantonamento materiale viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale equiparata - ai fini dell'accertamento della riscossione - a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. Ed infatti, tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i contributi versati dalle aziende, e che lo stesso eroga ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto le somme loro spettanti, secondo il principio della ripartizione, il Fondo attua una gestione di natura previdenziale, con conseguente applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116
c.c., per cui nel calcolo vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nel vigente periodo prescrizionale.
Ai sensi dell'art 2 comma 1 del DM 30.01.2007, poi, il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il TFR e le relative anticipazioni, in riferimento alla quota maturata da ciascun dipendente a far data dal 1.01.2007, secondo le consuete modalità di cui all'art 2120 c.c.
Di conseguenza, il TFR continuerà ad essere calcolato sommando per ciascun anno di servizio del lavoratore una quota pari all'importo globale della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni. Le quote annuali, salvo quella maturata nell'anno in corso, sono indicizzate al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat).
Pertanto, nulla è stato innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di TFR (o di eventuali anticipazioni), anche per quel che riguarda il TFR versato all' al datore di lavoro, il quale provvede a liquidare le CP_1 prestazioni dovute. Il datore di lavoro, infatti, si sostituisce al Fondo di Tesoreria per quel che concerne l'adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore, salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei confronti dell' CP_1
Qualora, poi, il datore di lavoro fallisca, o vi sia una incapienza dell'impresa fallita, l'importo totale delle prestazioni è di competenza del Fondo. In tal caso, il Fondo di Tesoreria è tenuto a liquidare direttamente l'intera quota a suo carico.
I soggetti tenuti ad effettuare l'invio della dichiarazione di incapienza sono (cfr. Circolare 7 febbraio 2013, n. 21): i CP_1 datori di lavoro (o loro dipendenti opportunamente delegati); i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (ai sensi di quanto esposto nella Circolare 8 febbraio 2011, n. CP_1
8, anch'essa consultabile nell'area "documenti correlati" della presente pagina); i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione d'azienda in sostituzione del datore di lavoro. Dopo di che, i lavoratori possono rivolgersi direttamente all' chiedendo la liquidazione. CP_1
Nel caso di specie, parte ricorrente ha richiesto di accertare - nella presente sede processuale - il proprio credito complessivamente vantato a titolo di TFR nei confronti della American Laundry Ospedaliera srl, proprio datore di lavoro fallito, procedendo alla richiesta di condanna dell' al CP_1 pagamento della residua somma lorda a tale titolo maturata, al netto di quanto già percepito dal Fondo di Tesoreria.
L' dal canto suo ha allegato di avere liquidato al lavoratore CP_1 la minor somma lorda di €.14.895,79 rispetto a quella corrispondente all'intero TFR maturato (per €.15.727,38 lorde) avendo proceduto a trattenere l'importo delle ritenute fiscali sulle anticipazioni ricevute in corso di rapporto dallo stesso ricorrente;
ciò in virtù della mancata prova dell'avvenuto versamento di tali ritenute all'erario al momento della anticipata erogazione delle quote di TFR (cfr. memoria).
Parte ricorrente, tuttavia ha depositato ai sensi dell'art. 421 cpc il proprio CUD 2019 (riferito ai redditi prodotti nell'anno 2018).
Come risulta per tabulas dalla predetta documentazione, il lavoratore ha percepito in corso di rapporto, a titolo di anticipazioni sul TFR maturato, dapprima la somma di €
8000,00 nonchè la ulteriore somma di €. 17.000,00 nel 2018
(cfr. in atti). Dallo stesso CUD risulta inoltre che la società datrice ha operato ritenute fiscali per un totale di € 3.728,94 (2801,19 + 927,75). Risulta pertanto smentito quanto affermato dall' circa la CP_1 necessità di detrarre dal complessivo importo dovuto al lavoratore da parte del Fondo di Tesoreria le somme a titolo di imposte erariali sulle quote anticipate, somme del cui versamento era mancante la prova. Avendo pertanto l' corrisposto l'importo di €. 14.895,79 CP_1 lordi - corrispondenti ad €.11.496,76 netti - residuano dovuti al ricorrente ulteriori euro 831,54 lordi da parte del Fondo di Tesoreria dovendosi tenere conto dell'importo CP_1 complessivo lordo spettante di €. 15.727,38, incontestato e risultante dall'estratto Fondo Tesoreria (cfr. in atti). CP_1
L' va pertanto condannata al pagamento della suddetta CP_1 somma, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla stregua delle vigenti tariffe.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta e/o disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 831,54 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi euro 830,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 5 giugno 2024
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino