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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei signori Magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. R.G. 2154 /2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ) con l'Avv. MAGNOLI LARA Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio e
(C.F. ) con l'Avv. GALETTO ROBERTO presso il Parte_2 C.F._2
cui studio ha eletto domicilio con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO OGGETTO: ricorso congiunto ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C.
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale: letto il ricorso depositato in data 28/04/2025 dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei Parte_2
figli nata il [...], e , nato il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Persona_1 Per_2
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
2
3
4 rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
che le spese di lite vanno compensate per intero per la natura della controversia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida i minori (C.F. ) e (C.F. Per_1 C.F._3 Per_2
) ad entrambi i genitori con il loro collocamento prevalente presso la madre;
C.F._4
dà atto
che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa dott.ssa Alessandra Ardito
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei signori Magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. R.G. 2154 /2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ) con l'Avv. MAGNOLI LARA Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio e
(C.F. ) con l'Avv. GALETTO ROBERTO presso il Parte_2 C.F._2
cui studio ha eletto domicilio con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO OGGETTO: ricorso congiunto ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C.
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale: letto il ricorso depositato in data 28/04/2025 dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei Parte_2
figli nata il [...], e , nato il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Persona_1 Per_2
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
2
3
4 rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
che le spese di lite vanno compensate per intero per la natura della controversia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida i minori (C.F. ) e (C.F. Per_1 C.F._3 Per_2
) ad entrambi i genitori con il loro collocamento prevalente presso la madre;
C.F._4
dà atto
che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa dott.ssa Alessandra Ardito
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