Sentenza 22 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/09/2004, n. 19012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19012 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
Dott. TRONBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA GI, RO IA, RIZZA domiciliaci in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436,presso lo studio dell'avvocato ERCOLE CARUSO, che li difende unitamente all'avvocato FRANCESCO RYOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UI AN, elettivamente domicilia in ROMA, VIA A SECCHI 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PROTO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO CALABRESE giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 290/00 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 24/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/05/04 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato CARUSO Ercole, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per rigetto del 1 motivo e accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 15/9/83 IG ST conveniva davanti al Tribunale di Crotone RI UI e, deducendo che costui, ne) costruire un fabbricato in contrada Piedigalluccio di Santa Severina, aveva sconfinato di circa mq. 43 nel suo fondo, aprendo su di esso una porta di accesso e delle vedute, chiedeva che fosse condannato al pagamento del doppio del valore del suolo occupato, oltre interessi, nonché all'eliminazione delle aperture, previa declaratoria di insussistenza delle correlative servitù a carico del fondo di esso attore.
Costituitosi, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di avere costruito su terreno regolarmente acquistato da ZZ LA con atto 13/8/82; in ogni caso, eccepiva la prescrizione in quanto la costruzione risaliva al 1974.
Interveniva volontariamente in giudizio la ZZ in adesione alle tesi del convenuto.
Interveniva anche ST UC, consorte del convenuto in regime di comunione dei beni, chiamata in causa dall'attore, quale coacquirente del terreno da ZZ LA e comproprietaria del fabbricato oggetto di causa.
All'esito dell'istruttoria, durante la quale venivano espletate una CTU e una prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza 13/2/97, in accoglimento della domanda, condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 18.000.000 ex art. 938 ultima parte c.c., oltre rivalutazione dal giorno dell'occupazione del fondo e interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza;
ordinava, inoltre, l'eliminazione delle aperture, vedute ed accessi prospettanti sul fondo dell'agape, condannando il convenuto nonché le intervenienti al pagamento, in solido, delle spese di causa. Proposto appello dai soccombenti, la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 24/7/90, pronunziata nei confronti di NT ON, moglie dell'attore, nel frattempo deceduto, accoglieva in parte il gravame riducendo a lire 5.040.000 la somma dovuta dagli appellanti;
confermava, nel resto, l'impugnata sentenza, condannando gli appellanti, in solido, al pagamento della metà delle spese del giudizio d'appello, compensata la restante metà.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione tutti i soccombenti affidando il mezzo a due motivi di censura, illustrati da una memoria.
Ha resistito la RT con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere "convalidato" la ritenuta appropriazione di mq. 42 di terreno da parte dei coniugi RI- ST in danno del IG prendendo in considerazione soltanto i dati catastali a cui aveva fatto riferimento il consulente tecnico d'ufficio, senza considerare che, ai fini della prova della proprietà, i dati catastali hanno solo un valore sussidiario rispetto alle altre prove, che, nel caso di specie, erano costituite dalle dichiarazioni di ZZ LA (dante causa dei ricorrenti) e del teste Durante, dalle quali risultava che da sempre il fondo era appartenuto alla famiglia ZZ e su di esso vi era una siepe divisoria.
La censura va disattesa.
Risulta dalla sentenza impugnata (v. sentenza pag. 10) che la Corte di merito ha ritenuto provata l'usurpazione da parte del RI della striscia di terreno a confine tra i due fondi non in virtù dei "semplici dati catastali" ma "anche e soprattutto in forza del tipo di frazionamento allegato al negozio di cui al rogito 13/8/82", che dimostrava inequivocabilmente la volontà delle parti in ordine all'estensione dell'immobile trasferito.
Tale considerazione, di carattere decisivo, non è stata specificamente censurata dai ricorrenti, ne' risulta inficiata dalle dichiarazioni della ZZ, dal giudicante ritenute implicitamente ininfluenti in quanto provenienti da parte interessata, e da quelle del teste Durante, dal giudicante ritenute "non molto concludenti sul piano sostanziale" in base ad una valutazione complessiva non superata dalle generiche critiche mosse dai ricorrenti. n motivo va, quindi, respinto.
2 - Col secondo motivo si denuncia ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la sentenza confermato, per difetto di domanda al riguardo, il capo della sentenza di primo grado relativo alla rivalutazione nella fissata decorrenza dalla data dell'occupazione (1975), senza considerare che essa doveva invece decorrere dalla data della stima fattane dal CTU (1990), come dalla stessa controparte richiesto nella comparsa di costituzione in appello.
Anche questa censura va disattesa.
Non risulta che, con l'appello, i ricorrenti avessero impugnato, sotto nessun profilo, il capo della sentenza di primo grado relativo alla rivalutazione. Ciò impediva al giudicante di modificare la statuizione del Tribunale sul punto, come ha infatti correttamente rilevato l'impugnata sentenza. Nè alcuna diversa (e più favorevole agli appellanti) decorrenza aveva indicato la NT, le cui conclusioni in appello erano state di rigetto del gravame, proprio in considerazione delle indicazioni della CTU.
Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in euro 1.100,00 (millecento), di cui euro 1000,00 (mille) per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in euro 1.100,00 (millecento), di cui euro 1.000,00 (mille) per onorari.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004