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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/10/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 726/2024
Il Giudice, dott. RP IN, a seguito dell'udienza del 8.10.2025, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(CF: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RE CI, RE AN e AN OS, presso il cui studio, sito in
Firenze, al viale S. Lavagnini n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(PI: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RE Bottone, presso il cui studio, sito in
Pisa, al Lungarno A. Pacinotti n. 50, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale
Conclusioni: come da discussione orale svolta nell'udienza del 8.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 18.04.2024, la ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogato dalla società convenuta in data 23.10.2023 per giusta causa, contestandone l'illegittimità per violazione della procedura ex art. 7, l. 300/1970.
1.1. Per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) la società convenuta, ha per oggetto lo svolgimento dell'attività Controparte_1
Pag. 1 di 5 ricettiva di tipo turistico-alberghiero, occupando oltre quindici dipendenti;
b) era stata assunta dalla società convenuta, in data 7.06.2022, con inquadramento al IV
Livello – Ccnl Turismo Confcommercio;
c) svolgeva mansioni di addetta al ricevimento con orario variabile in base alla necessità;
d) il fatto che la datrice di lavoro pretendesse una costante reperibilità era fonte di continue discussioni;
e) in data 18.10.2023, si era verificato un litigio che aveva indotto la datrice di lavoro ad allontanare verbalmente la ricorrente, la quale, proprio a causa del litigio, aveva patito uno stato di ansia con pianto ed attacco di panico;
f) in data 14.11.2023, si era recata presso il sindacato Cgil di Ponte a Egola per inviare una lettera di messa a disposizione delle proprie energie lavorative;
g) aveva appreso dalla scheda anagrafico professionale di essere stata licenziata già in data 23.10.2023, senza aver ricevuto alcuna comunicazione;
h) dopo aver ricevuto la lettera di messa a disposizione delle energie lavorative, il datore di lavoro, in data 16.11.2023, aveva inviato la lettera di licenziamento, retrodatandola al
23.10.2023, per collegarla alla comunicazione di cessazione inviata agli enti competenti;
i) con pec del 23.11.2023 aveva impugnato il licenziamento;
1.2. Con memoria depositata in data 5.09.2024, si è costituita la società resistente, CP_1
la quale si è opposta alle pretese della ricorrente, insistendo nel rigetto del ricorso,
[...] alla luce della legittimità del licenziamento per giusta causa.
2. La domanda relativa alla illegittimità del licenziamento è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
3. La ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300 da parte della società resistente, in quanto il licenziamento intimato per giusta causa non è stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare.
L'art. 7, secondo comma, l. 300/1970, dispone che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.”. In sostanza, questa diposizione pone a carico del datore di lavoro, che voglia sanzionare la condotta
Pag. 2 di 5 inadempiente del proprio dipendente, l'obbligo di conformarsi al procedimento disciplinare descritto dal legislatore, finalizzato a garantire il diritto di difesa del lavoratore. Su tale norma, è intervenuta la Corte costituzionale, dapprima con sentenza n. 204/1982, sancendo “l'illegittimità costituzionale dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 3000, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro”, e, successivamente, con sentenza n. 427/1989, sancendo “la illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti”.
3.1. La “giusta causa” di licenziamento è integrata dal gravissimo inadempimento del lavoratore, tale da compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (così, art. 2119
c.c.). La disposizione codicistica, tuttavia, deve essere letta in combinato con il corpus della normativa e della giurisprudenza lavoristiche in materia di licenziamento individuale. Nella specie, costituisce orientamento consolidato della Cassazione la tesi c.d. ontologica, secondo la quale “il licenziamento motivato da un comportamento del lavoratore, addebitabile allo stesso a titolo di colpa (in senso generico), cioè il licenziamento per mancanze, è per sua stessa natura, sempre una sanzione disciplinare,
e, come tale, è sempre soggetto alla procedura di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970” (così, Cass. 8576/1987). È dunque pacifico che il licenziamento per giusta causa, in quanto motivato da un grave inadempimento del lavoratore, può essere intimato solo previo esperimento della procedura disciplinare, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del lavoratore. Ciò, peraltro, non vale ad escludere l'immediatezza della reazione datoriale rispetto alla condotta inadempiente del lavoratore, in quanto tale immediatezza deve essere misurata con riferimento (non al provvedimento espulsivo, bensì) alla contestazione disciplinare, la quale deve avere, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le caratteristiche della specificità, immediatezza ed immutabilità (ex multis, in tema di immediatezza, Cass. 30271/2022).
Pag. 3 di 5 3.1.1. Nel caso di specie, il licenziamento per giusta causa del ricorrente deve ritenersi illegittimo, in quanto intimato in radicale assenza della contestazione disciplinare e, dunque, in violazione dell'art. 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300.
4. Quanto alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, deve rilevarsi come abbia costituito oggetto di dibattito processuale la sussistenza o meno del requisito dimensionale.
Ebbene dalle informazioni ricavabili dalla nota depositata telematicamente dall' in CP_2 data 17.9.2025, nonché dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa parte ricorrente nell'udienza del 8.10.2025, deve ritenersi che il datore di lavoro al momento del licenziamento impiegasse due dipendenti, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 9 del d.lgs. 23/2015 secondo il quale “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. Tale disposizione è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118, ne ha dichiarato l'illegittimità limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
4.1. Tenuto conto della durata del rapporto lavorativo, delle dimensioni dell'impresa, del numero dei lavoratori occupati e del comportamento delle parti, il datore di lavoro deve essere condannato alla corresponsione in favore della ricorrente di un'indennità commisurata al sestuplo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e quantificabile, quest'ultima, in euro 1.800,00, somma quest'ultima indicata dalla ricorrente nelle note depositate in data 30.10.2024 e non oggetto di specifica contestazione di controparte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riguardo allo scaglione corrispondente alle cause di valore tra euro 5.200,01 e 26.000,00. Gli stessi importi sono ulteriormente ridotti del 50% in ragione della natura e complessità della causa.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 dichiara l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dalla società convenuta;
condanna la società convenuta, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, Parte_1
, di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
[...] calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1.800,00; condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in Parte_1 euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
RP IN
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 726/2024
Il Giudice, dott. RP IN, a seguito dell'udienza del 8.10.2025, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(CF: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RE CI, RE AN e AN OS, presso il cui studio, sito in
Firenze, al viale S. Lavagnini n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(PI: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RE Bottone, presso il cui studio, sito in
Pisa, al Lungarno A. Pacinotti n. 50, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale
Conclusioni: come da discussione orale svolta nell'udienza del 8.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 18.04.2024, la ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogato dalla società convenuta in data 23.10.2023 per giusta causa, contestandone l'illegittimità per violazione della procedura ex art. 7, l. 300/1970.
1.1. Per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) la società convenuta, ha per oggetto lo svolgimento dell'attività Controparte_1
Pag. 1 di 5 ricettiva di tipo turistico-alberghiero, occupando oltre quindici dipendenti;
b) era stata assunta dalla società convenuta, in data 7.06.2022, con inquadramento al IV
Livello – Ccnl Turismo Confcommercio;
c) svolgeva mansioni di addetta al ricevimento con orario variabile in base alla necessità;
d) il fatto che la datrice di lavoro pretendesse una costante reperibilità era fonte di continue discussioni;
e) in data 18.10.2023, si era verificato un litigio che aveva indotto la datrice di lavoro ad allontanare verbalmente la ricorrente, la quale, proprio a causa del litigio, aveva patito uno stato di ansia con pianto ed attacco di panico;
f) in data 14.11.2023, si era recata presso il sindacato Cgil di Ponte a Egola per inviare una lettera di messa a disposizione delle proprie energie lavorative;
g) aveva appreso dalla scheda anagrafico professionale di essere stata licenziata già in data 23.10.2023, senza aver ricevuto alcuna comunicazione;
h) dopo aver ricevuto la lettera di messa a disposizione delle energie lavorative, il datore di lavoro, in data 16.11.2023, aveva inviato la lettera di licenziamento, retrodatandola al
23.10.2023, per collegarla alla comunicazione di cessazione inviata agli enti competenti;
i) con pec del 23.11.2023 aveva impugnato il licenziamento;
1.2. Con memoria depositata in data 5.09.2024, si è costituita la società resistente, CP_1
la quale si è opposta alle pretese della ricorrente, insistendo nel rigetto del ricorso,
[...] alla luce della legittimità del licenziamento per giusta causa.
2. La domanda relativa alla illegittimità del licenziamento è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
3. La ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300 da parte della società resistente, in quanto il licenziamento intimato per giusta causa non è stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare.
L'art. 7, secondo comma, l. 300/1970, dispone che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.”. In sostanza, questa diposizione pone a carico del datore di lavoro, che voglia sanzionare la condotta
Pag. 2 di 5 inadempiente del proprio dipendente, l'obbligo di conformarsi al procedimento disciplinare descritto dal legislatore, finalizzato a garantire il diritto di difesa del lavoratore. Su tale norma, è intervenuta la Corte costituzionale, dapprima con sentenza n. 204/1982, sancendo “l'illegittimità costituzionale dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 3000, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro”, e, successivamente, con sentenza n. 427/1989, sancendo “la illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti”.
3.1. La “giusta causa” di licenziamento è integrata dal gravissimo inadempimento del lavoratore, tale da compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (così, art. 2119
c.c.). La disposizione codicistica, tuttavia, deve essere letta in combinato con il corpus della normativa e della giurisprudenza lavoristiche in materia di licenziamento individuale. Nella specie, costituisce orientamento consolidato della Cassazione la tesi c.d. ontologica, secondo la quale “il licenziamento motivato da un comportamento del lavoratore, addebitabile allo stesso a titolo di colpa (in senso generico), cioè il licenziamento per mancanze, è per sua stessa natura, sempre una sanzione disciplinare,
e, come tale, è sempre soggetto alla procedura di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970” (così, Cass. 8576/1987). È dunque pacifico che il licenziamento per giusta causa, in quanto motivato da un grave inadempimento del lavoratore, può essere intimato solo previo esperimento della procedura disciplinare, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del lavoratore. Ciò, peraltro, non vale ad escludere l'immediatezza della reazione datoriale rispetto alla condotta inadempiente del lavoratore, in quanto tale immediatezza deve essere misurata con riferimento (non al provvedimento espulsivo, bensì) alla contestazione disciplinare, la quale deve avere, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le caratteristiche della specificità, immediatezza ed immutabilità (ex multis, in tema di immediatezza, Cass. 30271/2022).
Pag. 3 di 5 3.1.1. Nel caso di specie, il licenziamento per giusta causa del ricorrente deve ritenersi illegittimo, in quanto intimato in radicale assenza della contestazione disciplinare e, dunque, in violazione dell'art. 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300.
4. Quanto alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, deve rilevarsi come abbia costituito oggetto di dibattito processuale la sussistenza o meno del requisito dimensionale.
Ebbene dalle informazioni ricavabili dalla nota depositata telematicamente dall' in CP_2 data 17.9.2025, nonché dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa parte ricorrente nell'udienza del 8.10.2025, deve ritenersi che il datore di lavoro al momento del licenziamento impiegasse due dipendenti, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 9 del d.lgs. 23/2015 secondo il quale “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. Tale disposizione è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118, ne ha dichiarato l'illegittimità limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
4.1. Tenuto conto della durata del rapporto lavorativo, delle dimensioni dell'impresa, del numero dei lavoratori occupati e del comportamento delle parti, il datore di lavoro deve essere condannato alla corresponsione in favore della ricorrente di un'indennità commisurata al sestuplo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e quantificabile, quest'ultima, in euro 1.800,00, somma quest'ultima indicata dalla ricorrente nelle note depositate in data 30.10.2024 e non oggetto di specifica contestazione di controparte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riguardo allo scaglione corrispondente alle cause di valore tra euro 5.200,01 e 26.000,00. Gli stessi importi sono ulteriormente ridotti del 50% in ragione della natura e complessità della causa.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 dichiara l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dalla società convenuta;
condanna la società convenuta, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, Parte_1
, di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
[...] calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1.800,00; condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in Parte_1 euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
RP IN
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