Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02050/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2025, proposto dai sigg.ri -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Arnaldo Miglino e Francesco D'Angelo, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Acerno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Acerno, n. -OMISSIS-, con la quale è stata annullata la concessione (allora così denominata) edilizia n. -OMISSIS-e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. ER ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono comproprietari dell’immobile condominiale denominato “-OMISSIS-” che fu gravemente danneggiato dal sisma del --OMISSIS- e quindi prima abbattuto e poi parzialmente ricostruito in forza della concessione edilizia n. --OMISSIS-, rilasciata per realizzare il progetto di recupero dell’intero stabile, poi sospeso con ordinanza n. -OMISSIS- per alcune presunte difformità rispetto al progetto approvato e mai più ripreso.
2. Nel ricorso introduttivo gli stessi hanno impugnato la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica -OMISSIS- (n. -OMISSIS- del Registro Generale delle Determinazioni) avente ad oggetto la determinazione di “ Annullamento della Concessione Edilizia n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS-” , emessa all’esito di un procedimento in autotutela.
3. Nell’esporre i fatti di causa gli stessi ricorrenti hanno innanzitutto ricordato che successivamente alla sospensione dei lavori, il Comune di Acerno aveva emesso taluni provvedimenti finalizzati a consentire il completamento dell’opera; in particolare con la delibera consiliare n. -OMISSIS- il Comune aveva adottato la variante generale di adeguamento al Piano di recupero, autorizzando la ricostruzione dell’immobile comprendente anche un aumento volumetrico per circa 5072 mc a loro dire mai realizzato, oltre che l’eliminazione di un attraversamento pedonale e l’apposizione di un locale sottotetto.
4. Dette delibere avevano dato luogo a plurime vicende giudiziarie, sia in sede amministrativa che penale. Esse, difatti, erano state innanzitutto annullate dall’allora operante -OMISSIS-, i cui provvedimenti venivano tuttavia impugnati e sospesi con ordinanze cautelare di questo Tribunale; in seguito poi il Sindaco p.t. aveva decretato l’esecutività delle deliberazioni nn.-OMISSIS-, fino a che, poi, nell’aprile del --OMISSIS- era stato approvato dal Comune un nuovo progetto di variante per la ricostruzione del fabbricato.
5. Tuttavia, proprio per le deliberazioni di variante e per gli atti sindacali successivamente emessi, era stato avviato un procedimento penale relativo alla ricostruzione del complesso edilizio, conclusosi con sentenza della Suprema Corte (Cass. penale, sez. V, -OMISSIS-) di conferma delle precedenti sentenze con le quali, in disparte una parziale prescrizione, era stata affermata la responsabilità penale degli imputati - tra cui l’allora sindaco del Comune di Acerno, l’amministratore del condominio costituito per la realizzazione del compendio e il tecnico comunale che aveva gestito le pratiche edilizie - per violazione degli artt. 476 e 479 c.p. (e segnatamente per aver attestato implicitamente, e contrariamente al vero, tra l’altro, che la variante non determinasse un incremento volumetrico).
6. Di poi i ricorrenti hanno ulteriormente rammentato che, in seguito, il Comune, una volta definita la vicenda penale aveva disposto, in ritenuta esecuzione della sentenza definitiva di condanna, la demolizione dell’intero fabbricato con ordinanza n. -OMISSIS-, impugnata innanzi al T.A.R. e annullata con sentenza n. -OMISSIS- passata in giudicato.
6.1 Trascorsi ulteriori sette anni con comunicazione del 23 agosto 2023, il Comune ha avviato il procedimento di annullamento della concessione edilizia n. --OMISSIS-, rilevando che il titolo edilizio in variante sarebbe stato rilasciato sulla base di presupposti non veritieri.
7. In proposito, nel precisare che allo stato attuale il complesso edilizio risulta realizzato solo parzialmente - con la struttura portante in cemento armato fino al primo piano, senza alcun aumento di volumetria rispetto ai preesistenti 5072 mc - i ricorrenti hanno poi dato conto di aver partecipato al procedimento contestando l’aumento di volume predetto e il difetto di istruttoria. Le affermazioni dedotte nel procedimento e nello stesso giudizio odierno sono state altresì suffragate da una perizia asseverata corredata da numerose fotografie che documentano lo stato dei luoghi nel tempo.
8. Ciò nonostante, con la determinazione oggetto di gravame, il Comune di Acerno ha infine annullato la concessione edilizia n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e gli atti successivi ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, Legge n. 241/-OMISSIS-90 così motivando : “ la Concessione Edilizia n. -OMISSIS- con cui il richiedente ha basato la richiesta, è da ritenersi viziata dalla non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato d’ufficio dagli atti presenti nei fascicoli tecnici così come accertato dalle sentenze sia in sede penale che amministrativo. L’intervento edilizio concesso con Concessione Edilizia n. -OMISSIS- è affetto da incongruenze evidenziate dalle sentenze nn. 23/2003 reg. gen. Tribunale di Salerno Corte d’Appello e richiamata nella Sentenza -OMISSIS- reg. ric. Pubblicata in data 29/09/2017. Tutto ciò ha comportato una realizzazione in parte diversa da quando richiesto con aumento di volume e sulla scorta di atti assunti senza tener conto che all’epoca del rilascio era vigente il P.d.F. Stante l’impossibilità al rilascio del suddetto titolo in quanto basato su presupposti non veritieri, il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica Due, con la presente, da avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 per annullamento del titolo edilizio in premessa citato. ”
9. I ricorrenti sono insorti avvero il provvedimento di autotutela, introducendo motivi così rubricati: “ 1. Violazione di legge (mancata applicazione): art. 21 septies, comma 1, legge 7 agosto -OMISSIS-90, n. 241. Eccesso di potere: difetto di istruttoria. carenza motivazionale. violazione del principio di autonomia tra procedimento penale e amministrativo. travisamento delle sentenze penali; 2. Violazione di legge (mancata e falsa applicazione): art. 21 nonies, comma 2 bis, legge 7 agosto -OMISSIS-90, n. 241. Eccesso di potere: erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. carenza motivazionale;3. Violazione di legge (mancata applicazione): artt. 3, comma 1, e 21 nonies, comma 1, legge 7 agosto -OMISSIS-90, n. 241; artt. 3 e 97 cost. eccesso di potere: difetto di istruttoria. carenza motivazionale. violazione del principio del legittimo affidamento. violazione del principio di proporzionalità; IV. Violazione di legge (mancata applicazione): artt. 10 bis e 21 nonies della legge 7 agosto -OMISSIS-90, n. 241. Eccesso di potere: difetto di istruttoria. carenza motivazionale. contraddittorietà. violazione del principio di proporzionalità”.
9.1 In estrema sintesi i ricorrenti hanno lamentato l’insussistenza dei presupposti per addivenire all’annullamento in autotutela della concessione: in primo luogo hanno rilevato che tutte le vicende che hanno interessato l’edificio non hanno mai intaccato la genuinità dell’originaria concessione riguardando, invece, le vicende ad essa successive. In ogni caso il rilevantissimo lasso di tempo di oltre trent’anni tra la concessione e l’avvio del procedimento di autotutela avrebbe reso del tutto assenti e nemmeno allegati gli elementi fondativi dell’esercizio del potere e in particolare il riferimento all’interesse pubblico.
10. Il Comune non si è costituito in giudizio pur essendo stato regolarmente evocato.
11. All’odierna udienza, sentita la parte presente come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione.
12. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
13. Il Collegio reputa innanzitutto fondata sotto vari profili la censura di eccesso di potere per difetto del presupposto veicolata nel primo mezzo di gravame. Dagli atti di causa e segnatamente dalla lettura delle sentenze emesse in sede penale è emerso che effettivamente, come eccepito dai ricorrenti, la determinazione impugnato ha colpito la concessione originaria n. -OMISSIS-5/-OMISSIS- che, tuttavia, da quei procedimenti penali non era stata invero direttamente investita.
13.1 Piuttosto le sentenze penali citate dall’Ente hanno riguardato specifiche condotte successive poi censurate a causa dell’accertata violazione degli artt. 476 e 479 c.p.: in sintesi la vicenda penale non ha riguardato la concessione del -OMISSIS-, bensì la sua variante che avrebbe consentito, mediante delibere comunali incise dai procedimenti penali, la realizzabilità in aumento di ca 7052 mq oltre che un sottotetto. Segnatamente dette sentenze avevano rilevato la commissione di reati di abuso di ufficio e falso con riferimento alle succitate delibere comunali che, variando gli strumenti urbanistici, avevano reso possibile l’aumento di volumetria.
Quanto sopra già rende fondata la censura alla luce del consolidato orientamento del Consiglio di Stato in forza del quale “ Nelle ipotesi di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire, il superamento del limite temporale di 12 mesi è ammissibile nei casi in cui il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente - anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti - diverso da quello reale. Nell’esercizio del potere di autotutela, infatti, non può non assumere rilievo l'effettivo contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo (illegittimo) rilascio, sia se risulti accertato nella sede penale sia se emerga dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela” (Consiglio di Stato, sez. II, 03.01.2025, n. 29).
14. Parametrando al caso in esame le considerazioni appena enunciate emerge come nella vicenda in esame non solo la condotta rilevante non ha riguardato il provvedimento inciso dall’autotutela, quanto poi è del tutto mancata un’indagine autonoma che riqualificasse i fatti alla luce dell’indefettibile e autonomo procedimento di secondo grado. Tra l’altro, la sentenza -OMISSIS-, passata in giudicato, resa nel ricorso proposto dagli stessi odierni ricorrenti avverso l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, aveva affermato la necessità che l’Amministrazione fornisse un’autonoma qualificazione giuridica ai fatti accertati in sede penale ai fini dell’esercizio eventuale del potere provvedimentale, avviando un autonomo accertamento finalizzato, se del caso, all’emissione dell’atto di annullamento.
Nell’occasione, in particolare il Tribunale aveva sottolineato che “ una volta ritenuto di doversi determinare sulla base degli accertamenti in fatto raggiunti dal Giudice ordinario, l'Amministrazione avrebbe dovuto ripristinare un quadro provvedimentale conforme a legge e coerente con le conclusioni raggiunte in sede giurisdizionale, rimovendo in autotutela le proprie determinazioni che costituiscono il frutto delle condotte illecite accertate. Solo tale attività amministrativa di rimozione dei titoli edificatori può legittimare l'ordine (amministrativo) di demolizione dell'immobile realizzato (il quale, diversamente, resta conforme ai provvedimenti abilitativi) ”
14.1 Quest’auspicabile e autonoma valutazione non risulta essere stata svolta adeguatamente dal Comune nel corso del procedimento di secondo grado. Piuttosto l’Amministrazione ha utilizzato il citato riferimento della sentenza per affermare la sussistenza dei presupposti per addivenire all’annullamento della concessione n. -OMISSIS-che, invero, come già sottolineato non risultava nemmeno direttamente interessata dai giudizi penali.
Quanto sopra già sarebbe sufficiente all’annullamento dell’atto impugnato.
15. Tuttavia, anche per completezza d’esame, il Collegio rileva la fondatezza anche del secondo motivo nel quale i ricorrenti hanno sostanzialmente lamentato l’insussistenza di un’adeguata istruttoria a fondamento del provvedimento impugnato. In particolare gli stessi hanno dedotto la violazione dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, Legge n. 241/-OMISSIS-90 sul presupposto che, ai fini del superamento del termine di legge annuale per l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire, non è sufficiente la mera non veridicità dell’informazione ma è necessario dimostrare che l’erroneità dei presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo non sia in alcun modo imputabile all’Ente comunale e che tale erroneità abbia effettivamente sviato l’Ente stesso nell’adozione del provvedimento richiesto.
Al contrario, come già osservato, nel caso di specie il Comune di Acerno (il quale avrebbe anche potuto verificare in qualsiasi momento la piena corrispondenza tra lo stato di fatto dichiarato e quello reale) non risultava essere stato indotto in errore ai fini dell’emanazione dello specifico provvedimento impugnato. Né il Comune aveva indicato quali false dichiarazioni, ossia quali condotte fuorvianti avrebbero portato l’Ente comunale, con efficacia causale determinante, al rilascio del titolo edilizio poi annullato.
16. Sotto altro profilo il difetto di istruttoria rileva altresì in quanto, come fondatamente rilevato dai ricorrenti, in disparte quale fosse stato il provvedimento interessato dal falso, le modificazioni che avrebbero reso l’immobile diverso da quello autorizzato nemmeno erano state realizzate. In particolare, come già accennato, dette variazioni avrebbero dovuto riguardare un aumento di ca 5072 mc e la realizzazione di un sottotetto. Ebbene, dal corredo fotografico depositato in atti emerge con indiscutibile evidenza che, quantomeno il sottotetto non sia stato mai realizzato. Per il resto quanto all’aumento di cubatura parte ricorrente ne ha intanto negato la effettiva realizzazione. In questo, in disparte le misurazioni indicate nella perizia asseverata, le affermazioni ivi contenute non risultano comunque controverse dall’Amministrazione. Inoltre, sia perché verosimilmente realizzate a seguito delle varianti interessate poi dai procedimenti penali, sia perché ancora eliminabili stante lo stato iniziale o comunque non avanzato ancora attualmente dei lavori, all’eventuale discrepanza si sarebbe potuto sopperire con un provvedimento demolitorio ad hoc e senza incidere sul provvedimento concessorio a monte.
Quanto appena osservato, a questo punto, incide: i) sulla configurabilità stessa delle violazioni contestate poiché, in carenza di un’istruttoria tecnica non è nemmeno chiaro se le opere abusive siano state realizzate o non ci siano proprio (come sostiene la perizia che, in assenza di costituzione del Comune non è nemmeno controversa); ii) sulla violazione del principio di proporzionalità poiché data la situazione di fatto l’Amministrazione avrebbe ben potuto emettere un provvedimento meno afflittivo, consentendo, ove verificata già nell’attuale stato la rilevata superfetazione, la sua eliminazione.
In proposito, per accogliere le censure suesposte, al Collegio basta il richiamo ai principi più volte espressi dalla giurisprudenza, in particolare, del Consiglio di Stato, in materia di rilievo del principio di proporzionalità nell’ambito in esame. In plurime occasioni, sull’argomento, è stato difatti affermato che: “ In caso di esercizio dei poteri di autotutela sul titolo abilitativo edilizio in sanatoria, occorre considerare che l'art. 21-nonies l. n. 241/-OMISSIS-90 ha codificato la tipologia di valutazione richiesta alla pubblica amministrazione che decide di autoemendarsi, ovvero l'individuazione di un interesse pubblico che, in comparazione con l'affidamento riposto dal privato sulla correttezza dell'operato della p.a., risulti comunque prevalente. Esso non si identifica nel mero ripristino della legalità lesa, ma richiede una approfondita analisi di contesto costituzionalmente orientata secondo i canoni dell'imparzialità e del buon andamento (art. 97 Cost.), retta altresì dai principi generali dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 1 l. n. 241/-OMISSIS-90. Occorre dunque tenere conto in particolare della necessaria “proporzionalità” dell'azione amministrativa, intesa quest'ultima come dovere di non comprimere le situazioni giuridiche soggettive dei privati, se non nei casi di stretta necessità ovvero di indispensabilità, procedendo all'annullamento d'ufficio quando ciò sia necessario al fine di evitare un danno non proporzionato agli interessi dei privati coinvolti nel procedimento (Consiglio di Stato sez. II, n-OMISSIS-/2024).
Alla luce delle suddette coordinate, la motivazione del provvedimento di autotutela, poi, richiede il rispetto - che come già osservato è mancato nella vicenda odierna - della proporzionalità dell'azione amministrativa, la quale deve intendersi come obbligo per l'Amministrazione di sacrificare le situazioni giuridiche soggettive dei privati, solo nei casi di stretta necessità, quindi, di indispensabilità.
17. Si può così passare ad esaminare, da ultimo, il terzo motivo di gravame con il quale parte ricorrente ha lamentato l’assoluta assenza nel provvedimento impugnato di una disamina circa l’attualità dell’interesse pubblico all’annullamento del titolo. Disamina che in generale è richiesta in applicazione dei principi in tema di autotutela e che nella specifica vicenda sarebbe stata certamente necessaria.
17.1 Difatti, come evidenziato nell’esposizione dei fatti di causa, la (allora) concessione era intervenuta per consentire il ripristino, mediante demolizione e ricostruzione, di un preesistente e antico edificio che avrebbe dovuto ospitare un condominio. In sostanza non veniva prospettata un’operazione edilizia finalizzata a ottenere un nuovo e ulteriore consumo di suolo, bensì il ripristino di un antico casale devastato dal terremoto del --OMISSIS- e la cui ricostruzione, di per sé, non era mai neppure stata posta in discussione.
17.2 In ogni caso, in generale, costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui il potere di autotutela va esercitato in presenza di un interesse pubblico alla rimozione di un atto (seppure) illegittimo quando sia trascorso, come nel caso in esame, un ampio lasso di tempo dalla sua emissione. Detto principio è stato innanzitutto sancito dalla Adunanza Plenaria n. 8/2017, nella quale è stato affermato che : “ Nella vigenza dell'art. 21 nonies, l. 7 agosto -OMISSIS-90 n. 241 — introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15 - l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. In tali ipotesi, tuttavia, deve ritenersi: a) che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell'annullamento d'ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevole' per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro; b) che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio del ius poenitendi); c) che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte” .
In seguito si è ulteriormente consolidato l’indirizzo secondo cui “ è illegittimo un provvedimento, espressivo del potere di autotutela, con cui l'Amministrazione annulla un precedente atto di sanatoria, intervenuto a distanza di molto tempo rispetto al rilascio dell'atto originario, laddove non contenga una espressa motivazione da cui “risultino le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e la posizione di affidamento dei destinatari dell'atto stesso ” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6016/2021).
18. Da ultimo il Collegio rileva che sia fondata anche l’ulteriore doglianza veicolata nello stesso terzo motivo, con la quale i ricorrenti hanno affermato che nella situazione data, vista l’ampia e risalente conoscenza di tutti i fatti di causa, l’Amministrazione avrebbe ben potuto avviare un procedimento di autotutela fin dal 2006, allorquando vi erano state le sentenze definitive di condanna in sede penale. In sostanza, senza trascurare il difetto del presupposto correlato alla già divisata questione che il provvedimento annullato non era quello oggetto di falso, l’Amministrazione ha comunque lasciato trascorrere quasi altri venti anni prima di riavviare il procedimento di annullamento in autotutela, pur avendo nella sua disponibilità tutti gli elementi di giudizio. In quest’ottica, allora, va favorevolmente esitata la subordinata censura volta ad affermare l’eccesso di potere anche sotto il profilo appena evidenziato. La condivisione dell’argomentazione discende altresì dall’adesione all’impostazione della giurisprudenza secondo cui “l 'annullamento d'ufficio del permesso di costruire richiede necessariamente un'espressa motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante, ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/-OMISSIS-90, preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della p.A., entro un termine ragionevole, non essendo, in materia di edilizia e urbanistica sufficiente l'intento di operare un mero astratto ripristino della legalità violata e la motivazione deve essere ancor più puntuale in considerazione dell'affidamento particolarmente qualificato del cittadino in ragione del lungo tempo trascorso dall'adozione del permesso di costruire annullato. L'amministrazione non può neanche limitarsi ad indicare i vizi del permesso di costruire e le norme urbanistiche con le quali il titolo stesso si pone in posizione di conflitto, ma deve esplicare le concrete ragioni di interesse pubblico che giustificano l'adozione dell'atto di annullamento e compiere un'adeguata ponderazione di tutti gli interessi implicati, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero richiamo all'opportunità di ripristinare la legalità violata ”, tra le più recenti cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 ottobre 2023 n. 5399.
-OMISSIS-. Conclusivamente il ricorso è fondato e va accolto per tutte le ragioni fin qui esposte, dal che consegue senz’altro l’annullamento del provvedimento impugnato.
20. Non di meno la peculiarità della vicenda conduce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-6, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti anche mediante la identificabilità dei luoghi di causa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
ER ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER ER | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.