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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
4653/2019
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 04/06/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. CECE GIUSEPPE, mentre per parte convenuta l'avv. ILARUA RUOCCO.
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4653 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 4.6.2025 e vertente tra tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Cece
-attrice-
e
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Ruocco
-convenuta-
OGGETTO: risoluzione contratto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 4.6.2025 le parti concludevano come da note scritte d'udienza
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio la per sentir accolte Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito: respinta ogni contraria richiesta, - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per i motivi di cui in premessa con Controparte_1 risoluzione del contratto di fornitura dello stampo per la produzione del gommone Sunshine 6 e conseguentemente condannare la
[...] alla restituzione del prezzo pagato di euro 4000,00 Controparte_1 oltre il risarcimento del danno da quantificarsi in ulteriori euro 24500,00 come precisati in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A fondamento della domanda, parte attrice, deduceva: di aver commissionato alla la realizzazione di uno Controparte_1 stampo provvisorio in pasta epossidica della copertura di un gommone
Sunshine 6; di aver ricevuto la richiesta di produzione dello stampo dalla che intendeva produrre il gommone entro tempi Controparte_2 abbastanza ridotti per poterlo esporre al Salone Nautico Internazionale di Genova del 2018; di aver contestato alla convenuta vizi e difetti dell'opera come indicati nel ricorso per a.t.p. iscritto al r.g. n.
3616/2018 del Tribunale di Cassino;
che il c.t.u. nominato nel giudizio di a.t.p. accertava la presenza di vizi e difetti, ancora sussistenti al momento dell'accertamento peritale, che si sarebbero dovuti eliminare con successivi interventi di carrozzeria;
che lo stampo non era stato completato dalla convenuta avendone il c.t.u. dell'a.t.p. rilevato l'utilizzabilità per le operazioni successive solo dopo l'esecuzione delle operazioni di carrozzeria;
che lo stampo non poteva essere utilizzato nelle condizioni in cui veniva fornito dalla convenuta;
che, a causa dell'inadempimento della convenuta, aveva perso ogni interesse alla consegna di uno stampo incompleto;
di essere stata costretta a
3 realizzare in proprio lo stampo per limitare il ritardo nella consegna alla propria committente, sostenendo ulteriori spese;
che l'inadempimento della convenuta è da considerarsi essenziale con conseguente risoluzione del contratto;
di aver diritto alla restituzione dell'anticipo corrisposto di euro 4.000,00 oltre al risarcimento dei danni subiti (circa euro 2.200,00 pari al valore della struttura metallica su cui poggiare lo stampo in fase di realizzazione fornita alla convenuta, circa euro
1.000,00 pari al valore del polistirolo necessario alla produzione, euro
200,00 per il montaggio del polistirolo, euro 450 per il trasporto del materiale, della struttura e del manufatto con braccio gru;
euro
4.000,00 per costi di produzione in proprio dello stampo al netto dell'usura delle proprie attrezzature, euro 5.000,00 pari allo sconto praticato alla a titolo di indennizzo per il ritardo nella Controparte_2 consegna, euro 5.000,00 a titolo di danno di immagine ed euro 4.000,00 per spese di a.t.p. e legali giudiziarie e stragiudiziali).
Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle prospettate ragioni e della documentazione prodotta: -nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con ogni consequenziale effetto di legge;
- in via riconvenzionale, nel merito, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dal
[...]
in conseguenza della vicenda in atti, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della della somma di Euro Controparte_1
6.315.10 per il residuo pagamento del corrispettivo pattuito tra le parti, oltre al pagamento a titolo di risarcimento danni per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto, di euro 3.000,00 per l'occupazione dei
4 locali, di Euro 4.800,00 (oltre iva) per smaltimento del manufatto, e di
Euro 5.000 per il risarcimento dei danni da immagine, per un totale complessivo di Euro 19.115,10, o delle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo. IN VIA ISTRUTTORIA … omissis … Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Acquisito il fascicolo del giudizio di a.t.p., la causa, istruita con prova orale e documentale, veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 4.6.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che la domanda di risoluzione del contratto spiegata da parte attrice debba essere rigettata per i seguenti motivi.
Costituisce principio generale quello per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (ex multis Cass. s.u. n. 13533/2001; Cass. n.
9351/2007; Cass. n. 1473/2007; Cass. n. 20073/2004; Cass. n.
3996/2020). La S.C. ha, altresì, precisato che, anche nel caso in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto
5 adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie deriva che, a fronte della prova da parte dell'attrice della fonte del diritto fatto valere e della mera allegazione dell'altrui inadempimento, è onere del convenuto dimostrare l'esatto adempimento quale fatto estintivo della propria obbligazione ovvero la non intervenuta scadenza dell'obbligazione o, ancora, la non imputabilità dell'inadempimento.
2.1. Ciò posto, occorre rilevare che la a sostegno Parte_1 della proprie domande, ha dedotto di aver commissionato alla
[...] la realizzazione di uno stampo provvisorio in pasta Controparte_1 epossidica per la copertura di un gommone Sunshine 6, di aver contestato alla convenuta la presenza di vizi e difetti dell'opera e, in particolare, la consegna di uno stampo incompleto in quanto utilizzabile soltanto a seguito di ulteriori operazioni di carrozzeria, richiamando a sostegno delle proprie allegazioni la consulenza tecnica espletata nel procedimento atp (r.g. n. 3616/2018) introdotto dalla stessa attrice prima del presente giudizio.
A fronte di tali deduzioni, la convenuta, pur confermando il rapporto contrattuale dedotto dalla ha precisato che l'opera Parte_1 in questione prevedeva diverse fasi di lavorazione ripartite tra le parti in causa, come indicato nel “preventivo fresatura stampo provvisorio coperta di gommone 19'” n. 1812/18 del 9.5.2018 (cfr. allegato n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta) e, nello specifico: ingegnerizzazione,
a carico della del modello CAD fornito Controparte_1
6 dallo studio AK GN su incarico della Parte_1 costruzione del telaio metallico e della struttura ad opera della
[...]
fresatura con macchina CNC del polistirene ad opera del Parte_1
fase di estrusione pasta epossidica su Controparte_1 stampo provvisorio e fresatura con macchina CNC in finitura ad opera della Controparte_1
La convenuta ha, quindi, dedotto di aver eseguito a regola d'arte, in conformità agli accordi raggiunti, tutte le fasi della lavorazione alla stessa spettanti (ingegnerizzazione in formato cad del progetto, fresatura con macchina CNC e fresatura con macchina CNC in finitura), evidenziando che la non le aveva commissionato Parte_1
l'ultima fase di lavorazione dello stampo (cd. “carrozzeria”), la quale spettava all'attrice.
Tali circostanze trovano conferma nei seguenti elementi probatori: a) preventivo del 9.5.2018 (all. n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); b) dichiarazioni rese nel corso dell'assunzione della prova orale;
c) consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
In particolare, il legale rappresentate della società attrice, Tes_1
nell'interpello reso all'udienza del 14.7.2023, dopo aver
[...] riferito “io ho solo commissionato la fornitura del polisterene per la costruzione del grezzo e la fresatura del modello”, ha confermato che il ha fornito alla il polistirene Controparte_1 Parte_1 per la costruzione del grezzo, che il grezzo dello stampo con il telaio metallico e la struttura in polistirolo è stato eseguito dalla
[...]
che la resinatura su polistirolo dello stampo è stata Parte_1 eseguita dalla che la successiva fase della Parte_1 carrozzeria doveva essere realizzata dalla Anche i Parte_1 testi escusso all'udienza del 13.10.2023, e , sentito Tes_2 CP_1
7 all'udienza del 26.1.2024, hanno confermato detta ripartizione delle fasi di lavorazione.
Oltre a ciò, il consulente del tribunale, in base alla documentazione offerta dalle parti e all'esame dell'opera, ha accertato che lo stesso è stato realizzato in più fasi: “1° fase – dal Controparte_1 fresando una base grezza di polistirene espanso D.20, con macchina a controllo numerico, su disegni forniti dallo studio AK GN …
(inizialmente, l'assemblaggio del grezzo dei blocchi di polistirene e la costruzione del telaio metallico di sostegno, è stato realizzato dalla
[...]
.); 2° fase – dalla effettuando un CP_3 Parte_1 processo di resinatura sul supporto di polistirene fresato…; 3° fase – successivamente, dal si è proceduto alla Controparte_1 estrusione della pasta epossidica, sul supporto resinato dalla
[...]
e alla successiva fresatura finale sempre con macchina a Parte_1 controllo numerico”.
Accertate e definite le distinte fasi di lavorazione spettanti a ciascuna delle parti contrattuali, e considerando la prova che l'esecuzione dell'opera si è interrotta alla fase di fresatura con macchina a controllo numerico (CNC) in finitura, ultima fase di competenza ed effettivamente espletata dalla secondo quanto emerso in Controparte_1 sede istruttoria, si rende necessario scrutinare la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta.
Quest'ultima deduce che i vizi riscontrati sul manufatto in sede di accertamento tecnico preventivo siano ascrivibili alla responsabilità della parte attrice, la quale avrebbe provveduto alla resinatura impiegando una resina ortoftalica a basso contenuto di stirene, in luogo di una resina epossidica.
Secondo le prospettazioni della convenuta, l'utilizzo di resina a basso contenuto di stirene, nella fase di lavorazione antecedente a quella di
8 propria competenza, ha sprigionato gas creando una reazione di “bolle” sulla superficie, l'estrusione con pasta sullo stampo ha risentito di tali difformità e la fresatura finale con la macchina a controllo numerico ha determinato le rilevate irregolarità sullo stampo.
L'imputabilità dei vizi all'utilizzo da parte della attrice di resina a basso contenuto di stirene è stata immediatamente contestata dal
[...] alla nella fase stragiudiziale Controparte_1 Parte_1
(cfr. nota del 3.7.2018 - all. n. 2 alla comparsa di costituzione) e riformulata nel procedimento di a.t.p. instaurato prima dell'introduzione del presente giudizio (cfr. pag. 2, punto 3 della memoria di costituzione, dove si legge: “La successiva fase della resinatura su polistirolo è stata effettuata, come previsto dall'offerta, ad opera della è bene Pt_1 evidenziare che per tale resinatura è stata utilizzata una resina ortoftalica a basso contenuto di stirene e non, come avrebbe dovuto essere, una resina epossidica").
Tale chiara e puntuale contestazione non è stata efficacemente contrastata dall'attrice, la quale non ha mai dedotto, né in sede stragiudiziale né giudiziale, di aver utilizzato una resina diversa da quella ortoftalica a basso contenuto di stirene, come imputatole dal
Controparte_1
In ordine all'efficienza causale della tipologia di resina utilizzata dalla parte attrice rispetto ai vizi del manufatto denunciati dalla stessa, il consulente dell'ufficio, una volta descritti i vizi riscontrati nel manufatto (- la presenza di cavità, fessurazioni, su buona parte della superficie (foto 5,6,7,11,12,13,15,16); - aree in cui le fessurazioni, sono state colmate, mediante riempimento con pasta epossidica;
- spigoli danneggiati (foto 6,10,11,13), e in parte ricostruiti (foto 6,7,8,10); - aree in cui lo spessore di pasta epossidica estrusa è scarso, rilevato uno spessore di 3,25 mm mediante misurazione con calibro, (foto 15,16)”; cfr.
9 pag. 5 della c.t.u.), ha espresso il seguente giudizio: “Si ritiene che i vizi presenti siano stati causati: - dallo stirene presente nella resina impiegata, ma per averne certezza assoluta, bisognerebbe fare delle analisi (costose), per accertare la presenza o meno dello stirene nella resinatura effettuata;
dagli spessori troppo modesti che si hanno in alcune zone del manufatto;
- si riporta anche, che comunque nella realizzazione di tali opere (l'estrusione della pasta epossidica avviene manualmente), è sempre necessaria l'operazione finale di carrozzeria”
(pag. 7 c.t.u.). Con espresso riferimento ai vizi consistenti in micro bolle ed inclusioni gassose, il c.t.u. ha affermato che “La presenza dei vizi sopra menzionati, è dovuta se è stata utilizzata resina ortoftalica a basso contenuto di stirene, al tipo di resina, al polistirene impiegato e al procedimento di resinatura” (pag. 7 c.t.u.). Sulla base di tali rilievi, il c.t.u. ha concluso che: “Si ritiene che i danni presenti siano stati causati, nella quasi totalità, dallo stirene presente nella resina impiegata, ma per averne certezza assoluta bisognerebbe fare delle analisi (costose) per accertare la presenza o meno dello stirene nella resinatura effettuata”
(pag. 8 c.t.u.).
2.2. Tanto considerato, ritiene questo giudice che i vizi del manufatto siano da imputare all'attrice e che la loro causa sia rappresentata dall'utilizzo, ad opera della predetta, di resina a basso contenuto di stirene.
Tale conclusione di fonda sulla valorizzazione dei seguenti elementi probatori.
Con nota del 3.7.2018 il nel riscontrare Controparte_1 la comunicazione del 2.7.2018 con cui la contestava Parte_1 la presenza di vizi dell'opera (allegato alla seconda memoria 183 c.p.c. di parte attrice), negava gli addebiti mossi evidenziando quanto segue: “il rivestimento di vetroresina da voi realizzato su polistirene è stato
10 realizzato con resina ortoftalica a basso contenuto di stirene. Questa in alcune zone ha eroso il polistirene sottostante, cambiando la geometria di riferimento sulla superficie sottostante. Questo ci ha tolto dei punti di riferimento che in una lavorazione manuale molto approssimata, quale
l'estrusione della pasta crea l'effetto da Voi rilevato. Era stato consigliato di utilizzare resina epossidica onde diminuire tali problematiche” (all. 2 alla comparsa di costituzione).
A fronte di ciò, la nella e-mail di riscontro del Parte_1
4.7.2018 (allegato alla seconda memoria istruttoria), non contestava di aver utilizzato resina a basso contenuto di stirene.
Quanto alle risultanze dell'accertamento tecnico espletato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, è importante evidenziare che nel verbale di sopralluogo del 16.11.2018, al quale hanno partecipato le parti e i rispettivi difensori e consulenti, si attesta che: “Le parti sono
d'accordo nel confermare ed accettare quanto dichiarato dal perito ing.
e cioè che il manufatto (coperta gommone) è stato fresato Per_1 conformemente ai disegni e che la superficie totale del manufatto fresato corrisponde a 15,5 mq” (cfr. allegato alla c.t.u.).
Ulteriormente, in merito alla contestazione dell'attrice relativa alla mancata fresatura, da parte della convenuta, dei bassifondi del manufatto per consentire l'inserimento dell'antiscivolo, dalla consulenza tecnica è emerso che: “dagli atti risulta che, i disegni relativi, riportanti tali particolari, sono stati inviati, dallo studio AK GN, dopo che il manufatto era già stato fresato (email 11.07.2018 da AK GN a
allegati agli atti); infatti, i disegni Controparte_1 inizialmente forniti non presentavano detti particolari” (cfr. pag. 4 della c.t.u.).
Quindi, accertata la conformità della fresatura eseguita dalla convenuta ai disegni ed esclusa la responsabilità della predetta in ordine alla
11 mancata fresatura dei bassifondi per l'inserimento dell'antiscivolo, il consulente dell'ufficio ha ipotizzato che la causa principale dei vizi riscontrati nell'opera ed elencati a pagina 5 dell'elaborato sia l'utilizzo di resina a basso contenuto di stirene utilizzata dalla Parte_1 in fase di resinatura.
A fronte delle conclusioni del c.t.u., la né ha Parte_1 formulato osservazioni critiche al fine di contestare l'ipotesi formulata dal consulente né ha contestato di aver utilizzato resina a basso contenuto di stirene, come imputatole dalla convenuta anche in sede stragiudiziale.
Ancora, nel corso dell'interpello del 14.7.2023, in Testimone_1 risposta al capitolo 6 (“Vero che per la resinatura dello stampo la
[...] ha utilizzato una resina ortoftalica e non una resina Parte_1 epossidica”) ha dichiarato: “Non è vero, è stato usato materiale idoneo”.
A fronte della genericità della dichiarazione resa dalla parte attrice, la quale, pur avendo seguito personalmente la vicenda, come evincibile dalla corrispondenza in atti (cfr. all. 3 di parte convenuta e allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), si è limitata ad esprimere un mero giudizio tecnico di "idoneità" della resina impiegata per l'ottimale realizzazione dell'opera, si affianca il dato significativo che la società non ha mai specificato, né in fase stragiudiziale né Parte_1 successivamente all'introduzione del presente giudizio, la tipologia di resina effettivamente utilizzata nell'esecuzione dei lavoro, sebbene l'intera vicenda verta su tale circostanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno rigettate le domande dell'attrice, stante l'imputabilità dei vizi denunciati alla fase di lavorazione dello stampo provvisorio alla stessa spettante.
3. Passando ad esaminare le domande spiegate in via riconvenzionale dalla convenuta si osserva quanto segue.
12 Il facendo valere il rapporto contrattuale Controparte_1 dedotto in giudizio, ha chiesto la condanna della al Parte_1 pagamento di euro 6.315.10, quale residuo del corrispettivo pattuito, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati in euro 3.000,00, a titolo di custodia del manufatto non ritirato dall'attrice, in euro 4.800,00 (oltre iva), a titolo di spese di smaltimento del manufatto, in euro 5.000,00, a titolo di danni all'immagine.
3.1. In ragione del rigetto della domanda di risoluzione del contratto dedotto in lite, accertata la validità ed efficacia del vincolo negoziale e la persistenza delle reciproche obbligazioni contrattuali, si ravvisa la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta. Pertanto, la società deve essere Parte_1 condannata al pagamento del saldo del corrispettivo convenuto.
In particolare, la parte convenuta ha chiesto il pagamento di euro
6.975,00 (iva esclusa) per la realizzazione del manufatto, oltre ad euro
1.480,00 (iva esclusa) per la fornitura del polisterolo espanso.
A tal riguardo, in assenza di specifiche contestazioni della parte attrice in relazione al quantum chiesto in pagamento, i cui criteri di determinazione sono stati specificamente indicati nella comparsa di costituzione e risposta, assume valore il “preventivo fresatura stampo provvisorio coperta di gommone 19'” n. 1812/18 del 9.5.2018 (cfr. allegato n. 1 alla comparsa di costituzione) nel quale è previsto a favore del un corrispettivo di euro 450,00 al m², i.v.a. Controparte_1 esclusa, per il modello coperta, oltre ad euro 1.480,00, i.v.a. esclusa, per la fornitura di 20,0 m³ di polistirene.
Il compenso della realizzazione del manufatto può, quindi, quantificarsi in euro 2.975,00 (iva esclusa): euro 450,00 (come da preventivo) x 15,50
m² (quantità accertata dal c.t.u. e confermata dai legali rappresentati delle parti in causa nel verbale di sopralluogo del 16.11.2018), per
13 l'importo complessivo dovuto di euro 6.975,00 (iva esclusa), a cui va detratto l'acconto di euro 4.000,00 già versato.
Per quanto concerne la richiesta di pagamento della fornitura di polistirene, sebbene l'attrice abbia allegato di aver fornito essa stessa il polistirene per un valore di circa 1.000,00, tale circostanza è rimasta priva di riscontro probatorio.
Nel corso dell'interpello del 14.7.2023, infatti, il legale rappresentante della in risposta al cap. 3 di Parte_1 Testimone_1 parte convenuta (“Vero che il ha provveduto, Controparte_1 altresì, a fornire alla il polistirene per la costruzione del Parte_1 grezzo”) ha dichiarato “Si è vero”.
In conclusione, la è tenuta al pagamento nei Parte_1 confronti della convenuta della somma di euro 4.455,00, iva esclusa
(1.480,00 per fornitura polistirene + 2.975,00, quale corrispettivo residuo per la realizzazione del manufatto), oltre interessi legali dalla domanda. Deve essere, invece, rigettata la richiesta rivalutazione monetaria non avendo la convenuta né allegato né provato il maggior danno subito a causa della mancata disponibilità dell'importo in questione (Cass. n. 29212/2019: “In caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'art.
1224 c.c., comma 1…”).
3.2. Con riferimento alla domanda di condanna dell'attrice al pagamento di euro 3.000,00 a titolo di custodia del manufatto, a prescindere dalla sussistenza dell'an del danno lamentato, è dirimente
14 la circostanza che, sotto il profilo del quantum debeatur, non pare possibile valutate l'entità del danno, neppure in via equitativa, stante l'assoluta carenza di allegazione di elementi fattuali e tecnici idonei a consentirne la quantificazione (cfr. Cass. n. 9744/2023, secondo cui “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” in senso conforme Cass. n. 4310/2018; Cass. n.
4534/2017).
Non sussistono, pertanto, i presupposti per il ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa stante la natura suppletiva del criterio di cui all'art.1226 c.c. a cui è possibile ricorrere solo se l'impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole.
La domanda va, quindi, rigettata.
Riguardo alla richiesta di condanna dell'attrice al pagamento di euro
4.800,00 (iva esclusa), quale importo necessario allo smaltimento del manufatto come da preventivo in atti (all. n. 5 alla comparsa), avendo la convenuta chiesto il pagamento del residuo corrispettivo pattuito e, quindi, l'adempimento del contratto di fornitura, la domanda va rigettata, essendo ancora valido ed efficace l'obbligo di consegna del manufatto sulla stessa gravante.
Infine, per quanto concerne la domanda di condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di euro 5.000,00 per danni all'immagine, si
15 evidenzia che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. n. 19551/2023.
In senso conforme v. Cass. n. 20643/2016).
A tal riguardo, si evidenzia che la società convenuta non è stata in grado, a livello di allegazione, prima ancora che di prova, di indicare la natura e l'entità degli effetti pregiudizievoli che la vicenda avrebbe causato alla propria immagine, essendosi limitata a dedurre che “Tale vicenda ha inoltre causato un danno di immagine alla soc.
[...] quantificabile in euro 5.000,00”, senza null'altro Controparte_1 aggiungere e provare, non avendo formulato alcuna richiesta istruttoria su tale aspetto.
L'assenza di qualsivoglia specificazione in ordine ai presupposti giustificanti la richiesta di risarcimento del preteso danno all'immagine rende impossibile la relativa valutazione, sia in punto di an che di quantum debeatur.
Né può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno per le motivazioni sopra espresse.
Ne consegue il rigetto della domanda in esame.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00 valore indeterminabile - complessità bassa) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, stante la soccombenza reciproca, sono
16 compensate nella misura di 1/3, mentre la restante parte delle spese segue la soccombenza.
4.1. Le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (5.000,01 –
26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attrice in omaggio al principio di soccombenza.
4.2. Le spese di c.t.u. relative al procedimento atp, liquidate con decreto del 4.2.2019, sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, condanna la parte attrice al pagamento in suo favore della somma di euro 4.455,00 (i.v.a. esclusa), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) rigetta le altre domande della convenuta;
4) dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3;
5) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, nella misura di 2/3, che liquida in euro 5.077,33 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
6) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo in favore della convenuta, che liquida in euro 2.225,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
17 7) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u. del giudizio di a.t.p., liquidate con decreto del 4.2.2019.
Cassino, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
18
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 04/06/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. CECE GIUSEPPE, mentre per parte convenuta l'avv. ILARUA RUOCCO.
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4653 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 4.6.2025 e vertente tra tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Cece
-attrice-
e
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Ruocco
-convenuta-
OGGETTO: risoluzione contratto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 4.6.2025 le parti concludevano come da note scritte d'udienza
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio la per sentir accolte Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito: respinta ogni contraria richiesta, - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per i motivi di cui in premessa con Controparte_1 risoluzione del contratto di fornitura dello stampo per la produzione del gommone Sunshine 6 e conseguentemente condannare la
[...] alla restituzione del prezzo pagato di euro 4000,00 Controparte_1 oltre il risarcimento del danno da quantificarsi in ulteriori euro 24500,00 come precisati in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A fondamento della domanda, parte attrice, deduceva: di aver commissionato alla la realizzazione di uno Controparte_1 stampo provvisorio in pasta epossidica della copertura di un gommone
Sunshine 6; di aver ricevuto la richiesta di produzione dello stampo dalla che intendeva produrre il gommone entro tempi Controparte_2 abbastanza ridotti per poterlo esporre al Salone Nautico Internazionale di Genova del 2018; di aver contestato alla convenuta vizi e difetti dell'opera come indicati nel ricorso per a.t.p. iscritto al r.g. n.
3616/2018 del Tribunale di Cassino;
che il c.t.u. nominato nel giudizio di a.t.p. accertava la presenza di vizi e difetti, ancora sussistenti al momento dell'accertamento peritale, che si sarebbero dovuti eliminare con successivi interventi di carrozzeria;
che lo stampo non era stato completato dalla convenuta avendone il c.t.u. dell'a.t.p. rilevato l'utilizzabilità per le operazioni successive solo dopo l'esecuzione delle operazioni di carrozzeria;
che lo stampo non poteva essere utilizzato nelle condizioni in cui veniva fornito dalla convenuta;
che, a causa dell'inadempimento della convenuta, aveva perso ogni interesse alla consegna di uno stampo incompleto;
di essere stata costretta a
3 realizzare in proprio lo stampo per limitare il ritardo nella consegna alla propria committente, sostenendo ulteriori spese;
che l'inadempimento della convenuta è da considerarsi essenziale con conseguente risoluzione del contratto;
di aver diritto alla restituzione dell'anticipo corrisposto di euro 4.000,00 oltre al risarcimento dei danni subiti (circa euro 2.200,00 pari al valore della struttura metallica su cui poggiare lo stampo in fase di realizzazione fornita alla convenuta, circa euro
1.000,00 pari al valore del polistirolo necessario alla produzione, euro
200,00 per il montaggio del polistirolo, euro 450 per il trasporto del materiale, della struttura e del manufatto con braccio gru;
euro
4.000,00 per costi di produzione in proprio dello stampo al netto dell'usura delle proprie attrezzature, euro 5.000,00 pari allo sconto praticato alla a titolo di indennizzo per il ritardo nella Controparte_2 consegna, euro 5.000,00 a titolo di danno di immagine ed euro 4.000,00 per spese di a.t.p. e legali giudiziarie e stragiudiziali).
Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle prospettate ragioni e della documentazione prodotta: -nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con ogni consequenziale effetto di legge;
- in via riconvenzionale, nel merito, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dal
[...]
in conseguenza della vicenda in atti, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della della somma di Euro Controparte_1
6.315.10 per il residuo pagamento del corrispettivo pattuito tra le parti, oltre al pagamento a titolo di risarcimento danni per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto, di euro 3.000,00 per l'occupazione dei
4 locali, di Euro 4.800,00 (oltre iva) per smaltimento del manufatto, e di
Euro 5.000 per il risarcimento dei danni da immagine, per un totale complessivo di Euro 19.115,10, o delle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo. IN VIA ISTRUTTORIA … omissis … Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Acquisito il fascicolo del giudizio di a.t.p., la causa, istruita con prova orale e documentale, veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 4.6.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che la domanda di risoluzione del contratto spiegata da parte attrice debba essere rigettata per i seguenti motivi.
Costituisce principio generale quello per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (ex multis Cass. s.u. n. 13533/2001; Cass. n.
9351/2007; Cass. n. 1473/2007; Cass. n. 20073/2004; Cass. n.
3996/2020). La S.C. ha, altresì, precisato che, anche nel caso in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto
5 adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie deriva che, a fronte della prova da parte dell'attrice della fonte del diritto fatto valere e della mera allegazione dell'altrui inadempimento, è onere del convenuto dimostrare l'esatto adempimento quale fatto estintivo della propria obbligazione ovvero la non intervenuta scadenza dell'obbligazione o, ancora, la non imputabilità dell'inadempimento.
2.1. Ciò posto, occorre rilevare che la a sostegno Parte_1 della proprie domande, ha dedotto di aver commissionato alla
[...] la realizzazione di uno stampo provvisorio in pasta Controparte_1 epossidica per la copertura di un gommone Sunshine 6, di aver contestato alla convenuta la presenza di vizi e difetti dell'opera e, in particolare, la consegna di uno stampo incompleto in quanto utilizzabile soltanto a seguito di ulteriori operazioni di carrozzeria, richiamando a sostegno delle proprie allegazioni la consulenza tecnica espletata nel procedimento atp (r.g. n. 3616/2018) introdotto dalla stessa attrice prima del presente giudizio.
A fronte di tali deduzioni, la convenuta, pur confermando il rapporto contrattuale dedotto dalla ha precisato che l'opera Parte_1 in questione prevedeva diverse fasi di lavorazione ripartite tra le parti in causa, come indicato nel “preventivo fresatura stampo provvisorio coperta di gommone 19'” n. 1812/18 del 9.5.2018 (cfr. allegato n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta) e, nello specifico: ingegnerizzazione,
a carico della del modello CAD fornito Controparte_1
6 dallo studio AK GN su incarico della Parte_1 costruzione del telaio metallico e della struttura ad opera della
[...]
fresatura con macchina CNC del polistirene ad opera del Parte_1
fase di estrusione pasta epossidica su Controparte_1 stampo provvisorio e fresatura con macchina CNC in finitura ad opera della Controparte_1
La convenuta ha, quindi, dedotto di aver eseguito a regola d'arte, in conformità agli accordi raggiunti, tutte le fasi della lavorazione alla stessa spettanti (ingegnerizzazione in formato cad del progetto, fresatura con macchina CNC e fresatura con macchina CNC in finitura), evidenziando che la non le aveva commissionato Parte_1
l'ultima fase di lavorazione dello stampo (cd. “carrozzeria”), la quale spettava all'attrice.
Tali circostanze trovano conferma nei seguenti elementi probatori: a) preventivo del 9.5.2018 (all. n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); b) dichiarazioni rese nel corso dell'assunzione della prova orale;
c) consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
In particolare, il legale rappresentate della società attrice, Tes_1
nell'interpello reso all'udienza del 14.7.2023, dopo aver
[...] riferito “io ho solo commissionato la fornitura del polisterene per la costruzione del grezzo e la fresatura del modello”, ha confermato che il ha fornito alla il polistirene Controparte_1 Parte_1 per la costruzione del grezzo, che il grezzo dello stampo con il telaio metallico e la struttura in polistirolo è stato eseguito dalla
[...]
che la resinatura su polistirolo dello stampo è stata Parte_1 eseguita dalla che la successiva fase della Parte_1 carrozzeria doveva essere realizzata dalla Anche i Parte_1 testi escusso all'udienza del 13.10.2023, e , sentito Tes_2 CP_1
7 all'udienza del 26.1.2024, hanno confermato detta ripartizione delle fasi di lavorazione.
Oltre a ciò, il consulente del tribunale, in base alla documentazione offerta dalle parti e all'esame dell'opera, ha accertato che lo stesso è stato realizzato in più fasi: “1° fase – dal Controparte_1 fresando una base grezza di polistirene espanso D.20, con macchina a controllo numerico, su disegni forniti dallo studio AK GN …
(inizialmente, l'assemblaggio del grezzo dei blocchi di polistirene e la costruzione del telaio metallico di sostegno, è stato realizzato dalla
[...]
.); 2° fase – dalla effettuando un CP_3 Parte_1 processo di resinatura sul supporto di polistirene fresato…; 3° fase – successivamente, dal si è proceduto alla Controparte_1 estrusione della pasta epossidica, sul supporto resinato dalla
[...]
e alla successiva fresatura finale sempre con macchina a Parte_1 controllo numerico”.
Accertate e definite le distinte fasi di lavorazione spettanti a ciascuna delle parti contrattuali, e considerando la prova che l'esecuzione dell'opera si è interrotta alla fase di fresatura con macchina a controllo numerico (CNC) in finitura, ultima fase di competenza ed effettivamente espletata dalla secondo quanto emerso in Controparte_1 sede istruttoria, si rende necessario scrutinare la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta.
Quest'ultima deduce che i vizi riscontrati sul manufatto in sede di accertamento tecnico preventivo siano ascrivibili alla responsabilità della parte attrice, la quale avrebbe provveduto alla resinatura impiegando una resina ortoftalica a basso contenuto di stirene, in luogo di una resina epossidica.
Secondo le prospettazioni della convenuta, l'utilizzo di resina a basso contenuto di stirene, nella fase di lavorazione antecedente a quella di
8 propria competenza, ha sprigionato gas creando una reazione di “bolle” sulla superficie, l'estrusione con pasta sullo stampo ha risentito di tali difformità e la fresatura finale con la macchina a controllo numerico ha determinato le rilevate irregolarità sullo stampo.
L'imputabilità dei vizi all'utilizzo da parte della attrice di resina a basso contenuto di stirene è stata immediatamente contestata dal
[...] alla nella fase stragiudiziale Controparte_1 Parte_1
(cfr. nota del 3.7.2018 - all. n. 2 alla comparsa di costituzione) e riformulata nel procedimento di a.t.p. instaurato prima dell'introduzione del presente giudizio (cfr. pag. 2, punto 3 della memoria di costituzione, dove si legge: “La successiva fase della resinatura su polistirolo è stata effettuata, come previsto dall'offerta, ad opera della è bene Pt_1 evidenziare che per tale resinatura è stata utilizzata una resina ortoftalica a basso contenuto di stirene e non, come avrebbe dovuto essere, una resina epossidica").
Tale chiara e puntuale contestazione non è stata efficacemente contrastata dall'attrice, la quale non ha mai dedotto, né in sede stragiudiziale né giudiziale, di aver utilizzato una resina diversa da quella ortoftalica a basso contenuto di stirene, come imputatole dal
Controparte_1
In ordine all'efficienza causale della tipologia di resina utilizzata dalla parte attrice rispetto ai vizi del manufatto denunciati dalla stessa, il consulente dell'ufficio, una volta descritti i vizi riscontrati nel manufatto (- la presenza di cavità, fessurazioni, su buona parte della superficie (foto 5,6,7,11,12,13,15,16); - aree in cui le fessurazioni, sono state colmate, mediante riempimento con pasta epossidica;
- spigoli danneggiati (foto 6,10,11,13), e in parte ricostruiti (foto 6,7,8,10); - aree in cui lo spessore di pasta epossidica estrusa è scarso, rilevato uno spessore di 3,25 mm mediante misurazione con calibro, (foto 15,16)”; cfr.
9 pag. 5 della c.t.u.), ha espresso il seguente giudizio: “Si ritiene che i vizi presenti siano stati causati: - dallo stirene presente nella resina impiegata, ma per averne certezza assoluta, bisognerebbe fare delle analisi (costose), per accertare la presenza o meno dello stirene nella resinatura effettuata;
dagli spessori troppo modesti che si hanno in alcune zone del manufatto;
- si riporta anche, che comunque nella realizzazione di tali opere (l'estrusione della pasta epossidica avviene manualmente), è sempre necessaria l'operazione finale di carrozzeria”
(pag. 7 c.t.u.). Con espresso riferimento ai vizi consistenti in micro bolle ed inclusioni gassose, il c.t.u. ha affermato che “La presenza dei vizi sopra menzionati, è dovuta se è stata utilizzata resina ortoftalica a basso contenuto di stirene, al tipo di resina, al polistirene impiegato e al procedimento di resinatura” (pag. 7 c.t.u.). Sulla base di tali rilievi, il c.t.u. ha concluso che: “Si ritiene che i danni presenti siano stati causati, nella quasi totalità, dallo stirene presente nella resina impiegata, ma per averne certezza assoluta bisognerebbe fare delle analisi (costose) per accertare la presenza o meno dello stirene nella resinatura effettuata”
(pag. 8 c.t.u.).
2.2. Tanto considerato, ritiene questo giudice che i vizi del manufatto siano da imputare all'attrice e che la loro causa sia rappresentata dall'utilizzo, ad opera della predetta, di resina a basso contenuto di stirene.
Tale conclusione di fonda sulla valorizzazione dei seguenti elementi probatori.
Con nota del 3.7.2018 il nel riscontrare Controparte_1 la comunicazione del 2.7.2018 con cui la contestava Parte_1 la presenza di vizi dell'opera (allegato alla seconda memoria 183 c.p.c. di parte attrice), negava gli addebiti mossi evidenziando quanto segue: “il rivestimento di vetroresina da voi realizzato su polistirene è stato
10 realizzato con resina ortoftalica a basso contenuto di stirene. Questa in alcune zone ha eroso il polistirene sottostante, cambiando la geometria di riferimento sulla superficie sottostante. Questo ci ha tolto dei punti di riferimento che in una lavorazione manuale molto approssimata, quale
l'estrusione della pasta crea l'effetto da Voi rilevato. Era stato consigliato di utilizzare resina epossidica onde diminuire tali problematiche” (all. 2 alla comparsa di costituzione).
A fronte di ciò, la nella e-mail di riscontro del Parte_1
4.7.2018 (allegato alla seconda memoria istruttoria), non contestava di aver utilizzato resina a basso contenuto di stirene.
Quanto alle risultanze dell'accertamento tecnico espletato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, è importante evidenziare che nel verbale di sopralluogo del 16.11.2018, al quale hanno partecipato le parti e i rispettivi difensori e consulenti, si attesta che: “Le parti sono
d'accordo nel confermare ed accettare quanto dichiarato dal perito ing.
e cioè che il manufatto (coperta gommone) è stato fresato Per_1 conformemente ai disegni e che la superficie totale del manufatto fresato corrisponde a 15,5 mq” (cfr. allegato alla c.t.u.).
Ulteriormente, in merito alla contestazione dell'attrice relativa alla mancata fresatura, da parte della convenuta, dei bassifondi del manufatto per consentire l'inserimento dell'antiscivolo, dalla consulenza tecnica è emerso che: “dagli atti risulta che, i disegni relativi, riportanti tali particolari, sono stati inviati, dallo studio AK GN, dopo che il manufatto era già stato fresato (email 11.07.2018 da AK GN a
allegati agli atti); infatti, i disegni Controparte_1 inizialmente forniti non presentavano detti particolari” (cfr. pag. 4 della c.t.u.).
Quindi, accertata la conformità della fresatura eseguita dalla convenuta ai disegni ed esclusa la responsabilità della predetta in ordine alla
11 mancata fresatura dei bassifondi per l'inserimento dell'antiscivolo, il consulente dell'ufficio ha ipotizzato che la causa principale dei vizi riscontrati nell'opera ed elencati a pagina 5 dell'elaborato sia l'utilizzo di resina a basso contenuto di stirene utilizzata dalla Parte_1 in fase di resinatura.
A fronte delle conclusioni del c.t.u., la né ha Parte_1 formulato osservazioni critiche al fine di contestare l'ipotesi formulata dal consulente né ha contestato di aver utilizzato resina a basso contenuto di stirene, come imputatole dalla convenuta anche in sede stragiudiziale.
Ancora, nel corso dell'interpello del 14.7.2023, in Testimone_1 risposta al capitolo 6 (“Vero che per la resinatura dello stampo la
[...] ha utilizzato una resina ortoftalica e non una resina Parte_1 epossidica”) ha dichiarato: “Non è vero, è stato usato materiale idoneo”.
A fronte della genericità della dichiarazione resa dalla parte attrice, la quale, pur avendo seguito personalmente la vicenda, come evincibile dalla corrispondenza in atti (cfr. all. 3 di parte convenuta e allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), si è limitata ad esprimere un mero giudizio tecnico di "idoneità" della resina impiegata per l'ottimale realizzazione dell'opera, si affianca il dato significativo che la società non ha mai specificato, né in fase stragiudiziale né Parte_1 successivamente all'introduzione del presente giudizio, la tipologia di resina effettivamente utilizzata nell'esecuzione dei lavoro, sebbene l'intera vicenda verta su tale circostanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno rigettate le domande dell'attrice, stante l'imputabilità dei vizi denunciati alla fase di lavorazione dello stampo provvisorio alla stessa spettante.
3. Passando ad esaminare le domande spiegate in via riconvenzionale dalla convenuta si osserva quanto segue.
12 Il facendo valere il rapporto contrattuale Controparte_1 dedotto in giudizio, ha chiesto la condanna della al Parte_1 pagamento di euro 6.315.10, quale residuo del corrispettivo pattuito, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati in euro 3.000,00, a titolo di custodia del manufatto non ritirato dall'attrice, in euro 4.800,00 (oltre iva), a titolo di spese di smaltimento del manufatto, in euro 5.000,00, a titolo di danni all'immagine.
3.1. In ragione del rigetto della domanda di risoluzione del contratto dedotto in lite, accertata la validità ed efficacia del vincolo negoziale e la persistenza delle reciproche obbligazioni contrattuali, si ravvisa la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta. Pertanto, la società deve essere Parte_1 condannata al pagamento del saldo del corrispettivo convenuto.
In particolare, la parte convenuta ha chiesto il pagamento di euro
6.975,00 (iva esclusa) per la realizzazione del manufatto, oltre ad euro
1.480,00 (iva esclusa) per la fornitura del polisterolo espanso.
A tal riguardo, in assenza di specifiche contestazioni della parte attrice in relazione al quantum chiesto in pagamento, i cui criteri di determinazione sono stati specificamente indicati nella comparsa di costituzione e risposta, assume valore il “preventivo fresatura stampo provvisorio coperta di gommone 19'” n. 1812/18 del 9.5.2018 (cfr. allegato n. 1 alla comparsa di costituzione) nel quale è previsto a favore del un corrispettivo di euro 450,00 al m², i.v.a. Controparte_1 esclusa, per il modello coperta, oltre ad euro 1.480,00, i.v.a. esclusa, per la fornitura di 20,0 m³ di polistirene.
Il compenso della realizzazione del manufatto può, quindi, quantificarsi in euro 2.975,00 (iva esclusa): euro 450,00 (come da preventivo) x 15,50
m² (quantità accertata dal c.t.u. e confermata dai legali rappresentati delle parti in causa nel verbale di sopralluogo del 16.11.2018), per
13 l'importo complessivo dovuto di euro 6.975,00 (iva esclusa), a cui va detratto l'acconto di euro 4.000,00 già versato.
Per quanto concerne la richiesta di pagamento della fornitura di polistirene, sebbene l'attrice abbia allegato di aver fornito essa stessa il polistirene per un valore di circa 1.000,00, tale circostanza è rimasta priva di riscontro probatorio.
Nel corso dell'interpello del 14.7.2023, infatti, il legale rappresentante della in risposta al cap. 3 di Parte_1 Testimone_1 parte convenuta (“Vero che il ha provveduto, Controparte_1 altresì, a fornire alla il polistirene per la costruzione del Parte_1 grezzo”) ha dichiarato “Si è vero”.
In conclusione, la è tenuta al pagamento nei Parte_1 confronti della convenuta della somma di euro 4.455,00, iva esclusa
(1.480,00 per fornitura polistirene + 2.975,00, quale corrispettivo residuo per la realizzazione del manufatto), oltre interessi legali dalla domanda. Deve essere, invece, rigettata la richiesta rivalutazione monetaria non avendo la convenuta né allegato né provato il maggior danno subito a causa della mancata disponibilità dell'importo in questione (Cass. n. 29212/2019: “In caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'art.
1224 c.c., comma 1…”).
3.2. Con riferimento alla domanda di condanna dell'attrice al pagamento di euro 3.000,00 a titolo di custodia del manufatto, a prescindere dalla sussistenza dell'an del danno lamentato, è dirimente
14 la circostanza che, sotto il profilo del quantum debeatur, non pare possibile valutate l'entità del danno, neppure in via equitativa, stante l'assoluta carenza di allegazione di elementi fattuali e tecnici idonei a consentirne la quantificazione (cfr. Cass. n. 9744/2023, secondo cui “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” in senso conforme Cass. n. 4310/2018; Cass. n.
4534/2017).
Non sussistono, pertanto, i presupposti per il ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa stante la natura suppletiva del criterio di cui all'art.1226 c.c. a cui è possibile ricorrere solo se l'impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole.
La domanda va, quindi, rigettata.
Riguardo alla richiesta di condanna dell'attrice al pagamento di euro
4.800,00 (iva esclusa), quale importo necessario allo smaltimento del manufatto come da preventivo in atti (all. n. 5 alla comparsa), avendo la convenuta chiesto il pagamento del residuo corrispettivo pattuito e, quindi, l'adempimento del contratto di fornitura, la domanda va rigettata, essendo ancora valido ed efficace l'obbligo di consegna del manufatto sulla stessa gravante.
Infine, per quanto concerne la domanda di condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di euro 5.000,00 per danni all'immagine, si
15 evidenzia che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. n. 19551/2023.
In senso conforme v. Cass. n. 20643/2016).
A tal riguardo, si evidenzia che la società convenuta non è stata in grado, a livello di allegazione, prima ancora che di prova, di indicare la natura e l'entità degli effetti pregiudizievoli che la vicenda avrebbe causato alla propria immagine, essendosi limitata a dedurre che “Tale vicenda ha inoltre causato un danno di immagine alla soc.
[...] quantificabile in euro 5.000,00”, senza null'altro Controparte_1 aggiungere e provare, non avendo formulato alcuna richiesta istruttoria su tale aspetto.
L'assenza di qualsivoglia specificazione in ordine ai presupposti giustificanti la richiesta di risarcimento del preteso danno all'immagine rende impossibile la relativa valutazione, sia in punto di an che di quantum debeatur.
Né può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno per le motivazioni sopra espresse.
Ne consegue il rigetto della domanda in esame.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00 valore indeterminabile - complessità bassa) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, stante la soccombenza reciproca, sono
16 compensate nella misura di 1/3, mentre la restante parte delle spese segue la soccombenza.
4.1. Le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (5.000,01 –
26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attrice in omaggio al principio di soccombenza.
4.2. Le spese di c.t.u. relative al procedimento atp, liquidate con decreto del 4.2.2019, sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, condanna la parte attrice al pagamento in suo favore della somma di euro 4.455,00 (i.v.a. esclusa), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) rigetta le altre domande della convenuta;
4) dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3;
5) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, nella misura di 2/3, che liquida in euro 5.077,33 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
6) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo in favore della convenuta, che liquida in euro 2.225,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
17 7) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u. del giudizio di a.t.p., liquidate con decreto del 4.2.2019.
Cassino, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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