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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/10/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. IA MI- Pres. Rel.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024, con il numero d'ordine RG
523/2024 la seguente
SENTENZA
Contr Tra: ( ), società con socio Controparte_1 unico iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60, in persona dell'amministratore Controparte_3 delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Simone CADEDDU (C.F. PEC C.F._1
con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma alla Via Flaminia n. 133.
-appellante avverso la sentenza n. 3965/2023 pubbl. il 10/10/2023 RG n. 1530/2014- del Tribunale di Bari
E
, c.f. elettivamente domiciliato in Bitonto alla Via P. Martucci Parte_1 C.F._2
Zecca n. 14, presso lo studio dell'Avv. Luigi CARBONE ( - il quale dichiara di C.F._3 voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0803759729 ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero Email_2 all'indirizzo di posta elettronica ), in virtù di mandato conferito in calce Email_3 all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio
-appellata
nonché nei confronti
C.F. e P.I. , (già “ ) Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5
( "), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5
-appellata -
*** All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 7.10.2025, la causa è stata riservata e decisa con sentenza ex art. 281 sexies cpc, sentite le parti cui sono stati concessi i termini per il deposito di memorie e repliche, depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione del 27.01.2014, conveniva in Parte_2 giudizio la e l' Controparte_1 [...]
Controparte_6
, in particolare proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, co. I, e 617, co. I, c.p.c. Parte_1 avverso la cartella di pagamento la cartella esattoriale n. 0142013002748680002 notificata il 5/12/2013, ad istanza di sulla scorta del ruolo 2013/004673 emesso da Controparte_5 [...]
surrogatosi ex art. 1203 c.c., quale gestore del Controparte_1
Fondo di Garanzia in favore delle PMI ex l. n. 662/1996, a (ente finanziatore), nel CP_7 credito restitutorio vantato nei confronti dell'impresa “D&D All Tyre” s.r.l (beneficiaria del finanziamento) per €35.927,76 con valuta al 19/12/2012, come da raccomandata a/r del 12/4/2013, con la quale le è stato intimato il pagamento del complessivo importo di €60.463,84, in qualità di fideiussore dell'ente beneficiario della suddetta agevolazione. A fondamento della contestata legittimità della cartella esattoriale ha dedotto
- violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 148 c.p.c. e conseguente inesistenza della notifica della cartella opposta, poiché notificata dall'Agente della Riscossione direttamente a mezzo del servizio postale;
- inapplicabilità della procedura di riscossione esattoriale nei confronti dei fideiussori e di soggetti terzi rispetto al debitore principale (piccole e medie imprese) come previsto dall'art. 9, co. V, del d.lgs. n. 123/1998 e 2, co. IV, del d.m. 20/6/2005, e, nello specifico, illegittimità della procedura di riscossione de qua per difetto di idoneo titolo esecutivo richiesto dall'art. 21 del d.lgs. 46/1999, in particolare dell'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- carenza di motivazione sotto il profilo dell'esatta identificazione della causale della pretesa impositiva, essendovi oltretutto incongruenza tra l'importo della raccomanda a/r del 12/4/2013 (€35.927,76) e l'ammontare richiesto in cartella (pari ad €57.771,58);
- duplicazione della pretesa creditoria ed esclusione della natura di contributo o agevolazione della stessa;
- illegittimità costituzionale dell'aggio di riscossione;
- illegittimità/nullità della cartella per mancanza delle indicazioni previste dall'art. 3 della l. n. 241/1990 in ordine alle modalità di proposizione del ricorso giurisdizionale. Concludeva, pertanto, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“I “pregiudizialmente a) ritenere sussistente la propria giurisdizione e competenza o, in caso, contrario, riconosciuta la scusabilità dell'errore commesso, rimettere in termini l'attore, anche ai sensi dell'art. 153, c. 2, c.p.c., onde eventualmente incardinare il giudizio innanzi al Giudice competente;
b) ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 46/99 voglia, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione cautelare della riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;
c) ai sensi dell'art. 134 Cost. e della l. 87/53 - ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 112/99, così come modificato dall'art. 32, c. 1, d.l. 185/08, convertito dalla l. 2/09, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione e, per l'effetto, sospendere il giudizio e disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
nel merito d) dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o la annullabilità della cartella di pagamento n. 01420130027948680002 e del ruolo dalla stessa portato anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 bis e 26 DPR 602/73, dell'art. 148 c.p.c., degli artt. 17, c. 3 bis, 20 e 21 d.lgs. 46/99, degli artt. 1 e 3 l. 241/90;
2 in via subordinata e) ridurre l'ammontare delle somme pretese a titolo di sorte capitale, interessi e aggio esattoriale;
in ogni caso f) con condanna delle resistenti alla rifusione delle spese di lite (diritti, onorari, spese generali, IVA e CAP) da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario;
in via eventuale
g) disporre la ripetizione delle somme versate nelle more del presente giudizio in virtù della esecuzione dell'atto impugnato, maggiorate degli interessi di legge, ivi compresi quelli previsti dall'art. 1283 c.c..»
Costituitesi le convenute chiedevano il rigetto dell'opposizione.
In particolare la quale concessionaria del Controparte_1 servizio di gestione del fondo di garanzia per le PMI, istituito in base alla l. n. 662/1996, rilevava di essersi surrogata, a seguito della liquidazione dell'importo di €57.623,52, pari all'80% del totale dell'insolvenza (come deliberato in data 11/10/2012), a , nei diritti da quest'ultima CP_7 vantati nei riguardi dell'impresa insolvente, D&d Tyre s.r.l., nonché dei terzi che avevano prestato fideiussione per la medesima, ossia e Deduceva la piena Parte_1 Persona_1 legittimità del ricorso alla notificazione a mezzo dell'Agente della Riscossione direttamente per il tramite del servizio postale;
ed altresì, la piena legittimità della procedura di riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 anche nei confronti del fideiussore, potendosi riscontrare un'ingiunzione conforme all'art. 2, co. I, del r.d. n. 639/1910 nell'invito/ordine di pagamento trasmesso da il 12/4/2013. Parte_3
Insisteva per l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, tra cui il difetto di motivazione della cartella opposta perché redatta secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321, nonché del profilo inerente alla mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, evidenziando oltretutto la natura di mere irregolarità di tali vizi formali (comparsa di risposta depositata all'udienza del 29/7/2014).
, già , eccepiva l'inammissibilità per tardività ex art. 617, Controparte_4 CP_5 co. I, c.p.c. dei motivi di opposizione formali inerenti il quomodo dell'esecuzione e il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai motivi di doglianza inerenti all'asserita insussistenza del titolo obbligatorio e pretesa illegittimità dell'iscrizione a ruolo. Insisteva per il rigetto dei motivi di impugnazione inerenti l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale perché eseguita dal concessionario della riscossione direttamente a mezzo del servizio postale, la mancanza della motivazione e l'indeterminatezza della cartella per violazione dell'art. 7 della l. n. 212/00, la presunta indeterminatezza dei criteri e delle modalità di calcolo degli interessi di mora, dei compensi e degli aggi di riscossione;
il tutto con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di giudizio. Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti, è stata decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale si disponeva quanto segue:
“a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, e DICHIARA INEFFICACE CP_8 la 0142013002748680002 notificata il 5/12/2013; b) CONDANNA l'opposta, alla rifusione delle Controparte_1 spese di giudizio in favore della parte opponente, che si liquidano in complessivi €9.845,00 (di cui
€704,00 per esborsi non imponibili), oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
c) Spese compensate tra l'opponente e l'Agente della Riscossione”.
3 Contr In sostanza Tribunale di Bari ha ritenuto illegittime le modalità di riscossione impiegate da in quanto, trattandosi di crediti derivanti da contratti di diritto privato, sarebbe stato necessario ottenere un titolo esecutivo prima di poter procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo. il principio – contenuto nell'art. 21 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – secondo cui è necessario un titolo esecutivo alla base della procedura di riscossione coattiva del credito, quando le entrate dello Stato derivino da rapporti di diritto privato, “è derogato solo da specifiche disposizioni particolari di legge che dispongano la facoltà per l'Agente della Riscossione di procedere direttamente in executivis a mezzo dell'iscrizione a ruolo”, trattandosi di ipotesi eccezionali, di stretta interpretazione, tra le quali può ricomprendersi quella di cui all'art. 9, co. V, del d.lgs. n. 123/1998. Secondo il primo giudice, nel caso di specie, sarebbe stato necessario ottenere un titolo esecutivo prima di poter procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, giacché “la facoltà di procedere all'immediata iscrizione a ruolo […] [doveva] intendersi circoscritta, ratione temporis, alla mera azione processuale nei confronti dell'ente beneficiario del finanziamento revocato, non potendosi estendere ai coobbligati a titolo personale, quale risulta essere , fideiussore in forza Parte_1 del negozio obbligatorio sottoscritto il 29/11/2010”; ciò in quanto “…l'estensione della legittimazione passiva anche ai coobbligati personali del debitore principale è avvenuta ad opera dell'8-bis del d.l. n. 3/2015 (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese)…”. L'art, 8-bis del d.l. n. 3/2015, a giudizio del Tribunale, non sarebbe stato applicabile al caso di specie in quanto la norma era “entrata in vigore il 24 marzo 2015, dunque successivamente alla formazione del ruolo e alla stessa emissione della cartella di pagamento opposta”; si tratterebbe di una norma
“innovativa di natura non interpretativa e, quindi, non retroattiva, non essendo stata qualificata come tale dal legislatore”; cosicché, anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14915/2019 avrebbe “circoscritto” la portata innovativa della disposizione “alla sola fattispecie inerente la natura giuridica privilegiata o meno del credito restitutorio del garante, a seguito della surroga nella posizione dell'ente finanziatore, contemplata dalla prima parte dell'art. 9 co. 5 del D.Lgs. 123/1998; non occupandosi la citata decisione della Suprema Corte di Cassazione della successiva ipotesi di deroga all'art. 17 del d.lgs. 46/1999, prevista da commi successivi della medesima disposizione”. Pertanto, analogamente a quanto ritenuto nel precedente giudiziario del Tribunale di Bari n. 105/2022 non è stata riconosciuta la facoltà diretta di iscrizione a ruolo da parte del fideiussore anche nell'odierna fattispecie. Tale principio era stato applicato, di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione all'ipotesi di escussione della fideiussione a prima richiesta di cui all'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972: cfr. sentenza n. 5439/2017). L'obbligazione fideiussoria in questione non poteva infatti ritenersi idoneo titolo esecutivo, perché non contenuta in una scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2703 c.c. e 474, co. II, n. 2) c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 10.04.2024 Controparte_1 Contr (“ ), ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3965/2023 del 29 settembre 2023 chiedendone la riforma e quindi il rigetto dell'opposizione proposta da Pt_1
con vittorie di spese del doppio grado.
[...]
L'appellato si è costituito chiedendo in primis il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado e, pregiudizialmente ai sensi dell'art. 134 Cost. e della l. 87/53 - ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 112/99, così come modificato dall'art. 32, c. 1, d.l. 185/08, convertito dalla l. 2/09, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione e, per l'effetto, sospendere il giudizio e disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
in subordine ridurre l'ammontare delle somme pretese a titolo di sorte capitale, interessi e aggio esattoriale;
con vittoria di spese.
4 pur ritualmente citata non si è costituita e ne va dichiarata la Controparte_9 contumacia. All'udienza del 7.11.2025, previo deposito delle note difensive. la causa è stata riservata per la decisione. Motivi della decisione
Rileva la Corte che il Tribunale ha annullato la cartella esattoriale emessa da n. CP_5 Contr 014/2013/00279486/80002 – per conto di – a seguito dell'opposizione proposta da Pt_1
, fideiussore del debitore principale D&D All Tyre s.r.l.
[...] Contr La cartella aveva ad oggetto il recupero di somme che nella sua qualità di gestore del Fondo di garanzia istituito per garantire i crediti concessi dagli istituti di credito alle PMI, aveva erogato alla a seguito dell'inadempimento della D&D All Tyre s.r.l. Controparte_10 Contr Una volta liquidata la banca finanziatrice, si è avvalsa del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ha proceduto all'iscrizione a ruolo esattoriale degli importi dovuti, dando mandato ad Equitalia per la riscossione.
ha impugnato la cartella esattoriale chiedendone la declaratoria di nullità e/o Parte_1
l'annullamento, censurando inter alia l'illegittimità delle modalità di riscossione del credito vantato Contr e, in particolare, la circostanza che avesse proceduto direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute senza prima acquisire un titolo esecutivo.
Tanto premesso l'appello è fondato e va accolto. Con unico articolato motivo parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l'illegittimità della procedura di riscossione seguita anche in ragione dell'asserita inapplicabilità dell'art. art.
8-bis, d.l. n. 3/2015.
È necessario premettere, in ordine alla garanzia pubblica - concessa a D&D All Tyre s.r.l., di cui
è garante quale fideiussore - del Fondo ex art. 2, comma cento, della l. 23 dicembre Parte_1
1996 n. 662 e al relativo regime normativo, al cui interno si inscrive il credito in questione, che il Fondo di Garanzia è stato istituito presso il Ministero , è finanziato con Controparte_11 denaro pubblico e ha lo scopo di assicurare una parziale garanzia ai finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese. Esso agisce per il tramite dell'Istituto di credito esponente, che ne ricopre la veste di gestore. Il Fondo, pertanto, non diviene parte diretta del rapporto banca/cliente ma, nell'ottica di sostegno pubblico all'economica nella quale è stato concepito e opera, agevola il beneficiario finale (il destinatario del finanziamento) poiché influisce favorevolmente sull'importo massimo delle garanzie acquisibili dalla Banca erogatrice. Il Fondo interviene, quindi, direttamente nella vicenda creditizia solo in caso di inadempimento del beneficiario finale e a seguito di denuncia da parte della che ha erogato il prestito garantito. CP_1
A seguito dell'escussione della garanzia da parte della che ha erogato detto il credito CP_1 all'impresa, si determina la surrogazione del Fondo nella parte di credito liquidata alla che CP_1 determina la successione del Fondo nella parte di credito garantita. Essa, tuttavia, deroga in parte alla generale disciplina dell'art. 1203 cod. civ., poiché è regolata anche da alcune norme speciali, che mutano, sotto alcuni aspetti, i normali effetti previsti dalla disposizione codicistica. Segnatamente,
✓ l'art. 2, quarto comma, del decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie del 20 giugno 2005, ove si sancisce che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul
5 Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”, così autorizzando il ricorso alla procedura esattoriale senza influire sulla fonte del credito, che non è tributaria poiché non lo era ab origine e conferisce allo stesso tempo al credito natura pubblica nonché il privilegio di cui all'art. 9 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 123, come tale preferito “a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”;
✓ l'art. 8 bis del d.l. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 2015 n. 33 (doc. 4 all.to al fascicolo di primo grado), il quale sancisce espressamente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. In forza delle suddette disposizioni, pertanto, la surroga del Fondo nel rapporto di credito originariamente instaurato da e impresa fa sì che il credito: CP_1
a) acquisti natura differente, essendo adesso volto al recupero di contributi pubblici;
b) debba essere riscosso mediante la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; c) acquisti natura privilegiata -e perda quindi la sua originaria connotazione chirografaria- prevalendo su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile. Dall'esame di tali fonti normative emerge chiaramente che il credito, portato dalla cartella esattoriale opposta, ha natura pubblica e dunque privilegiata. La Suprema Corte, sul punto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2019 ord. n. 30621) ha affermato che l'art. 8 bis l. 24 marzo 2015 n. 33 costituisce disposizione “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n. 123/1998”. Tale principio è stato ribadito dalla S.C. con la pronuncia Cass. Civ., Sez. III, 16 gennaio 2023, ord. n. 1005. Quale conseguenza del peculiare regime normativo richiamato, si rileva che la surrogazione genera una successione dal lato attivo del rapporto creditizio (sia pure con le suddette particolarità derivanti dalle leggi speciali applicabili), nel senso che la figura del creditore muta -in tutto o in parte- dal punto di vista soggettivo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20 settembre 1984 n. 4808). A tanto consegue, come si evince anche dall'art. 1204 cod. civ., la permanenza delle garanzie (segnatamente, delle fideiussioni e del patrimonio di coloro che si sono costituiti garanti) anche
6 dopo la surrogazione e la loro “migrazione” -assieme ed in proporzione alla sorte capitale garantita- verso la funzione di garanzie del surrogante che subentra in tutto o in parte nel lato attivo del credito. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale la Suprema Corte ha riconosciuto la natura Contr pubblicistica del credito di in quanto connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (cfr. Cass., ordinanza n. 6508/2020; Cass. n. 2664/2019) e tale natura pubblicistica permane anche nel caso di surroga dei diritti del creditore, e dunque, anche Contr nell'ipotesi in cui dichiari di agire ai sensi dell'art. 1204 c.c. nei confronti dei terzi garanti del creditore. I Ne deriva che il credito di si fonda non sul contratto di mutuo garantito da CP_1 fideiussione, bensì direttamente nella legge, in ragione della 'peculiare causa che lo sorregge, ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela', tale da renderlo privilegiato. In ogni caso deve ritenersi che il D.Lgs. n. 123 del 1998 e D.L. n. 3 del 2015 configurino un'ipotesi di deroga rispetto alla regola per cui il ruolo in caso di entrate privatistiche richiede la previa formazione di un titolo autonomo. Infatti, con l'art.
8-bis, d.l. n. 3/2015 (convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2015, n. 3) il legislatore è intervenuto per specificare che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, è evidente che l'art.
8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 ha fornito un'interpretazione autentica o confermativa del regime già vigente (e non certo innovativa) delle disposizioni in vigore sul recupero del credito, proprio perché la stessa ratio della sua introduzione è stata quella di:
✓ dirimere le controversie già sorte in ordine alla natura giuridica del credito del Fondo ex lege n. 662/1996
✓ individuare correttamente l'ambito applicativo del privilegio di cui all'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 123/1998 Dunque, la tesi sostenuta dal Giudice di primo grado si pone in palese contrasto con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza. Sul punto assai di recente la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione Controparte_1 del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023, Rv. 666687 - 01) In motivazione la Corte regolatrice ha spiegato di avere avuto modo in più occasioni di ribadire che
“la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella,
7 conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 9678/2025, ha ribadito ancora una volta, la legittimità della riscossione esattoriale diretta da parte di nei Parte_4 confronti di imprese e fideiussori, senza la necessità di un preventivo titolo esecutivo giudiziale. La pronuncia si basa su una serie di precedenti, come le sentenze n. 1005/2023 e n. 5786/2025 e si fonda sulla natura pubblicistica e privilegiata del credito sorto a seguito dell'escussione del Fondo PMI. La Corte ha precisato che, in presenza di una garanzia pubblica, l'escussione produce la nascita di un credito privilegiato di natura pubblica, volto alla riacquisizione di risorse statali, e non alla Contr semplice surroga nei diritti della banca. Di conseguenza, può avvalersi della riscossione esattoriale diretta, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Si legge in motivazione che “Il Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui
“In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass., 3, n. 1005 del 16/1/2023); “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”.
In estrema sintesi, la Cassazione ha riaffermato quindi i seguenti principi:
• In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo;
• è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8- bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito
8 sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente;
• “Il privilegio previsto, dall' 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il D.Lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento.
con la conseguenza che:
• in caso di revoca del beneficio, così come in caso di inadempimento, è applicabile il procedimento di riscossione mediante cartella esattoriale;
• il procedimento di riscossione mediante cartella esattoriale può essere utilizzato anche nei confronti del terzo fideiussore;
• a nulla rileva il fatto che il beneficio sia stato concesso anteriormente all'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modifiche dalla L. n. 33 del 20.
Può allora concludersi che il credito di portato dalla cartella impugnata non trova titolo Pt_5 nel contratto di finanziamento stipulato con l'istituto bancario e relativa Controparte_10 fideiussione, e quindi, in un rapporto di natura privatistica, ma ha ad oggetto il recupero dell'intervento agevolativo accordato all'operazione finanziaria dal Fondo di Garanzia, e cioè delle somme che , nella sua veste di gestore del Fondo, ha versato all'istituto finanziatore a Pt_5 titolo di liquidazione della perdita, così come espressamente chiarito dall'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05. Infatti, nelle ipotesi di finanziamento mediante l 'intervento del Fondo ex L. n.662/96 devono essere tenuti ben distinti il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore e l 'impresa beneficiaria, fondato sul contratto di mutuo, e il rapporto riguardante e l'impresa beneficiaria e gli Pt_5 eventuali coobbligati, fondato, invece, sulla garanzia del Fondo e sulla surroga ex lege. Tale rapporto ha, come diffusamente rilevato, natura prettamente pubblicistica, in ragione della fonte normativa di regolamentazione del rapporto e della funzione di sostegno pubblico all'economia svolta dalla garanzia del Fondo. Del tutto improprio è allora riferimento al dettato di cui all 'art. 21 del D. Lgs. n.46/99, in quanto la necessità che l'iscrizione a ruolo sia preceduta dalla formazione di un titolo avente efficacia esecutiva è riferita ai soli crediti “aventi causa in un rapporto di diritto privato” e che l 'art. 9 co. 5 costituisce la deroga tipizzata alla disciplina prevista dalla norma citata, che fa espressamente salvo quanto “diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
9 Vanno pertanto accolte le ragioni dall'appellante.
Non si ritiene invece non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 112/99, così come modificato dall'art. 32, c. 1, d.l. 185/08, convertito dalla l. 2/09, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, prospettata dall'appellato osservato che, l'avvenuta escussione del Fondo di Garanzia per le PMI nei confronti di Controparte_1 determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese e tale 'mutazione genetica' del credito in origine privato è resa possibile dalla Contr finalità sottesa all'intervento in via surrogatoria di ossia recuperare risorse pubbliche (quelle depauperate in conseguenza dell'escussione del Fondo di Garanzia per le PMI) da destinare ad ulteriori finalità di pubblico interesse, ossia concedere ulteriori garanzie in favore di piccole e medie imprese al fine di agevolarne l'accesso al credito bancario in costanza delle condizioni previste dalla normativa di settore in funzione del perseguimento del fine ultimo rappresentato dall'intervento statale in favore dell'impresa privata, così tutelandosi interessi pubblici di rango superiore. Neppure vi sono ragioni, né sono state prospettate per la riduzione dell'ammontare delle somme pretese a titolo di sorte capitale, interessi e aggio esattoriale. La sentenza impugnata va pertanto riformato con il rigetto dell'opposizione proposta da Pt_1
.
[...]
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , Parte_1 liquidate, per il primo giudizio, nella stessa misura liquidata, a parti invertite, dal primo giudice e per questo giudizio, come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione valori medi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Bari n. 3965/2023 del 29 settembre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione e tutte le domande svolte in primo grado da confermando la legittimità della cartella Parte_1 di pagamento n. 0142013002748680002 notificata il 5 dicembre 2013;
2. condanna l'appellato alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese del primo e del presente giudizio liquidate, per il primo grado
[...] in complessivi € 9.141,00 e per il presente grado in € 9.991,00, oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
Il Presidente rel. est.
IA MI
10
Dott. IA MI- Pres. Rel.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024, con il numero d'ordine RG
523/2024 la seguente
SENTENZA
Contr Tra: ( ), società con socio Controparte_1 unico iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60, in persona dell'amministratore Controparte_3 delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Simone CADEDDU (C.F. PEC C.F._1
con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma alla Via Flaminia n. 133.
-appellante avverso la sentenza n. 3965/2023 pubbl. il 10/10/2023 RG n. 1530/2014- del Tribunale di Bari
E
, c.f. elettivamente domiciliato in Bitonto alla Via P. Martucci Parte_1 C.F._2
Zecca n. 14, presso lo studio dell'Avv. Luigi CARBONE ( - il quale dichiara di C.F._3 voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0803759729 ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero Email_2 all'indirizzo di posta elettronica ), in virtù di mandato conferito in calce Email_3 all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio
-appellata
nonché nei confronti
C.F. e P.I. , (già “ ) Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5
( "), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5
-appellata -
*** All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 7.10.2025, la causa è stata riservata e decisa con sentenza ex art. 281 sexies cpc, sentite le parti cui sono stati concessi i termini per il deposito di memorie e repliche, depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione del 27.01.2014, conveniva in Parte_2 giudizio la e l' Controparte_1 [...]
Controparte_6
, in particolare proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, co. I, e 617, co. I, c.p.c. Parte_1 avverso la cartella di pagamento la cartella esattoriale n. 0142013002748680002 notificata il 5/12/2013, ad istanza di sulla scorta del ruolo 2013/004673 emesso da Controparte_5 [...]
surrogatosi ex art. 1203 c.c., quale gestore del Controparte_1
Fondo di Garanzia in favore delle PMI ex l. n. 662/1996, a (ente finanziatore), nel CP_7 credito restitutorio vantato nei confronti dell'impresa “D&D All Tyre” s.r.l (beneficiaria del finanziamento) per €35.927,76 con valuta al 19/12/2012, come da raccomandata a/r del 12/4/2013, con la quale le è stato intimato il pagamento del complessivo importo di €60.463,84, in qualità di fideiussore dell'ente beneficiario della suddetta agevolazione. A fondamento della contestata legittimità della cartella esattoriale ha dedotto
- violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 148 c.p.c. e conseguente inesistenza della notifica della cartella opposta, poiché notificata dall'Agente della Riscossione direttamente a mezzo del servizio postale;
- inapplicabilità della procedura di riscossione esattoriale nei confronti dei fideiussori e di soggetti terzi rispetto al debitore principale (piccole e medie imprese) come previsto dall'art. 9, co. V, del d.lgs. n. 123/1998 e 2, co. IV, del d.m. 20/6/2005, e, nello specifico, illegittimità della procedura di riscossione de qua per difetto di idoneo titolo esecutivo richiesto dall'art. 21 del d.lgs. 46/1999, in particolare dell'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- carenza di motivazione sotto il profilo dell'esatta identificazione della causale della pretesa impositiva, essendovi oltretutto incongruenza tra l'importo della raccomanda a/r del 12/4/2013 (€35.927,76) e l'ammontare richiesto in cartella (pari ad €57.771,58);
- duplicazione della pretesa creditoria ed esclusione della natura di contributo o agevolazione della stessa;
- illegittimità costituzionale dell'aggio di riscossione;
- illegittimità/nullità della cartella per mancanza delle indicazioni previste dall'art. 3 della l. n. 241/1990 in ordine alle modalità di proposizione del ricorso giurisdizionale. Concludeva, pertanto, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“I “pregiudizialmente a) ritenere sussistente la propria giurisdizione e competenza o, in caso, contrario, riconosciuta la scusabilità dell'errore commesso, rimettere in termini l'attore, anche ai sensi dell'art. 153, c. 2, c.p.c., onde eventualmente incardinare il giudizio innanzi al Giudice competente;
b) ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 46/99 voglia, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione cautelare della riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;
c) ai sensi dell'art. 134 Cost. e della l. 87/53 - ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 112/99, così come modificato dall'art. 32, c. 1, d.l. 185/08, convertito dalla l. 2/09, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione e, per l'effetto, sospendere il giudizio e disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
nel merito d) dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o la annullabilità della cartella di pagamento n. 01420130027948680002 e del ruolo dalla stessa portato anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 bis e 26 DPR 602/73, dell'art. 148 c.p.c., degli artt. 17, c. 3 bis, 20 e 21 d.lgs. 46/99, degli artt. 1 e 3 l. 241/90;
2 in via subordinata e) ridurre l'ammontare delle somme pretese a titolo di sorte capitale, interessi e aggio esattoriale;
in ogni caso f) con condanna delle resistenti alla rifusione delle spese di lite (diritti, onorari, spese generali, IVA e CAP) da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario;
in via eventuale
g) disporre la ripetizione delle somme versate nelle more del presente giudizio in virtù della esecuzione dell'atto impugnato, maggiorate degli interessi di legge, ivi compresi quelli previsti dall'art. 1283 c.c..»
Costituitesi le convenute chiedevano il rigetto dell'opposizione.
In particolare la quale concessionaria del Controparte_1 servizio di gestione del fondo di garanzia per le PMI, istituito in base alla l. n. 662/1996, rilevava di essersi surrogata, a seguito della liquidazione dell'importo di €57.623,52, pari all'80% del totale dell'insolvenza (come deliberato in data 11/10/2012), a , nei diritti da quest'ultima CP_7 vantati nei riguardi dell'impresa insolvente, D&d Tyre s.r.l., nonché dei terzi che avevano prestato fideiussione per la medesima, ossia e Deduceva la piena Parte_1 Persona_1 legittimità del ricorso alla notificazione a mezzo dell'Agente della Riscossione direttamente per il tramite del servizio postale;
ed altresì, la piena legittimità della procedura di riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 anche nei confronti del fideiussore, potendosi riscontrare un'ingiunzione conforme all'art. 2, co. I, del r.d. n. 639/1910 nell'invito/ordine di pagamento trasmesso da il 12/4/2013. Parte_3
Insisteva per l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, tra cui il difetto di motivazione della cartella opposta perché redatta secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321, nonché del profilo inerente alla mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, evidenziando oltretutto la natura di mere irregolarità di tali vizi formali (comparsa di risposta depositata all'udienza del 29/7/2014).
, già , eccepiva l'inammissibilità per tardività ex art. 617, Controparte_4 CP_5 co. I, c.p.c. dei motivi di opposizione formali inerenti il quomodo dell'esecuzione e il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai motivi di doglianza inerenti all'asserita insussistenza del titolo obbligatorio e pretesa illegittimità dell'iscrizione a ruolo. Insisteva per il rigetto dei motivi di impugnazione inerenti l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale perché eseguita dal concessionario della riscossione direttamente a mezzo del servizio postale, la mancanza della motivazione e l'indeterminatezza della cartella per violazione dell'art. 7 della l. n. 212/00, la presunta indeterminatezza dei criteri e delle modalità di calcolo degli interessi di mora, dei compensi e degli aggi di riscossione;
il tutto con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di giudizio. Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti, è stata decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale si disponeva quanto segue:
“a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, e DICHIARA INEFFICACE CP_8 la 0142013002748680002 notificata il 5/12/2013; b) CONDANNA l'opposta, alla rifusione delle Controparte_1 spese di giudizio in favore della parte opponente, che si liquidano in complessivi €9.845,00 (di cui
€704,00 per esborsi non imponibili), oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
c) Spese compensate tra l'opponente e l'Agente della Riscossione”.
3 Contr In sostanza Tribunale di Bari ha ritenuto illegittime le modalità di riscossione impiegate da in quanto, trattandosi di crediti derivanti da contratti di diritto privato, sarebbe stato necessario ottenere un titolo esecutivo prima di poter procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo. il principio – contenuto nell'art. 21 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – secondo cui è necessario un titolo esecutivo alla base della procedura di riscossione coattiva del credito, quando le entrate dello Stato derivino da rapporti di diritto privato, “è derogato solo da specifiche disposizioni particolari di legge che dispongano la facoltà per l'Agente della Riscossione di procedere direttamente in executivis a mezzo dell'iscrizione a ruolo”, trattandosi di ipotesi eccezionali, di stretta interpretazione, tra le quali può ricomprendersi quella di cui all'art. 9, co. V, del d.lgs. n. 123/1998. Secondo il primo giudice, nel caso di specie, sarebbe stato necessario ottenere un titolo esecutivo prima di poter procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, giacché “la facoltà di procedere all'immediata iscrizione a ruolo […] [doveva] intendersi circoscritta, ratione temporis, alla mera azione processuale nei confronti dell'ente beneficiario del finanziamento revocato, non potendosi estendere ai coobbligati a titolo personale, quale risulta essere , fideiussore in forza Parte_1 del negozio obbligatorio sottoscritto il 29/11/2010”; ciò in quanto “…l'estensione della legittimazione passiva anche ai coobbligati personali del debitore principale è avvenuta ad opera dell'8-bis del d.l. n. 3/2015 (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese)…”. L'art, 8-bis del d.l. n. 3/2015, a giudizio del Tribunale, non sarebbe stato applicabile al caso di specie in quanto la norma era “entrata in vigore il 24 marzo 2015, dunque successivamente alla formazione del ruolo e alla stessa emissione della cartella di pagamento opposta”; si tratterebbe di una norma
“innovativa di natura non interpretativa e, quindi, non retroattiva, non essendo stata qualificata come tale dal legislatore”; cosicché, anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14915/2019 avrebbe “circoscritto” la portata innovativa della disposizione “alla sola fattispecie inerente la natura giuridica privilegiata o meno del credito restitutorio del garante, a seguito della surroga nella posizione dell'ente finanziatore, contemplata dalla prima parte dell'art. 9 co. 5 del D.Lgs. 123/1998; non occupandosi la citata decisione della Suprema Corte di Cassazione della successiva ipotesi di deroga all'art. 17 del d.lgs. 46/1999, prevista da commi successivi della medesima disposizione”. Pertanto, analogamente a quanto ritenuto nel precedente giudiziario del Tribunale di Bari n. 105/2022 non è stata riconosciuta la facoltà diretta di iscrizione a ruolo da parte del fideiussore anche nell'odierna fattispecie. Tale principio era stato applicato, di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione all'ipotesi di escussione della fideiussione a prima richiesta di cui all'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972: cfr. sentenza n. 5439/2017). L'obbligazione fideiussoria in questione non poteva infatti ritenersi idoneo titolo esecutivo, perché non contenuta in una scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2703 c.c. e 474, co. II, n. 2) c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 10.04.2024 Controparte_1 Contr (“ ), ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3965/2023 del 29 settembre 2023 chiedendone la riforma e quindi il rigetto dell'opposizione proposta da Pt_1
con vittorie di spese del doppio grado.
[...]
L'appellato si è costituito chiedendo in primis il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado e, pregiudizialmente ai sensi dell'art. 134 Cost. e della l. 87/53 - ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 112/99, così come modificato dall'art. 32, c. 1, d.l. 185/08, convertito dalla l. 2/09, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione e, per l'effetto, sospendere il giudizio e disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
in subordine ridurre l'ammontare delle somme pretese a titolo di sorte capitale, interessi e aggio esattoriale;
con vittoria di spese.
4 pur ritualmente citata non si è costituita e ne va dichiarata la Controparte_9 contumacia. All'udienza del 7.11.2025, previo deposito delle note difensive. la causa è stata riservata per la decisione. Motivi della decisione
Rileva la Corte che il Tribunale ha annullato la cartella esattoriale emessa da n. CP_5 Contr 014/2013/00279486/80002 – per conto di – a seguito dell'opposizione proposta da Pt_1
, fideiussore del debitore principale D&D All Tyre s.r.l.
[...] Contr La cartella aveva ad oggetto il recupero di somme che nella sua qualità di gestore del Fondo di garanzia istituito per garantire i crediti concessi dagli istituti di credito alle PMI, aveva erogato alla a seguito dell'inadempimento della D&D All Tyre s.r.l. Controparte_10 Contr Una volta liquidata la banca finanziatrice, si è avvalsa del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ha proceduto all'iscrizione a ruolo esattoriale degli importi dovuti, dando mandato ad Equitalia per la riscossione.
ha impugnato la cartella esattoriale chiedendone la declaratoria di nullità e/o Parte_1
l'annullamento, censurando inter alia l'illegittimità delle modalità di riscossione del credito vantato Contr e, in particolare, la circostanza che avesse proceduto direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute senza prima acquisire un titolo esecutivo.
Tanto premesso l'appello è fondato e va accolto. Con unico articolato motivo parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l'illegittimità della procedura di riscossione seguita anche in ragione dell'asserita inapplicabilità dell'art. art.
8-bis, d.l. n. 3/2015.
È necessario premettere, in ordine alla garanzia pubblica - concessa a D&D All Tyre s.r.l., di cui
è garante quale fideiussore - del Fondo ex art. 2, comma cento, della l. 23 dicembre Parte_1
1996 n. 662 e al relativo regime normativo, al cui interno si inscrive il credito in questione, che il Fondo di Garanzia è stato istituito presso il Ministero , è finanziato con Controparte_11 denaro pubblico e ha lo scopo di assicurare una parziale garanzia ai finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese. Esso agisce per il tramite dell'Istituto di credito esponente, che ne ricopre la veste di gestore. Il Fondo, pertanto, non diviene parte diretta del rapporto banca/cliente ma, nell'ottica di sostegno pubblico all'economica nella quale è stato concepito e opera, agevola il beneficiario finale (il destinatario del finanziamento) poiché influisce favorevolmente sull'importo massimo delle garanzie acquisibili dalla Banca erogatrice. Il Fondo interviene, quindi, direttamente nella vicenda creditizia solo in caso di inadempimento del beneficiario finale e a seguito di denuncia da parte della che ha erogato il prestito garantito. CP_1
A seguito dell'escussione della garanzia da parte della che ha erogato detto il credito CP_1 all'impresa, si determina la surrogazione del Fondo nella parte di credito liquidata alla che CP_1 determina la successione del Fondo nella parte di credito garantita. Essa, tuttavia, deroga in parte alla generale disciplina dell'art. 1203 cod. civ., poiché è regolata anche da alcune norme speciali, che mutano, sotto alcuni aspetti, i normali effetti previsti dalla disposizione codicistica. Segnatamente,
✓ l'art. 2, quarto comma, del decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie del 20 giugno 2005, ove si sancisce che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul
5 Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”, così autorizzando il ricorso alla procedura esattoriale senza influire sulla fonte del credito, che non è tributaria poiché non lo era ab origine e conferisce allo stesso tempo al credito natura pubblica nonché il privilegio di cui all'art. 9 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 123, come tale preferito “a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”;
✓ l'art. 8 bis del d.l. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 2015 n. 33 (doc. 4 all.to al fascicolo di primo grado), il quale sancisce espressamente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. In forza delle suddette disposizioni, pertanto, la surroga del Fondo nel rapporto di credito originariamente instaurato da e impresa fa sì che il credito: CP_1
a) acquisti natura differente, essendo adesso volto al recupero di contributi pubblici;
b) debba essere riscosso mediante la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; c) acquisti natura privilegiata -e perda quindi la sua originaria connotazione chirografaria- prevalendo su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile. Dall'esame di tali fonti normative emerge chiaramente che il credito, portato dalla cartella esattoriale opposta, ha natura pubblica e dunque privilegiata. La Suprema Corte, sul punto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2019 ord. n. 30621) ha affermato che l'art. 8 bis l. 24 marzo 2015 n. 33 costituisce disposizione “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n. 123/1998”. Tale principio è stato ribadito dalla S.C. con la pronuncia Cass. Civ., Sez. III, 16 gennaio 2023, ord. n. 1005. Quale conseguenza del peculiare regime normativo richiamato, si rileva che la surrogazione genera una successione dal lato attivo del rapporto creditizio (sia pure con le suddette particolarità derivanti dalle leggi speciali applicabili), nel senso che la figura del creditore muta -in tutto o in parte- dal punto di vista soggettivo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20 settembre 1984 n. 4808). A tanto consegue, come si evince anche dall'art. 1204 cod. civ., la permanenza delle garanzie (segnatamente, delle fideiussioni e del patrimonio di coloro che si sono costituiti garanti) anche
6 dopo la surrogazione e la loro “migrazione” -assieme ed in proporzione alla sorte capitale garantita- verso la funzione di garanzie del surrogante che subentra in tutto o in parte nel lato attivo del credito. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale la Suprema Corte ha riconosciuto la natura Contr pubblicistica del credito di in quanto connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (cfr. Cass., ordinanza n. 6508/2020; Cass. n. 2664/2019) e tale natura pubblicistica permane anche nel caso di surroga dei diritti del creditore, e dunque, anche Contr nell'ipotesi in cui dichiari di agire ai sensi dell'art. 1204 c.c. nei confronti dei terzi garanti del creditore. I Ne deriva che il credito di si fonda non sul contratto di mutuo garantito da CP_1 fideiussione, bensì direttamente nella legge, in ragione della 'peculiare causa che lo sorregge, ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela', tale da renderlo privilegiato. In ogni caso deve ritenersi che il D.Lgs. n. 123 del 1998 e D.L. n. 3 del 2015 configurino un'ipotesi di deroga rispetto alla regola per cui il ruolo in caso di entrate privatistiche richiede la previa formazione di un titolo autonomo. Infatti, con l'art.
8-bis, d.l. n. 3/2015 (convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2015, n. 3) il legislatore è intervenuto per specificare che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, è evidente che l'art.
8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 ha fornito un'interpretazione autentica o confermativa del regime già vigente (e non certo innovativa) delle disposizioni in vigore sul recupero del credito, proprio perché la stessa ratio della sua introduzione è stata quella di:
✓ dirimere le controversie già sorte in ordine alla natura giuridica del credito del Fondo ex lege n. 662/1996
✓ individuare correttamente l'ambito applicativo del privilegio di cui all'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 123/1998 Dunque, la tesi sostenuta dal Giudice di primo grado si pone in palese contrasto con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza. Sul punto assai di recente la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione Controparte_1 del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023, Rv. 666687 - 01) In motivazione la Corte regolatrice ha spiegato di avere avuto modo in più occasioni di ribadire che
“la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella,
7 conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 9678/2025, ha ribadito ancora una volta, la legittimità della riscossione esattoriale diretta da parte di nei Parte_4 confronti di imprese e fideiussori, senza la necessità di un preventivo titolo esecutivo giudiziale. La pronuncia si basa su una serie di precedenti, come le sentenze n. 1005/2023 e n. 5786/2025 e si fonda sulla natura pubblicistica e privilegiata del credito sorto a seguito dell'escussione del Fondo PMI. La Corte ha precisato che, in presenza di una garanzia pubblica, l'escussione produce la nascita di un credito privilegiato di natura pubblica, volto alla riacquisizione di risorse statali, e non alla Contr semplice surroga nei diritti della banca. Di conseguenza, può avvalersi della riscossione esattoriale diretta, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Si legge in motivazione che “Il Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui
“In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass., 3, n. 1005 del 16/1/2023); “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”.
In estrema sintesi, la Cassazione ha riaffermato quindi i seguenti principi:
• In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo;
• è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8- bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito
8 sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente;
• “Il privilegio previsto, dall' 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il D.Lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento.
con la conseguenza che:
• in caso di revoca del beneficio, così come in caso di inadempimento, è applicabile il procedimento di riscossione mediante cartella esattoriale;
• il procedimento di riscossione mediante cartella esattoriale può essere utilizzato anche nei confronti del terzo fideiussore;
• a nulla rileva il fatto che il beneficio sia stato concesso anteriormente all'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modifiche dalla L. n. 33 del 20.
Può allora concludersi che il credito di portato dalla cartella impugnata non trova titolo Pt_5 nel contratto di finanziamento stipulato con l'istituto bancario e relativa Controparte_10 fideiussione, e quindi, in un rapporto di natura privatistica, ma ha ad oggetto il recupero dell'intervento agevolativo accordato all'operazione finanziaria dal Fondo di Garanzia, e cioè delle somme che , nella sua veste di gestore del Fondo, ha versato all'istituto finanziatore a Pt_5 titolo di liquidazione della perdita, così come espressamente chiarito dall'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05. Infatti, nelle ipotesi di finanziamento mediante l 'intervento del Fondo ex L. n.662/96 devono essere tenuti ben distinti il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore e l 'impresa beneficiaria, fondato sul contratto di mutuo, e il rapporto riguardante e l'impresa beneficiaria e gli Pt_5 eventuali coobbligati, fondato, invece, sulla garanzia del Fondo e sulla surroga ex lege. Tale rapporto ha, come diffusamente rilevato, natura prettamente pubblicistica, in ragione della fonte normativa di regolamentazione del rapporto e della funzione di sostegno pubblico all'economia svolta dalla garanzia del Fondo. Del tutto improprio è allora riferimento al dettato di cui all 'art. 21 del D. Lgs. n.46/99, in quanto la necessità che l'iscrizione a ruolo sia preceduta dalla formazione di un titolo avente efficacia esecutiva è riferita ai soli crediti “aventi causa in un rapporto di diritto privato” e che l 'art. 9 co. 5 costituisce la deroga tipizzata alla disciplina prevista dalla norma citata, che fa espressamente salvo quanto “diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
9 Vanno pertanto accolte le ragioni dall'appellante.
Non si ritiene invece non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 112/99, così come modificato dall'art. 32, c. 1, d.l. 185/08, convertito dalla l. 2/09, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, prospettata dall'appellato osservato che, l'avvenuta escussione del Fondo di Garanzia per le PMI nei confronti di Controparte_1 determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese e tale 'mutazione genetica' del credito in origine privato è resa possibile dalla Contr finalità sottesa all'intervento in via surrogatoria di ossia recuperare risorse pubbliche (quelle depauperate in conseguenza dell'escussione del Fondo di Garanzia per le PMI) da destinare ad ulteriori finalità di pubblico interesse, ossia concedere ulteriori garanzie in favore di piccole e medie imprese al fine di agevolarne l'accesso al credito bancario in costanza delle condizioni previste dalla normativa di settore in funzione del perseguimento del fine ultimo rappresentato dall'intervento statale in favore dell'impresa privata, così tutelandosi interessi pubblici di rango superiore. Neppure vi sono ragioni, né sono state prospettate per la riduzione dell'ammontare delle somme pretese a titolo di sorte capitale, interessi e aggio esattoriale. La sentenza impugnata va pertanto riformato con il rigetto dell'opposizione proposta da Pt_1
.
[...]
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , Parte_1 liquidate, per il primo giudizio, nella stessa misura liquidata, a parti invertite, dal primo giudice e per questo giudizio, come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione valori medi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Bari n. 3965/2023 del 29 settembre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione e tutte le domande svolte in primo grado da confermando la legittimità della cartella Parte_1 di pagamento n. 0142013002748680002 notificata il 5 dicembre 2013;
2. condanna l'appellato alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese del primo e del presente giudizio liquidate, per il primo grado
[...] in complessivi € 9.141,00 e per il presente grado in € 9.991,00, oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
Il Presidente rel. est.
IA MI
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