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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16658/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16658/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. BERTO ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
22/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 687 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , nata a [...], il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...], il [...].
[...]
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le Parti dichiarano di essere economicamente e reciprocamente indipendenti e, pertanto, di nulla aver più a pretendere l'una dall'altra ad eccezione di quanto di seguito riportato;
AFFIDA le figlie minorenni e ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Per_2 prevalente presso la residenza della madre, mentre il padre potrà vederle e tenerle con sé liberamente e nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi dei genitori, secondo le tempistiche e modalità da concordare con congruo anticipo con il genitore collocatario e, comunque, anche in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: - il mercoledì, prelevandole dall'uscita da scuola fino al mattino del giovedì, allorquando la madre provvederà a riaccompagnarle a scuola;
- nr. 2 (due) week-end alternati al mese, dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alle ore 22:00 della domenica, quando il padre provvederà a riaccompagnarle all'abitazione materna;
- le figlie e , salvo diversi e successivi accordi tra le Parti, trascorreranno il Natale, Per_1 Per_2 l'Epifania, la Pasqua, il giorno dei loro compleanni insieme ad entrambi i genitori, ovvero, in caso di disaccordo fra gli stessi, in conformità al criterio dell'alternanza annuale;
- le altre festività comandate (es. il giorno di Santo Stefano, Capodanno, Pasquetta ecc…) saranno concordate, di volta in volta e con congruo anticipo, tra i genitori, ovvero, in caso di disaccordo fra gli stessi, in conformità al criterio dell'alternanza annuale;
pagina 2 di 4 - nel periodo delle vacanze estive (da inizio giugno a fine agosto) ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie minorenni per tre settimane, anche non consecutive, di cui due ad agosto. I genitori si dovranno accordare entro il trentuno maggio precedente. Per l'anno 2024 il nucleo familiare trascorrerà le vacanze estive insieme;
DISPONE che il SI. si impegni a corrispondere alla SI.ra , Parte_2 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di € 150,00= (diconsi euro centocinquanta/00) per ciascuna figlia, e così per un totale di € 300,00= (diconsi euro trecento/00), da versarsi entro il giorno 17 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente tratto banca
Unicredit S.p.A., iban [...], intestato alla SI.ra , Parte_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge (a partire dall'annualità del 2025), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese le spese di trasporto, ludiche e ricreative nell'interesse dei figli, come da protocollo d'Intesa Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DÀ ATTO che le parti al reperimento di una stabile occupazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato da parte del SI. quest'ultimo s'impegna, sin da ora, a corrispondere Parte_2 alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della prole, la maggior somma Parte_1 di € 200,00= (diconsi euro centocinquanta/00) per ciascuna figlia, e così per un totale di € 400,00= (diconsi euro trecento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge (a partire dall'annualità successiva); DÀ ATTO che il SI. dichiara di rinunciare alla quota parte di spettanza Parte_2 dell'Assegno Unico delle figlie minori in favore della SI.ra , la quale, pertanto, Parte_1 percepirà gli importi per l'intero; DÀ ATTO che le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte – ove possibile – di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ciascun genitore;
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'autorizzazione, anche per iscritto, per sé medesimi e/o per le figlie minori, al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio DÀ ATTO che per quanto attiene agli animali d'affezione, il cane di famiglia di nome NO rimarrà con la SI.ra che se ne prenderà cura anche economicamente, mentre i conigli Parte_1 rimarranno con il SI. che se ne prenderà cura anche economicamente;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti s'impegnano a comunicarsi vicendevolmente gli indirizzi delle rispettive abitazioni ed ogni successivo mutamento;
DÀ ATTO che le spese legali ed il contributo unificato inerenti alla presente procedura sono concordemente ripartite fra le Parti, in parti eguali, nella misura della metà ciascuna;
➢ una volta passata in giudicato la Sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, dichiarare che, non avendo le Parti ripreso nelle more la comunione materiale e spirituale, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dai ricorrenti in Torino (TO), in data 22.12.2007, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo al n. 687, anno 2007, parte I, alle medesime condizioni di separazione.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16658/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. BERTO ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
22/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 687 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , nata a [...], il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...], il [...].
[...]
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le Parti dichiarano di essere economicamente e reciprocamente indipendenti e, pertanto, di nulla aver più a pretendere l'una dall'altra ad eccezione di quanto di seguito riportato;
AFFIDA le figlie minorenni e ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Per_2 prevalente presso la residenza della madre, mentre il padre potrà vederle e tenerle con sé liberamente e nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi dei genitori, secondo le tempistiche e modalità da concordare con congruo anticipo con il genitore collocatario e, comunque, anche in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: - il mercoledì, prelevandole dall'uscita da scuola fino al mattino del giovedì, allorquando la madre provvederà a riaccompagnarle a scuola;
- nr. 2 (due) week-end alternati al mese, dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alle ore 22:00 della domenica, quando il padre provvederà a riaccompagnarle all'abitazione materna;
- le figlie e , salvo diversi e successivi accordi tra le Parti, trascorreranno il Natale, Per_1 Per_2 l'Epifania, la Pasqua, il giorno dei loro compleanni insieme ad entrambi i genitori, ovvero, in caso di disaccordo fra gli stessi, in conformità al criterio dell'alternanza annuale;
- le altre festività comandate (es. il giorno di Santo Stefano, Capodanno, Pasquetta ecc…) saranno concordate, di volta in volta e con congruo anticipo, tra i genitori, ovvero, in caso di disaccordo fra gli stessi, in conformità al criterio dell'alternanza annuale;
pagina 2 di 4 - nel periodo delle vacanze estive (da inizio giugno a fine agosto) ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie minorenni per tre settimane, anche non consecutive, di cui due ad agosto. I genitori si dovranno accordare entro il trentuno maggio precedente. Per l'anno 2024 il nucleo familiare trascorrerà le vacanze estive insieme;
DISPONE che il SI. si impegni a corrispondere alla SI.ra , Parte_2 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di € 150,00= (diconsi euro centocinquanta/00) per ciascuna figlia, e così per un totale di € 300,00= (diconsi euro trecento/00), da versarsi entro il giorno 17 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente tratto banca
Unicredit S.p.A., iban [...], intestato alla SI.ra , Parte_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge (a partire dall'annualità del 2025), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese le spese di trasporto, ludiche e ricreative nell'interesse dei figli, come da protocollo d'Intesa Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DÀ ATTO che le parti al reperimento di una stabile occupazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato da parte del SI. quest'ultimo s'impegna, sin da ora, a corrispondere Parte_2 alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della prole, la maggior somma Parte_1 di € 200,00= (diconsi euro centocinquanta/00) per ciascuna figlia, e così per un totale di € 400,00= (diconsi euro trecento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge (a partire dall'annualità successiva); DÀ ATTO che il SI. dichiara di rinunciare alla quota parte di spettanza Parte_2 dell'Assegno Unico delle figlie minori in favore della SI.ra , la quale, pertanto, Parte_1 percepirà gli importi per l'intero; DÀ ATTO che le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte – ove possibile – di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ciascun genitore;
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'autorizzazione, anche per iscritto, per sé medesimi e/o per le figlie minori, al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio DÀ ATTO che per quanto attiene agli animali d'affezione, il cane di famiglia di nome NO rimarrà con la SI.ra che se ne prenderà cura anche economicamente, mentre i conigli Parte_1 rimarranno con il SI. che se ne prenderà cura anche economicamente;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti s'impegnano a comunicarsi vicendevolmente gli indirizzi delle rispettive abitazioni ed ogni successivo mutamento;
DÀ ATTO che le spese legali ed il contributo unificato inerenti alla presente procedura sono concordemente ripartite fra le Parti, in parti eguali, nella misura della metà ciascuna;
➢ una volta passata in giudicato la Sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, dichiarare che, non avendo le Parti ripreso nelle more la comunione materiale e spirituale, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dai ricorrenti in Torino (TO), in data 22.12.2007, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo al n. 687, anno 2007, parte I, alle medesime condizioni di separazione.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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