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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 11571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11571 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - cod. fisc. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
COMUNE STEFANIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiesa di Polvica
n.36/6
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MORACA ALESSANDRA
pressoial quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Tino di Camaino n.6
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024 e Parte_1 Parte_2
premesso che avevano contratto matrimonio in Barueri - Brasile il 14.04.2012; che
[...]
prima del matrimonio era nato il figlio in Barueri- Brasile il 3.01.2012; che Persona_1
si erano separati in forza di sentenza resa dall'intestato Tribunale in data 15.10.2021 e che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli la comunione materiale e
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 6 spirituale non si era più ricostituita, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio) alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare.
All'udienza del 7.11.2024 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare quantificando, su sollecitazione del G.I., in € 350,00 l'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore a carico del padre.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del PM, riservava la decisione della causa al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig.
e la sig.ra in Barueri (Brasile) il 14.04.2012, come da Parte_2 Parte_1
estratto per riassunto n. 149 p. II S/C sez.CN del relativo Registro del Comune di Napoli;
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni in appresso riportate:
A) AFFIDAMENTO DELLA PROLE
Il minore , nato il [...], sarà affidato in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà, altresì, residenza abituale con la madre in
Pozzuoli (NA) alla via Vicinale Monterusso n. 26. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
B) TEMPI DI FREQUENTAZIONE TRA GENITORE NON COLLOCATARIO E FIGLIO.
Partendo dal presupposto – come esposto in premessa - che già in sentenza di separazione era stato fissato un apposito calendario degli incontri padre-figlio, le parti reputano opportuno, nell'interesse della prole, così come da piano genitoriale che si allega al presente atto, che i tempi di frequentazione siano così regolati: il padre potrà tenere con sé la figlio il martedì dall'uscita della
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 scuola fino alle ore 20.30 ed a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20:30 alla domenica alle ore 20:30; inoltre il minore potrà permanere con il padre dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente ogni anno (dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo giorno) e, per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua dalle ore
10,00 alle 20,00 od il lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle 20,00; per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di giorni 15 (quindici) da concordare tra le parte entro il mese di aprile di ogni anno;
i minori potranno permanere con il padre nei giorni onomastico e compleanno del genitore nonché per la festa del papà; inoltre, in modo alternato per ogni annualità, per i giorni onomastico e compleanno del figlio;
allo stesso modo, il figlio permarrà con la madre, senza diritto al recupero, nei giorni della festa della mamma e nei giorni onomastico e compleanno della genitrice. Sono sempre fatti salvi diversi accordo tra le parti se maggiormente conformi alla volontà del minore e ai relativi interessi di crescita e di vita.
C) RAPPORTI ECONOMICI.
Le parti, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere a titolo di mantenimento personale l'uno dall'altro.
In riferimento, invece, al contributo per il mantenimento del figlio minore, il sig. Parte_2
si obbliga a corrispondere alla sig.ra quale genitore collocataria
[...] Parte_1 della prole, a titolo di concorso nel suo mantenimento, l'importo mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00) da corrispondersi entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, detta somma sarà, di anno in anno, rivalutata secondo indice ISTAT, a ciò si aggiunge che l'intero importo dell'Assegno Unico, introdotto con L. 21.12.2021, n. 231 sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
[...]
Le somme innanzi riportate saranno versate su carta prepagata postepay Evolution intestata alla sig.ra con il seguente IBAN: 5333171096998014. Parte_1
Il sig. provvederà, inoltre, a contribuire in misura pari al 50% (cinquanta) per le Parte_2
spese straordinarie che verranno sostenute, dalla sig.ra in favore del Parte_1
minore . Persona_1
Le parti concordano che per spese straordinarie si intendono, secondo le linee guida approvate dal in data 29.11.2017, quelle di seguito riportate: CP_1
1) spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, secondo il protocollo in questione, sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche,
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
2) le spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
3) le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
- spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, di cui la sig.ra si impegna a produrre fotocopia a fine mese Parte_1
delle spese mediche e copia della prescrizione medica per la somministrazione dei farmaci al piccola . Per_1
Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Si precisa, inoltre, che nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta, tramite raccomandata a.r. e/o wathsapp dell'altro, dovrà manifestare un motivato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 dissenso, con la stessa forma, nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 gg.) ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
D) TRASMISSIONE DELLA SENTENZA ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.
Si chiede, da ultimo, a codesto Onorevole Tribunale di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
F) ONORARI DI GIUDIZIO
Le parti concordano che le spese relative agli onorari del presente giudizio saranno compensate tra le stesse, con espressa rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà professionale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
· Pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti a Barueri-
Brasile il 14.04.2012 (atto n. 149, parte II , S. C, sez. CN reg. Atti Matrimonio anno 2012 );
· omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
· prende atto delle ulteriori pattuizioni;
· ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
· nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'8.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11571 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - cod. fisc. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
COMUNE STEFANIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiesa di Polvica
n.36/6
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MORACA ALESSANDRA
pressoial quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Tino di Camaino n.6
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024 e Parte_1 Parte_2
premesso che avevano contratto matrimonio in Barueri - Brasile il 14.04.2012; che
[...]
prima del matrimonio era nato il figlio in Barueri- Brasile il 3.01.2012; che Persona_1
si erano separati in forza di sentenza resa dall'intestato Tribunale in data 15.10.2021 e che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli la comunione materiale e
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 6 spirituale non si era più ricostituita, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio) alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare.
All'udienza del 7.11.2024 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare quantificando, su sollecitazione del G.I., in € 350,00 l'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore a carico del padre.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del PM, riservava la decisione della causa al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig.
e la sig.ra in Barueri (Brasile) il 14.04.2012, come da Parte_2 Parte_1
estratto per riassunto n. 149 p. II S/C sez.CN del relativo Registro del Comune di Napoli;
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni in appresso riportate:
A) AFFIDAMENTO DELLA PROLE
Il minore , nato il [...], sarà affidato in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà, altresì, residenza abituale con la madre in
Pozzuoli (NA) alla via Vicinale Monterusso n. 26. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
B) TEMPI DI FREQUENTAZIONE TRA GENITORE NON COLLOCATARIO E FIGLIO.
Partendo dal presupposto – come esposto in premessa - che già in sentenza di separazione era stato fissato un apposito calendario degli incontri padre-figlio, le parti reputano opportuno, nell'interesse della prole, così come da piano genitoriale che si allega al presente atto, che i tempi di frequentazione siano così regolati: il padre potrà tenere con sé la figlio il martedì dall'uscita della
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 scuola fino alle ore 20.30 ed a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20:30 alla domenica alle ore 20:30; inoltre il minore potrà permanere con il padre dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente ogni anno (dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo giorno) e, per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua dalle ore
10,00 alle 20,00 od il lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle 20,00; per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di giorni 15 (quindici) da concordare tra le parte entro il mese di aprile di ogni anno;
i minori potranno permanere con il padre nei giorni onomastico e compleanno del genitore nonché per la festa del papà; inoltre, in modo alternato per ogni annualità, per i giorni onomastico e compleanno del figlio;
allo stesso modo, il figlio permarrà con la madre, senza diritto al recupero, nei giorni della festa della mamma e nei giorni onomastico e compleanno della genitrice. Sono sempre fatti salvi diversi accordo tra le parti se maggiormente conformi alla volontà del minore e ai relativi interessi di crescita e di vita.
C) RAPPORTI ECONOMICI.
Le parti, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere a titolo di mantenimento personale l'uno dall'altro.
In riferimento, invece, al contributo per il mantenimento del figlio minore, il sig. Parte_2
si obbliga a corrispondere alla sig.ra quale genitore collocataria
[...] Parte_1 della prole, a titolo di concorso nel suo mantenimento, l'importo mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00) da corrispondersi entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, detta somma sarà, di anno in anno, rivalutata secondo indice ISTAT, a ciò si aggiunge che l'intero importo dell'Assegno Unico, introdotto con L. 21.12.2021, n. 231 sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
[...]
Le somme innanzi riportate saranno versate su carta prepagata postepay Evolution intestata alla sig.ra con il seguente IBAN: 5333171096998014. Parte_1
Il sig. provvederà, inoltre, a contribuire in misura pari al 50% (cinquanta) per le Parte_2
spese straordinarie che verranno sostenute, dalla sig.ra in favore del Parte_1
minore . Persona_1
Le parti concordano che per spese straordinarie si intendono, secondo le linee guida approvate dal in data 29.11.2017, quelle di seguito riportate: CP_1
1) spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, secondo il protocollo in questione, sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche,
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
2) le spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
3) le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
- spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, di cui la sig.ra si impegna a produrre fotocopia a fine mese Parte_1
delle spese mediche e copia della prescrizione medica per la somministrazione dei farmaci al piccola . Per_1
Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Si precisa, inoltre, che nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta, tramite raccomandata a.r. e/o wathsapp dell'altro, dovrà manifestare un motivato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 dissenso, con la stessa forma, nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 gg.) ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
D) TRASMISSIONE DELLA SENTENZA ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.
Si chiede, da ultimo, a codesto Onorevole Tribunale di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
F) ONORARI DI GIUDIZIO
Le parti concordano che le spese relative agli onorari del presente giudizio saranno compensate tra le stesse, con espressa rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà professionale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
· Pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti a Barueri-
Brasile il 14.04.2012 (atto n. 149, parte II , S. C, sez. CN reg. Atti Matrimonio anno 2012 );
· omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
· prende atto delle ulteriori pattuizioni;
· ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
· nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'8.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6