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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2069/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. depositato in data 11.12.202424.4.2024, vertente
TRA
, C.F. , in qualità di legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore della società (C.F. e P.I. , con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
Venezia – Mestre (VE), Corso Del Popolo n. 70;
, C.F. , in qualità di socio unico di Parte_3 C.F._2 Parte_2
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Cordioli, con domicilio eletto presso il difensore, in Brescia, Via Solferino n. 10, reclamanti
E
Liquidazione Giudiziale di C.F. e P.I. , con sede Parte_2 P.IVA_1 legale in Venezia Mestre (VE), Corso Del Popolo n. 70, in persona del curatore, dott.ssa , non costituita, Controparte_1 reclamata non costituita
E
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n. 14, C.F. e P.I. – P.IVA_2 Controparte_3
- in persona del dottor in qualità di Responsabile
[...] Controparte_4
1 , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Controparte_5
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1
25/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Bruzzone, con domicilio eletto presso il difensore, in Genova, Via N. Bacigalupo 4/21, reclamata avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza del Tribunale di
Venezia n. 138/2024, pubblicata l'11.11.2024 a definizione del procedimento n. Cont 153/2024 R.G., promosso ex art. 37 C.C.I.I. dall , con la quale è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Parte_2 causa discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte reclamante:
“I reclamanti, sig.ri e , come in epigrafe identificati, Parte_1 Parte_3 rappresentati e difesi chiedono che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto reclamo, ai sensi degli artt. 51 e 52 CCII, Voglia: in via preliminare: ricorrendo gravi e giusti motivi, sospendere il compimento di ogni atto di gestione di cui all'aperta procedura di liquidazione giudiziale (n. 84/2024 Tribunale di Venezia); in via principale nel merito: in riforma della sentenza n. 138/2024 (repertorio n.
142/2024 – R.G. n. 153/2024) emessa il 11.11.2024 dal Tribunale di Venezia, revocare la procedura di liquidazione giudiziale (n. 84/2024) aperta nei confronti della Pa società (C.F. e P.I. , con sede legale in Mestre Venezia Parte_2 P.IVA_1
(VE), Corso Del Popolo n. 70, con emissione di ogni consequenziale e necessario provvedimento, con ciò respingendo ogni domanda avanzata da Controparte_2
; in ogni caso: con vittoria di competenze, spese ed onorari di causa”;
[...] conclusioni di parte reclamata:
“Per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, si insiste affinché l'Ecc.ma
Corte d'appello adita Voglia, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso e previa acquisizione del fascicolo relativo alla procedura di apertura di liquidazione giudiziale avanti al Tribunale di Venezia R.G. n. 153/2024 contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti: rigettare tutte le domande nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, e conseguentemente confermare la sentenza reclamata. Attesa la palese infondatezza dell'odierno giudizio e il carattere meramente dilatorio dello stesso, si insta per la condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e spese al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Aldo Bruzzone che se ne dichiara antistatario”.
2 I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Il Tribunale di Venezia, su ricorso dell , con Controparte_2 sentenza n. 138/2024, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
, nello specifico ritenendo provati i requisiti oggettivi e soggettivi Controparte_7 di legge e lo stato di insolvenza della società richiesta, desunto dal rilevante debito tributario (di euro 4.325.176,67) sulla medesima gravante, non pagato, né dilazionato;
dalla decadenza per inadempimento dal beneficio della rateazione in precedenza concesso;
dal mancato deposito dei bilanci per gli anni 2021, 2022, 2023.
2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo reclamo in Parte_1 qualità di ultimo legale rappresentante della società e Parte_2 Pt_3
, quale suo socio totalitario, chiedendo, previa sospensione di ogni atto di
[...] gestione, la revoca della sentenza, deducendo al riguardo:
i) l'invalidità della procura “ad litem” rilasciata dall Controparte_2
a un legale del libero foro, anziché all'Avvocatura dello Stato;
[...]
ii) il difetto di prova circo lo stato di insolvenza della società.
3. Nel giudizio di reclamo si è costituita l'originaria creditrice istante ( ), CP_8 mentre la Procedura, pur ritualmente notificata, non si è costituita, limitandosi il curatore a presenziare all'udienza per rispondere alle eventuali domande di chiarimento del Collegio.
4. All'odierna udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata discussa, riservata per la decisione e quindi decisa nella seguente camera di consiglio nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
5. Il Tribunale ha accolto il ricorso dell e ha Controparte_2 dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale di sul Parte_2 presupposto che la stessa non avesse provato l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. e che il suo stato di insolvenza risultasse palese alla luce dell'omessa, ingiustificata, soddisfazione dei creditori, tra i quali l'Ente istante, titolare di un ingente credito di euro 4.325.176,67, non contestato e già iscritto a ruolo, e della decadenza del debitore dal beneficio della rateazione per inadempimento, oltre che dal mancato deposito dei bilanci per gli anni
2021, 2022, 2023.
3 6. Il reclamo proposto dall'ex amministratore e del socio unico – da ritenersi a ciò legittimati quali “soggetti interessati”, ex art. 51, co. 1, seconda parte, C.C.I.I. – si basa su due motivi, e segnatamente:
i) sulla contestazione del difetto di una valida procura alle liti a favore dell'avvocato Bruzzone (difensore dell ), spettando (in tesi) lo ius postulandi in CP_8 via esclusiva all'Avvocatura dello Stato ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 3.4.1 del Protocollo di Intesa 2024 tra l e l'Avvocatura Controparte_2 dello Stato, non ricorrendo, per contro, alcuna ipotesi che consenta di derogare al necessario patrocinio erariale, né alcuna delibera a tal fine assunta dagli organi deliberanti a ciò preposti che legittimi il conferimento dell'incarico a un avvocato del libero foro;
ii) sul difetto di una apprezzabile prova dello stato di insolvenza della società, non potendo questo ricavarsi in termini di adeguata certezza probatoria sulla base dei pignoramenti presso terzi rivelatisi negativi, non avendone la società avuto certa conoscenza, né dalla decadenza dalla rateizzazione delle rate di pagamento che era stata concessa per il pagamento dilazionato del debito.
7. Primo motivo.
Va premesso che il primo motivo di reclamo non integra, a ben vedere, un mezzo di gravame – non “attaccando” una puntuale, e contraria, statuizione della sentenza, che in concreto manca, non essendo stata dedotta nel giudizio di primo grado la questione, sollevata per la prima volta solo in questa sede di reclamo (v. la memoria difensiva di primo grado di , relativa alla validità della procura Parte_2 rilasciata dall all'avvocato Aldo Bruzzone, e cioè al difensore-procuratore che CP_8 aveva proposto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società e che continua ad assistere l'Ente istante anche nel presente giudizio di secondo grado – ma solleva l'eccezione di invalidità della procura speciale rilasciata dall a CP_2 detto avvocato per la proposizione del ricorso di primo grado e, a cascata, per l'assunzione della sua difesa in questo giudizio di impugnazione.
L'eccezione – pur in concreto esaminabile, anche se proposta per la prima volta in questa sede impugnatoria, considerato che il difetto di legittimazione processuale del difensore è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale – è infondata.
Nell'ambito del giudizio volto all'apertura della liquidazione giudiziale del debitore insolvente (così come in precedenza avveniva per la dichiarazione di fallimento),
4 l può infatti liberamente avvalersi di avvocati del Controparte_2 libero foro senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma
4, del R.D. n. 1611 del 1933 (con la sola necessità di rispettare la previsione degli articoli 4 e 17 del D.L.gs n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla
L. n. 225 del 2016), trattandosi di un'ipotesi che non rientra in nessuna di quelle convenzionalmente riservate in via esclusiva al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sulla base del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Controparte_2
vigente ratione temporis (nella specie quello del 25.6.2024, peraltro in
[...] parte qua identico a quello precedentemente adottato il 24.9.2020, che aveva a sua volta sostituito in termini più restrittivi – nel senso di ridurre il perimetro dei procedimenti convenzionalmente devoluti in via esclusiva, salvo motivata deroga, all'Avvocatura erariale – quello del 22.6.2017, erroneamente citato dai reclamanti quale atto convenzionale immediatamente precedente, siccome non pertinente neppure quale “tertium comparationis”), e certamente non tra quelle indicate nel citato punto 3.4.1, sub “Contenzioso non afferente all'attività di riscossione”, per cui
“L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente in tutte le controversie civili non afferenti alla riscossione, ad esclusione delle cause promosse dall'Ente medesimo per il recupero di propri crediti diversi da quelli iscritti a ruolo dagli Enti impositori”.
Il procedimento introdotto dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale
(che, si ricorda, ai sensi dell'art. 37, co. 2, C.C.I.I., può essere alternativamente proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero), non può invero essere riguardato, e inteso, come un'ordinaria
“controversia civile non afferente alla riscossione”, avendo indubbiamente una funzione e una portata più ampie della mera risoluzione di una lite tra il soggetto creditore istante e il debitore richiesto avente ad oggetto la sussistenza delle condizioni di legge per l'apertura della procedura concorsuale, né può attribuirsi rilievo a tal fine, quale elemento univocamente caratterizzante, al complesso dei poteri istruttori ugualmente esercitabili dalle parti e alla necessità, nello svolgimento dell'istruttoria, di rispettare il principio del contraddittorio, trattandosi di principi non esclusivamente connotanti le cause di cognizione non afferenti all'attività di riscossione.
In disparte il rilievo che nella specie l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale è stata proposta dall all'evidente fine di poter in seguito insinuare CP_8
5 nella procedura concorsuale di liquidazione giudiziale i crediti rappresentati nei ruoli che non aveva potuto fruttuosamente azionare nelle forme dell'esecuzione coattiva ordinaria, e non anche (ovviamente) per acquisire per via giudiziale un titolo esecutivo spendibile in sede esecutiva: peraltro, il ruolo definitivo ha già tale valenza, potendo l'agente della riscossione chiedere l'ammissione al passivo della liquidazione
(come in precedenza a quello del fallimento) in base al solo estratto di ruolo (Cass.
n. 25192/17).
Escluso il suo rilievo quale “Controversia civile non afferente alla riscossione”, l'azione per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex artt. 37, 121 C.C.I.I. non può neppure rilevare, sotto il profilo qui in esame della devoluzione convenzionale dello ius postulandi in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, quale “Contenzioso afferente all'attività di Riscossione”, posto che – in disparte il rilievo che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale non è assimilabile all'atto di esercizio dell'azione esecutiva individuale – sulla base della previsione del “Protocollo di Intesa
2024” (ma lo stesso era previsto nei Controparte_9 precedenti Protocolli del 2020 e del 2017), l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente, non in ogni contenzioso comunque pertinente all'attività di riscossione, ma solo nei casi espressamente indicati – e cioè: “azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al
Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte
– non come terzo pignorato – anche l;
liti innanzi alla Corte di Controparte_2
Cassazione” – in nessuno dei quali è sussumibile l'istanza oggetto di causa.
L'esclusione della necessità per l di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello CP_8
Stato per la proposizione del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale, e la possibilità, per contro, di avvalersi (e senza formalità, vale a dire senza la necessità di adottare una motivata delibera ex art. 43, co. 4, R.D. n. 1611/1933) del patrocinio di un avvocato del libero foro, costituisce, peraltro, affermazione ormai costante nella giurisprudenza della Suprema Corte, che in particolare, proprio esaminando un caso sovrapponibile a quello qui in esame deciso da questa stessa Corte d'Appello, ha affermato [in motivazione]: “(omissis) Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass., Sez. Un., 30008/2019) e ribadire (si vedano in proposito Cass.
36498/2021, Cass. 31656/2021 e Cass. 16314/2021; le ultime due pronunce
6 riguardano giudizi in cui era stata posta in discussione proprio l'istanza di fallimento presentata dall' tramite Avvocati del libero foro) che ai fini della Controparte_2 rappresentanza e difesa in giudizio l , Controparte_10 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale e al Giudice di pace, può avvalersi pure di Avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità e neppure della delibera prevista dall'art. 43, comma
4, R.D. 1611/1933, nel rispetto degli artt. 4 e 17 d. lgs. 50/2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.L. 193/2016, conv. nella l. 225/2016; ciò essa può fare in tutti gli altri casi e in quelli, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale (in base all'apposita convenzione con essa intervenuta), in cui questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
cosicché, quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un Avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di CP_2 quest'ultima ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una CP_2
o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. In tal modo ogni possibile questione al riguardo è stata definita praticamente legittimando le iniziative processuali dell Controparte_2
nell'uno o nell'altro senso. Il primo motivo di ricorso risulta così infondato,
[...] perché il ricorso al patrocinio di un Avvocato del libero foro, in caso d'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, «postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo», come ha esattamente ritenuto la Corte distrettuale facendo applicazione dei principi sopra indicati. Stessa sorte deve essere attribuita anche al secondo mezzo. Infatti, non assume alcun rilievo la circostanza che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della precedente ordinanza con cui era stata disposta la regolarizzazione della costituzione in giudizio dell , Controparte_10 dal momento che la questione doveva ritenersi ormai superata per effetto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che comportava la validità ab origine della costituzione in giudizio del creditore istante” (v. Cass., sez. 1, Ordinanza
n. 17932/2023, non massimata;
altresì, sempre con riguardo alla possibilità per l di affidare il patrocinio per la presentazione della domanda giudiziale a un CP_8 avvocato del libero foro e non all'Avvocatura dello Stato: Cass. n. 31656/2021; Cass.
n. 16314/2021: “Nell'ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento del
7 contribuente insolvente, l può avvalersi Controparte_11 dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio” [in massima]; Cass. n. 18310/2023: “1.- Il primo motivo di ricorso, col quale la società lamenta la violazione degli artt. 1, comma 8, del d.l. n.
193/16, conv. con l. n. 225/16, 4 e 17 del d.lgs. n. 50/16, 1, comma 5, del d.l. n.
193/16, art. 43 del r.d. n. 1611/33 e 113 e 115 c.p.c., sostenendo la nullità della procura rilasciata dall a un avvocato del libero foro, Controparte_10
è infondato. Le sezioni unite di questa Corte hanno difatti chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l , Controparte_2 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: (a) dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati a essa dalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
(b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, del citato r.d. - nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs.
n. 50 del 2016 e dei criteri stabiliti dagli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con l. n. 225 del 2016- in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l e CP_2
l'avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro «postula necessariamente ed CP_2 implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo», nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., sez. un., n. 30008/19). 1.1.- In tal modo ogni possibile questione al riguardo è stata
8 definita, praticamente legittimando le iniziative processuali dell Controparte_2
nell'uno o nell'altro senso (Cass. n. 16314/21 e n. 31656/21). Il motivo
[...]
è rigettato” [in motivazione]).
In definitiva, non ricorre alcun vizio nella procura rilasciata dall all'avv. Aldo CP_8
Bruzzone.
8. Secondo motivo.
I reclamanti sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso in esame l non avrebbe fornito la prova dello stato di decozione della CP_8 società richiesta e comunque dell'esistenza di una situazione di grave incapacità di adempiere sistematicamente alle proprie obbligazioni.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto. L'evidenza dei fatti depone, invero, nel senso affermato dal Tribunale e in senso contrario a quanto contestato dai reclamanti.
Come è stato correttamente rilevato in sentenza, risulta gravata da Parte_2 un ingente debito tributario di complessivi euro 4.325.176,67, non contestato e comunque riscontrato su base documentale (v. fascicolo di parte ricorrente reclamata
– , doc. 4, 5, 9, 10, 11, 12). CP_8
In merito alla formazione di tale debito e alla concreta possibilità di sanarlo in un orizzonte temporale ragionevole avvalendosi di risorse ordinarie dell'impresa,
[...] in primo grado, e i reclamanti in questo giudizio di impugnazione, non Parte_2 hanno dedotto alcunché, sicché lo stato di decozione della società deve ritenersi provato.
Invero, il soggetto che sia gravato da un debito verso terzi – tanto più se di rilevantissima consistenza come quello di cui si tratta, già reiteratamente richiesto di pagamento e non pagato (nella specie il debito attualmente noto è quello indicato verso l , anche se il curatore in sede di udienza di discussione Controparte_2 ha evidenziato l'esistenza di ulteriori debiti anche verso istituti di credito) – e non sia in grado neppure di indicare di quali risorse finanziarie disponga all'attualità, né di giustificare in maniera plausibile per quale ragione detto debito non sia stato pagato, né spontaneamente, né nell'ambito dei procedimenti esecutivi promossi dall'Ente creditore, dimostra in termini di chiara evidenza probatoria, stante l'evidente valore presuntivo di tali dati (debito ingente portato da titoli immeditatamente esecutivi;
assenza di allegazioni in merito alla sua esistenza e consistenza, ovvero alla sua estinzione;
assenza di indicazioni in merito alla disponibilità di risorse finanziarie
9 idonee a saldare la complessiva partita debitoria), di non essere in grado di pagare, neppure in parte, il proprio debito, e di essere, pertanto, insolvente.
Con l'ulteriore rilievo che dai verbali di accertamento in atti (doc. 5 del fascicolo ) CP_8 risulta che fosse una “società cartiera” – dato questo non contestato Parte_2
– sicché le prestazioni riportate nelle fatture devono ritenersi del tutto verosimilmente inesistenti e corrispondentemente non commisurati i valori corrispettivi nelle stesse riportati, così come, parimenti, del tutto verosimile appare il dato che i proventi illeciti comunque ritratti siano stati distratti e resi definitivamente indisponibili per i creditori.
In ogni caso, a fronte della totale inesistenza, e comunque indisponibilità, della documentazione contabile e fiscale di riferimento, dei bilanci degli ultimi tre esercizi,
e più in generale di un quadro dotato di una seppur minima verosimiglianza in merito alla situazione economico finanziaria della società, quanto dedotto nell'atto di reclamo in merito al difetto di prova dello stato di insolvenza di risulta nella Parte_2 sostanza apodittico e privo di un concreto rilievo dimostrativo del contrario, non avendo, né il legale rappresentante ( , né il suo titolare/socio totalitario Parte_1
( ), offerto alcuna indicazione in merito all'attuale disponibilità della Parte_3 liquidità necessaria per far fronte al pagamento del debito, né di averne chiesto ed ottenuto la rateazione in termini in concreto esigibili.
Contrariamente a quanto obiettato in ricorso, la dimostrazione dell'esistenza di tali fonti di liquidità era (ed è) necessaria al fine escludere la sussistenza della situazione di insolvenza, ossia dell'impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, comprese quelle tributarie indicate nei carichi affidati all'agente per la riscossione dei quali si discute (tra le varie: Cass. n.
5856/2022 e, giustappunto con riguardo a debiti tributari e al tentativo di ottenerne la definizione agevolata, Cass. n. 1051/2021, punto 11), nonché dell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
9. In definitiva, dalla documentazione in atti e dal contenuto del reclamo risulta, da un lato, l'indebitamento della società per valori superiori a quelli fissati dall'art. 49, co. 5, C.C.I.I., e dall'altro la manifesta incapacità, strutturale e non meramente transitoria, della stessa di provvedere alla sua estinzione in maniera regolare, e quindi impiegando a tal fine liquidità e altri crediti esigibili propri, e non meramente ipotetici e rimessi alla libera autonomia del socio unico.
Ne segue il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
10 Il rigetto del reclamo assorbe la valutazione della richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo, della quale non sussistono in ogni caso i presupposti.
III
10. Le spese di lite del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dei reclamanti ( e ) in via solidale e a favore Parte_1 Parte_3 della creditrice istante costituita in questo grado di impugnazione (
[...]
) nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, Controparte_2 come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo allo scaglione “causa di valore indeterminabile, complessità media”, applicati parametri medi di liquidazione.
Alla luce delle esposte considerazioni, ritiene altresì il Collegio che sussista il presupposto della mala fede dei ricorrenti (rispettivamente legale rappresentante e socio unico di , i quali hanno proposto il reclamo qui in esame sulla Parte_2 base di due motivi chiaramente infondati nella piena consapevolezza, da un lato della sussistenza dei riferiti debiti sociali, esistenti ma tuttavia ancora non pagati, né offerti di pagamento, e dall'altro della assoluta carenza di risorse della società (formalmente ancora attiva e non posta in liquidazione volontaria) per potervi fare fronte con regolarità. Per l'effetto, l sig. e il suo socio Controparte_12 Parte_1 totalitario, sig. , vanno condannati in solido, ex art. 96, co. 3, c.p.c., Parte_3 al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari alla metà delle spese processuali liquidate.
Stante il rigetto integrale del reclamo, deve darsi atto che sussistono a carico dei reclamanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo sul procedimento ex art. 51
C.C.I.I. n. 2069/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia della in Controparte_13 persona del suo curatore p.t.;
b) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Venezia;
c) condanna in solido i reclamanti a rimborsare all Controparte_2
, e per essa al suo difensore, avv. Aldo Bruzzone, dichiaratosi
[...]
11 antistatario, le spese di lite del presente secondo grado, che si liquidano, per compensi, nella misura di € 8.470,00, oltre al rimborso forfetario al 15%, I.v.a.
(se dovuta) e C.p.a. come per legge;
d) condanna in solido i reclamanti, ex art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento in favore della della somma equitativamente Controparte_2 determinata di € 4.235,00;
e) dà atto che sussistono a carico dei reclamanti, e , le Parte_1 Parte_3 condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n.
115/2002 per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato;
f) dispone che la presente sentenza sia notificata a cura della cancelleria della
Corte d'Appello alle parti e comunicata al Tribunale di Venezia, nonché iscritta al Registro delle Imprese a norma dell'articolo 45 C.C.I.I.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2069/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. depositato in data 11.12.202424.4.2024, vertente
TRA
, C.F. , in qualità di legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore della società (C.F. e P.I. , con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
Venezia – Mestre (VE), Corso Del Popolo n. 70;
, C.F. , in qualità di socio unico di Parte_3 C.F._2 Parte_2
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Cordioli, con domicilio eletto presso il difensore, in Brescia, Via Solferino n. 10, reclamanti
E
Liquidazione Giudiziale di C.F. e P.I. , con sede Parte_2 P.IVA_1 legale in Venezia Mestre (VE), Corso Del Popolo n. 70, in persona del curatore, dott.ssa , non costituita, Controparte_1 reclamata non costituita
E
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n. 14, C.F. e P.I. – P.IVA_2 Controparte_3
- in persona del dottor in qualità di Responsabile
[...] Controparte_4
1 , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Controparte_5
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1
25/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Bruzzone, con domicilio eletto presso il difensore, in Genova, Via N. Bacigalupo 4/21, reclamata avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza del Tribunale di
Venezia n. 138/2024, pubblicata l'11.11.2024 a definizione del procedimento n. Cont 153/2024 R.G., promosso ex art. 37 C.C.I.I. dall , con la quale è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Parte_2 causa discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte reclamante:
“I reclamanti, sig.ri e , come in epigrafe identificati, Parte_1 Parte_3 rappresentati e difesi chiedono che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto reclamo, ai sensi degli artt. 51 e 52 CCII, Voglia: in via preliminare: ricorrendo gravi e giusti motivi, sospendere il compimento di ogni atto di gestione di cui all'aperta procedura di liquidazione giudiziale (n. 84/2024 Tribunale di Venezia); in via principale nel merito: in riforma della sentenza n. 138/2024 (repertorio n.
142/2024 – R.G. n. 153/2024) emessa il 11.11.2024 dal Tribunale di Venezia, revocare la procedura di liquidazione giudiziale (n. 84/2024) aperta nei confronti della Pa società (C.F. e P.I. , con sede legale in Mestre Venezia Parte_2 P.IVA_1
(VE), Corso Del Popolo n. 70, con emissione di ogni consequenziale e necessario provvedimento, con ciò respingendo ogni domanda avanzata da Controparte_2
; in ogni caso: con vittoria di competenze, spese ed onorari di causa”;
[...] conclusioni di parte reclamata:
“Per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, si insiste affinché l'Ecc.ma
Corte d'appello adita Voglia, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso e previa acquisizione del fascicolo relativo alla procedura di apertura di liquidazione giudiziale avanti al Tribunale di Venezia R.G. n. 153/2024 contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti: rigettare tutte le domande nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, e conseguentemente confermare la sentenza reclamata. Attesa la palese infondatezza dell'odierno giudizio e il carattere meramente dilatorio dello stesso, si insta per la condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e spese al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Aldo Bruzzone che se ne dichiara antistatario”.
2 I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Il Tribunale di Venezia, su ricorso dell , con Controparte_2 sentenza n. 138/2024, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
, nello specifico ritenendo provati i requisiti oggettivi e soggettivi Controparte_7 di legge e lo stato di insolvenza della società richiesta, desunto dal rilevante debito tributario (di euro 4.325.176,67) sulla medesima gravante, non pagato, né dilazionato;
dalla decadenza per inadempimento dal beneficio della rateazione in precedenza concesso;
dal mancato deposito dei bilanci per gli anni 2021, 2022, 2023.
2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo reclamo in Parte_1 qualità di ultimo legale rappresentante della società e Parte_2 Pt_3
, quale suo socio totalitario, chiedendo, previa sospensione di ogni atto di
[...] gestione, la revoca della sentenza, deducendo al riguardo:
i) l'invalidità della procura “ad litem” rilasciata dall Controparte_2
a un legale del libero foro, anziché all'Avvocatura dello Stato;
[...]
ii) il difetto di prova circo lo stato di insolvenza della società.
3. Nel giudizio di reclamo si è costituita l'originaria creditrice istante ( ), CP_8 mentre la Procedura, pur ritualmente notificata, non si è costituita, limitandosi il curatore a presenziare all'udienza per rispondere alle eventuali domande di chiarimento del Collegio.
4. All'odierna udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata discussa, riservata per la decisione e quindi decisa nella seguente camera di consiglio nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
5. Il Tribunale ha accolto il ricorso dell e ha Controparte_2 dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale di sul Parte_2 presupposto che la stessa non avesse provato l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. e che il suo stato di insolvenza risultasse palese alla luce dell'omessa, ingiustificata, soddisfazione dei creditori, tra i quali l'Ente istante, titolare di un ingente credito di euro 4.325.176,67, non contestato e già iscritto a ruolo, e della decadenza del debitore dal beneficio della rateazione per inadempimento, oltre che dal mancato deposito dei bilanci per gli anni
2021, 2022, 2023.
3 6. Il reclamo proposto dall'ex amministratore e del socio unico – da ritenersi a ciò legittimati quali “soggetti interessati”, ex art. 51, co. 1, seconda parte, C.C.I.I. – si basa su due motivi, e segnatamente:
i) sulla contestazione del difetto di una valida procura alle liti a favore dell'avvocato Bruzzone (difensore dell ), spettando (in tesi) lo ius postulandi in CP_8 via esclusiva all'Avvocatura dello Stato ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 3.4.1 del Protocollo di Intesa 2024 tra l e l'Avvocatura Controparte_2 dello Stato, non ricorrendo, per contro, alcuna ipotesi che consenta di derogare al necessario patrocinio erariale, né alcuna delibera a tal fine assunta dagli organi deliberanti a ciò preposti che legittimi il conferimento dell'incarico a un avvocato del libero foro;
ii) sul difetto di una apprezzabile prova dello stato di insolvenza della società, non potendo questo ricavarsi in termini di adeguata certezza probatoria sulla base dei pignoramenti presso terzi rivelatisi negativi, non avendone la società avuto certa conoscenza, né dalla decadenza dalla rateizzazione delle rate di pagamento che era stata concessa per il pagamento dilazionato del debito.
7. Primo motivo.
Va premesso che il primo motivo di reclamo non integra, a ben vedere, un mezzo di gravame – non “attaccando” una puntuale, e contraria, statuizione della sentenza, che in concreto manca, non essendo stata dedotta nel giudizio di primo grado la questione, sollevata per la prima volta solo in questa sede di reclamo (v. la memoria difensiva di primo grado di , relativa alla validità della procura Parte_2 rilasciata dall all'avvocato Aldo Bruzzone, e cioè al difensore-procuratore che CP_8 aveva proposto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società e che continua ad assistere l'Ente istante anche nel presente giudizio di secondo grado – ma solleva l'eccezione di invalidità della procura speciale rilasciata dall a CP_2 detto avvocato per la proposizione del ricorso di primo grado e, a cascata, per l'assunzione della sua difesa in questo giudizio di impugnazione.
L'eccezione – pur in concreto esaminabile, anche se proposta per la prima volta in questa sede impugnatoria, considerato che il difetto di legittimazione processuale del difensore è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale – è infondata.
Nell'ambito del giudizio volto all'apertura della liquidazione giudiziale del debitore insolvente (così come in precedenza avveniva per la dichiarazione di fallimento),
4 l può infatti liberamente avvalersi di avvocati del Controparte_2 libero foro senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma
4, del R.D. n. 1611 del 1933 (con la sola necessità di rispettare la previsione degli articoli 4 e 17 del D.L.gs n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla
L. n. 225 del 2016), trattandosi di un'ipotesi che non rientra in nessuna di quelle convenzionalmente riservate in via esclusiva al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sulla base del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Controparte_2
vigente ratione temporis (nella specie quello del 25.6.2024, peraltro in
[...] parte qua identico a quello precedentemente adottato il 24.9.2020, che aveva a sua volta sostituito in termini più restrittivi – nel senso di ridurre il perimetro dei procedimenti convenzionalmente devoluti in via esclusiva, salvo motivata deroga, all'Avvocatura erariale – quello del 22.6.2017, erroneamente citato dai reclamanti quale atto convenzionale immediatamente precedente, siccome non pertinente neppure quale “tertium comparationis”), e certamente non tra quelle indicate nel citato punto 3.4.1, sub “Contenzioso non afferente all'attività di riscossione”, per cui
“L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente in tutte le controversie civili non afferenti alla riscossione, ad esclusione delle cause promosse dall'Ente medesimo per il recupero di propri crediti diversi da quelli iscritti a ruolo dagli Enti impositori”.
Il procedimento introdotto dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale
(che, si ricorda, ai sensi dell'art. 37, co. 2, C.C.I.I., può essere alternativamente proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero), non può invero essere riguardato, e inteso, come un'ordinaria
“controversia civile non afferente alla riscossione”, avendo indubbiamente una funzione e una portata più ampie della mera risoluzione di una lite tra il soggetto creditore istante e il debitore richiesto avente ad oggetto la sussistenza delle condizioni di legge per l'apertura della procedura concorsuale, né può attribuirsi rilievo a tal fine, quale elemento univocamente caratterizzante, al complesso dei poteri istruttori ugualmente esercitabili dalle parti e alla necessità, nello svolgimento dell'istruttoria, di rispettare il principio del contraddittorio, trattandosi di principi non esclusivamente connotanti le cause di cognizione non afferenti all'attività di riscossione.
In disparte il rilievo che nella specie l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale è stata proposta dall all'evidente fine di poter in seguito insinuare CP_8
5 nella procedura concorsuale di liquidazione giudiziale i crediti rappresentati nei ruoli che non aveva potuto fruttuosamente azionare nelle forme dell'esecuzione coattiva ordinaria, e non anche (ovviamente) per acquisire per via giudiziale un titolo esecutivo spendibile in sede esecutiva: peraltro, il ruolo definitivo ha già tale valenza, potendo l'agente della riscossione chiedere l'ammissione al passivo della liquidazione
(come in precedenza a quello del fallimento) in base al solo estratto di ruolo (Cass.
n. 25192/17).
Escluso il suo rilievo quale “Controversia civile non afferente alla riscossione”, l'azione per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex artt. 37, 121 C.C.I.I. non può neppure rilevare, sotto il profilo qui in esame della devoluzione convenzionale dello ius postulandi in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, quale “Contenzioso afferente all'attività di Riscossione”, posto che – in disparte il rilievo che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale non è assimilabile all'atto di esercizio dell'azione esecutiva individuale – sulla base della previsione del “Protocollo di Intesa
2024” (ma lo stesso era previsto nei Controparte_9 precedenti Protocolli del 2020 e del 2017), l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente, non in ogni contenzioso comunque pertinente all'attività di riscossione, ma solo nei casi espressamente indicati – e cioè: “azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al
Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte
– non come terzo pignorato – anche l;
liti innanzi alla Corte di Controparte_2
Cassazione” – in nessuno dei quali è sussumibile l'istanza oggetto di causa.
L'esclusione della necessità per l di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello CP_8
Stato per la proposizione del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale, e la possibilità, per contro, di avvalersi (e senza formalità, vale a dire senza la necessità di adottare una motivata delibera ex art. 43, co. 4, R.D. n. 1611/1933) del patrocinio di un avvocato del libero foro, costituisce, peraltro, affermazione ormai costante nella giurisprudenza della Suprema Corte, che in particolare, proprio esaminando un caso sovrapponibile a quello qui in esame deciso da questa stessa Corte d'Appello, ha affermato [in motivazione]: “(omissis) Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass., Sez. Un., 30008/2019) e ribadire (si vedano in proposito Cass.
36498/2021, Cass. 31656/2021 e Cass. 16314/2021; le ultime due pronunce
6 riguardano giudizi in cui era stata posta in discussione proprio l'istanza di fallimento presentata dall' tramite Avvocati del libero foro) che ai fini della Controparte_2 rappresentanza e difesa in giudizio l , Controparte_10 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale e al Giudice di pace, può avvalersi pure di Avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità e neppure della delibera prevista dall'art. 43, comma
4, R.D. 1611/1933, nel rispetto degli artt. 4 e 17 d. lgs. 50/2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.L. 193/2016, conv. nella l. 225/2016; ciò essa può fare in tutti gli altri casi e in quelli, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale (in base all'apposita convenzione con essa intervenuta), in cui questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
cosicché, quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un Avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di CP_2 quest'ultima ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una CP_2
o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. In tal modo ogni possibile questione al riguardo è stata definita praticamente legittimando le iniziative processuali dell Controparte_2
nell'uno o nell'altro senso. Il primo motivo di ricorso risulta così infondato,
[...] perché il ricorso al patrocinio di un Avvocato del libero foro, in caso d'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, «postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo», come ha esattamente ritenuto la Corte distrettuale facendo applicazione dei principi sopra indicati. Stessa sorte deve essere attribuita anche al secondo mezzo. Infatti, non assume alcun rilievo la circostanza che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della precedente ordinanza con cui era stata disposta la regolarizzazione della costituzione in giudizio dell , Controparte_10 dal momento che la questione doveva ritenersi ormai superata per effetto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che comportava la validità ab origine della costituzione in giudizio del creditore istante” (v. Cass., sez. 1, Ordinanza
n. 17932/2023, non massimata;
altresì, sempre con riguardo alla possibilità per l di affidare il patrocinio per la presentazione della domanda giudiziale a un CP_8 avvocato del libero foro e non all'Avvocatura dello Stato: Cass. n. 31656/2021; Cass.
n. 16314/2021: “Nell'ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento del
7 contribuente insolvente, l può avvalersi Controparte_11 dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio” [in massima]; Cass. n. 18310/2023: “1.- Il primo motivo di ricorso, col quale la società lamenta la violazione degli artt. 1, comma 8, del d.l. n.
193/16, conv. con l. n. 225/16, 4 e 17 del d.lgs. n. 50/16, 1, comma 5, del d.l. n.
193/16, art. 43 del r.d. n. 1611/33 e 113 e 115 c.p.c., sostenendo la nullità della procura rilasciata dall a un avvocato del libero foro, Controparte_10
è infondato. Le sezioni unite di questa Corte hanno difatti chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l , Controparte_2 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: (a) dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati a essa dalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
(b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, del citato r.d. - nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs.
n. 50 del 2016 e dei criteri stabiliti dagli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con l. n. 225 del 2016- in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l e CP_2
l'avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro «postula necessariamente ed CP_2 implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo», nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., sez. un., n. 30008/19). 1.1.- In tal modo ogni possibile questione al riguardo è stata
8 definita, praticamente legittimando le iniziative processuali dell Controparte_2
nell'uno o nell'altro senso (Cass. n. 16314/21 e n. 31656/21). Il motivo
[...]
è rigettato” [in motivazione]).
In definitiva, non ricorre alcun vizio nella procura rilasciata dall all'avv. Aldo CP_8
Bruzzone.
8. Secondo motivo.
I reclamanti sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso in esame l non avrebbe fornito la prova dello stato di decozione della CP_8 società richiesta e comunque dell'esistenza di una situazione di grave incapacità di adempiere sistematicamente alle proprie obbligazioni.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto. L'evidenza dei fatti depone, invero, nel senso affermato dal Tribunale e in senso contrario a quanto contestato dai reclamanti.
Come è stato correttamente rilevato in sentenza, risulta gravata da Parte_2 un ingente debito tributario di complessivi euro 4.325.176,67, non contestato e comunque riscontrato su base documentale (v. fascicolo di parte ricorrente reclamata
– , doc. 4, 5, 9, 10, 11, 12). CP_8
In merito alla formazione di tale debito e alla concreta possibilità di sanarlo in un orizzonte temporale ragionevole avvalendosi di risorse ordinarie dell'impresa,
[...] in primo grado, e i reclamanti in questo giudizio di impugnazione, non Parte_2 hanno dedotto alcunché, sicché lo stato di decozione della società deve ritenersi provato.
Invero, il soggetto che sia gravato da un debito verso terzi – tanto più se di rilevantissima consistenza come quello di cui si tratta, già reiteratamente richiesto di pagamento e non pagato (nella specie il debito attualmente noto è quello indicato verso l , anche se il curatore in sede di udienza di discussione Controparte_2 ha evidenziato l'esistenza di ulteriori debiti anche verso istituti di credito) – e non sia in grado neppure di indicare di quali risorse finanziarie disponga all'attualità, né di giustificare in maniera plausibile per quale ragione detto debito non sia stato pagato, né spontaneamente, né nell'ambito dei procedimenti esecutivi promossi dall'Ente creditore, dimostra in termini di chiara evidenza probatoria, stante l'evidente valore presuntivo di tali dati (debito ingente portato da titoli immeditatamente esecutivi;
assenza di allegazioni in merito alla sua esistenza e consistenza, ovvero alla sua estinzione;
assenza di indicazioni in merito alla disponibilità di risorse finanziarie
9 idonee a saldare la complessiva partita debitoria), di non essere in grado di pagare, neppure in parte, il proprio debito, e di essere, pertanto, insolvente.
Con l'ulteriore rilievo che dai verbali di accertamento in atti (doc. 5 del fascicolo ) CP_8 risulta che fosse una “società cartiera” – dato questo non contestato Parte_2
– sicché le prestazioni riportate nelle fatture devono ritenersi del tutto verosimilmente inesistenti e corrispondentemente non commisurati i valori corrispettivi nelle stesse riportati, così come, parimenti, del tutto verosimile appare il dato che i proventi illeciti comunque ritratti siano stati distratti e resi definitivamente indisponibili per i creditori.
In ogni caso, a fronte della totale inesistenza, e comunque indisponibilità, della documentazione contabile e fiscale di riferimento, dei bilanci degli ultimi tre esercizi,
e più in generale di un quadro dotato di una seppur minima verosimiglianza in merito alla situazione economico finanziaria della società, quanto dedotto nell'atto di reclamo in merito al difetto di prova dello stato di insolvenza di risulta nella Parte_2 sostanza apodittico e privo di un concreto rilievo dimostrativo del contrario, non avendo, né il legale rappresentante ( , né il suo titolare/socio totalitario Parte_1
( ), offerto alcuna indicazione in merito all'attuale disponibilità della Parte_3 liquidità necessaria per far fronte al pagamento del debito, né di averne chiesto ed ottenuto la rateazione in termini in concreto esigibili.
Contrariamente a quanto obiettato in ricorso, la dimostrazione dell'esistenza di tali fonti di liquidità era (ed è) necessaria al fine escludere la sussistenza della situazione di insolvenza, ossia dell'impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, comprese quelle tributarie indicate nei carichi affidati all'agente per la riscossione dei quali si discute (tra le varie: Cass. n.
5856/2022 e, giustappunto con riguardo a debiti tributari e al tentativo di ottenerne la definizione agevolata, Cass. n. 1051/2021, punto 11), nonché dell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
9. In definitiva, dalla documentazione in atti e dal contenuto del reclamo risulta, da un lato, l'indebitamento della società per valori superiori a quelli fissati dall'art. 49, co. 5, C.C.I.I., e dall'altro la manifesta incapacità, strutturale e non meramente transitoria, della stessa di provvedere alla sua estinzione in maniera regolare, e quindi impiegando a tal fine liquidità e altri crediti esigibili propri, e non meramente ipotetici e rimessi alla libera autonomia del socio unico.
Ne segue il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
10 Il rigetto del reclamo assorbe la valutazione della richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo, della quale non sussistono in ogni caso i presupposti.
III
10. Le spese di lite del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dei reclamanti ( e ) in via solidale e a favore Parte_1 Parte_3 della creditrice istante costituita in questo grado di impugnazione (
[...]
) nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, Controparte_2 come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo allo scaglione “causa di valore indeterminabile, complessità media”, applicati parametri medi di liquidazione.
Alla luce delle esposte considerazioni, ritiene altresì il Collegio che sussista il presupposto della mala fede dei ricorrenti (rispettivamente legale rappresentante e socio unico di , i quali hanno proposto il reclamo qui in esame sulla Parte_2 base di due motivi chiaramente infondati nella piena consapevolezza, da un lato della sussistenza dei riferiti debiti sociali, esistenti ma tuttavia ancora non pagati, né offerti di pagamento, e dall'altro della assoluta carenza di risorse della società (formalmente ancora attiva e non posta in liquidazione volontaria) per potervi fare fronte con regolarità. Per l'effetto, l sig. e il suo socio Controparte_12 Parte_1 totalitario, sig. , vanno condannati in solido, ex art. 96, co. 3, c.p.c., Parte_3 al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari alla metà delle spese processuali liquidate.
Stante il rigetto integrale del reclamo, deve darsi atto che sussistono a carico dei reclamanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo sul procedimento ex art. 51
C.C.I.I. n. 2069/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia della in Controparte_13 persona del suo curatore p.t.;
b) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Venezia;
c) condanna in solido i reclamanti a rimborsare all Controparte_2
, e per essa al suo difensore, avv. Aldo Bruzzone, dichiaratosi
[...]
11 antistatario, le spese di lite del presente secondo grado, che si liquidano, per compensi, nella misura di € 8.470,00, oltre al rimborso forfetario al 15%, I.v.a.
(se dovuta) e C.p.a. come per legge;
d) condanna in solido i reclamanti, ex art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento in favore della della somma equitativamente Controparte_2 determinata di € 4.235,00;
e) dà atto che sussistono a carico dei reclamanti, e , le Parte_1 Parte_3 condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n.
115/2002 per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato;
f) dispone che la presente sentenza sia notificata a cura della cancelleria della
Corte d'Appello alle parti e comunicata al Tribunale di Venezia, nonché iscritta al Registro delle Imprese a norma dell'articolo 45 C.C.I.I.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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