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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
LE OL, RE
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2268/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Terre D'LI - 93238890722
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Terre D'LI Consorzio Di Bonifica Centro Sud UG - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Centro Sud UG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 292/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240027349035000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240030247403000 BONIFICA 630 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 con unico ricorso impugnavano le rispettiva cartella di pagamento, notificate dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, su incarico del Consorzio di Bonifica Terre di
LI (ora Consorzio di Bonifica centro sud UG), per omessi contributi consortili di bonifica, cod. 630 per la difesa Idraulica, e contributi per opere irrigue, cod. trib.
0648, per l'anno d'imposta 2023.
I ricorrenti eccepivano:
- nullità preliminare delle cartelle di pagamento in oggetto per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento giusta carenza di soggettività attiva del Consorzio
di Bonifica Terre D'apulia, per operatività del consorzio di bonifica centro sud puglia,
con decorrenza dal 01.01.2024;
- nullità delle cartelle di pagamento per difetto di motivazione – violazione L.R. 4/2012
e della deliberazione della giunta regionale regione puglia del 18 giugno 2013, n.
1150 - L.R. 12/2011 - linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri di contribuenza consortili - elenco n. 126 nonché dell' art.7 della L.212/2000 e l'art. 3, L. 241 del 1990;
- illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 del c.c. in conseguenza dell'illegittimità/inapplicabilità /irrilevanza probatoria del piano di classifica e del piano di riparto;
- infondatezza nel merito degli atti impugnati per insussistenza del presupposto impositivo: mancata esecuzione delle opere di manutenzione quindi mancanza del beneficio.
Nella contumacia del Consorzio si costituiva l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza del 27.1.2025 il ricorso veniva rigettato con la seguente motivazione:
“Esaminati gli atti di ricorso lo stesso non merita accoglimento.
Primariamente si rileva che i ricorrenti non eccepiscono i dovuti contributi in riferimento al “codice tributo, 0648 per opere irrigue anno 2023”, pertanto tali somme creditorie dovute all'Ente impositore si ritengono definite e cristallizzate.
Preliminarmente si rileva che l'atto impugnato è stato preceduto, come pacificamente emerso e in atti, e, tanto meno contestato dai ricorrenti , da avviso di pagamento indicato nell'atto in esame, emesso dal Consorzio di Bonifica citato, e notificato regolarmente ai ricorrenti. di cui gli estratti ruolo (doc, all, in atti) di cui il ruolo,
nr. 0000832, reso esecutivo 14.12.2023; ( pag. 5 dell'atto de quo), non contestato e pertanto definito è il prodromico avviso di accertamento.
Ebbene, le cartelle di pagamento impugnate hanno identico contenuto e tenore del prodromico avviso di pagamento già notificato che pertanto l'atto impugnato, non apporta sanzioni e interessi, per cui, costituisce mero sollecito al pagamento rivolto ai contribuenti
Risulta, pertanto, del tutto inconsistente il primo motivo eccepito di carenza ad agire del consorzio, ove le cartelle possono essere impugnate solo per vizi propri. (Cass. S.U.
n.11722/2010; Cassazione civile, sez. trib., 15/04/2011, n. 8613; Cass. n. 21222 del 2006). ( CTR. Bari, 17.02.2011, n. 14)
L'eccezione non merita pregio.
Invero, l'interesse a ricorrere, anche in ambito tributario, costituisce un presupposto necessario del ricorso a pena di inammissibilità. Esso deriva dall'interesse ad agire civilistico ex art. 100 c. p.c., ai sensi del quale per proporre una domanda, o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse.
Tale interesse, che condiziona l'azione, implica un giudizio di utilità in considerazione del fatto che presuppone l'ottenimento di un vantaggio concreto insito nell'accoglimento della domanda e, altresì, l'effettività della lesione.
Quindi, l'interesse ad agire deve essere improntato alla concreta attualità e deve, inoltre,
essere personale e diretto. In altri termini, è necessario il verificarsi di una lesione concreta ed immediata della sfera giuridica del contribuente e, pertanto, non è sufficiente la previsione di una lesione potenziale.In altri termini, l'interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, in quanto, come precisato, è una condizione dell'azione e deve persistere sino al momento decisorio. E tale seconda circostanza è da ricondurre al principio secondo cui le condizioni sussistenti al momento della presentazione del ricorso devono perdurare sino al passaggio in decisione della controversia e dunque l'interesse ad agire deve essere sempre attuale.
Nel caso di specie, tale potenziale lesione si era, evidentemente, concretizzata con l'emanazione e la consequenziale notificazione del primo atto impositivo emesso come ut. supra , specificato, (nella cart. di pag..), mai impugnato dai rispettivi ricorrenti di loro competenza. e pertanto -ex art. 21 del D. L.vo n. 546/1992- tutte le questioni e doglianze di cui al ricorso sono ora inammissibili. ( per tutte, Cass. Ordinanza n. 13139
del 27 aprile 2022)
Come che, sulla legittimità attiva dell'Ente che subentra, lo stesso ne subentra sulla parte di attivo che passivo, in tal senso gli stessi ricorrenti si contraddicono , in quanto ricorrerebbero avverso un Ente inesistente, e riconoscono addebiti dovuti ed omessi,.
L'eccezione inconsistente, è priva di considerazione.
Per quanto concerne gli altri motivi di ricorso riguardanti la sola parte di ingiunzione opposta si evidenzia, inoltre, che: il difetto di motivazionale, dell'atto impugnato non sussiste,
l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. In questo senso si è espressa, infatti, la
Cassazione con, tra le altre, sent. n. 28276/2013,e n. 2373/13),
Oltretutto nel caso in esame la stessa motivazione è superata :
primo- perché la ricorrente ne aveva preso conoscenza con il primo avviso;
secondo, nell'atto oltre che per “relationem” sono stati comunque ampiamente e dettagliatamente riportati gli elementi su cui ricade la imposizione, oltretutto i contribuenti nel ricorso, hanno dimostrato di aver riconosciuto il contenuto integrale degli atti richiamati, ed quindi posti o in grado di avere cognizione di tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere appieno, pertanto, l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione procedente;
Ha specificato la Corte di legittimità che “il piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica. I "millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza",
ottenuti moltiplicando "indici idraulici" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia o meno destinazione agricola. I suddetti indici idraulici vengono ritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, suiquali viene stabilito "il quantum debeatur" del contributo consortile. Il piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio”. (Cass. n. 1742/2019). Senza contare che, l'atto impugnato è un sollecito di pagamento, certamente autonomamente impugnabile, ma per il quale il legislatore ovviamente non prevede alcuna particolare formalità per la sua emissione, e lo stesso essendo preceduto da un atto,
riconosciuto, il presente sollecito poteva essere impugnato solo per vizi propri, che, non risultano eccepiti.
Le eccezioni sono pertanto prive di significato.
Solo, per puro tuziorismo relazionale, quanto al merito della pretesa creditoria, fatta valere con gli atti impositivi in oggetto, in primo luogo, non v'è dubbio che, con L.R.
UG n. 4/2012, sia stato introdotto per i Consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve plurime funzioni: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 cit. L.R. n. 4/12; consistente nel promuovere e attuare la bonifica integrale, quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica,
finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e sicurezza idraulica;
manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea;
sulla base e con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.; definire il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, sia di natura pubblica che privata;
individuare le opere di competenza privata, per la loro esecuzione.
Non v'è dubbio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/12 quindi, che, in via generale, il piano di bonifica si ponga in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale, cui sono demandate sia l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, sia la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi.Sotto altro aspetto, è pacifico che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il
Consorzio disponga ex lege di cui art. 860 c.c..; art. 11 R.D. n. 215/1933; di intesa
Stato-Regioni dell'8/9/2008. del potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione, che traggano benefici dalle opere gestite dagli stessi consorzi di bonifica. (Cass. Sez. 6 - 5, n.
2223/2018. )
Pertanto, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio, (Cass. n. 1742/19; Cass. n.
9511/18, Cass. n.24356/16, Cass. n. 24070/14; (Cass. n. 17066/2010; Cass. sent. n.
4671/2012)
Tale onere probatorio non risulta superato nemmeno con le perizie in atti (doc. all. in atti); del tutto descrittive ed ortofoto genericamente panoramiche, oltre che quelle inerenti pezzi di canali (anche se non del tutto idonee a rappresentare i luoghi), gli stessi risultano con vegetazione ai lati dei significativi alveoli , e solo alcune presentano canne annuali all'interno di essi.
Per quanto motivato ed argomentato, ritenuti definiti i contributi di cui al cod. 0648,
il ricorso, con riguardo alla parte eccepita risulta del tutto inconsistente ed infondato, per cui si rigetta.
Ricorrono ragioni, data la complessità e controvertibilità della questione, . per disporre la compensazione delle spese del giudizio, tra le parti.
Avverso la predetta sentenza i Consorziati sopra indicati hanno proposto appello lamentandone l'erroneità. Nella contumacia degli appellati la causa è stat decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Per quanto attiene al primo motivo rileva la Corte che correttamente il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica eseguita dal Consorzio appellato della cartella di pagamento emesse dal Consorzio
Terra d'LI considerato che l'apparente discrasia si giustifica con la circostanza che con delibera della
Giunta Regionale di UG n. 1100 del 31.07.2023, a far data dal 01.01.2024 il Consorzio di Bonifica Centro
Sud UG è subentrato ai consorzi di bonifica soppressi, indicati nella predetta delibera, tra i quali il Consorzio
Terre d'LI, subentrando alle funzioni dagli stessi esercitate senza soluzione di continuità onde la cartella emessa in base al ruolo reso esecutivo dal Consorzio Terre d'LI quando esso non era ancora stato soppresso, validamente è stata notificata in data successiva all'1.1.2024 dal subentrante Consorzio.
Quanto alla circostanza che l'atto impugnato reca l'indicazione dell'ente emittente le cartelle (ormai non più esistente perché soppresso ) anziché quella dell'ente al primo subentrato, deve rilevarsi che tale errore era facilmente conoscibile dal Consorziato che infatti ha notificato il ricorso all'odierno Consorzio appellato e che in ogni caso, quand'anche si ritenga che il suddetto errore infici la validità della notifica della cartella l'ipotizzata nullità risulterebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 co.2
c.p.c., atteso che gli odierni appellanti hanno notificato il ricorso al Consorzio di Bonifica Centro Sud UG, dimostrando in tal modo di sapere benissimo che quest'ultimo, a partire dal 01.01.2024, aveva “ereditato i poteri e le funzioni dei preesistenti consorzi distrettuali.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo avendo il primo giudice correttamente ritenuto l'insussistenza del lamentato vizio di motivazione dell'atto impugnato atteso che dalla lettura dell'atto impugnato emerge che l'atto suddetto contiene ogni informazione utile per consentire al contribuente la piena conoscenza della pretesa consortile:l'indicazione del codice tributo al quale si riferisce la pretesa impositiva dell'annualità e dell'importo richiesto con specifico richiamo di ogni singola particella . Nè può trascurarsi che, come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione ( che ha deciso sull'appello proposto da altro consorziato del Consorzio
Terra D'LI) “il difetto di motivazione dell'atto impositivo non può condurre all'astratta dichiarazione di nullità del medesimo, allorché lo stesso sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa(Corte di Cassazione n° 22050/2023 del 24.07.2023).
Per quanto attiene agli altri motivi di appello che attengono strettamente al merito e che possono essere esaminati congiuntamente, ritiene questa Corte che le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice si fondano su principi che vanno vieppiù consolidandosi nella giurisprudenza del giudice della legittimità e di questa Corte anche sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale e che possono così riassumersi:
a) il contributo consortile di bonifica, ha natura tributaria e non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica onde nessuna rilevanza ai fini della sua debenza assumono eventuali omissioni di opere di manutenzione da parte del consorzio;
b) presupposti della pretesa impositiva consortile, che risultano pienamente provati, sono: l' inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica;
la fruibilità (attuale o futura) del beneficio di difesa di natura idraulica costituito dalla presenza della rete di canali consortili, (tutti già realizzati, descritti ed elencati nel piano di Classifica)
Non rientra invece tra i requisiti legittimanti la pretesa impositiva l' esecuzione dei lavori di manutenzione sui canali consortili, che costituisce invece il fine per il quale il contributo di bonifica è dovuto. Ne consegue che In caso di contestazione sulla sussistenza di benefici diretti e specifici derivanti agli immobili di proprietà dalle opere del consorzio, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio sicché spetta al consorziato fornire la prova della assenza del beneficio che non può consistere semplicemente nella prova di incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio in quanto ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, come nel caso di specie, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n.
27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057 Cass n. 29668/21 e da ultimo ord. Corte di Cassazione n.
11723/2025 nonché proposta ex art. 380-bis c.p.c. nel giudizio di cassazione R.G. 19963/20).
Orbene nel caso di specie l'appellante non ha fornito la prova suddetta, tenuto conto della genericità delle considerazioni del proprio consulente di parte, rilievo che assume maggior spessore ove si consideri che non vi è traccia di segnalazione di danni o disservizi da parte del Consorziato appellante.
L'appello va pertanto rigettato.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese atteso che gli appellati vittoriosi sono rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
LE OL, RE
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2268/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Terre D'LI - 93238890722
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Terre D'LI Consorzio Di Bonifica Centro Sud UG - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Centro Sud UG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 292/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240027349035000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240030247403000 BONIFICA 630 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 con unico ricorso impugnavano le rispettiva cartella di pagamento, notificate dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, su incarico del Consorzio di Bonifica Terre di
LI (ora Consorzio di Bonifica centro sud UG), per omessi contributi consortili di bonifica, cod. 630 per la difesa Idraulica, e contributi per opere irrigue, cod. trib.
0648, per l'anno d'imposta 2023.
I ricorrenti eccepivano:
- nullità preliminare delle cartelle di pagamento in oggetto per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento giusta carenza di soggettività attiva del Consorzio
di Bonifica Terre D'apulia, per operatività del consorzio di bonifica centro sud puglia,
con decorrenza dal 01.01.2024;
- nullità delle cartelle di pagamento per difetto di motivazione – violazione L.R. 4/2012
e della deliberazione della giunta regionale regione puglia del 18 giugno 2013, n.
1150 - L.R. 12/2011 - linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri di contribuenza consortili - elenco n. 126 nonché dell' art.7 della L.212/2000 e l'art. 3, L. 241 del 1990;
- illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 del c.c. in conseguenza dell'illegittimità/inapplicabilità /irrilevanza probatoria del piano di classifica e del piano di riparto;
- infondatezza nel merito degli atti impugnati per insussistenza del presupposto impositivo: mancata esecuzione delle opere di manutenzione quindi mancanza del beneficio.
Nella contumacia del Consorzio si costituiva l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza del 27.1.2025 il ricorso veniva rigettato con la seguente motivazione:
“Esaminati gli atti di ricorso lo stesso non merita accoglimento.
Primariamente si rileva che i ricorrenti non eccepiscono i dovuti contributi in riferimento al “codice tributo, 0648 per opere irrigue anno 2023”, pertanto tali somme creditorie dovute all'Ente impositore si ritengono definite e cristallizzate.
Preliminarmente si rileva che l'atto impugnato è stato preceduto, come pacificamente emerso e in atti, e, tanto meno contestato dai ricorrenti , da avviso di pagamento indicato nell'atto in esame, emesso dal Consorzio di Bonifica citato, e notificato regolarmente ai ricorrenti. di cui gli estratti ruolo (doc, all, in atti) di cui il ruolo,
nr. 0000832, reso esecutivo 14.12.2023; ( pag. 5 dell'atto de quo), non contestato e pertanto definito è il prodromico avviso di accertamento.
Ebbene, le cartelle di pagamento impugnate hanno identico contenuto e tenore del prodromico avviso di pagamento già notificato che pertanto l'atto impugnato, non apporta sanzioni e interessi, per cui, costituisce mero sollecito al pagamento rivolto ai contribuenti
Risulta, pertanto, del tutto inconsistente il primo motivo eccepito di carenza ad agire del consorzio, ove le cartelle possono essere impugnate solo per vizi propri. (Cass. S.U.
n.11722/2010; Cassazione civile, sez. trib., 15/04/2011, n. 8613; Cass. n. 21222 del 2006). ( CTR. Bari, 17.02.2011, n. 14)
L'eccezione non merita pregio.
Invero, l'interesse a ricorrere, anche in ambito tributario, costituisce un presupposto necessario del ricorso a pena di inammissibilità. Esso deriva dall'interesse ad agire civilistico ex art. 100 c. p.c., ai sensi del quale per proporre una domanda, o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse.
Tale interesse, che condiziona l'azione, implica un giudizio di utilità in considerazione del fatto che presuppone l'ottenimento di un vantaggio concreto insito nell'accoglimento della domanda e, altresì, l'effettività della lesione.
Quindi, l'interesse ad agire deve essere improntato alla concreta attualità e deve, inoltre,
essere personale e diretto. In altri termini, è necessario il verificarsi di una lesione concreta ed immediata della sfera giuridica del contribuente e, pertanto, non è sufficiente la previsione di una lesione potenziale.In altri termini, l'interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, in quanto, come precisato, è una condizione dell'azione e deve persistere sino al momento decisorio. E tale seconda circostanza è da ricondurre al principio secondo cui le condizioni sussistenti al momento della presentazione del ricorso devono perdurare sino al passaggio in decisione della controversia e dunque l'interesse ad agire deve essere sempre attuale.
Nel caso di specie, tale potenziale lesione si era, evidentemente, concretizzata con l'emanazione e la consequenziale notificazione del primo atto impositivo emesso come ut. supra , specificato, (nella cart. di pag..), mai impugnato dai rispettivi ricorrenti di loro competenza. e pertanto -ex art. 21 del D. L.vo n. 546/1992- tutte le questioni e doglianze di cui al ricorso sono ora inammissibili. ( per tutte, Cass. Ordinanza n. 13139
del 27 aprile 2022)
Come che, sulla legittimità attiva dell'Ente che subentra, lo stesso ne subentra sulla parte di attivo che passivo, in tal senso gli stessi ricorrenti si contraddicono , in quanto ricorrerebbero avverso un Ente inesistente, e riconoscono addebiti dovuti ed omessi,.
L'eccezione inconsistente, è priva di considerazione.
Per quanto concerne gli altri motivi di ricorso riguardanti la sola parte di ingiunzione opposta si evidenzia, inoltre, che: il difetto di motivazionale, dell'atto impugnato non sussiste,
l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. In questo senso si è espressa, infatti, la
Cassazione con, tra le altre, sent. n. 28276/2013,e n. 2373/13),
Oltretutto nel caso in esame la stessa motivazione è superata :
primo- perché la ricorrente ne aveva preso conoscenza con il primo avviso;
secondo, nell'atto oltre che per “relationem” sono stati comunque ampiamente e dettagliatamente riportati gli elementi su cui ricade la imposizione, oltretutto i contribuenti nel ricorso, hanno dimostrato di aver riconosciuto il contenuto integrale degli atti richiamati, ed quindi posti o in grado di avere cognizione di tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere appieno, pertanto, l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione procedente;
Ha specificato la Corte di legittimità che “il piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica. I "millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza",
ottenuti moltiplicando "indici idraulici" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia o meno destinazione agricola. I suddetti indici idraulici vengono ritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, suiquali viene stabilito "il quantum debeatur" del contributo consortile. Il piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio”. (Cass. n. 1742/2019). Senza contare che, l'atto impugnato è un sollecito di pagamento, certamente autonomamente impugnabile, ma per il quale il legislatore ovviamente non prevede alcuna particolare formalità per la sua emissione, e lo stesso essendo preceduto da un atto,
riconosciuto, il presente sollecito poteva essere impugnato solo per vizi propri, che, non risultano eccepiti.
Le eccezioni sono pertanto prive di significato.
Solo, per puro tuziorismo relazionale, quanto al merito della pretesa creditoria, fatta valere con gli atti impositivi in oggetto, in primo luogo, non v'è dubbio che, con L.R.
UG n. 4/2012, sia stato introdotto per i Consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve plurime funzioni: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 cit. L.R. n. 4/12; consistente nel promuovere e attuare la bonifica integrale, quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica,
finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e sicurezza idraulica;
manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea;
sulla base e con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.; definire il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, sia di natura pubblica che privata;
individuare le opere di competenza privata, per la loro esecuzione.
Non v'è dubbio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/12 quindi, che, in via generale, il piano di bonifica si ponga in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale, cui sono demandate sia l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, sia la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi.Sotto altro aspetto, è pacifico che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il
Consorzio disponga ex lege di cui art. 860 c.c..; art. 11 R.D. n. 215/1933; di intesa
Stato-Regioni dell'8/9/2008. del potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione, che traggano benefici dalle opere gestite dagli stessi consorzi di bonifica. (Cass. Sez. 6 - 5, n.
2223/2018. )
Pertanto, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio, (Cass. n. 1742/19; Cass. n.
9511/18, Cass. n.24356/16, Cass. n. 24070/14; (Cass. n. 17066/2010; Cass. sent. n.
4671/2012)
Tale onere probatorio non risulta superato nemmeno con le perizie in atti (doc. all. in atti); del tutto descrittive ed ortofoto genericamente panoramiche, oltre che quelle inerenti pezzi di canali (anche se non del tutto idonee a rappresentare i luoghi), gli stessi risultano con vegetazione ai lati dei significativi alveoli , e solo alcune presentano canne annuali all'interno di essi.
Per quanto motivato ed argomentato, ritenuti definiti i contributi di cui al cod. 0648,
il ricorso, con riguardo alla parte eccepita risulta del tutto inconsistente ed infondato, per cui si rigetta.
Ricorrono ragioni, data la complessità e controvertibilità della questione, . per disporre la compensazione delle spese del giudizio, tra le parti.
Avverso la predetta sentenza i Consorziati sopra indicati hanno proposto appello lamentandone l'erroneità. Nella contumacia degli appellati la causa è stat decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Per quanto attiene al primo motivo rileva la Corte che correttamente il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica eseguita dal Consorzio appellato della cartella di pagamento emesse dal Consorzio
Terra d'LI considerato che l'apparente discrasia si giustifica con la circostanza che con delibera della
Giunta Regionale di UG n. 1100 del 31.07.2023, a far data dal 01.01.2024 il Consorzio di Bonifica Centro
Sud UG è subentrato ai consorzi di bonifica soppressi, indicati nella predetta delibera, tra i quali il Consorzio
Terre d'LI, subentrando alle funzioni dagli stessi esercitate senza soluzione di continuità onde la cartella emessa in base al ruolo reso esecutivo dal Consorzio Terre d'LI quando esso non era ancora stato soppresso, validamente è stata notificata in data successiva all'1.1.2024 dal subentrante Consorzio.
Quanto alla circostanza che l'atto impugnato reca l'indicazione dell'ente emittente le cartelle (ormai non più esistente perché soppresso ) anziché quella dell'ente al primo subentrato, deve rilevarsi che tale errore era facilmente conoscibile dal Consorziato che infatti ha notificato il ricorso all'odierno Consorzio appellato e che in ogni caso, quand'anche si ritenga che il suddetto errore infici la validità della notifica della cartella l'ipotizzata nullità risulterebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 co.2
c.p.c., atteso che gli odierni appellanti hanno notificato il ricorso al Consorzio di Bonifica Centro Sud UG, dimostrando in tal modo di sapere benissimo che quest'ultimo, a partire dal 01.01.2024, aveva “ereditato i poteri e le funzioni dei preesistenti consorzi distrettuali.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo avendo il primo giudice correttamente ritenuto l'insussistenza del lamentato vizio di motivazione dell'atto impugnato atteso che dalla lettura dell'atto impugnato emerge che l'atto suddetto contiene ogni informazione utile per consentire al contribuente la piena conoscenza della pretesa consortile:l'indicazione del codice tributo al quale si riferisce la pretesa impositiva dell'annualità e dell'importo richiesto con specifico richiamo di ogni singola particella . Nè può trascurarsi che, come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione ( che ha deciso sull'appello proposto da altro consorziato del Consorzio
Terra D'LI) “il difetto di motivazione dell'atto impositivo non può condurre all'astratta dichiarazione di nullità del medesimo, allorché lo stesso sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa(Corte di Cassazione n° 22050/2023 del 24.07.2023).
Per quanto attiene agli altri motivi di appello che attengono strettamente al merito e che possono essere esaminati congiuntamente, ritiene questa Corte che le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice si fondano su principi che vanno vieppiù consolidandosi nella giurisprudenza del giudice della legittimità e di questa Corte anche sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale e che possono così riassumersi:
a) il contributo consortile di bonifica, ha natura tributaria e non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica onde nessuna rilevanza ai fini della sua debenza assumono eventuali omissioni di opere di manutenzione da parte del consorzio;
b) presupposti della pretesa impositiva consortile, che risultano pienamente provati, sono: l' inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica;
la fruibilità (attuale o futura) del beneficio di difesa di natura idraulica costituito dalla presenza della rete di canali consortili, (tutti già realizzati, descritti ed elencati nel piano di Classifica)
Non rientra invece tra i requisiti legittimanti la pretesa impositiva l' esecuzione dei lavori di manutenzione sui canali consortili, che costituisce invece il fine per il quale il contributo di bonifica è dovuto. Ne consegue che In caso di contestazione sulla sussistenza di benefici diretti e specifici derivanti agli immobili di proprietà dalle opere del consorzio, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio sicché spetta al consorziato fornire la prova della assenza del beneficio che non può consistere semplicemente nella prova di incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio in quanto ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, come nel caso di specie, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n.
27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057 Cass n. 29668/21 e da ultimo ord. Corte di Cassazione n.
11723/2025 nonché proposta ex art. 380-bis c.p.c. nel giudizio di cassazione R.G. 19963/20).
Orbene nel caso di specie l'appellante non ha fornito la prova suddetta, tenuto conto della genericità delle considerazioni del proprio consulente di parte, rilievo che assume maggior spessore ove si consideri che non vi è traccia di segnalazione di danni o disservizi da parte del Consorziato appellante.
L'appello va pertanto rigettato.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese atteso che gli appellati vittoriosi sono rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.