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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
ON ET, AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6349/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024010SC000001205 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7776/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_5, Ricorrente_4 , Nominativo_1 , Ricorrente_7 , Ricorrente_3, Ricorrente_2, tutti rappresentati e difesi dal dott. Difensore_1, ricorrevano
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 2024/010/SC/000001205/0/004, imposta di registro (in misura proporzionale), pretesa complessiva di
€ 29.117,00, imposte ipotecaria e catastale, sanzioni ed interessi, in relazione alla sentenza civile n.
1205/2024 del Tribunale di Patti, in quanto la condizione sospensiva non si è verificata: il saldo prezzo non
è stato corrisposto;
la sentenza non è stata trascritta;
i ricorrenti hanno altresì rinunciato alla trascrizione mediante atto depositato in Cancelleria, pertanto eccepivano
- Illegittima anticipazione dell'imposta proporzionale di registro in presenza di condizione sospensiva (art. 27 DPR 131/1986)
- Insussistenza del presupposto oggettivo, non v'è trascrizione (vi è rinuncia) e non si è prodotto alcun effetto traslativo per mancato avveramento della condizione - assenza di produzione dell'atto e/o di idonei riscontri documentali, difetta la prova rigorosa dell'an e del quantum
- l'assenza di prova piena dei presupposti e il difetto di motivazione specifica impongono l'annullamento delle sanzioni
- vizio di motivazione
- Vizio di sottoscrizione – Delega di firma: onere di produzione.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina costituita deduceva che ha applicato, in sede di registrazione della sentenza, l'imposta proporzionale in quanto la condizione dalla quale dipendeva l'effetto traslativo (pagamento del prezzo da parte dell'acquirente) è legata alla mera volontà dell'acquirente e, quindi, in base alla disposizione in normativa, il relativo atto non doveva essere considerato sotto condizione sospensiva. L'articolo 27 del testo unico sull'imposta di registro, Dpr n. 131/1986 prevede, al terzo comma, che “Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento all'eccezione avanzata in ordine alla presunta illegittimità dell'avviso di liquidazione per carenza di sottoscrizione si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato, l'atto è stato validamente sottoscritto dal Funzionario Nominativo_2, su delega del Direttore Provinciale di Messina che è presente in calce alla sottoscrizione stessa, l'Ufficio deposita l'ordine di servizio recante la delega.
La sentenza civile su cui si fonda l'avviso di liquidazione è conosciuto dai ricorrenti, i quali lamentano la genericità della motivazione in ordine alle ragioni per le quali l'Ufficio ritiene irrilevante la condizione sospensiva del pagamento.
L'Ufficio, poi, da esplicita e dettagliata motivazione sull'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n. 2024/010/SC/000001205, posto che il contratto preliminare di compravendita stipulato il
23.01.2008, per il quale era obbligatoria la registrazione in termine fisso a norma dell'art. 10 tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986, enunciato dal Tribunale, non risulta mai sottoposto a registrazione, in questa occasione, a mente dell'art. 22, comma 1 del DPR n. 131/1986, si applica l'imposta di registro anche alle disposizioni enunciate gravate da interessi e sanzione ex art. 69 del citato DPR.
Sull'enunciato contratto preliminare sono quindi dovuti, l'imposta fissa di registro di € 200,00, oltre l'imposta proporzionale di registro pari al 3% (art. 9 Tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986) sulla base imponibile
€ 130.000,00 per gli acconti versati, pari a € 3.900,00 e l'imposta proporzionale di registro del 0,50% sulla base imponibile di € 10.000,00 per la caparra confirmatoria versata, pari a € 50,00. Su detta complessiva somma di € 4.150,00 (€ 200,00 + € 3.900,00 + € 50,00) si ritiene dovuta la sanzione applicata nella misura minima del 120%, pari a € 4.980,00 e gli interessi legali dal 13/02/2008 al 07/11/2024 (su € 4.150,00), pari a € 1.017,00.
Inoltre sulla sentenza che dispone il trasferimento di un terreno è dovuta l'imposta di registro, che ammonta ad € 22.820,00 in misura proporzionale del 15% sulla base imponibile di € 152.130,00, da cui va dedotta l'imposta proporzionale di registro sul preliminare come sopra determinata in € 3.950,00, sicché l'imposta di registro sul trasferimento è pari a € 18.870,00 (€ 22.820,00 - € 3.950,00), oltre imposta ipotecaria in misura fissa di € 50,00 ed imposta catastale in misura fissa di € 50,00.
Atteso quanto sopra per la registrazione della suddetta Sentenza sono dovuti € 29.117,00, di cui: € 4.150,00 per imposta di registro sul preliminare di compravendita;
€ 4.980,00 per sanzione sul preliminare;
€ 1.017,00 per interessi di ritardata registrazione sul preliminare;
€ 18.870,00 per imposta di registro sul trasferimento del terreno;
€ 50,00 per imposta ipotecaria sul trasferimento ed € 50,00 per imposta catastale sul trasferimento.
Nel caso di specie l'Ufficio, sulla base proprio di questo terzo comma, ha applicato, in sede di registrazione della sentenza, l'imposta proporzionale. Ciò in quanto la condizione dalla quale dipendeva l'effetto traslativo
(pagamento del prezzo da parte dell'acquirente) è legata alla mera volontà dell'acquirente e, quindi, in base alla disposizione già richiamata, il relativo atto non doveva essere considerato sotto condizione sospensiva.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4946 del 25 febbraio 2025, ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la condizione del pagamento del prezzo ha natura di condizione meramente potestativa, con conseguente tassazione proporzionale (Cassazione n.
4267/2003, n. 6116/2011, n. 8544/2014, n. 21625/2015, n. 18006/2016, n. 3806/2017, n. 14470/2018, n.
27902/2018, n. 30778/2019, n. 3617/2020, n. 4737/2021).
I giudici hanno anche evidenziato che la previsione secondo la quale gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente non devono essere considerati sotto condizione sospensiva, si giustifica con l'intento di “…evitare che si possa sfuggire all'imposizione proporzionale utilizzando strumenti giuridici volti a occultare il risultato economico considerato ai fini dell'imponibile…”.
il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente è un evento che dipende dalla mera volontà di quest'ultimo, con la pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale (ordinanza n. 4946 del 25 febbraio 2025).
Che le parti in causa abbiano risolto in via transattiva la questione pendente prescinde dal presupposto dell'imposta e la scelta apparentemente conseguenziale di chiedere la non trascrizione della sentenza civile n. 1205/2024 del Tribunale di Patti non evita che si possa sfuggire all'imposizione proporzionale.
Pertanto, per quanto sopra considerato, ritenuto non sussistere i presupposti di quanto vantato, il ricorso è rigettato, ma per la particolare fattispecie giuridica si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e compensa le spese tra le parti. Così deciso in
Messina, lì 09/12/2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
ON ET, AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6349/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024010SC000001205 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7776/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_5, Ricorrente_4 , Nominativo_1 , Ricorrente_7 , Ricorrente_3, Ricorrente_2, tutti rappresentati e difesi dal dott. Difensore_1, ricorrevano
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 2024/010/SC/000001205/0/004, imposta di registro (in misura proporzionale), pretesa complessiva di
€ 29.117,00, imposte ipotecaria e catastale, sanzioni ed interessi, in relazione alla sentenza civile n.
1205/2024 del Tribunale di Patti, in quanto la condizione sospensiva non si è verificata: il saldo prezzo non
è stato corrisposto;
la sentenza non è stata trascritta;
i ricorrenti hanno altresì rinunciato alla trascrizione mediante atto depositato in Cancelleria, pertanto eccepivano
- Illegittima anticipazione dell'imposta proporzionale di registro in presenza di condizione sospensiva (art. 27 DPR 131/1986)
- Insussistenza del presupposto oggettivo, non v'è trascrizione (vi è rinuncia) e non si è prodotto alcun effetto traslativo per mancato avveramento della condizione - assenza di produzione dell'atto e/o di idonei riscontri documentali, difetta la prova rigorosa dell'an e del quantum
- l'assenza di prova piena dei presupposti e il difetto di motivazione specifica impongono l'annullamento delle sanzioni
- vizio di motivazione
- Vizio di sottoscrizione – Delega di firma: onere di produzione.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina costituita deduceva che ha applicato, in sede di registrazione della sentenza, l'imposta proporzionale in quanto la condizione dalla quale dipendeva l'effetto traslativo (pagamento del prezzo da parte dell'acquirente) è legata alla mera volontà dell'acquirente e, quindi, in base alla disposizione in normativa, il relativo atto non doveva essere considerato sotto condizione sospensiva. L'articolo 27 del testo unico sull'imposta di registro, Dpr n. 131/1986 prevede, al terzo comma, che “Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento all'eccezione avanzata in ordine alla presunta illegittimità dell'avviso di liquidazione per carenza di sottoscrizione si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato, l'atto è stato validamente sottoscritto dal Funzionario Nominativo_2, su delega del Direttore Provinciale di Messina che è presente in calce alla sottoscrizione stessa, l'Ufficio deposita l'ordine di servizio recante la delega.
La sentenza civile su cui si fonda l'avviso di liquidazione è conosciuto dai ricorrenti, i quali lamentano la genericità della motivazione in ordine alle ragioni per le quali l'Ufficio ritiene irrilevante la condizione sospensiva del pagamento.
L'Ufficio, poi, da esplicita e dettagliata motivazione sull'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n. 2024/010/SC/000001205, posto che il contratto preliminare di compravendita stipulato il
23.01.2008, per il quale era obbligatoria la registrazione in termine fisso a norma dell'art. 10 tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986, enunciato dal Tribunale, non risulta mai sottoposto a registrazione, in questa occasione, a mente dell'art. 22, comma 1 del DPR n. 131/1986, si applica l'imposta di registro anche alle disposizioni enunciate gravate da interessi e sanzione ex art. 69 del citato DPR.
Sull'enunciato contratto preliminare sono quindi dovuti, l'imposta fissa di registro di € 200,00, oltre l'imposta proporzionale di registro pari al 3% (art. 9 Tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986) sulla base imponibile
€ 130.000,00 per gli acconti versati, pari a € 3.900,00 e l'imposta proporzionale di registro del 0,50% sulla base imponibile di € 10.000,00 per la caparra confirmatoria versata, pari a € 50,00. Su detta complessiva somma di € 4.150,00 (€ 200,00 + € 3.900,00 + € 50,00) si ritiene dovuta la sanzione applicata nella misura minima del 120%, pari a € 4.980,00 e gli interessi legali dal 13/02/2008 al 07/11/2024 (su € 4.150,00), pari a € 1.017,00.
Inoltre sulla sentenza che dispone il trasferimento di un terreno è dovuta l'imposta di registro, che ammonta ad € 22.820,00 in misura proporzionale del 15% sulla base imponibile di € 152.130,00, da cui va dedotta l'imposta proporzionale di registro sul preliminare come sopra determinata in € 3.950,00, sicché l'imposta di registro sul trasferimento è pari a € 18.870,00 (€ 22.820,00 - € 3.950,00), oltre imposta ipotecaria in misura fissa di € 50,00 ed imposta catastale in misura fissa di € 50,00.
Atteso quanto sopra per la registrazione della suddetta Sentenza sono dovuti € 29.117,00, di cui: € 4.150,00 per imposta di registro sul preliminare di compravendita;
€ 4.980,00 per sanzione sul preliminare;
€ 1.017,00 per interessi di ritardata registrazione sul preliminare;
€ 18.870,00 per imposta di registro sul trasferimento del terreno;
€ 50,00 per imposta ipotecaria sul trasferimento ed € 50,00 per imposta catastale sul trasferimento.
Nel caso di specie l'Ufficio, sulla base proprio di questo terzo comma, ha applicato, in sede di registrazione della sentenza, l'imposta proporzionale. Ciò in quanto la condizione dalla quale dipendeva l'effetto traslativo
(pagamento del prezzo da parte dell'acquirente) è legata alla mera volontà dell'acquirente e, quindi, in base alla disposizione già richiamata, il relativo atto non doveva essere considerato sotto condizione sospensiva.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4946 del 25 febbraio 2025, ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la condizione del pagamento del prezzo ha natura di condizione meramente potestativa, con conseguente tassazione proporzionale (Cassazione n.
4267/2003, n. 6116/2011, n. 8544/2014, n. 21625/2015, n. 18006/2016, n. 3806/2017, n. 14470/2018, n.
27902/2018, n. 30778/2019, n. 3617/2020, n. 4737/2021).
I giudici hanno anche evidenziato che la previsione secondo la quale gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente non devono essere considerati sotto condizione sospensiva, si giustifica con l'intento di “…evitare che si possa sfuggire all'imposizione proporzionale utilizzando strumenti giuridici volti a occultare il risultato economico considerato ai fini dell'imponibile…”.
il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente è un evento che dipende dalla mera volontà di quest'ultimo, con la pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale (ordinanza n. 4946 del 25 febbraio 2025).
Che le parti in causa abbiano risolto in via transattiva la questione pendente prescinde dal presupposto dell'imposta e la scelta apparentemente conseguenziale di chiedere la non trascrizione della sentenza civile n. 1205/2024 del Tribunale di Patti non evita che si possa sfuggire all'imposizione proporzionale.
Pertanto, per quanto sopra considerato, ritenuto non sussistere i presupposti di quanto vantato, il ricorso è rigettato, ma per la particolare fattispecie giuridica si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e compensa le spese tra le parti. Così deciso in
Messina, lì 09/12/2025