Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01059/2025REG.PROV.COLL.
N. 01078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2025, proposto dai signori TR MA, VA MA e NZ La AT, rappresentati e difesi dall’Avv. Rosario Di Salvo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Carducci, 2;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Salvatrice Marussia Piscitello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza n. 779/2025 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione III, nel giudizio n. 1743/2019 R.G. pubblicata in data 8 aprile 2025, comunicata in pari data.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la Consigliera PA La NG e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- viene impugnata l’ordinanza con la quale il T.a.r. ha rigettato l’opposizione ex art. art. 85, comma 3, c.p.a. proposta avverso il decreto decisorio n. 448/2024 emesso in data 22 novembre con il quale il medesimo Tribunale aveva dichiarato l’estinzione del giudizio perché nessuna delle parti aveva proceduto alla corretta riassunzione dello stesso nei termini perentori e secondo le modalità previste dall’art. 80 c.p.a.. Più correttamente il T.a.r. ha evidenziato come l’atto di riassunzione depositato dai ricorrenti in data 13 marzo 2023 non risultasse corredato della prova dell’avvenuta notifica all’Amministrazione;
- l’art. 85 c.p.a., intitolato “Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità”, al comma 8 dispone che « Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3 », il quale a sua volta prevede che, nei giudizi di cui al comma 2 (alla cui lett. e) sono richiamati i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario;
- parte appellante ha notificato l’atto di appello al Comune di Palermo in data 8 ottobre 2025, mentre lo ha depositato presso la segreteria di questo CGARS in data 27 ottobre 2025, ben oltre il termine di 15 giorni previsto dal combinato disposto dei suddetti articoli;
- il Collegio, pertanto, all’udienza camerale del 20 novembre 2025, ritenendo di porre a fondamento della propria decisione l’irricevibilità dell’atto di appello per il tardivo deposito, ha rilevato d’ufficio siffatta possibile ragione di irricevibilità del gravame in trattazione, sottoponendola al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., e contestualmente ha anche avvisato le parti dell’intenzione di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- quindi il difensore di parte appellante, sentiti per le vie brevi i propri clienti, ha dichiarato di rinunciare all’appello proposto;
- l’art. 84 c.p.a., comma 1, prevede per la parte ricorrente la possibilità di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale, mentre al comma 3 chiarisce che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e che, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue;
- la rinuncia non effettuata secondo le suddette formalità, ma semplicemente manifestata nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal difensore della parte appellante, non minuto di apposita procura speciale, non può comportare l’estinzione in senso tecnico del giudizio;
- tuttavia il giudice, ai sensi del comma 4 dell’art. 84 c.p.a., pure in assenza di una rinuncia formale e corretta può, comunque, desumere dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza del loro d'interesse alla decisione della causa.
Per quanto sin qui rilevato, il Collegio ritiene che la rinuncia informalmente manifestata in camera di consiglio dal difensore di parte appellante possa essere intesa come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al giudizio e che, conseguentemente, l’appello – che altrimenti avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, per i motivi cui si è accennato – possa essere considerato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le spese del presente grado, atteso che il giudizio è stato definito anche in relazione a un’eccezione procedurale rilevata d’ufficio, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 1078/2025 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER de NC, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
PA La NG, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA La NG | ER de NC |
IL SEGRETARIO