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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.25/2025
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
Dr. Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 24 Aprile 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 30.01.2025 e vertente tra
(appellato – ricorrente in riassunzione) e Parte_1 Controparte_1
(appellante – resistente in riassunzione), avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. ord.
[...]
n.32485 del 14/12/2024 sull'appello avverso la sentenza n°224/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 31.08.2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha respinto l'opposizione presentata dall' avverso il decreto ingiuntivo n.4/2021 in data 08.01.2021 per l'importo di €.40.805,62 (già Pt_2
decurtato della quota pignorabile), emesso su ricorso di ed avente ad oggetto il Parte_1
trattamento di fine servizio maturato nel corso del rapporto di impiego del medesimo presso l'amministrazione scolastica nel periodo dal 01.09.1991 al 01.01.2017, che l' non aveva liquidato a Pt_2
seguito della sentenza della Corte dei Conti n.225/2019 in data 14.11.2019 (passata in giudicato), con cui
1 il era stato condannato al risarcimento del danno in favore del per aver Pt_1 Controparte_2 ottenuto l'impiego in assenza di diploma di laurea validamente conseguito.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n.294/22 del 13/10/2022, ha accolto l'appello proposto dall' sul presupposto della sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con il Pt_2 [...]
(non evocato in giudizio) e della correlata violazione del principio del contraddittorio, con Controparte_2
conseguente rimessione della causa al primo giudice.
Accogliendo il ricorso di la Suprema Corte, con ordinanza n.32485 del Parte_1
14/12/2024, ha cassato la predetta decisione, rinviando a questa Corte (in diversa composizione) e ponendo i seguenti principi di diritto:
- deve escludersi la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con il datore di lavoro in relazione alla domanda con la quale il lavoratore avanzi la richiesta del TFS al solo ente previdenziale (cui, peraltro, nel caso di specie, il ha incontestatamente versato i contributi); CP_3
- è configurabile un rapporto di fatto ex 2126 c.c., stante la mancanza del titolo abilitativo all'insegnamento da parte del lavoratore, e non vi è alcuna contestazione sia con riguardo all'effettiva prestazione del servizio, sia con riguardo al versamento dei contributi e della provvista per il trattamento di fine servizio da parte del datore;
- conseguentemente, i servizi effettivamente prestati dal lavoratore debbano essere valutati ai fini pensionistici e previdenziali in quanto connessi ad un'attività lavorativa effettivamente svolta anche se non ricollegabile ad un rapporto di impiego pubblico, ma ad un rapporto rilevante ex art. 2126 c.c.;
- non è revocabile in dubbio che la fattispecie qui all'attenzione rientri nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c. che riconosce al lavoratore il diritto al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione, oltre che il diritto al pagamento del trattamento di fine servizio che, peraltro, come sottolineato dalla Corte costituzionale,
è una prestazione che costituisce componente della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36
Cost. (cfr. Corte cost. n. 130 del 2023).
Il giudizio è stato riassunto dall'appellato il quale ha reiterato tutte le difese Parte_1 svolte nell'originario giudizio di appello (laddove non rese superflue dal principio di diritto posto dalla
Cassazione), evidenziando altresì che “nelle more del presente giudizio la Corte dei Conti sez. III
Giurisdizionale Centrale d'Appello ha pronunciato la sentenza n. 119/2024, che si deposita in copia nel presente giudizio, mediante la quale ha rigettato l' appello proposto dall' confermando la sentenza Pt_2 resa in primo grado, favorevole al sig. e così statuendo: “La Corte dei conti, Sezione terza Pt_1 giurisdizionale centrale d'appello, in rito, rigetta le eccezioni di difetto di giurisdizione, di carenza di legittimazione passiva, di carenza di interesse e di richiesta di integrazione del contraddittorio sollevate
2 dall' nel merito, definendo il giudizio, rigetta l'appello dell' iscritto al n. Pt_2 Controparte_4
59.680/R.G. e, per l'effetto, conferma la sent. 365/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per le
Marche. Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite del grado””.
Ha quindi concluso come segue: “rigettare l'appello proposto da controparte e confermare integralmente la sentenza n.224/2021 emessa dal Tribunale di Ancona e per l' effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque ed in ogni caso voglia condannare, con qualsiasi statuizione,
l' in persona del Presidente pro-tempore, al Controparte_5
pagamento in favore del sig. della somma di euro 40.805,62, già decurtata della Parte_1
quota pignorabile pari ad un quinto ed ammontante ad euro 10.201,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo, o comunque della somma maggiore o minore che verrà determinata da questo Ecc.ma Corte come dovuta a titolo di Trattamento di Fine Servizio sempre al netto della quota pignorata. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”.
L'appellante si è costituito nel giudizio riassunto ed ha insistito per la fondatezza dell'appello, Pt_2 del quale ha chiesto l'accoglimento, assumendone la fondatezza in fatto ed in diritto.
***
L'appello dell' alla luce de principi di diritto posti dalla Suprema Corte, non è fondato. Pt_2
È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Ciò premesso, nell'originario appello l' ha censurato la decisione gravata sostenendo: 1) Pt_2
l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza emessa dalla Corte dei Conti n.225/2019 in data
14.11.2019, non avendo l' partecipato al giudizio erariale;
2) la sussistenza di un litisconsorzio CP_1
necessario con il , portatore di interesse alla pronuncia implicante la restituzione Controparte_2 dei contributi dal medesimo versati all' ; 3) l'inapplicabilità alla fattispecie concreta del meccanismo Pt_2
previsto dall'art.2126 c.c., dovendo escludersi in radice il riconoscimento di ogni beneficio a favore del lavoratore che abbia dichiarato il falso in occasione dell'accesso all'impiego pubblico;
4) la fondatezza dell'eccezione di compensazione formulata dall'ente fra quanto richiesto dal a titolo di Pt_1
3 trattamento di fine servizio e quanto dal medesimo tenuto a restituire in conseguenza dell'indebito pensionistico derivante dall'illegittimità della genesi del rapporto di lavoro.
Il primo motivo è palesemente infondato, essendo pacifico che la sentenza emessa dalla Corte dei
Conti n.225/2019 in data 14.11.2019 non contiene statuizioni in danno dell' ove si osservi che con Pt_2
tale decisione è stata esclusivamente accertata la responsabilità amministrativa di Parte_1 per aver svolto dolosamente prestazioni lavorative presso il dell'Istruzione in consapevole CP_2
assenza dei requisiti di legge, con le correlate statuizioni di ordine risarcitorio.
Il secondo ed il terzo motivo sono integralmente coperti dal principio di diritto posto dalla Suprema
Corte, essendo ormai incontrovertibile che va esclusa la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con il datore di lavoro e che la fattispecie in esame rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c. che riconosce al lavoratore il diritto al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione, oltre che il diritto al pagamento del trattamento di fine servizio. Tale impostazione è sostanzialmente in linea con quella seguita nella sentenza n.119/2024 in data 09.04.2024 della Corte dei Conti (che ha affrontato la medesima vicenda sul fronte pensionistico), nella quale si evidenzia che “il contratto di lavoro del sig. è nullo per aver Pt_1 svolto l'attività di docenza presso istituti superiori in assenza dei presupposti di legge, in specie per mancanza del diploma di laurea e, quindi, per violazione di norme imperative. Tuttavia, il dolo del lavoratore con riferimento al possesso dei requisiti per l'assunzione, in questa specifica fattispecie, si reputa non determinare l'illiceità della causa del rapporto di lavoro, con applicabilità dell'art.2126, co.
1 c.c., che lascia impregiudicato il rapporto previdenziale proprio di un rapporto di impiego pubblico
(Cass. 22673/2020, 3314/2019 e 10426/2014)”. Ne segue che l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. costituisce un dato ormai definitivamente acquisito al presente giudizio, non versandosi pacificamente in una ipotesi di nullità derivante dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Così come non vi è contestazione alcuna, in punto di fatto, sulla circostanza che il rapporto di lavoro, pur invalidamente instaurato, ha di fatto avuto regolare esecuzione per tutto il periodo indicato, con regolare versamento dei contributi alla competente gestione previdenziale, con conseguente diritto del a percepire il trattamento di fine servizio. Pt_1
La sopravvenuta sentenza n.119/2024 in data 09.04.2024 della Corte dei Conti, che ha riconosciuto il diritto del al trattamento pensionistico (e quindi l'insussistenza di un indebito pensionistico), Pt_1 comporta, quale logico corollario, l'infondatezza dell'eccezione di compensazione formulata dall' Pt_2
fra quanto richiesto dal a titolo di trattamento di fine servizio e quanto dal medesimo tenuto a Pt_1 restituire in conseguenza dell'indebito pensionistico (in realtà insussistente) derivante dall'illegittimità della genesi del rapporto di lavoro.
4 Alla luce delle suesposte considerazioni, riesaminata la controversia alla luce dei principi di diritti espresso dalla Suprema Corte, l'appello deve essere dunque respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di tutti i gradi del giudizio, ivi compresi il giudizio di legittimità e la fase di rinvio, seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°224/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 31.08.2021, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l a rifondere alla parte appellata le spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida, in Pt_2 complessivi €.7.025,00 per compensi professionali relativi al primo grado di giudizio, in complessivi €.6.620,00 per compensi professionali relativi al secondo grado, in complessivi
€.5.600,00 per compensi professionali relativi al giudizio dinanzi alla Suprema Corte ed in complessivi €.3.259,00 per il giudizio di rinvio (di cui €.3.000,00 per compensi professionali ed
€.259,00 per contributo unificato), oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 24 Aprile 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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