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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/10/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Menenti, ricorrente;
Parte_1
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, dalla dott.ssa Elena Lezzi e dalla dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: retribuzione Fatto e diritto Con atto depositato in data 27.2.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di essere stata utilizzata dal ministero convenuto in attività di docenza mediante la stipula di contratti d'insegnamento a tempo determinato (come evincibile dai prospetti acclusi ai ricorsi), senza, tuttavia, percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore dei docenti di ruolo e dei docenti che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
facendo leva sulla tutela antidiscriminatoria di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva 28 giugno 1999/70/CE dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/94, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Controparte_1
; - per l'effetto, condannare il , in favore di
[...] Controparte_1 parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.466,64 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”, oltre accessori e con vittoria di spese. L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda (precisando, ad ogni buon conto che “emerge dall'allegato stato matricolare, nell'anno scolastico 2020/21 (che) la ricorrente ha lavorato dal 12.10.2020 all'11.6.2021 per un totale di 243 giorni”). Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” e aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Ritenendo che detta ultima previsione riconosca il diritto al compenso individuale accessorio ai docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche e non anche in favore dei docenti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, quale, appunto, la ricorrente, il convenuto ha, dunque, negato CP_1
l'erogazione dell'emolumento di cui trattasi. A fronte di ciò, occorre, tuttavia, considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia a tale specifico riguardo chiarito, in termini del tutto condivisibili, che “l'art. 7 del ccnl 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015). Sotto tale profilo, è bene rammentare che la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escluda in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). In relazione a quanto sopra evidenziato, deve, pertanto, escludersi che la ricorrente, quale supplente temporanea, non abbia reso una prestazione equivalente a quella dei lavoratori sostituiti, laddove, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale, si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in rapporto alle quali risulta istituito l'emolumento in parola. In altri termini, non ravvisandosi, per quello che qui rileva, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato in rapporto alle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali di cui trattasi, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Europeo. Pertanto, in adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte dappresso richiamato, deve ritenersi che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, comma 3 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Dalle argomentazioni che precedono, dunque, discende il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti invocata, con la puntualizzazione che essa spetta, a norma del citato art. 25 CCNI 31.8.1999, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazione assimiliate (co. 4) e, per periodi inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni assimilate (co. 5), e che il relativo importo è fissato in misura di euro 174,50 mensili ed euro 5,82 giornalieri dall'1.3.2018 ex art. 38 CCNL 19.4.2018 dall'1.3.2018 al 31.12.2021. Quanto alla determinazione del credito, occorre rilevare che dallo stato matricolare in atti specificatamente risulta, in linea con quanto specificatamente indicato dal convenuto, che la ricorrente abbia in realtà lavorato nell'anno scolastico CP_1
2020/2021 per un totale complessivo di n. 243 giorni (mentre il differente riferimento a n. 252 giornate presente nel ricorso si fonda su una errata determinazione delle date di inizio e fine del periodo lavorativo che qui rileva). In relazione a quanto dappresso evidenziato il conteggio di parte ricorrente non può, pertanto, che essere rimodulato sulla base dei suddetti moltiplicandi e moltiplicatori, addivenendo così all'inferiore importo di euro 1.414,26 (5,82 x 243). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attoree è, dunque, meritevole di accoglimento nei termini sopra specificati, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di euro 1.414,26 in favore della ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L.n. 724/94, con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'amministrazione convenuta nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 27.2.2025 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per
[...]
l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla a titolo di Pt_1 retribuzione professionale docenti, la somma di euro 1.414,26, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L.n. 724/94, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
condanna l'amministrazione convenuta a pagare le spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, liquidate in euro 1.200,00, oltre a rimborso di contributo unificato, ove versato, e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 11 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Menenti, ricorrente;
Parte_1
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, dalla dott.ssa Elena Lezzi e dalla dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: retribuzione Fatto e diritto Con atto depositato in data 27.2.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di essere stata utilizzata dal ministero convenuto in attività di docenza mediante la stipula di contratti d'insegnamento a tempo determinato (come evincibile dai prospetti acclusi ai ricorsi), senza, tuttavia, percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore dei docenti di ruolo e dei docenti che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
facendo leva sulla tutela antidiscriminatoria di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva 28 giugno 1999/70/CE dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/94, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Controparte_1
; - per l'effetto, condannare il , in favore di
[...] Controparte_1 parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.466,64 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”, oltre accessori e con vittoria di spese. L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda (precisando, ad ogni buon conto che “emerge dall'allegato stato matricolare, nell'anno scolastico 2020/21 (che) la ricorrente ha lavorato dal 12.10.2020 all'11.6.2021 per un totale di 243 giorni”). Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” e aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Ritenendo che detta ultima previsione riconosca il diritto al compenso individuale accessorio ai docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche e non anche in favore dei docenti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, quale, appunto, la ricorrente, il convenuto ha, dunque, negato CP_1
l'erogazione dell'emolumento di cui trattasi. A fronte di ciò, occorre, tuttavia, considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia a tale specifico riguardo chiarito, in termini del tutto condivisibili, che “l'art. 7 del ccnl 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015). Sotto tale profilo, è bene rammentare che la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escluda in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). In relazione a quanto sopra evidenziato, deve, pertanto, escludersi che la ricorrente, quale supplente temporanea, non abbia reso una prestazione equivalente a quella dei lavoratori sostituiti, laddove, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale, si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in rapporto alle quali risulta istituito l'emolumento in parola. In altri termini, non ravvisandosi, per quello che qui rileva, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato in rapporto alle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali di cui trattasi, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Europeo. Pertanto, in adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte dappresso richiamato, deve ritenersi che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, comma 3 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Dalle argomentazioni che precedono, dunque, discende il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti invocata, con la puntualizzazione che essa spetta, a norma del citato art. 25 CCNI 31.8.1999, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazione assimiliate (co. 4) e, per periodi inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni assimilate (co. 5), e che il relativo importo è fissato in misura di euro 174,50 mensili ed euro 5,82 giornalieri dall'1.3.2018 ex art. 38 CCNL 19.4.2018 dall'1.3.2018 al 31.12.2021. Quanto alla determinazione del credito, occorre rilevare che dallo stato matricolare in atti specificatamente risulta, in linea con quanto specificatamente indicato dal convenuto, che la ricorrente abbia in realtà lavorato nell'anno scolastico CP_1
2020/2021 per un totale complessivo di n. 243 giorni (mentre il differente riferimento a n. 252 giornate presente nel ricorso si fonda su una errata determinazione delle date di inizio e fine del periodo lavorativo che qui rileva). In relazione a quanto dappresso evidenziato il conteggio di parte ricorrente non può, pertanto, che essere rimodulato sulla base dei suddetti moltiplicandi e moltiplicatori, addivenendo così all'inferiore importo di euro 1.414,26 (5,82 x 243). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attoree è, dunque, meritevole di accoglimento nei termini sopra specificati, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di euro 1.414,26 in favore della ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L.n. 724/94, con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'amministrazione convenuta nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 27.2.2025 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per
[...]
l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla a titolo di Pt_1 retribuzione professionale docenti, la somma di euro 1.414,26, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L.n. 724/94, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
condanna l'amministrazione convenuta a pagare le spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, liquidate in euro 1.200,00, oltre a rimborso di contributo unificato, ove versato, e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 11 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma