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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1832/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1832 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 12.06.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 01.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Filippo Alaia e dall'Avv. Giuseppe Scarpato, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, Viale Margherita n.21.
- ATTORE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Andreina Mercogliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cicciano, alla via G.
Marconi, n. 54
- CONVENUTA–
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f.: , presso i cui C.F._2 uffici, in Napoli, alla via Diaz 11 elettivamente domicilia;
1 -CONVENUTA-
Oggetto: opposizione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato ad entrambi i convenuti l'08.03.2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, l' e la Controparte_3
, al fine di vedere annullata la cartella esattoriale n. 07120060108999165 000, Controparte_2 conseguente a delle presunte contravvenzioni accertate nell'anno 2004 dalla . Controparte_2
A supporto delle proprie pretese, l'attore ha sostenuto di aver avuto conoscenza della suddetta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione degli estratti di ruolo eseguiti presso gli Uffici dell' . Controparte_3
2. Si è costituita in giudizio l' eccependo l'incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Biella, ha poi insistito per il rigetto della domanda essendo infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
3. Infine, ha preso parte al giudizio anche la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 attesa la legittimità della cartella esattoriale, in via gradata ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
4. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. la causa, all'udienza del 31.05.2022, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.01.2024, poi rinviata per esigenze di ruolo fino a quando chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024) all'udienza del 12.06.2025 è stata riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. La domanda deve essere dichiarata inammissibile, per la ragione di seguito esposta, capace di assorbire ogni altra questione dibattuta tra le parti.
ha dedotto, nel presente procedimento, di avere avuto conoscenza Parte_2 dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120060108999165 000 a seguito di spontanea richiesta dei propri estratti di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della stessa
2 in esso indicata.
Ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tale estratto di ruolo.
1.2 Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il
Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal
21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni
IT (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92 .
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R.
n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n.
21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
3 Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni IT della Corte di
Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni IT hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche
Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli
4 atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del
D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno istante, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
1.2 Donde, non può che essere riconfermata la statuizione di inammissibilità del ricorso annunciato in premessa.
2. Il sopravvenuto intervento delle Sezioni Unie circa la non impugnabilità dell'estratto ruolo, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta da Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, il 15.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1832 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 12.06.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 01.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Filippo Alaia e dall'Avv. Giuseppe Scarpato, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, Viale Margherita n.21.
- ATTORE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Andreina Mercogliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cicciano, alla via G.
Marconi, n. 54
- CONVENUTA–
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f.: , presso i cui C.F._2 uffici, in Napoli, alla via Diaz 11 elettivamente domicilia;
1 -CONVENUTA-
Oggetto: opposizione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato ad entrambi i convenuti l'08.03.2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, l' e la Controparte_3
, al fine di vedere annullata la cartella esattoriale n. 07120060108999165 000, Controparte_2 conseguente a delle presunte contravvenzioni accertate nell'anno 2004 dalla . Controparte_2
A supporto delle proprie pretese, l'attore ha sostenuto di aver avuto conoscenza della suddetta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione degli estratti di ruolo eseguiti presso gli Uffici dell' . Controparte_3
2. Si è costituita in giudizio l' eccependo l'incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Biella, ha poi insistito per il rigetto della domanda essendo infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
3. Infine, ha preso parte al giudizio anche la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 attesa la legittimità della cartella esattoriale, in via gradata ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
4. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. la causa, all'udienza del 31.05.2022, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.01.2024, poi rinviata per esigenze di ruolo fino a quando chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024) all'udienza del 12.06.2025 è stata riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. La domanda deve essere dichiarata inammissibile, per la ragione di seguito esposta, capace di assorbire ogni altra questione dibattuta tra le parti.
ha dedotto, nel presente procedimento, di avere avuto conoscenza Parte_2 dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120060108999165 000 a seguito di spontanea richiesta dei propri estratti di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della stessa
2 in esso indicata.
Ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tale estratto di ruolo.
1.2 Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il
Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal
21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni
IT (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92 .
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R.
n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n.
21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
3 Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni IT della Corte di
Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni IT hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche
Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli
4 atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del
D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno istante, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
1.2 Donde, non può che essere riconfermata la statuizione di inammissibilità del ricorso annunciato in premessa.
2. Il sopravvenuto intervento delle Sezioni Unie circa la non impugnabilità dell'estratto ruolo, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta da Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, il 15.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
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