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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riu-
nito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguen-
ti Magistrati:
1)Dott. Cesare de Sapia Presidente
2)Dott.ssa Veronica Marrapodi Giudice
3)Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice On.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente per oggetto: cause di impu-
gnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
tra
(C.F. rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'Avvocato PEREGO
attrice e
(C.F. ) rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'Avvocato PEREGO
attrice e
(C.F. rappresenta- Controparte_1 C.F._3
attrice nei confronti di
(C.F. ) rappresentato Controparte_2 C.F._4
e difeso dall'Avvocato ELENA BENEDETTI
convenuto e di
(C.F. rappresen- Controparte_3 C.F._5
tato e difeso dall'Avvocato RAFFAELLA POZZONI
convenuto
Conclusioni delle parti:
per le parti attrici Parte_1 Parte_2
e “Voglia l'Ill.mo Tribunale
[...] Controparte_1
adito, contrariis reiectis: - accertato e dichiarato
l'esatto ammontare dei crediti del de cuius verso il
figlio a seguito di prestito di denaro a suo fa- CP_2
vore di cui alla scrittura privata in data 25.02.2002
e ricognizione, condanni lo stesso alla rifusione in
favore della massa ereditaria, oltre interessi e riva-
lutazione; - accertata e dichiarata la consistenza e
la stima del patrimonio del de cuius di cui alle somme
erogate a titolo di mutuo in favore di Controparte_4
[... e mediante collazione delle donazioni dirette e in-
dirette, accertati i successivi trasferimenti a terzi
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dei beni, il corrispettivo realizzato dai convenuti
e ovvero la trasformazione dei terreni CP_2 CP_3
a scopo edificatorio con valutazione delle relative
accessioni, accertato che con atto Notaio in Per_1
data 18.05.1990 n. 129.590 rep. e successiva rettifica
atto del 5.6.1991 n. 136.619 rep., Controparte_3
ha conservato disponibilità e godimento dei beni cedu-
ti, accertato e dichiarato che le attrici in qualità
di legittimarie nulla ricevettero in vita dal loro pa-
dre, dichiarare la lesione della quota di riserva e
procedere alla riduzione delle liberalità ex art. 555,
556 e 560 c.c. nella misura necessaria a reintegrare
la quota di legittima;
- riconosciuto e dichiarato il
credito delle attrici nei confronti della massa eredi-
taria, ove non possa comodamente separarsi la quota
degli immobili oggetto di donazione, condannare i con-
venuti a restituire alle attrici la somma che il Tri-
bunale vorrà stabilire a titolo di reintegra della
propria quota di legittima, oltre rivalutazione mone-
taria ed interessi legali dal dovuto al saldo effetti-
vo; - disponga infine lo scioglimento della comunione
ereditaria sull'eventuale relictum. Con vittoria di
spese e onorari di causa, oltre accessori di legge. In
via istruttoria: Si chiede venga disposta indagine
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contabile atta a individuare attività e passività ere-
ditarie e così la consistenza del patrimonio mobiliare
e immobiliare alla data dell'apertura della successio-
ne in morte di mediante Persona_2
collazione di donazioni dirette e indirette, prestiti
e quant'altro”
per parte convenuta “Piaccia al Tri- Controparte_2
bunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, pre-
vie tutte le declaratorie ritenute del caso: In via
principale e di merito: dato atto di tutte le conte-
stazioni svolte nel corso del giudizio sia con riguar-
do agli atti, ai documenti, ed alle domande delle at-
trici per sé, e quali eredi della madre signora
[...]
così come di tutte le osservazioni nei Persona_3
confronti della CTU e del suo supplemento, respingere
ogni domanda nei confronti del convenuto Parte_3
, in quanto infondate in fatto ed in diritto,
[...]
ad ogni effetto e con tutte le conseguenze di legge.
In via subordinata: accertato e dichiarato che il sig.
non ha ottenuto alcun beneficio eco- Controparte_2
nomico dal padre in vita, in danno dei fratelli;
rico-
struito l'asse ereditario paterno, determinare
l'importo della quota di legittima spettante a ciascu-
no dei coeredi, operando eventuali compensazioni. In
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ogni caso: spese e competenze sia della fase di merito
che della fase cautelare interamente rifusi”
per parte convenuta “Piaccia al Controparte_3
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e di merito: Respingere le domande
attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto. In
via subordinata: Determinare l'importo della eventuale
quota di legittima spettante alle attrici tenuto conto
di quanto alle stesse donato. In via istruttoria: Si
chiede, occorrendo, l'esibizione da parte della banca
sede di Controparte_5
Sorisole (BG) della documentazione attestante la movi-
mentazione del conto corrente n. 093 000 006847-57
cointestato a e Persona_2 Parte_4
e del conto corrente cointestato a
[...] Parte_4
e In ogni caso: spese ed
[...] Parte_1
onorari di causa, oltre IVA e CPA interamente rifusi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
e Parte_5 Parte_2 Controparte_1
hanno richiesto di accertare e dichiarare l'esatto am-
montare dei crediti del de cuius Persona_2
verso il figlio e condannare
[...] CP_2
quest'ultimo alla rifusione in favore della massa ere-
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ditaria oltre interessi e rivalutazione;
accertata e dichiarata la consistenza e la stima del patrimonio del de cuius di cui alle somme erogate a titolo di mu-
tuo in favore di e mediante collazio- Controparte_2
ne delle donazioni dirette ed indirette effettuate a favore dei convenuti ed accertato che le attrici nulla ricevettero in vita dal loro padre, dichiarasse la le-
sione della quota di riserva e procedesse alla ridu-
zione delle liberalità ex art. 555, 556 e 560 c.c.
nella misura necessaria a reintegrare la quota di le-
gittima; riconosciuto e dichiarato il credito delle attrici nei confronti della massa ereditaria, in caso di non comoda separazione della quota degli immobili oggetto di donazione, condannasse i convenuti a resti-
tuire alle attrici la somma a titolo di reintegra del-
la propria quota di legittima oltre rivalutazione mo-
netaria e interessi legali dal dovuto al saldo effet-
tivo; disporre infine lo scioglimento della comunione ereditaria sull'eventuale relictum.
A sostegno delle proprie domande, le parti attrici esponevano: che deceduto Persona_2
in data 11/04/2008, con atto di donazione, aveva cedu-
to ai figli e gli immobili CP_2 Controparte_3
in Comune di , segnatamente la nuda proprietà CP_5
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dell'abitazione principale ed i terreni adiacenti e che parte di tali beni venne in seguito ceduta a terzi e parte utilizzata da per edificare Controparte_2
un'abitazione; che quest'ultimo aveva ricevuto dal pa-
dre a titolo di mutuo l'importo di lire 200milioni;
che nulla avevano ricevuto le attrici in vita dal pa-
dre.
Si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_2
delle domande poiché infondate con vittoria di spese di lite.
Si è costituito il convenuto con Controparte_3
comparsa ove ha richiesto: il rigetto delle domande delle parti attrici poiché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata ha chiesto di determinare l'importo della eventuale quota di legittima spettante alle attrici e tenuto conto di quanto alle stesse do-
nato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti attrici non è fondata e deve andare respinta.
Occorre preliminarmente rilevare come le domande svol-
te dalle attrici quali eredi di ri- Parte_4
sultino inammissibili in questo giudizio, non essendo stata depositata la memoria difensiva nei termini as-
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segnati da questo Tribunale. Essendo stato contestato dai convenuti quanto concluso nella comparsa di rias-
sunzione delle attrici in punto di tardività, il Tri-
bunale ha assegnato alle parti attrici il termine del
14/04/2019 e successivo del 30/04/2020 in seguito all'interruzione dovuta al decesso di Persona_4
[...
ma non è stata depositata memoria.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e veniva quindi esperita una complessa consulenza tecni-
ca di ufficio, su richiesta delle parti attrici.
E' pacifico in atti che le attrici ed i convenuti sia-
no eredi legittimi di de- Persona_2
ceduto l'11/04/2008, ai sensi dell'articolo 542 c.c.
aventi diritto per successione legittima in eguale mi-
sura, in quanto figli del de cuius.
Alla luce delle emergenze istruttorie documentali e della consulenza disposta a mezzo del perito Arch.
possono dirsi provate in causa le seguenti cir- Per_5
costanze.
Al ctu è stato richiesto di descrivere i beni mobili ed immobili costituenti la massa ereditaria.
Alla pagina 22 della perizia alla parte di quesito che chiedeva “descriva gli immobili in comune di CP_5
donati dal de cuius ai figli e Persona_2 CP_2
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precisando i successivi frazionamenti” il ctu CP_3
rispondeva: “gli immobili interessati dalla donazione
del Signor ai figli Persona_2 Controparte_2
e con atto del 16 aprile 1977 n. Controparte_3
5124 di repertorio Notaio sono stati realiz- Per_6
zati su mappale n. 800 seminativo arborato di classe
3° di are 24,30 pari a 2430 mq. Su parte dello stesso
mappale n. 800 è stato realizzato un fabbricato di ci-
vile abitazione. Fabbricato dichiarato abitabile dal
31 marzo 1970 ed accatastato con schede planimetriche
di cui ai numeri 16772 – 16773 – 37376 – 37377 presen-
tate all'ufficio tecnico erariale di Bergamo il 23
maggio 1970 di protocollo indicati nell'atto con la
seguente consistenza: - In piano seminterrato due vani
di autorimessa – cantina – ripostiglio – locale cal-
daia e vano scala con scale di accesso al primo piano:
- Al primo piano appartamento di quattro vani di abi-
tazione – cucina – servizi igienici – corridoio di di-
simpegno e vano scala;
- Al secondo piano appartamento
di quattro vani di abitazione – cucina – servizi igie-
nici – corridoio di disimpegno e vano scala;
- In cor-
po di fabbrica separato vano di ripostiglio per depo-
sito di attrezzi agricoli. Successivamente con atto
Notaio in data 18 maggio 1990 n. 129.590 di Per_1
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repertorio i signori – ½ di quota di Persona_2
usufrutto, – ½ di quota di usufrut- Parte_4
to, per ½ di nuda pro- Controparte_6
prietà e intestato per ½ di nuda pro- Controparte_2
prietà vendono alla Signora appez- Controparte_7
zamento di terreno classificato negli strumenti urba-
nistici in zona residenziale espansione semintensiva
per edilizia economico popolare a distinguersi in par-
te del mappale n. 800 per una superficie pari a are
9,36 e quindi pari a mq. 936 il frazionamento che ha
seguito l'atto notarile con la divisione del mappale
n. 800 è stato approvato dagli uffici catastali in da-
ta 22 settembre 1990 protocollo n. 005618. Sono stati
generati dall'iniziale mappale n. 800: - Mappale n.
800 con superficie pari a mq 550,00 – Mappale n. 9187
con superficie pari a mq 940,00 – Mappale n. 9188 con
superficie pari a mq 940,00.
Successivamente con atto di rettifica di compravendita
Notaio in data 5 giugno 1991 n. 136.619 di re- Per_1
pertorio i signori – ½ di quota di Persona_2
usufrutto, – ½ di quota di usufrut- Parte_4
to, intestato per ½ di nuda pro- Controparte_3
prietà e intestato per ½ di nuda pro- Controparte_2
prietà integrano alla signora la Controparte_7
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vendita dell'iniziale mappale 9188 per una superficie
inizialmente misurata di mq 936,85 ad ulteriore appez-
zamento di terreno (che ha interessato anche il mappa-
le n. 800 per una superficie di 51,65 mq) con una su-
perficie misurata complessivamente pari a mq 1.427,69
(mq 936,85+mq 439,17+mq 51,65=1.427,69 mq). Il frazio-
namento che ha seguito l'atto notarile con la nuova
divisione è stato approvato dagli uffici catastali in
data 16 marzo 1993 protocollo n.001121 ha ulteriormen-
te suddiviso l'iniziale mappale n.800: Dal mappale n.
800 con superficie pari a mq 550,00 si sono generati
nuovi mappali con numero: a) 800 per una superficie
pari a 498 mq;
b) 9267 per una superficie pari a 52
mq. Dal mappale n. 9187 con superficie pari a mq
940,00 si sono generati nuovi mappali: a) Mappale n.
11369 a stralcio mappale 11178 foglio n. 15 area sub
n. 707 per una superficie pari a mq 497,68; b) Mappale
n. 9268 e stralcio mappale 11178 foglio n. 15 area sub
n. 707 per una superficie pari a mq 439,17; c) Mappale
n. 9188 con una superficie pari a mq 936,85. Il mappa-
le 800 veniva poi trasferito al Catasto Fabbricati di-
venendo ente urbano. Al numero di mappale 800 corri-
spondevano gli iniziali protocolli n. 37376 – 37377 –
16772-16773. Con variazione catastale il mappale n.
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800 assumeva il numero 11178 con subalterni compresi
dal n. 701 al n. 709” (pagg. 22-23 della ctu).
Alcuna prova della esistenza di beni o denari che do-
vessero cadere in successione è stata raggiunta dalle parti attrici in capo al convenuto Controparte_3
né in capo al convenuto Controparte_2
A ciò soccorrono, inoltre, le produzioni documentali che provano la seguente tempistica degli eventi:
[...]
e hanno ricevuto in Parte_3 Controparte_8
donazione dal padre con Persona_2
atto del Notaio in data 16/04/1977, atto n. Per_6
5124 rep., la nuda proprietà di un terreno identifica-
to al mappale 800 del Comune di in parte li- CP_5
bero ed in parte con sovrastante fabbricato costituito da un seminterrato da un piano primo e da un piano se-
condo ciascuno con quattro vani oltre a servizi e sca-
la. Contestualmente il de cuius donava alla moglie la quota del 50% di usufrutto su Parte_4
detti beni e quest'ultima donava alla figlia
[...]
ed al di lei marito, la CP_9 Controparte_10
nuda proprietà di due immobili identificati ai mappali
2711 e 2713 del Comune di consistente in CP_5
un'area agricola con sovrastante edificio rurale.
Pacifica altresì la circostanza secondo la quale, con
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atto del Notaio in data 18/05/1990, atto n. Per_1
129590 rep., il de cuius, la di lui moglie ed i figli e cedevano in vendita alla CP_2 Controparte_3
i beni oggetto di dona- Controparte_11
zione dietro prezzo di lire 37.500.000.
Risulta ancora documentalmente che, con successivo at-
to di integrazione, venivano precisate le effettive dimensioni del lotto di cui sopra venduto alla CP_11
di in metri quadrati 1427,69 con Controparte_11
integrazione di prezzo da parte dell'acquirente per lire 19.665.000.
Dai documenti presenti nel fascicolo emerge come gli importi derivanti dal pagamento del prezzo di detto compendio immobiliare sono stati tutti incassati dal de cuius (cfr. doc. 3). Le parti attrici non hanno contestato tale circostanza fattuale.
Successivamente la Controparte_12
come accertato anche dal ctu, ha edificato sul
[...]
terreno acquistato dai e dalla CP_3 Parte_4
una serie di abitazioni nell'ambito di un piano di edilizia economica popolare
In data 15/02/1995, come risulta documentalmente, il convenuto e la moglie Controparte_2 CP_13
acquistavano in detto compendio, da Controparte_12
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il proprio immobile. Controparte_7
Con atto di compravendita Notaio il convenuto Per_7
trasferiva alla sorella Controparte_2 CP_14
ed al di lei marito ¼ di nuda proprietà ed ¼
[...]
di piena proprietà del fabbricato di via Pa- CP_5
ganelli (doc. 12 di parte attrice).
Risulta, inoltre, provato in atti che le attrici hanno ricevuto in donazione dal padre la somma di Lire
4.000.000,00 ciascuna.
Vanno respinte le domande delle parti attrici svolte nei confronti del convenuto . Controparte_2
Dalla esperita istruttoria, tuttavia, è emerso come l'immobile di proprietà del convenuto Controparte_2
non può ricadere nella massa ereditaria.
Neppure dalla ctu è derivata la prova della sussisten-
za di un rapporto fattuale tra l'immobile che il con-
venuto ha acquistato da di CP_12 CP_15
e la riconducibilità tra questo e la donazione
[...]
a suo tempo effettuata dal de cuius a favore dei figli e . CP_2 CP_3
Alcun rapporto fattuale o giuridico è emerso tra la donazione del terreno di cui al mappale 800 risalente al 1977 e la riconducibilità del bene immobile succes-
sivamente costruito da un soggetto terzo – CP_11
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– al quale il terreno era CP_12 Controparte_16
stato venduto dal padre dei convenuti.
Tant'è vero che la vendita – nel 1990 – ad CP_12
di è stata effettuata dal
[...] Controparte_7
donante ovvero dal de cuius al quale stesso è stato versato il corrispettivo.
A proposito di detto ultimo bene immobile, il convenu-
to ne ha documentato l'avvenuto ac- Controparte_2
quisto con sottoscrizione di mutuo ipotecario presso la Cassa Rurale e Artigiana di Sorisole (cfr. doc. n.
7 di parte convenuta . Esso pertanto Controparte_2
non può essere entrato in successione.
Alla luce delle esposte prove documentali e della c.t.u. deve rilevarsi come il bene acquistato da
[...]
non possa in alcun modo dirsi caduto in CP_2
successione e come non vi sia alcun collegamento giu-
ridico né in fatto tra le pregresse donazioni e detto acquisto.
Non vi è alcun legame peraltro neppure tra la vendita dei beni originariamente frutto di donazione, posto che il prezzo è stato integralmente incamerato dal de cuius.
Peraltro in seguito a detta compravendita,
[...]
che non ha alcun legame con le Controparte_11
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parti, è divenuta proprietaria del bene ed ha succes-
sivamente ivi edificato.
La relativa domanda svolta dalle attrici che hanno ri-
chiesto di imputare alla massa ereditaria detto bene,
dovrà quindi rigettarsi.
Neppure con riferimento alla somma di 90.000.000 di lire oggetto di mutuo dal padre a le Controparte_2
attrici hanno dato prova del fatto che le stesse siano rimaste nella disponibilità del fratello e che debbano quindi essere imputate alla massa ereditaria.
Dagli stessi documenti prodotti dalle parti attrici risulta che in effetti detto importo sia stato conse-
gnato al convenuto fratello . Risulta tuttavia CP_2
altresì documentalmente la restituzione dell'importo di lire 50.000.000 attestato dalla madre delle parti e moglie del de cuius in data 14/03/2001 nonché la re-
stituzione di euro 15.000,00 con data 25/01/2005.
Dell'originario importo di 90.000.000 di lire risulta pertanto residuare a favore di il so- Controparte_2
lo importo di lire 5.658,28 ad oggi attualizzato.
A questo proposito detto importo va confrontato con la donazione di lire 4.000.000 parimenti ricevuta dalle sorelle attrici di talché, operate le relative attua-
lizzazioni di valore, nulla dovrà essere imputato dal
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alla massa ereditaria. Controparte_2
Del pari, le domande rivolte dalle parti attrici nei confronti del convenuto dovranno Controparte_3
essere rigettate, non avendo le parti attrici medesime dato alcuna prova di eventuali donazioni indirette pervenute al fratello da parte del padre. CP_3
La domanda di accertamento della lesione di legittima da parte dei convenuti – come svolta dalle attrici –
dovrà pertanto essere rigettata.
Le ulteriori domande delle parti attrici di reintegra-
zione della legittima e di divisione dell'asse eredi-
tario sono conseguentemente assorbite dal rigetto del-
la domanda di accertamento di lesione di legittima che ha determinato il fatto che i convenuti non devono ri-
mettere alcun bene alla massa ereditaria e del fatto della inammissibilità della domanda di divisione dell'eredità di . Parte_4
In ragione della peculiare difficoltà della lite e della natura della stessa, si ritiene di procedere al-
la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti attrici e convenute;
le parti attrici dovranno rimborsare ai convenuti il restante ½ come liquidato,
già operata la decurtazione, nel dispositivo.
Le spese di CTU vanno in definitiva poste a carico di
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tutte le parti essendo la perizia necessaria alla de-
cisione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa, co-
sì provvede:
Rigetta le domande delle parti attrici;
Condanna le parti attrici al rimborso, a favore del convenuto delle spese di lite che li- Controparte_2
quida in € 4.000,00 per compenso professionale oltre al 15% rimb. forf. spese generali, oltre IVA e CPA;
Condanna le parti attrici al rimborso, a favore del convenuto delle spese di lite che Controparte_3
liquida in € 4.000,00 per compenso professionale oltre al 15% rimb. forf. spese generali, oltre IVA e CPA;
Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di ctu.
Bergamo, 23/05/2024
IL PRESIDENTE IL G.O. ESTENSORE
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