Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/03/2026, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07247/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7247 del 2025, proposto da
CO ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Petito, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero (Romania) e contrassegnata da n. 38155 e inoltrata il 30.05.2024;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione resistente all'adozione del provvedimento espresso;
per la nomina
di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa MA OS IV e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine alla istanza, meglio specificata in epigrafe, di riconoscimento del titolo conseguito dalla stessa all’estero, in altro Paese dell’Unione Europea.
1.1. Il Ministero si è costituito in giudizio, con formula di stile.
1.2. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.
2.1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta ad un’istanza proposta dalla parte ricorrente e diretta all’Amministrazione resistente al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero.
Elementi necessari e sufficienti per ritenere sussistente un silenzio giuridicamente rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dall’esistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.
Nel caso di specie, tali presupposti risultano integrati, se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 è inutilmente decorso; il ricorrente risulta titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante ad ottenere un provvedimento.
Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” che, letto in combinato disposto con il precedente comma 2, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” , comporta che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può consistere al massimo in quattro mesi, nell’ipotesi contemplata dal predetto comma 2, in cui si rendano necessarie eventuali integrazioni.
2.2. Dagli atti del giudizio risulta - in assenza di specifica contestazione da parte del Ministero intimato - che la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata dalla parte ricorrente.
3. Ne deriva l’obbligo dell’Amministrazione resistente di adottare un provvedimento espresso sull’istanza di cui in oggetto, tempestivamente e comunque non oltre il termine ex lege stabilito, dalla comunicazione in via amministrativa o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza. In difetto, dovrà provvedervi il Commissario ad acta .
3.1. Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nei successivi 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
3.2. Nell’adozione del provvedimento de quo , tanto l’Amministrazione quanto il Commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema, cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser), nonché ai principi di diritto affermati in materia dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022).
4. Il Collegio ritiene, invece, non sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, che risulta peraltro genericamente formulata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7247 del 2025, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accerta, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, la sussistenza dell’inerzia dell’Amministrazione resistente sull’istanza di parte ricorrente di data 30 maggio 2024;
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di perdurante inerzia, nomina quale Commissario ad acta il Direttore del Ministero resistente preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di giorni 120 (centoventi);
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’Avvocato Andrea Petito, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND ET, Presidente
MA OS IV, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA OS IV | ND ET |
IL SEGRETARIO