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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2025, n. 11787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11787 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - RI IO ON D'IA PP GA - Relatore - SENTENZA sui ricorsi proposti da: PI AC nato a [...] il [...] SOCIETA' DAI SRL avverso l'ordinanza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA LL UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. ALESSANDRO ANGELOZZI, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con provvedimento del 13/12/2024 ha confermato, a seguito di richiesta di riesame presentata da NI OM, il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Ascoli Piceno ai sensi degli artt. 321, comma 2 e 2-bis, 322-ter cod. proc. pen. quanto alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 640, 640-bis e 316-bis cod. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NI OM e Soc. DAI S.r.l. deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio della motivazione perché omessa non avendo compiutamente indicato che al momento dell’accesso dei “preposti” (pag. 3 del ricorso) erano stati trovati ragazzi diversamente abili al lavoro sulle macchine poi oggetto di sequestro così venendo a realizzarsi le finalità sociali previste;
le persone sul luogo non erano state compiutamente identificate, erano persone in carne ed ossa e non marionette così come ritenuto in motivazione;
l’accertamento in questione avrebbe portato ad una diversa conclusione del G.i.p., che avrebbe così compreso la verità della vicenda ed evitato di ritenere sussistente “anche in extremis il reato di malversazione” (pag.4 del ricorso). Penale Sent. Sez. 2 Num. 11787 Anno 2025 Presidente: EL DR Relatore: LL UR MA Data Udienza: 13/03/2025 2.2. Vizio della motivazione perché omessa in ordine al punto specifico relativo alla destinazione dei contributi che sono stati tutti utilizzati per l’acquisto della attrezzature come da fatture e beni in sequestro, nonché violazione di legge e omessa motivazione a pag. 5 del provvedimento impugnato dove afferma che la sede legale della DAI s.r.l. era inesistente all’indirizzo CCIIAA, dimenticando che dalla documentazione allegata la sede operativa era ben evidenziata;
infine, la motivazione è contraddittoria nel riscontrare la presenza delle attrezzature successivamente valutate come inattive perché non collegate all’energia elettrica, tra l’altro non essendo decorsi i tre anni per la totale operatività e completamento del progetto ed ancora omette di motivare in ordine alla nullità del decreto di sequestro (pag. 5 del ricorso), tenendo conto dell’impossibilità di sequestrare dei beni rispetto ad un progetto non completato.
2.3. Vizio della motivazione perché omessa in quanto contrariamente a quanto affermato a pag. 7 della ordinanza i pagamenti “potevano essere effettuati successivamente e non obbligatoriamente, come afferma esso Tribunale” (pag. 5 del ricorso);il Tribunale omette anche di motivare “che il termine non era scaduto, facendo riferimento ad una sentenza della cassazione, al contrario di questa massima che focalizza quel reato ex art. 316-bis CP con la scadenza del termine finale” (pag. 6 del ricorso).
2.4. Vizio della motivazione perché contraddittoria “laddove contesta ciò, che invece, afferma a pag. 7 (non ha perseguito nessuno degli obiettivi dichiarati) nonostante la naturale scadenza del termine al 31/03/2025, momento finale per l’accertamento, sia esso positivo che negativo, del raggiungimento di esso obiettivo” (pag. 6 del ricorso), con annullamento totale sul punto;
vizio della motivazione perché omessa in ordine alla circostanza che il sequestro impedisce il raggiungimento dell’obiettivo prefissato perché “il provvedimento cautelare storna e spezza ogni volontà di completare l’opera … con danno irreversibile per i ragazzi diversamente abili che erano in prova al momento dell’accesso il cui contenuto ha falsato la vicenda” (pag. 6 del ricorso); vizio della motivazione perché omessa in quanto “dimentica di motivare che esso NI non ha distratto i fondi, non ha dilapidato nulla, ma i contributi sono stati destinati a ciò per cui erano stati richiesti (acquisto di beni strumentali) (pag.6 del ricorso).
2.5. Vizio della motivazione perché “contraddice se stessa laddove per giustificare il sequestro ablativo viene in mente di scrivere nella ordinanza del Gip è chiaramente spiegata la necessità di anticipare l’effetto ablativo in quanto la libera disponibilità dell’ingente somma sequestrata in capo all’indagato NI, nel momento in cui la somma non è dispersa in quanto è stata utilizzata per l’acquisto (e lo afferma) dei beni che ha poi sequestrato” (pag. 7 del ricorso); vizio della motivazione perché contraddittoria quando afferma che la società è inoperativa mentre il termine non è ancora scaduto;
vizio della motivazione perché omessa sul punto del sequestro di somme della società onlus senza scopo di lucro così “tarpando le ali ad una società di beneficenza. Nullità anche di questa parte della ordinanza impugnata” (pag. 7 del ricorso); vizio della motivazione perché omessa perché non esiste dispersione dei beni;
vizio della motivazione perché omessa sul periculum in mora;
i beni esistono e quindi i contributi sono stati ben spesi e non esistono dispersioni, in mancanza del decorso del termine previsto;
infine, il sequestro interrompe senza alcuna ragione l’attività da parte della DAI s.r.l. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e generici, oltre che manifestamente infondati. I motivi proposti, possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro riferibilità, in parte reiterativa, delle deduzioni alla sussistenza del fumus posto alla base del 2 sequestro preventivo, posta da diverse prospettive argomentative, fortemente incentrate piuttosto che sulla ricorrenza di violazione di legge su una lettura alternativa delle circostanze di merito emerse ed adeguatamente valutate dal Tribunale, in assenza di qualsiasi apparenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa. In tal senso, è necessario sottolineare come il ricorrente non abbia mai dedotto, neanche formalmente, né nel titolo del motivo, né nel corpo delle argomentazioni proposte, il vizio di violazione di legge. 2. Ciò posto, occorre considerare come, secondo il diritto vivente, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce anche quando sia rilevabile la mancanza assoluta di motivazione ovvero la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass.; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Inoltre, va rilevato come in tema di sequestro preventivo costituisce orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato quello di ritenere che “non [sia] necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato“ (così, Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279–01; Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152–01), correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. 3. Il Tribunale ha svolto, nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, un effettivo ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Difatti, è stato evidenziato l’insieme degli elementi che possono far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, esplicando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi ampiamente sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677- 01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01). In tal senso, occorre rilevare come sia stata compiutamente presa in considerazione l’esito della attività di indagine sia quanto all’esame di diversi testimoni (i soggetti incaricati del controllo nell’interesse della Regione Marche in relazione alla spesa dei contributi FEAMP 2014/2020, Fondo Europeo per affari marittimi e la pesca, nonché di UI NE e di AN Eleuteri) che quanto alle acquisizioni documentali (riscontro della fatturazione della Dai s.r.l. che evidenziava la assoluta inattività della società, in assenza di documentazione relativa alla presenza di personale regolarmente assunto) al fine di riscontrare in modo inequivoco il fumus del delitto contestato da correlare ad una serie di attività e condotte di decisa rilevanza e chiaramente indicative della volontà di distrarre i beni dalla loro destinazione. Invero, il Tribunale, con motivazione esplicita ed 3 argomentata, del tutto immune da illogicità o violazione di legge, ha ricostruito specificamente l’attività truffaldina imputata dichiarando falsamente nella domanda di liquidazione del saldo la ricorrenza dei requisiti previsti dal bando per ottenere i contributi richiamati nella imputazione provvisoria;
inoltre, si sono ricostruite le condotte contestate e la loro piena riferibilità ai ricorrenti dal punto di vista dell’intenzionalità e dell’elemento oggettivo, e si è provveduto a richiamare specificamente, quanto al periculum, l’esito dell’accertamento posto in essere dalla Guardia di Finanza, dal quale emergeva la non operatività della impresa riferibile al ricorrente in data 27/09/2023 (assenza della sede legale della Dai S.r.l., verifica della sede operativa, con assenza di personale e chiusura dell’attività, con macchinari installati, ma totalmente inutilizzati e privi di segni di usura). Con tale ampia motivazione la difesa non si confronta effettivamente, limitandosi a proporre una propria versione alternativa, evidentemente disattesa dalle conclusioni alle quali è giunto il Tribunale del riesame. Tali doglianze, volte ad introdurre una lettura alternativa piuttosto che ad evidenziare una effettiva violazione di legge o una motivazione mancante, si appalesano poi nella loro genericità, oltre che finalizzate ad un’evidente lettura alternativa, e richiamano una serie di circostanze di fatto e valutazioni irrilevanti in relazione alla provvisoria considerazione del fumus relativo alla imputazione provvisoria. 4. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA LL UR DR EL 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA LL UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. ALESSANDRO ANGELOZZI, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con provvedimento del 13/12/2024 ha confermato, a seguito di richiesta di riesame presentata da NI OM, il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Ascoli Piceno ai sensi degli artt. 321, comma 2 e 2-bis, 322-ter cod. proc. pen. quanto alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 640, 640-bis e 316-bis cod. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NI OM e Soc. DAI S.r.l. deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio della motivazione perché omessa non avendo compiutamente indicato che al momento dell’accesso dei “preposti” (pag. 3 del ricorso) erano stati trovati ragazzi diversamente abili al lavoro sulle macchine poi oggetto di sequestro così venendo a realizzarsi le finalità sociali previste;
le persone sul luogo non erano state compiutamente identificate, erano persone in carne ed ossa e non marionette così come ritenuto in motivazione;
l’accertamento in questione avrebbe portato ad una diversa conclusione del G.i.p., che avrebbe così compreso la verità della vicenda ed evitato di ritenere sussistente “anche in extremis il reato di malversazione” (pag.4 del ricorso). Penale Sent. Sez. 2 Num. 11787 Anno 2025 Presidente: EL DR Relatore: LL UR MA Data Udienza: 13/03/2025 2.2. Vizio della motivazione perché omessa in ordine al punto specifico relativo alla destinazione dei contributi che sono stati tutti utilizzati per l’acquisto della attrezzature come da fatture e beni in sequestro, nonché violazione di legge e omessa motivazione a pag. 5 del provvedimento impugnato dove afferma che la sede legale della DAI s.r.l. era inesistente all’indirizzo CCIIAA, dimenticando che dalla documentazione allegata la sede operativa era ben evidenziata;
infine, la motivazione è contraddittoria nel riscontrare la presenza delle attrezzature successivamente valutate come inattive perché non collegate all’energia elettrica, tra l’altro non essendo decorsi i tre anni per la totale operatività e completamento del progetto ed ancora omette di motivare in ordine alla nullità del decreto di sequestro (pag. 5 del ricorso), tenendo conto dell’impossibilità di sequestrare dei beni rispetto ad un progetto non completato.
2.3. Vizio della motivazione perché omessa in quanto contrariamente a quanto affermato a pag. 7 della ordinanza i pagamenti “potevano essere effettuati successivamente e non obbligatoriamente, come afferma esso Tribunale” (pag. 5 del ricorso);il Tribunale omette anche di motivare “che il termine non era scaduto, facendo riferimento ad una sentenza della cassazione, al contrario di questa massima che focalizza quel reato ex art. 316-bis CP con la scadenza del termine finale” (pag. 6 del ricorso).
2.4. Vizio della motivazione perché contraddittoria “laddove contesta ciò, che invece, afferma a pag. 7 (non ha perseguito nessuno degli obiettivi dichiarati) nonostante la naturale scadenza del termine al 31/03/2025, momento finale per l’accertamento, sia esso positivo che negativo, del raggiungimento di esso obiettivo” (pag. 6 del ricorso), con annullamento totale sul punto;
vizio della motivazione perché omessa in ordine alla circostanza che il sequestro impedisce il raggiungimento dell’obiettivo prefissato perché “il provvedimento cautelare storna e spezza ogni volontà di completare l’opera … con danno irreversibile per i ragazzi diversamente abili che erano in prova al momento dell’accesso il cui contenuto ha falsato la vicenda” (pag. 6 del ricorso); vizio della motivazione perché omessa in quanto “dimentica di motivare che esso NI non ha distratto i fondi, non ha dilapidato nulla, ma i contributi sono stati destinati a ciò per cui erano stati richiesti (acquisto di beni strumentali) (pag.6 del ricorso).
2.5. Vizio della motivazione perché “contraddice se stessa laddove per giustificare il sequestro ablativo viene in mente di scrivere nella ordinanza del Gip è chiaramente spiegata la necessità di anticipare l’effetto ablativo in quanto la libera disponibilità dell’ingente somma sequestrata in capo all’indagato NI, nel momento in cui la somma non è dispersa in quanto è stata utilizzata per l’acquisto (e lo afferma) dei beni che ha poi sequestrato” (pag. 7 del ricorso); vizio della motivazione perché contraddittoria quando afferma che la società è inoperativa mentre il termine non è ancora scaduto;
vizio della motivazione perché omessa sul punto del sequestro di somme della società onlus senza scopo di lucro così “tarpando le ali ad una società di beneficenza. Nullità anche di questa parte della ordinanza impugnata” (pag. 7 del ricorso); vizio della motivazione perché omessa perché non esiste dispersione dei beni;
vizio della motivazione perché omessa sul periculum in mora;
i beni esistono e quindi i contributi sono stati ben spesi e non esistono dispersioni, in mancanza del decorso del termine previsto;
infine, il sequestro interrompe senza alcuna ragione l’attività da parte della DAI s.r.l. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e generici, oltre che manifestamente infondati. I motivi proposti, possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro riferibilità, in parte reiterativa, delle deduzioni alla sussistenza del fumus posto alla base del 2 sequestro preventivo, posta da diverse prospettive argomentative, fortemente incentrate piuttosto che sulla ricorrenza di violazione di legge su una lettura alternativa delle circostanze di merito emerse ed adeguatamente valutate dal Tribunale, in assenza di qualsiasi apparenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa. In tal senso, è necessario sottolineare come il ricorrente non abbia mai dedotto, neanche formalmente, né nel titolo del motivo, né nel corpo delle argomentazioni proposte, il vizio di violazione di legge. 2. Ciò posto, occorre considerare come, secondo il diritto vivente, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce anche quando sia rilevabile la mancanza assoluta di motivazione ovvero la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass.; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Inoltre, va rilevato come in tema di sequestro preventivo costituisce orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato quello di ritenere che “non [sia] necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato“ (così, Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279–01; Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152–01), correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. 3. Il Tribunale ha svolto, nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, un effettivo ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Difatti, è stato evidenziato l’insieme degli elementi che possono far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, esplicando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi ampiamente sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677- 01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01). In tal senso, occorre rilevare come sia stata compiutamente presa in considerazione l’esito della attività di indagine sia quanto all’esame di diversi testimoni (i soggetti incaricati del controllo nell’interesse della Regione Marche in relazione alla spesa dei contributi FEAMP 2014/2020, Fondo Europeo per affari marittimi e la pesca, nonché di UI NE e di AN Eleuteri) che quanto alle acquisizioni documentali (riscontro della fatturazione della Dai s.r.l. che evidenziava la assoluta inattività della società, in assenza di documentazione relativa alla presenza di personale regolarmente assunto) al fine di riscontrare in modo inequivoco il fumus del delitto contestato da correlare ad una serie di attività e condotte di decisa rilevanza e chiaramente indicative della volontà di distrarre i beni dalla loro destinazione. Invero, il Tribunale, con motivazione esplicita ed 3 argomentata, del tutto immune da illogicità o violazione di legge, ha ricostruito specificamente l’attività truffaldina imputata dichiarando falsamente nella domanda di liquidazione del saldo la ricorrenza dei requisiti previsti dal bando per ottenere i contributi richiamati nella imputazione provvisoria;
inoltre, si sono ricostruite le condotte contestate e la loro piena riferibilità ai ricorrenti dal punto di vista dell’intenzionalità e dell’elemento oggettivo, e si è provveduto a richiamare specificamente, quanto al periculum, l’esito dell’accertamento posto in essere dalla Guardia di Finanza, dal quale emergeva la non operatività della impresa riferibile al ricorrente in data 27/09/2023 (assenza della sede legale della Dai S.r.l., verifica della sede operativa, con assenza di personale e chiusura dell’attività, con macchinari installati, ma totalmente inutilizzati e privi di segni di usura). Con tale ampia motivazione la difesa non si confronta effettivamente, limitandosi a proporre una propria versione alternativa, evidentemente disattesa dalle conclusioni alle quali è giunto il Tribunale del riesame. Tali doglianze, volte ad introdurre una lettura alternativa piuttosto che ad evidenziare una effettiva violazione di legge o una motivazione mancante, si appalesano poi nella loro genericità, oltre che finalizzate ad un’evidente lettura alternativa, e richiamano una serie di circostanze di fatto e valutazioni irrilevanti in relazione alla provvisoria considerazione del fumus relativo alla imputazione provvisoria. 4. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA LL UR DR EL 4