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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 953/2023 promossa da:
), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in AR P.IVA_1
atti, dal prof. avv. Ignazio Lagrotta nonché dagli avvocati Emilia Straziuso e Paolo
Clemente, presso il cui studio in Bari alla via Prospero Petroni n. 15 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Michele Capurso, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del sito in Controparte_1 CP_1
nel Palazzo di Città alla Via Morrico n. 2
RESISTENTE
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 447 bis c.p.c. depositato il 23 febbraio 2023 la AR
in persona del suo legale rappresentante pro tempore ,
[...] Parte_2
conveniva in giudizio il premettendo che: Controparte_1
-con Determinazione Dirigenziale, III Area Lavori Pubblici, n. 233 del 1.06.2016 si era aggiudicata la gara indetta per l'affidamento in concessione d'uso della porzione di suolo e soprastante un chiosco adibito a bar/ristoro, sito in al Lungomare CP_1
Cristoforo Colombo, piazzetta Scoglio di Frisio;
- stante la necessità di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria sulla detta area, aveva chiesto all'Area Urbanistica del di il rilascio di regolare CP_1 CP_1
autorizzazione paesaggistica;
- il Comune di Trani aveva provveduto al rilascio della predetta autorizzazione solo il
9 dicembre 2016, causando un notevole slittamento dell'inizio dei lavori di restauro;
- in data 18 luglio 2017 era stato sottoscritto il contratto (rep. n. 4296, registrato il 28 luglio 2017) avente ad oggetto la concessione in uso del suolo di circa mq. 27 e del soprastante chiosco adibito a bar/ristoro, di proprietà comunale e sito sul Lungomare
Cristoforo Colombo, piazzetta Scoglio di Frisio;
- le parti avevano convenuto che la durata del contratto sarebbe stata di quattro anni, decorrenti dalla data del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (9.12.2016), e che il costo della locazione sarebbe stato pari ad € 911,00 mensili, oltre agli oneri di occupazione del suolo pubblico, da corrispondersi al a far tempo Controparte_1
dalla predetta data;
- allo scadere del contratto, tuttavia, stante il mancato esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente proprietario, il contratto era proseguito tra le parti senza soluzione di continuità;
pagina 2 di 12 - invero, la stessa società aveva continuato ad esercitare regolarmente la propria attività, corrispondendo puntualmente il canone di locazione pattuito, considerando il contratto tacitamente rinnovato;
- successivamente, con nota trasmessa a mezzo pec in data 13 gennaio 2023 aveva chiesto al la regolarizzazione del contratto di concessione in uso;
Controparte_1
- tuttavia, il con nota del 27 ottobre 2023 aveva respinto tale Controparte_1
richiesta, chiedendo, di contro, di rilasciare l'immobile libero da persone e cose, facendo salva esclusivamente la facoltà di richiedere la detenzione del bene per il tempo necessario alla individuazione di un nuovo contraente;
- infine, con provvedimento prot. n. 10876 del 20.02.2023 il aveva Controparte_1
comunicato il formale diniego ex art.10 bis L. 241/1990.
Concludeva, quindi, chiedendo in primo luogo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità e la nullità dell'invito al rilascio dell'immobile e, per l'effetto, della nota del del 27/10/2023, nonché del successivo provvedimento recante il Controparte_1
formale diniego ex art. 10 bis L. 241/1990, prot. 10876 del 20.02.2023.
Chiedeva, altresì, che venisse accertata e dichiarata la nullità del minor termine di durata posto al contratto sottoscritto tra le parti in data 18/7/2017, (Rep. N. 4296, registrato in data 28/07/2017) e, per l'effetto, che venisse dichiarata la effettiva decorrenza contrattuale tra il 9 dicembre 2016 e l'8 dicembre 2022.
Da ultimo, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il diritto ad ottenere il rinnovo del contratto del locale concesso in uso, per ulteriori anni sei decorrenti dalla scadenza dello stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 giugno 2023 si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, il quale, Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi, nella specie, di una controversia rientrante tra quelle di cui all'art. 133 lett. b) c.p.a., in quanto: a) l'area oggetto di pagina 3 di 12 causa apparteneva al patrimonio demaniale comunale ex artt. 822 e 824 c.c.; b) la tipologia di rapporto negoziale doveva essere necessariamente inquadrata nella concessione in uso.
Nel merito, deduceva che:
-nel 2016 il Dirigente dell'Area LL. PP. del a seguito di gara ad Controparte_1
evidenza pubblica, aveva aggiudicato alla società ricorrente l'affidamento in concessione d'uso della porzione di suolo pubblico appartenente al demanio stradale comunale e del soprastante chiosco adibito a bar/ristoro, sito al Lungomare C.
Colombo all'altezza della cosiddetta Piazzetta Scoglio di Frisio, procedendo in data
18.07.2017 alla stipula del contratto di concessione d'uso Rep. n. 4296 nel quale si era dato atto che la concessione sarebbe decorsa dal 09.12.2016 e avrebbe avuto durata di quattro anni, fino al 2020;
- cessata l'emergenza pandemica e ripresa l'ordinaria azione amministrativa a pieno regime, il al termine dell'anno 2022, aveva bandito le nuove gare ad Controparte_1 evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione d'uso di vari siti demaniali, tra cui il suolo oggetto di causa;
- di talché, la società ricorrente con propria nota assunta al protocollo del Comune di con il n. 2549 in data 13.01.2023 aveva chiesto una “regolarizzazioni CP_1
contrattuale”;
- in riscontro alla nota del ricorrente, il Dirigente dell'Area LL.PP e Patrimonio del con nota prot. n. 6108 del 27.01.2023 aveva risposto, evidenziando Controparte_1
l'infondatezza della richiesta, ribadendo la natura concessoria del rapporto vigente sino al dicembre 2020, stante la demanialità del suolo comunale concesso in uso esclusivo, il divieto di rinnovo sancito sia dal contratto del 2017 sia dal regolamento comunale sulla gestione del patrimonio comunale e spiegando che, il pagamento dei canoni concessori successivi alla scadenza contrattuale non avrebbe potuto determinare una tacita e persistente vigenza del contratto;
pagina 4 di 12 - erano stati, quindi, assegnati al ricorrente dieci giorni per il deposito di osservazioni e documenti, con sospensione del procedimento di rilascio dell'immobile;
- in assenza di riscontro, il Dirigente il 20.02.2023, con proprio provvedimento prot. n.
10876 aveva formalizzato il diniego alla istanza di “regolarizzazione contrattuale” di cui alla nota del ricorrente del 13.01.2023;
Concludeva, quindi, chiedendo in via principale che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Amministrativo, ed in subordine, il rigetto della domanda proposta dal ricorrente stante la sua infondatezza.
Con ordinanza del 4 luglio 2023 veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale, tuttavia, veniva accettata dalla sola parte resistente.
La causa veniva, quindi, rinviata per la discussione all'udienza del 22 maggio 2025, la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con note di trattazione scritta del 19 maggio 2025 il dava atto che la Controparte_1
società ricorrente, nelle more, si era aggiudicata la gara per l'assegnazione della nuova concessione del medesimo immobile oggetto del presente giudizio per la durata di sei anni.
Reiterava, tuttavia, le richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta.
Con successive note del 21 maggio 2025 la manifestava – proprio a AR seguito dell'aggiudicazione della procedura – il sopravvenuto difetto di interesse rispetto alla domanda originariamente posta.
Dichiarava, inoltre, di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere o il difetto d'interesse alla prosecuzione del giudizio, con la compensazione delle spese di lite.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
pagina 5 di 12 Deve, preliminarmente, evidenziarsi che entrambe le parti hanno dedotto che la ricorrente si è aggiudicata, nelle more del processo, la gara per l'assegnazione della nuova concessione del medesimo immobile oggetto del presente giudizio per la durata di sei anni. Cionondimeno, la ha dichiarato di rinunciare agli atti del AR
giudizio o comunque ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere o di accertamento del sopravvenuto difetto di interesse ad agire con compensazione integrale delle spese di lite;
il ha insistito nelle Controparte_1
richieste già formulate nella memoria di costituzione.
Muovendo dalla necessità di dare ordine razionale alle richieste formulate dalla
, deve preliminarmente essere analizzata la domanda di rinuncia agli atti. AR
Essa non può essere accolta.
Sul punto, va rammentato che la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. rappresenta la dichiarazione dell'attore (o del ricorrente) di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga alla pronuncia sulla domanda dallo stesso proposta.
La stessa disposizione stabilisce espressamente che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”, ed ancora “il Giudice, se la rinuncia e
l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”.
In altri termini, posto che l'accettazione è richiesta solo per le parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio, in mancanza della stessa, la rinuncia agli atti non produce alcun effetto.
È evidente, dunque, che tale disciplina non possa operare nel caso in esame, atteso che non vi è stata una espressa accettazione da parte del Controparte_1
Del pari infondata è la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Deve, sul punto, osservarsi che la cessazione della materia del contendere è una modalità di estinzione del processo di natura esclusivamente giurisprudenziale, non pagina 6 di 12 essendo regolata dalla normativa processuale, ed è contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio.
Essa viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite – che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione – vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Civ., n. 4034/2007).
Invero, affinché il processo possa concludersi con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere è necessario che: a) l'evento generatore sia sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale;
b) il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
c) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto della cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass. Civ., n. 2038/1997; Cass. Civ., n. 622/1997; Cass. Civ.,
n.12614/1995; Cass. Civ., n. 9781/1995; Cass. Civ., n. 4151/1995).
Ebbene, nel caso in esame, entrambe le parti, nelle rispettive note conclusive hanno dato atto che la società ricorrente – dopo aver partecipato alla nuova gara per la concessione del suolo pubblico oggetto di causa, pubblicata il 7 agosto 2024 – è risultata aggiudicataria di tale procedura di affidamento.
Tuttavia, mentre la parte ricorrente, nelle stesse note depositate il 21 maggio 2025, ha fatto presente che “sono intervenuti fatti ed atti amministrativi assunti dalla medesima
P.A. odierna resistente che, con specifico riferimento al presente giudizio, hanno provocato il venire meno dell'interesse della alla definizione nel AR merito”; il ha dichiarato di aver ancora “interesse alla pronuncia Controparte_1
della sentenza sia per acquisire comunque un importante precedente
pagina 7 di 12 giurisprudenziale sia ai fini della soccombenza virtuale per quanto concerne le spese di lite”.
Non essendovi, pertanto, accordo delle parti sul punto, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere presuppone, infatti, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo, al più, residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il Tribunale, con la pronuncia, deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione (come avvenuto nel caso di specie in ragione della diversità delle conclusioni rassegnate dalle parti), il suo apprezzamento non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato aliunde il soddisfacimento del diritto azionato dall'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto azionato e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore.
Ebbene, nel caso in esame, è chiaro che la partecipazione alla gara e la successiva aggiudicazione da parte della dell'area oggetto di causa, elimina ogni AR
ulteriore pretesa sul punto, atteso che il giudizio era stato sostanzialmente incardinato dalla stessa proprio per ottenere il “rinnovo” del precedente contratto, in modo tale da non dover rilasciare l'immobile e continuare l'esercizio dell'attività.
È, perciò, indubbio che, nel caso in esame, sia venuto meno, in corso di causa,
l'interesse ad agire, a proseguire nel giudizio e a conseguire quell'utilità perseguita con il deposito del ricorso introduttivo.
pagina 8 di 12 In tale ipotesi, deve ritenersi possibile una definizione “in rito” della controversia per sopravvenuto difetto di interesse soggettivo alla prosecuzione del giudizio.
Si impone, però, al pari dell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la disamina, seppure incidenter tantum, del merito della domanda, anche ai fini della regolazione delle spese di lite. E ciò, in applicazione del principio della soccombenza virtuale che impone la valutazione complessiva circa l'originaria fondatezza della domanda, al fine di decidere in ordine all'incidenza della potenziale soccombenza sulla regolamentazione delle spese.
Orbene, nel caso di specie, deve osservarsi che la domanda inizialmente proposta dalla non rientrava nell'ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, bensì AR
della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Secondo l'art. 133 c.p.a. co.1 lett. b) sono, infatti, devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le “controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.
Per beni pubblici si intendono quelli che appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico (cd. criterio soggettivo o dell'appartenenza), destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse.
Tali beni, proprio per la loro funzione d'interesse pubblico, sono assoggettati ad un regime particolare, diverso da quello che regola i beni privati. Essi si dividono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Il codice civile negli artt. 822 ss c.c. detta una specifica distinzione a riguardo, stabilendo che: “sono parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo
Stato, le strade…”.
Sul punto, si rinvia alla L. 2248/1865 all. F laddove all'art. 9 prevede che le strade ordinarie d'uso pubblico sono distinte in nazionali, provinciali, comunali e vicinali, e pagina 9 di 12 all'art. 22 stabilisce che nell'interno delle città (e villaggi) fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico.
Infatti, secondo il disposto di cui all'art. 824 c.c.: “i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico”.
A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada, nei centri abitati può essere consentita l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi.
Da ciò discende che l'occupazione di un'area demaniale con un chiosco richiede un atto autorizzatorio, essendo il bene destinato ex lege all'uso collettivo ed avendo caratteri propri, quale l'inalienabilità e non potendo formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, per espressa previsione dell'art. 823 c.c.
Va aggiunto, che le opere realizzate su beni demaniali o in concessione accedono al bene demaniale principale in forza del meccanismo di cui all'art. 934 c.c.
Ebbene, posto che oggetto della presente controversia è proprio il contratto di
“concessione in uso della porzione di suolo di mq. 27 e soprastante il chiosco adibito
a bar/ristoro di proprietà comunale sito al lungomare C. Colombo piazzetta scoglio di
Frisio”, facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, appare evidente che la superficie di suolo in questione, (nonché il chiosco soprastante), sia di proprietà del e che, poiché rientrante tra i beni previsti dall'art. 822 c.c., faccia parte CP_1 del demanio pubblico. Di talché, la concessione o l'evidenza pubblica risulta essere l'unico strumento giuridico idoneo per l'assegnazione di detti beni.
Dunque, atteso che la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della pagina 10 di 12 posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati
(Cass. Civ., S.U. n. 16883/2013; Cass., Civ., S.U. n. 20902/2011; Cass. Civ., S.U. n.
15323/2010; Cass. Civ., n. 6916/2015; Cass. Civ., S.U. n. 3732/2016), va dichiarato, in applicazione degli artt. 37 c.p.c. e 133 co. 1 lett. b) c.p.a., il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Amministrativo.
Alla luce di tali considerazioni e della valutazione prognostica della fondatezza della domanda originariamente proposta dalla ricorrente, non può trovare accoglimento la richiesta formulata dalla di compensazione integrale delle spese di lite. AR
E ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché l'aggiudicazione conseguita dalla ricorrente nel 2024 non fa altro che confermare che quest'ultima non avrebbe potuto conseguire dal Tribunale adito il rinnovo del contratto con un provvedimento autoritativo reso dal Giudice ordinario;
in secondo luogo, perché, in ragione del difetto di giurisdizione, il Tribunale adito non avrebbe potuto rendere alla ricorrente l'utilità richiesta attraverso il ricorso.
Le spese di lite vanno, quindi, poste a carico della , tenendo anche conto AR dell'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa.
La condotta della ricorrente che, in un primo momento, ha rifiutato la proposta conciliativa e, in un secondo momento, dopo aver conseguito, nelle more del giudizio e a seguito di svolgimento di gara, l'utilità richiesta con il ricorso, ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere ovvero il sopravvenuto difetto di interesse ad agire con compensazione integrale delle spese di lite, non può che lumeggiare l'abuso, da parte della medesima ricorrente, dello strumento processuale.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza virtuale e vanno poste a carico della in persona del suo legale rappresentante pro tempore AR Parte_2
e liquidate in favore del in persona del Sindaco pro tempore in € Controparte_1
7.263,00 per compensi (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio e introduttiva, in pagina 11 di 12 ragione della complessità delle questioni trattate e le tariffe massime per la fase decisionale, in ragione del rifiuto della proposta conciliativa, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile, non liquidata la fase istruttoria in quanto non svolta), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio rg. n. 953/2023 introdotto dalla in persona del suo legale rappresentante pro tempore AR
con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 24 febbraio 2023, ogni Parte_2
altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara il sopravvenuto difetto di interesse della alla definizione del AR
giudizio;
- condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore AR
, al pagamento delle spese di lite in favore del che Parte_2 Controparte_1
si liquidano in € 7.263,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
Sentenza resa all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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