Art. 1.
Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto.
Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto.