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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. LO MA Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 3552/2024, promossa in grado d'appello,
da
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente tra loro- dall'Avv. Angela Di Vasto (C.F. del Foro di Milano e dall'Avv. C.F._2
ER BO (C. F. , ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio di C.F._3
Saronno (VA), Via San Giuseppe 117, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (cod. fisc.
- , domiciliataria in Via Freguglia n. 1; P.IVA_2 Email_1
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 6020/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione Decima, dott.
pagina 1 di 17 MI SP, pubblicata in data 13.6.2024, nel procedimento rg 20963/2022.
OGGETTO: infezione da emotrasfusioni.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 4.11.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presento appello ed in modifica/riforma/annullamento dell'impugnata sentenza n. 6020/2024, Rep. 5231/2024, emessa dal Tribunale di Milano – Sez. X, in data 13.06.2024, dal Giudice – Dott. MI SP, pubblicata nella medesima data e non notificata, ad esito del procedimento avente rg 290963/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accogliere le domande svolte in primo grado di giudizio ed in particolare: In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare, per tutte le argomentazioni di cui alla narrativa, la responsabilità del
[...]
(C. F. ), in persona del in carica, nella causazione dei danni tut CP_1 P.IVA_1 CP_2 emotrasfusione infetta causalmente provocati al Sig. (C.F. ) in Parte_1 C.F._1 occasione del ricovero ospedaliero presso l'Osp. Marino di Cagliari nel 1986; per l'effetto, condannare il
, in persona del al pagamento in favore dell'attore del risarcimento ex art. Controparte_1 CP_3 2043 C.c. del danno biologico, morale con personalizzazione massima causato all'attore nella misura di complessivi € 221.190,65 (di cui € 187.064,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 34.126,65 a titolo di pagina 2 di 17 personalizzazione massima nella misura del 27% sul danno biologico di € 126.395,00), ovvero nella diversa maggiore o minore misura che verrà determinata in sede istruttoria a mezzo CTU medico legale, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo. In via istruttoria: Ammettere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e nello specifico le istanze articolate in primo grado qui di seguito integralmente trascritte: A) ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi: 1) Vero che la Dott.ssa , nel 2019, ha indicato al Sig. la possibilità che i donatori di cui Testimone_1 Pt_1 alle sacche di sangue utilizzate per le trasfusioni eseguite sulla sua persona nel corso dell'intervento chirurgico e nel post operatorio, presso l'Ospedale Marino di Cagliari, nell'agosto del 1986 (v. doc. 1 cartella clinica: unità Pe Pe Per_ 14930 donatore , unità 15584 donatore , unità n. 15693 donatore ), erano prive dei documenti contenenti i controlli sull'idoneità del sangue alla trasfusione?
2) Vero che tali controlli, che devono corredare ogni unità di sangue, erano già all'epoca dell'intervento chirurgico sul Sig. necessari e obbligatori? Pt_1
3) Vero che è stata la Dott.ssa , nel 2019 a suggerire al Sig. la possibilità che l'infezione Testimone_1 Pt_1 da HIV, diagnosticatagli successivamente nel 1991, avrebbe potuto ricondursi eziologicamente alle trasfusioni ricevute nel mese di agosto 1986?
4) Vero che la Dott.ssa , nell'anno 2019 ha svolto delle indagini sui donatori indicati nella cartella Testimone_1 Pe Pe clinica (v. doc. 1, cartella clinica: unità 14930 donatore , unità 15584 donatore , unità n. 15693 donatore Per_
) dell'operazione chirurgica eseguita sul Sig. presso l'Ospedale Marino di Cagliari nell'agosto del 1986? Pt_1
5) Vero è che la Dott.ssa ha riscontrato all'epoca delle sue indagini che un donatore tra quelli di cui alle Tes_1 emotrasfusioni ricevute d era deceduto? Pt_1
6) Vero che Lei ha avuto una relazione matrimoniale con il Sig. dal dicembre 2003 al giugno 2008 e Pt_1 che questi, già a conoscenza della propria malattia da HIV, ha inteso privarsi della possibilità di avere figli per evitare il pericolo e la possibilità di trasmetterla, mettendola a conoscenza di tale decisione? Si indicano a testi anche a eventuale prova contraria,
pagina 3 di 17 sui capitoli da 1 a 5 la Dott.ssa , presso UOC Medicina Legale sede di Legnano, e sul capitolo 6 la Testimone_1 Signora di Milano: Persona_3 ordinare al , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 l'esibizione della documentazione afferente i donatori di sangue indicati nella cartella clinica dell'Ospedale Pe Pe Marino (v. doc. 1, cartella clinica: unità 14930 donatore , unità 15584 donatore , unità n. 15693 donatore Per_
) in relazione all'intervento chirurgico dell'agosto del 1986 del Sig. e tutta la documentazione Pt_1 relativa agli stessi ed in possesso del , sia in epoca precedente che successiva alle Controparte_1 trasfusioni per cui è causa. Tali docu per conoscere i fatti della causa, in relazione ai controlli eseguiti sulle sacche di sangue, sull'idoneità dei donatori e se i donatori stessi, successivamente al 1986, abbiano continuato ad essere idonei per la donazione ed abbiano proseguito attività di donazione. C) ammettere CTU medico legale che – raccolta la documentazione clinica sulle sacche di sangue individuate in atti ed esperite le indagini tecniche ritenute necessarie – accerti l'idoneità del sangue (unità 14930 Per_ donatore TO, unità 15584 donatore TO, unità n. 15693 donatore ) utilizzato per le trasfusioni effettuate sulla persona del Sig. a provocare la contrazione del viru HIV. Ciò anche espletando l'esame della Pt_1 documentazione medica in atti, della documentazione medica reperita attraverso l'ordine di esibizione in capo al della Salute e dell'esame sulle persone dei donatori, ed in caso questi siano deceduti, anche CP_1 disponendo l'esame autoptico per rilevare la presenza di infezione da virus HIV, previo ordine giudiziale di riesumazione straordinaria del cadavere. D) Si chiede inoltre CTU medico legale sulla persona del Sig. per accertare e Parte_1 quantificare tutti i danni da egli patiti: accertare la natura e l'entità dei danni fisici tutti patiti dal Sig. e Pt_1 dell'invalidità in rapporto causale con l'evento per cui è causa, la durata dell'inabilità temporanea assoluta e relativa e i postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psico fisica globale, ai fini del calcolo della quantificazione del risarcimento del danno dovuto dal , in persona del Controparte_1 Ministro p. t., con riserva sin da ora di nominare proprio consulent Con vittoria di competenze e spese relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. Con osservanza. Saronno, 03.09.2025
pagina 4 di 17 Avv. Angela Di Vasto Avv. ER BO
pagina 5 di 17 PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- nel merito, in via principale: respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, o comunque accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte appellante.
- nel merito, in via subordinata: determinare l'eventuale importo dovuto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno, tenendo conto degli elementi e delle circostanze evidenziate in narrativa, tra cui: il concorso della stessa nella determinazione e/o nell' aggravamento del danno.
- in via incidentale condizionata: nella denegata ipotesi in cui le pretese di parte appellante dovessero essere riconosciute in tutto o in parte fondate, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della relativa parte della sentenza gravata, dichiararle prescritte. Con vittoria di spese e compensi di lite. Milano, 4 settembre 2025 L'Avvocato dello Stato Cristina Bertagni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subìto in conseguenza
[...] dell'infezione da virus HIV a seguito di plurime trasfusioni effettuate dallo stesso in occasione di un intervento chirurgico eseguito presso l'Ospedale Marino di Cagliari il 15.08.1986, infezione rimasta latente e conosciuta solo nel 1991.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva in Controparte_1 via principale l'intervenuta prescrizione del diritto;
in subordine contestava il nesso di causa tra le emotrasfusioni a cui era stato sottoposto il signor e il contagio da virus HIV e in estremo Pt_1 subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di farsi applicazione, ai fini della quantificazione del risarcimento, dell'art. 1227 c.c., nella misura in cui controparte, avendo comunque tenuto dei comportamenti ad alto rischio, aveva contribuito alla causazione del danno.
All'udienza del 60218.10.2022, il Giudice concedeva, su concorde istanza delle parti, i termini ex art. 183, c. 6 c.p.c.; con ordinanza del 09.01.2023 disponeva CTU medico-legale documentale, nominando consulente d'ufficio il dott. . Persona_4
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 09.11.2023, le parti chiedevano di fissarsi
pagina 6 di 17 udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2024. In tale data le parti precisavano le conclusioni come da fogli già depositati in via telematica e, su invito del giudice a conciliare la lite, parte attrice chiedeva un breve rinvio per poter valutare con la controparte la conciliazione della lite. Il Giudice rinviava sempre per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.04.2024.
All'udienza del 23.04.2024, le parti richiamavano le conclusioni già assunte all'udienza del
20.02.2024 e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 13.06.2024 assegnando termine alle parti per brevi note conclusive.
Nella successiva udienza del 13.06.2024, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Il Tribunale di Milano con sentenza n 6020/2024, pubblicata il 13.6.2024, così statuiva: “Il
Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande, eccezioni e istanze proposte dall'attore pone le spese della c.t.u. a carico dell'attore; dichiara Parte_1 integralmente compensate tra le parti le spese processuali”.
In sostanza il Tribunale, confermato il rigetto delle istanze istruttorie attoree, ritenute irrilevanti per la decisione, respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dal , sul presupposto che il CP_1 momento in cui l'attore aveva potuto avere piena consapevolezza della sua malattia coincideva con la richiesta della prestazione indennitaria di cui alla L. 210/1992, effettuata in data 02.07.2018. Qualificata la domanda come azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., aderendo alle conclusioni della CTU, svolta in corso di causa, il primo giudice riteneva che, già in epoca anteriore agli anni Novanta, esisteva una pluralità di fonti normative da cui derivavano obblighi di controllo e di vigilanza, da parte del , CP_1 in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, ma affermava che, nel caso di specie, non aveva dato prova del nesso causale tra l'infezione HIV contratta e le Parte_1 trasfusioni di sangue, cui era stato sottoposto nel 1986. Evidenziava, infatti, che l'anamnesi del paziente era positiva per altri fattori di rischio di contrarre il virus HIV, in particolare: abuso di eroina per via endovenosa, seppur in maniera non continuativa fra il 1983 ed il 1984 e rapporti sessuali occasionali con circa 3-4 partners diversi nel periodo successivo. Inoltre nel 1985 il era stato ricoverato per Pt_1 epatite acuta virale di tipo B, infezione con modalità di trasmissione molto simili a quelle dell'HIV; tale circostanza costituiva possibile indice di comportamenti a rischio non cautelati, in particolare connessi alla tossicodipendenza. Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, con argomentazioni logiche condivise da quest'ultimo, aveva risposto al quesito affermando che il nesso causale fra le emotrasfusioni e l'infezione da virus HIV per il sig. era da considerarsi possibile, ma non Pt_1
pagina 7 di 17 valutabile in termini di “più probabile che non”. Difettando la prova del nesso causale, il cui onere era a carico di parte attrice, il primo giudice perveniva, pertanto, al rigetto della domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
Si costituiva il contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della Controparte_1 sentenza impugnata. A sua volta proponeva appello incidentale condizionato contro la pronuncia del
Tribunale, riproponendo l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado e respinta dal Tribunale.
All'esito della prima udienza del 3.6.2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 4.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del
12.11.2025.
APPELLO PRINCIPALE
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di accertamento del nesso causale.
In particolare, il criterio del “più probabile che non” avrebbe imposto, secondo la difesa di una valutazione quantitativa che consentisse, rispetto alle varie forme di contagio, di stabilire Pt_1 la prevalenza di una sulle altre. Il primo giudice, invece, non aveva indicato quale fonte di contagio fosse
“più probabile che non” tra trasfusione, pregressa epatite B, tossicodipendenza e comportamenti sessualmente a rischio.
Inoltre, il primo giudice non ha valorizzato, a detta dell'appellante, gli elementi documentali emergenti in atti, ossia che il aveva assunto saltuariamente eroina, nel periodo dal 1983 al 1984, Pt_1 per via endovenosa per circa 10 episodi, ma mediante siringhe monouso e H2O distillata personale. Tali cautele escludevano un rischio di contagio, che è invece connesso all'uso promiscuo di siringhe, non pagina 8 di 17 sussistente nel caso in esame. Quanto ai comportamenti sessualmente a rischio, poi, l'appellante aveva dichiarato di avere avuto 3-4 partners, ma di aver sempre trattenuto rapporti protetti. In ordine, infine, all'epatite B contratta nel 1985, la difesa di evidenzia che tale patologia può contrarsi non solo Pt_1 per via sessuale e uso promiscuo di aghi infetti, ma anche in altri modi.
L'appellante assume, inoltre, che la stessa CTU ha acclarato che la conta leucocitaria, sia nel ricovero del 1985, sia in quello del 1986, non era tale da far sospettare una infezione HIV in corso.
Pertanto, in assenza di pratiche sessuali a rischio e di uso promiscuo di siringhe, il contagio, nel caso di specie, non potrebbe che discendere dall'emotrasfusione, non avendo controparte, come era suo onere, fornito documentazione sul controllo e l'idoneità del sangue trasfuso.
Col secondo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Tribunale di non ammettere le prove testimoniali dedotte dal medesimo.
In particolare, richiama l'importanza della teste Dott.ssa , che aveva conosciuto l'attore Tes_1 presso la CMO di Milano tra il 2018 e il 2019 e che gli aveva riferito dell'esistenza della documentazione relativa ai donatori. Evidenzia che tali informazioni avrebbero consentito di reperire quanto meno l'anagrafica dei donatori, onde tracciare la loro idoneità alle donazioni.
In sede di CTU era poi emersa la distruzione della documentazione clinica relativa alle sacche di sangue, distruzione che configura un danno per l'attore, che non può patirne le conseguenze.
I motivi di appello formulati da -che, in quanto intimamente connessi, possono Parte_1 essere congiuntamente esaminati- sono infondati.
In sostanza, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del nesso causale tra le emotrasfusioni, cui è stato sottoposto nel 1986, e l'infezione HIV contratta dal medesimo e scoperta nel
1991.
Come noto, anche in ambito civile, per la causalità materiale viene adottata una concezione condizionalistica, secondo cui un fatto è causa di un altro se, togliendo il primo, il secondo non si sarebbe verificato. Tale impostazione è, tuttavia, temperata dal concetto di causalità adeguata, definita anche della “regolarità causale”, che esclude quegli eventi che -ad una valutazione "ex ante"- appaiono del tutto inverosimili, consentendo di tener conto come causa giuridicamente rilevante solo di quei fattori che, in base alle conoscenze disponibili al momento del fatto, erano idonei a provocare l'evento in modo normale e non eccezionale.
Secondo la Suprema Corte il condizionamento tra due fatti è inteso in senso probabilistico e si fonda su una probabilità logica e non statistica. La probabilità logica, anche detta relativa, consente di pagina 9 di 17 ritenere che un fatto ne abbia causato un altro sebbene non via sia certezza assoluta scientifica, matematica o storica del nesso di condizionamento tra l'uno e l'altro. Detta probabilità, infatti, si fonda su leggi scientifiche, sulla statistica o su massime di esperienza, ma tali elementi, di per sé, non bastano, dovendo gli stessi essere calati nel caso concreto e soppesati con tutte le altre circostanze emerse nel singolo procedimento. La probabilità logica implica un giudizio di plausibilità, che è connesso al grado di fiducia che può essere attribuito a una determinata serie causale. In particolare, un fatto potrà dirsi probabilmente causa di un altro se era teoricamente idoneo a produrlo e nel caso concreto non emergano circostanze di fatto idonee a inficiarne l'efficacia causale. Pertanto, in primo luogo occorre verificare se esistano leggi scientifiche, dati statistici o massime di esperienza che consentano in astratto di affermare che un fatto è conseguenza di un altro e poi deve verificarsi se, nel singolo caso concreto, tali leggi e massime di esperienza siano idonee a spiegare, con ragionevole probabilità, il nesso di causa e se non sussistano altre più plausibili circostanze che escludano il nesso di derivazione del secondo fatto dal primo.
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, non basta che il ragionamento del giudice del merito sul nesso causale si fondi sugli elementi che lo rendono probabile, dovendosi dar conto anche dell'assenza, nel caso specifico, di altre plausibili cause. La relazione eziologica, infatti, è da escludere se nel caso concreto il nesso di condizionamento appare solo possibile e non anche probabile.
In particolare, in presenza di una pluralità di possibili cause, quella logicamente probabile è, tra tutte le ipotesi teoricamente possibili, la causa maggiormente probabile;
tale principio, detto “della probabilità prevalente” o “della preponderanza dell'evidenza” è stato stabilito per la prima volta dalle
Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 576 del 2008, che così si è espressa in punto accertamento del nesso causale proprio in materia di infezione derivante da emotrasfusioni: “In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante"
- del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del (oggi ), anche prima dell'entrata in Controparte_4 Controparte_1 vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con pagina 10 di 17 riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata CP_1 tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. SU n. 576 del 11.1.2008).
Dunque, confrontando le varie possibili cause alternative, quella giuridicamente rilevante è la causa che, confrontata con le altre, appare più probabile, sulla scorta di una valutazione globale e complessiva di tutti gli elementi disponibili nel caso specifico. Infatti “in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. n. 25884 del 2.9.2022).
Anche recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico” (Cass. n. 5922 del 5.3.2024).
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, può osservarsi quanto segue.
Nel 1991 è stato accertato che è affetto dal virus HIV, a seguito di screening Parte_1 effettuato dal medesimo “per matrimonio” (ctu p. 3).
pagina 11 di 17 In astratto il ctu ha spiegato che “la trasmissione del virus avviene per via ematica parenterale, ossia (trasfusione di sangue, emoderivati, emocomponenti, uso promiscuo di siringhe ed aghi infetti), sessuale (omo ed etero), materno-fatale (trans placentare, canale del parto, allattamento al seno)” (ctu p. 11). Il ctu ha precisato che “Tali modalità di contagio, soprattutto la prima, sono analoghe a quelle dei virus delle epatiti B e C (HBV, HCV)”. Fatta tale premessa, il consulente del Tribunale ha chiarito che “sono considerate categorie a rischio:
-maschi o donne multipartner con rapporti non protetti o partner di soggetti infetti,
-tossicodipendenti per via endovenosa che usano strumenti condivisi,
-emofilici e politrasfusi, categoria che, ovviamente, dopo l'implementazione degli screening sui
Donatori e del trattamento profilattico degli emoderivati, si è, quasi, azzerata.
-figli di coppie sieropositive”.
In ordine alle stime statistiche sul rischio di infezione connesso alle trasfusioni di sangue, relativamente al periodo 1987-1993, il CTU ha riportato i seguenti dati: “1/68.000 Unità trasfuse (1987
Kleinmann U.S.A.), 1/153.000 > 1/28.000 (se trasfuse 5-6 Unità) (Cumming 1989 U.S.A.), 1/225.000
Unità (Petersen 1992 U.S.A.), 1/40.000 Unità (Donahue 1990 U.S.A.), 1/580.000 (Couroucè 1993
Francia), 1/50.000 (Mozzi 1992 Italia)”.
Ciò premesso sulle possibili cause, in astratto, dell'infezione HIV, sulla scorta delle evidenze scientifiche e statistiche disponibili, deve verificarsi, nel caso concreto oggetto di causa, quale sia stata la causa più probabile di infezione per il sig. Parte_1
In particolare, potrà accertarsi per quest'ultimo una relazione eziologica tra emotrasfusioni e infezione qualora l'ipotesi del contagio imputabile alle infusioni -cui è stato sottoposto nel 1986- risulti più probabile di altre forme di contagio.
Va tenuto presente che le forme di infezione prospettabili sono tra loro alternative e non concause, in quanto il virus è stato contratto con una di tali modalità in astratto possibili.
In particolare, le cause di infezione che si possono prospettare, nel caso di specie, per il sig. sono diverse: le trasfusioni di sangue cui è stato sottoposto nel 1986, i comportamenti Pt_1 sessualmente a rischio e l'assunzione di eroina per via endovenosa, fattori tutti intervenuti prima del
1991, quando la malattia è stata scoperta.
Quanto alle trasfusioni, il non è riuscito, nel caso di specie, a risalire ai donatori e a CP_1 dare prova dell'idoneità del sangue trasfuso, in quanto gli archivi del 1986 sono andati distrutti per un allagamento, per cui, in astratto, le emotrasfusioni possono essere state causa del contagio. Inoltre, dalla cartella clinica relativa al ricovero del 1986 emerge che erano state trasfuse ben sei sacche di sangue, un pagina 12 di 17 numero che potenzialmente espone a un rischio maggiore rispetto a quello corso da chi è stato sottoposto a meno di cinque trasfusioni, secondo i dati statistici sopra riportati.
Tuttavia, risultano, nel caso in esame, altri fattori che possono aver veicolato l'infezione, con pari efficacia causale.
Sentito dal CTU in sede di operazioni peritali, il sig. ha riferito le seguenti informazioni: Pt_1
“… Conferma che, nel periodo 1983 – 1984 ha abusato di sostanze stupefacenti (eroina) per via endovenosa per alcuni mesi, per circa 10 episodi, e riferisce di avere utilizzato siringhe monouso con
H2O distillata anch'essa personale. Per quel che riguarda le abitudini sessuali, segnala rari rapporti sessuali protetti fino al 1986 e, successivamente, fino al 2000 circa con altre partner (circa 3-4) sempre frequentate con protezione. Dal 2010 al 2016 ha vissuto in Thailandia e dal 2019 è divenuto omosessuale”.
Nelle dichiarazioni rese in sede di CTU, nel maggio 2023, l'appellante ha, dunque, ammesso di aver assunto eroina per via endovenosa, ma ha precisato di aver sempre fatto uso di siringhe monouso con H2O distillata personale, e ha pure ammesso di aver avuto più partner, subito aggiungendo di averle frequentate con protezione.
Tuttavia, dalla documentazione medica in atti emergono informazioni diverse, in quanto risultano sia la tossicodipendenza, senza le precauzioni solo oggi riferite, sia comportamenti sessualmente a rischio, che non avrebbero avuto ragione di essere segnalati e così qualificati, nel caso fossero stati veramente sempre trattenuti con protezione, come dichiarato dal al CTU nel 2023. Pt_1
In particolare, dalla cartella clinica ambulatoriale per infezione da HIV del Centro Trasfusionale dell'Ospedale di Saronno, in seguito di OL (MI), in data 8.05.1991 si legge: “… Politrauma nel 1986
e politrasfusioni a Cagliari (6 Unità). Dal 1986 al 1989 rapporti sessuali con partner potenzialmente a rischio. Da allora solo rapporti protetti”.
Tale annotazione in cartella non può che essere riferita alle dichiarazioni all'epoca rilasciate dallo stesso sig. che dunque aveva ammesso di aver avuto rapporti con partner potenzialmente a Pt_1 rischio per quattro anni, dal 1986 al 1989, e di aver poi iniziato a intrattenere rapporti protetti solo dopo il 1989. Tali affermazioni dell'appellante devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle oggi rese al CTU, sia perché nel 1991 i fatti riferiti erano molti più vicini nel tempo e dunque il ricordo degli stessi era sicuramente più nitido, sia perché non vi era interesse, allora, a rilasciare dichiarazioni in un senso piuttosto che in un altro.
Anche quanto alla tossicodipendenza, nella cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale di Saronno (VA), Divisione di Medicina I, dal 6 al 20.7.1985, per epatite, si legge alla voce Per_5 all'ingresso”: “ha iniziato circa un anno fa ad assumere saltuariamente sostanze stupefacenti per via pagina 13 di 17 e.v.”. Pure in questo caso il non aveva precisato di aver fatto sempre uso di siringhe monouso Pt_1 con acqua distillata personale, eppure la circostanza non era priva di rilievo neppure allora, posto che il ricovero era per “epatite acuta virale tipo B”, come attestato nella diagnosi di dimissione riportata in cartella clinica.
La sussistenza di comportamenti a rischio, sia sul piano delle abitudini sessuali, sia per la tossicodipendenza, appare poi trovare un riscontro proprio nella contrazione da parte del Baglione dell'epatite virale acuta di tipo B nel 1985, che, come sottolineato dal CTU, presenta modalità di trasmissione sostanzialmente sovrapponibili al virus HIV. Né l'appellante ha dedotto prove testimoniali volte eventualmente a dimostrare che il medesimo -contrariamente a quanto dichiarato nelle cartelle cliniche sopra citate- aveva sempre intrattenuto rapporti sessuali protetti e si era iniettato eroina solo con siringhe monouso, usando acqua distillata personale.
Per quanto concerne, infine, la conta linfocitaria, il consulente d'ufficio -con ragionamento tecnico, immune da vizi logici, che pertanto la Corte fa proprio- si è così espresso: “l'analisi della conta linfocitaria assoluta, registrata in occasione del ricovero presso l'Ospedale di Cagliari e risultata nei limiti di norma, proposta come metodo surrogato dal Consulente di Parte Attrice, non è certamente dirimente in merito. Infatti: -non è la conta assoluta dei linfociti periferici ma la conta delle sottopopolazioni CD4 e CD8, il rapporto fra le 2 e quello fra i linfociti assoluti e i CD4 a poter dare un'indicazione, seppur generica, di una possibile infezione da HIV in atto e tali informazioni in relazione al ricovero oggetto di causa non sono, ovviamente, disponibili essendo la diagnosi di HIV successiva di
5 anni. -peraltro, nella vicenda in esame, i linfociti assoluti, anche nel prosieguo della storia clinica, sono sempre risultati nei limiti di norma. Ne consegue che, anche questa possibilità, con tutti i suoi limiti, non può essere presa in considerazione per meglio bilanciare in termini probabilistici il nesso causale”.
Alla luce degli elementi sopra riassunti, il CTU ha così concluso: “Da quanto appena esposto, è evidente l'impossibilità di potere esprimere un giudizio probabilistico sul nesso causale fra trasfusioni del 1986 e infezione da HIV, diagnosticata dopo 5 anni, in quanto le tre diverse possibili fonti di contagio, all'epoca, presentavano la stessa efficienza lesiva e non vi è modo di poter escludere / ammettere l'una o le altre in termini di “più probabile che non”. Ne consegue che l'unico giudizio che si può proporre in relazione al nesso causale fra trasfusioni e infezione da HIV è quello della possibilità.
Per concludere: da queste premesse e considerazioni, non si può che esprimere un giudizio di possibilità più che di probabilità di nesso causale fra le trasfusioni dell'Agosto 1986 e l'infezione da HIV”.
La Corte, riletti i dati clinici emergenti dalla documentazione sanitaria in atti anche alla luce dei rilievi critici mossi dall'appellante, condivide la conclusione cui è pervenuto il CTU.
pagina 14 di 17 La difesa di ha cercato, infatti, di neutralizzare la rilevanza delle cause alternative di Pt_1 contagio facendo leva sulle dichiarazioni rese dal medesimo nel 2023 al consulente d'ufficio circa le cautele adottate quando era tossicodipendente e negli anni in cui aveva trattenuto rapporti sessuali con diversi partners.
Tuttavia, tali precisazioni non emergono dalle cartelle cliniche dell'epoca, in cui erano stati segnalati rapporti sessuali a rischio e l'assunzione di eroina per via endovenosa.
Tali comportamenti, che risalgono proprio all'epoca di interesse, ossia agli anni immediatamente precedenti alla scoperta del contagio per HIV, avvenuta nel 1991, appaiono, inoltre, trovare un ulteriore riscontro, nel caso di specie, nella contrazione dell'epatite B nel 1985, quando già da un anno il Pt_1 assumeva eroina per via endovenosa.
Dal momento che, come evidenziato dal consulente d'ufficio, i comportamenti a rischio, sessuali o per l'assunzione di droghe per via venosa, hanno potenzialmente pari efficacia causale rispetto alle emotrasfusioni per la contrazione del virus HIV, non è possibile, nel caso di specie, concludere che il contagio dell'appellante sia avvenuto con maggiore probabilità tramite infusioni di sangue, tenuto conto della storia personale del Per_6
Se è vero, infatti, che, in astratto, il numero di sacche ematiche trasfuse può aver aumentato sul piano statistico la possibilità di infezione, deve tuttavia rilevarsi, in concreto e con riferimento al caso specifico, che i comportamenti a rischio -costituenti cause alternative di trasmissione del virus- sono stati ammessi in epoca non sospetta dallo stesso e sembrano trovare riscontro nella contrazione Pt_1 dell'epatite B nel 1985; inoltre tali condotte si collocano nei medesimi anni in cui sono intervenute le trasfusioni e la contrazione dell'infezione è stata riscontrata a distanza di cinque anni dalle infusioni, in occasione di un controllo di screening. Tali elementi, complessivamente valutati, non consentono di ritenere le infusioni di sangue causa del contagio dell'appellante più probabile rispetto altre forme di trasmissione del virus prospettabili nel caso specifico.
Pertanto, l'ipotesi di contagio da emotrasfusioni, nel caso oggetto di causa, appare meramente possibile, ma, non essendo più probabile delle cause alternative concretamente riferite al caso specifico, non può assurgere a causa giuridicamente rilevante (cfr Cass. n. 2474 del 3.2.2021: “In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Nella pagina 15 di 17 specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di indennizzo ex l.n.
210 del 1992, avanzata dai genitori di una minore rimasta invalida al 100%, sul presupposto che la c.t.u. svolta in grado d'appello aveva consentito di instaurare una relazione di mera possibilità - e non già di rilevante probabilità scientifica – tra le gravi patologie occorse alla minore e le vaccinazioni cui la stessa era stata precedentemente sottoposta)”; Cass.10.4.2018 n. 8773; Cass. 29.1.2013 n. 2038).
Dal momento che l'onere della prova del nesso causale è a carico del danneggiato e non è stato assolto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Tali considerazioni in ordine all'assenza del nesso causale assorbono ogni altro profilo, nulla potendo aggiungere neppure le prove orali dedotte dall'attore, stante l'accertata distruzione della documentazione relativa ai donatori delle sacche ematiche utilizzate nel 1986.
L'appello deve, dunque, essere rigettato.
APPELLO INCIDENTALE
Con unico motivo di appello incidentale condizionato il ha riproposto l'eccezione di CP_1 prescrizione già formulata in primo grado e respinta dal Tribunale.
Il rigetto dell'appello e dunque della domanda attorea rende evidentemente superfluo l'esame dell'appello incidentale.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite sopportate da controparte, in forza del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate dal per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come CP_1 aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato
(euro 221.190,65), dell'attività difensiva svolta, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro
9.991,00, di cui euro 2.977,00 per studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 5.103,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
6020/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione Decima, pubblicata in data 13.6.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare al , a titolo di rimborso delle spese di Persona_7 Controparte_1 lite del grado di appello, la somma di euro 9.991,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
LO MA
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. LO MA Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 3552/2024, promossa in grado d'appello,
da
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente tra loro- dall'Avv. Angela Di Vasto (C.F. del Foro di Milano e dall'Avv. C.F._2
ER BO (C. F. , ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio di C.F._3
Saronno (VA), Via San Giuseppe 117, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (cod. fisc.
- , domiciliataria in Via Freguglia n. 1; P.IVA_2 Email_1
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 6020/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione Decima, dott.
pagina 1 di 17 MI SP, pubblicata in data 13.6.2024, nel procedimento rg 20963/2022.
OGGETTO: infezione da emotrasfusioni.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 4.11.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presento appello ed in modifica/riforma/annullamento dell'impugnata sentenza n. 6020/2024, Rep. 5231/2024, emessa dal Tribunale di Milano – Sez. X, in data 13.06.2024, dal Giudice – Dott. MI SP, pubblicata nella medesima data e non notificata, ad esito del procedimento avente rg 290963/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accogliere le domande svolte in primo grado di giudizio ed in particolare: In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare, per tutte le argomentazioni di cui alla narrativa, la responsabilità del
[...]
(C. F. ), in persona del in carica, nella causazione dei danni tut CP_1 P.IVA_1 CP_2 emotrasfusione infetta causalmente provocati al Sig. (C.F. ) in Parte_1 C.F._1 occasione del ricovero ospedaliero presso l'Osp. Marino di Cagliari nel 1986; per l'effetto, condannare il
, in persona del al pagamento in favore dell'attore del risarcimento ex art. Controparte_1 CP_3 2043 C.c. del danno biologico, morale con personalizzazione massima causato all'attore nella misura di complessivi € 221.190,65 (di cui € 187.064,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 34.126,65 a titolo di pagina 2 di 17 personalizzazione massima nella misura del 27% sul danno biologico di € 126.395,00), ovvero nella diversa maggiore o minore misura che verrà determinata in sede istruttoria a mezzo CTU medico legale, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo. In via istruttoria: Ammettere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e nello specifico le istanze articolate in primo grado qui di seguito integralmente trascritte: A) ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi: 1) Vero che la Dott.ssa , nel 2019, ha indicato al Sig. la possibilità che i donatori di cui Testimone_1 Pt_1 alle sacche di sangue utilizzate per le trasfusioni eseguite sulla sua persona nel corso dell'intervento chirurgico e nel post operatorio, presso l'Ospedale Marino di Cagliari, nell'agosto del 1986 (v. doc. 1 cartella clinica: unità Pe Pe Per_ 14930 donatore , unità 15584 donatore , unità n. 15693 donatore ), erano prive dei documenti contenenti i controlli sull'idoneità del sangue alla trasfusione?
2) Vero che tali controlli, che devono corredare ogni unità di sangue, erano già all'epoca dell'intervento chirurgico sul Sig. necessari e obbligatori? Pt_1
3) Vero che è stata la Dott.ssa , nel 2019 a suggerire al Sig. la possibilità che l'infezione Testimone_1 Pt_1 da HIV, diagnosticatagli successivamente nel 1991, avrebbe potuto ricondursi eziologicamente alle trasfusioni ricevute nel mese di agosto 1986?
4) Vero che la Dott.ssa , nell'anno 2019 ha svolto delle indagini sui donatori indicati nella cartella Testimone_1 Pe Pe clinica (v. doc. 1, cartella clinica: unità 14930 donatore , unità 15584 donatore , unità n. 15693 donatore Per_
) dell'operazione chirurgica eseguita sul Sig. presso l'Ospedale Marino di Cagliari nell'agosto del 1986? Pt_1
5) Vero è che la Dott.ssa ha riscontrato all'epoca delle sue indagini che un donatore tra quelli di cui alle Tes_1 emotrasfusioni ricevute d era deceduto? Pt_1
6) Vero che Lei ha avuto una relazione matrimoniale con il Sig. dal dicembre 2003 al giugno 2008 e Pt_1 che questi, già a conoscenza della propria malattia da HIV, ha inteso privarsi della possibilità di avere figli per evitare il pericolo e la possibilità di trasmetterla, mettendola a conoscenza di tale decisione? Si indicano a testi anche a eventuale prova contraria,
pagina 3 di 17 sui capitoli da 1 a 5 la Dott.ssa , presso UOC Medicina Legale sede di Legnano, e sul capitolo 6 la Testimone_1 Signora di Milano: Persona_3 ordinare al , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 l'esibizione della documentazione afferente i donatori di sangue indicati nella cartella clinica dell'Ospedale Pe Pe Marino (v. doc. 1, cartella clinica: unità 14930 donatore , unità 15584 donatore , unità n. 15693 donatore Per_
) in relazione all'intervento chirurgico dell'agosto del 1986 del Sig. e tutta la documentazione Pt_1 relativa agli stessi ed in possesso del , sia in epoca precedente che successiva alle Controparte_1 trasfusioni per cui è causa. Tali docu per conoscere i fatti della causa, in relazione ai controlli eseguiti sulle sacche di sangue, sull'idoneità dei donatori e se i donatori stessi, successivamente al 1986, abbiano continuato ad essere idonei per la donazione ed abbiano proseguito attività di donazione. C) ammettere CTU medico legale che – raccolta la documentazione clinica sulle sacche di sangue individuate in atti ed esperite le indagini tecniche ritenute necessarie – accerti l'idoneità del sangue (unità 14930 Per_ donatore TO, unità 15584 donatore TO, unità n. 15693 donatore ) utilizzato per le trasfusioni effettuate sulla persona del Sig. a provocare la contrazione del viru HIV. Ciò anche espletando l'esame della Pt_1 documentazione medica in atti, della documentazione medica reperita attraverso l'ordine di esibizione in capo al della Salute e dell'esame sulle persone dei donatori, ed in caso questi siano deceduti, anche CP_1 disponendo l'esame autoptico per rilevare la presenza di infezione da virus HIV, previo ordine giudiziale di riesumazione straordinaria del cadavere. D) Si chiede inoltre CTU medico legale sulla persona del Sig. per accertare e Parte_1 quantificare tutti i danni da egli patiti: accertare la natura e l'entità dei danni fisici tutti patiti dal Sig. e Pt_1 dell'invalidità in rapporto causale con l'evento per cui è causa, la durata dell'inabilità temporanea assoluta e relativa e i postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psico fisica globale, ai fini del calcolo della quantificazione del risarcimento del danno dovuto dal , in persona del Controparte_1 Ministro p. t., con riserva sin da ora di nominare proprio consulent Con vittoria di competenze e spese relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. Con osservanza. Saronno, 03.09.2025
pagina 4 di 17 Avv. Angela Di Vasto Avv. ER BO
pagina 5 di 17 PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- nel merito, in via principale: respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, o comunque accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte appellante.
- nel merito, in via subordinata: determinare l'eventuale importo dovuto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno, tenendo conto degli elementi e delle circostanze evidenziate in narrativa, tra cui: il concorso della stessa nella determinazione e/o nell' aggravamento del danno.
- in via incidentale condizionata: nella denegata ipotesi in cui le pretese di parte appellante dovessero essere riconosciute in tutto o in parte fondate, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della relativa parte della sentenza gravata, dichiararle prescritte. Con vittoria di spese e compensi di lite. Milano, 4 settembre 2025 L'Avvocato dello Stato Cristina Bertagni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subìto in conseguenza
[...] dell'infezione da virus HIV a seguito di plurime trasfusioni effettuate dallo stesso in occasione di un intervento chirurgico eseguito presso l'Ospedale Marino di Cagliari il 15.08.1986, infezione rimasta latente e conosciuta solo nel 1991.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva in Controparte_1 via principale l'intervenuta prescrizione del diritto;
in subordine contestava il nesso di causa tra le emotrasfusioni a cui era stato sottoposto il signor e il contagio da virus HIV e in estremo Pt_1 subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di farsi applicazione, ai fini della quantificazione del risarcimento, dell'art. 1227 c.c., nella misura in cui controparte, avendo comunque tenuto dei comportamenti ad alto rischio, aveva contribuito alla causazione del danno.
All'udienza del 60218.10.2022, il Giudice concedeva, su concorde istanza delle parti, i termini ex art. 183, c. 6 c.p.c.; con ordinanza del 09.01.2023 disponeva CTU medico-legale documentale, nominando consulente d'ufficio il dott. . Persona_4
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 09.11.2023, le parti chiedevano di fissarsi
pagina 6 di 17 udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2024. In tale data le parti precisavano le conclusioni come da fogli già depositati in via telematica e, su invito del giudice a conciliare la lite, parte attrice chiedeva un breve rinvio per poter valutare con la controparte la conciliazione della lite. Il Giudice rinviava sempre per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.04.2024.
All'udienza del 23.04.2024, le parti richiamavano le conclusioni già assunte all'udienza del
20.02.2024 e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 13.06.2024 assegnando termine alle parti per brevi note conclusive.
Nella successiva udienza del 13.06.2024, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Il Tribunale di Milano con sentenza n 6020/2024, pubblicata il 13.6.2024, così statuiva: “Il
Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande, eccezioni e istanze proposte dall'attore pone le spese della c.t.u. a carico dell'attore; dichiara Parte_1 integralmente compensate tra le parti le spese processuali”.
In sostanza il Tribunale, confermato il rigetto delle istanze istruttorie attoree, ritenute irrilevanti per la decisione, respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dal , sul presupposto che il CP_1 momento in cui l'attore aveva potuto avere piena consapevolezza della sua malattia coincideva con la richiesta della prestazione indennitaria di cui alla L. 210/1992, effettuata in data 02.07.2018. Qualificata la domanda come azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., aderendo alle conclusioni della CTU, svolta in corso di causa, il primo giudice riteneva che, già in epoca anteriore agli anni Novanta, esisteva una pluralità di fonti normative da cui derivavano obblighi di controllo e di vigilanza, da parte del , CP_1 in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, ma affermava che, nel caso di specie, non aveva dato prova del nesso causale tra l'infezione HIV contratta e le Parte_1 trasfusioni di sangue, cui era stato sottoposto nel 1986. Evidenziava, infatti, che l'anamnesi del paziente era positiva per altri fattori di rischio di contrarre il virus HIV, in particolare: abuso di eroina per via endovenosa, seppur in maniera non continuativa fra il 1983 ed il 1984 e rapporti sessuali occasionali con circa 3-4 partners diversi nel periodo successivo. Inoltre nel 1985 il era stato ricoverato per Pt_1 epatite acuta virale di tipo B, infezione con modalità di trasmissione molto simili a quelle dell'HIV; tale circostanza costituiva possibile indice di comportamenti a rischio non cautelati, in particolare connessi alla tossicodipendenza. Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, con argomentazioni logiche condivise da quest'ultimo, aveva risposto al quesito affermando che il nesso causale fra le emotrasfusioni e l'infezione da virus HIV per il sig. era da considerarsi possibile, ma non Pt_1
pagina 7 di 17 valutabile in termini di “più probabile che non”. Difettando la prova del nesso causale, il cui onere era a carico di parte attrice, il primo giudice perveniva, pertanto, al rigetto della domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
Si costituiva il contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della Controparte_1 sentenza impugnata. A sua volta proponeva appello incidentale condizionato contro la pronuncia del
Tribunale, riproponendo l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado e respinta dal Tribunale.
All'esito della prima udienza del 3.6.2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 4.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del
12.11.2025.
APPELLO PRINCIPALE
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di accertamento del nesso causale.
In particolare, il criterio del “più probabile che non” avrebbe imposto, secondo la difesa di una valutazione quantitativa che consentisse, rispetto alle varie forme di contagio, di stabilire Pt_1 la prevalenza di una sulle altre. Il primo giudice, invece, non aveva indicato quale fonte di contagio fosse
“più probabile che non” tra trasfusione, pregressa epatite B, tossicodipendenza e comportamenti sessualmente a rischio.
Inoltre, il primo giudice non ha valorizzato, a detta dell'appellante, gli elementi documentali emergenti in atti, ossia che il aveva assunto saltuariamente eroina, nel periodo dal 1983 al 1984, Pt_1 per via endovenosa per circa 10 episodi, ma mediante siringhe monouso e H2O distillata personale. Tali cautele escludevano un rischio di contagio, che è invece connesso all'uso promiscuo di siringhe, non pagina 8 di 17 sussistente nel caso in esame. Quanto ai comportamenti sessualmente a rischio, poi, l'appellante aveva dichiarato di avere avuto 3-4 partners, ma di aver sempre trattenuto rapporti protetti. In ordine, infine, all'epatite B contratta nel 1985, la difesa di evidenzia che tale patologia può contrarsi non solo Pt_1 per via sessuale e uso promiscuo di aghi infetti, ma anche in altri modi.
L'appellante assume, inoltre, che la stessa CTU ha acclarato che la conta leucocitaria, sia nel ricovero del 1985, sia in quello del 1986, non era tale da far sospettare una infezione HIV in corso.
Pertanto, in assenza di pratiche sessuali a rischio e di uso promiscuo di siringhe, il contagio, nel caso di specie, non potrebbe che discendere dall'emotrasfusione, non avendo controparte, come era suo onere, fornito documentazione sul controllo e l'idoneità del sangue trasfuso.
Col secondo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Tribunale di non ammettere le prove testimoniali dedotte dal medesimo.
In particolare, richiama l'importanza della teste Dott.ssa , che aveva conosciuto l'attore Tes_1 presso la CMO di Milano tra il 2018 e il 2019 e che gli aveva riferito dell'esistenza della documentazione relativa ai donatori. Evidenzia che tali informazioni avrebbero consentito di reperire quanto meno l'anagrafica dei donatori, onde tracciare la loro idoneità alle donazioni.
In sede di CTU era poi emersa la distruzione della documentazione clinica relativa alle sacche di sangue, distruzione che configura un danno per l'attore, che non può patirne le conseguenze.
I motivi di appello formulati da -che, in quanto intimamente connessi, possono Parte_1 essere congiuntamente esaminati- sono infondati.
In sostanza, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del nesso causale tra le emotrasfusioni, cui è stato sottoposto nel 1986, e l'infezione HIV contratta dal medesimo e scoperta nel
1991.
Come noto, anche in ambito civile, per la causalità materiale viene adottata una concezione condizionalistica, secondo cui un fatto è causa di un altro se, togliendo il primo, il secondo non si sarebbe verificato. Tale impostazione è, tuttavia, temperata dal concetto di causalità adeguata, definita anche della “regolarità causale”, che esclude quegli eventi che -ad una valutazione "ex ante"- appaiono del tutto inverosimili, consentendo di tener conto come causa giuridicamente rilevante solo di quei fattori che, in base alle conoscenze disponibili al momento del fatto, erano idonei a provocare l'evento in modo normale e non eccezionale.
Secondo la Suprema Corte il condizionamento tra due fatti è inteso in senso probabilistico e si fonda su una probabilità logica e non statistica. La probabilità logica, anche detta relativa, consente di pagina 9 di 17 ritenere che un fatto ne abbia causato un altro sebbene non via sia certezza assoluta scientifica, matematica o storica del nesso di condizionamento tra l'uno e l'altro. Detta probabilità, infatti, si fonda su leggi scientifiche, sulla statistica o su massime di esperienza, ma tali elementi, di per sé, non bastano, dovendo gli stessi essere calati nel caso concreto e soppesati con tutte le altre circostanze emerse nel singolo procedimento. La probabilità logica implica un giudizio di plausibilità, che è connesso al grado di fiducia che può essere attribuito a una determinata serie causale. In particolare, un fatto potrà dirsi probabilmente causa di un altro se era teoricamente idoneo a produrlo e nel caso concreto non emergano circostanze di fatto idonee a inficiarne l'efficacia causale. Pertanto, in primo luogo occorre verificare se esistano leggi scientifiche, dati statistici o massime di esperienza che consentano in astratto di affermare che un fatto è conseguenza di un altro e poi deve verificarsi se, nel singolo caso concreto, tali leggi e massime di esperienza siano idonee a spiegare, con ragionevole probabilità, il nesso di causa e se non sussistano altre più plausibili circostanze che escludano il nesso di derivazione del secondo fatto dal primo.
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, non basta che il ragionamento del giudice del merito sul nesso causale si fondi sugli elementi che lo rendono probabile, dovendosi dar conto anche dell'assenza, nel caso specifico, di altre plausibili cause. La relazione eziologica, infatti, è da escludere se nel caso concreto il nesso di condizionamento appare solo possibile e non anche probabile.
In particolare, in presenza di una pluralità di possibili cause, quella logicamente probabile è, tra tutte le ipotesi teoricamente possibili, la causa maggiormente probabile;
tale principio, detto “della probabilità prevalente” o “della preponderanza dell'evidenza” è stato stabilito per la prima volta dalle
Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 576 del 2008, che così si è espressa in punto accertamento del nesso causale proprio in materia di infezione derivante da emotrasfusioni: “In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante"
- del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del (oggi ), anche prima dell'entrata in Controparte_4 Controparte_1 vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con pagina 10 di 17 riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata CP_1 tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. SU n. 576 del 11.1.2008).
Dunque, confrontando le varie possibili cause alternative, quella giuridicamente rilevante è la causa che, confrontata con le altre, appare più probabile, sulla scorta di una valutazione globale e complessiva di tutti gli elementi disponibili nel caso specifico. Infatti “in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. n. 25884 del 2.9.2022).
Anche recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico” (Cass. n. 5922 del 5.3.2024).
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, può osservarsi quanto segue.
Nel 1991 è stato accertato che è affetto dal virus HIV, a seguito di screening Parte_1 effettuato dal medesimo “per matrimonio” (ctu p. 3).
pagina 11 di 17 In astratto il ctu ha spiegato che “la trasmissione del virus avviene per via ematica parenterale, ossia (trasfusione di sangue, emoderivati, emocomponenti, uso promiscuo di siringhe ed aghi infetti), sessuale (omo ed etero), materno-fatale (trans placentare, canale del parto, allattamento al seno)” (ctu p. 11). Il ctu ha precisato che “Tali modalità di contagio, soprattutto la prima, sono analoghe a quelle dei virus delle epatiti B e C (HBV, HCV)”. Fatta tale premessa, il consulente del Tribunale ha chiarito che “sono considerate categorie a rischio:
-maschi o donne multipartner con rapporti non protetti o partner di soggetti infetti,
-tossicodipendenti per via endovenosa che usano strumenti condivisi,
-emofilici e politrasfusi, categoria che, ovviamente, dopo l'implementazione degli screening sui
Donatori e del trattamento profilattico degli emoderivati, si è, quasi, azzerata.
-figli di coppie sieropositive”.
In ordine alle stime statistiche sul rischio di infezione connesso alle trasfusioni di sangue, relativamente al periodo 1987-1993, il CTU ha riportato i seguenti dati: “1/68.000 Unità trasfuse (1987
Kleinmann U.S.A.), 1/153.000 > 1/28.000 (se trasfuse 5-6 Unità) (Cumming 1989 U.S.A.), 1/225.000
Unità (Petersen 1992 U.S.A.), 1/40.000 Unità (Donahue 1990 U.S.A.), 1/580.000 (Couroucè 1993
Francia), 1/50.000 (Mozzi 1992 Italia)”.
Ciò premesso sulle possibili cause, in astratto, dell'infezione HIV, sulla scorta delle evidenze scientifiche e statistiche disponibili, deve verificarsi, nel caso concreto oggetto di causa, quale sia stata la causa più probabile di infezione per il sig. Parte_1
In particolare, potrà accertarsi per quest'ultimo una relazione eziologica tra emotrasfusioni e infezione qualora l'ipotesi del contagio imputabile alle infusioni -cui è stato sottoposto nel 1986- risulti più probabile di altre forme di contagio.
Va tenuto presente che le forme di infezione prospettabili sono tra loro alternative e non concause, in quanto il virus è stato contratto con una di tali modalità in astratto possibili.
In particolare, le cause di infezione che si possono prospettare, nel caso di specie, per il sig. sono diverse: le trasfusioni di sangue cui è stato sottoposto nel 1986, i comportamenti Pt_1 sessualmente a rischio e l'assunzione di eroina per via endovenosa, fattori tutti intervenuti prima del
1991, quando la malattia è stata scoperta.
Quanto alle trasfusioni, il non è riuscito, nel caso di specie, a risalire ai donatori e a CP_1 dare prova dell'idoneità del sangue trasfuso, in quanto gli archivi del 1986 sono andati distrutti per un allagamento, per cui, in astratto, le emotrasfusioni possono essere state causa del contagio. Inoltre, dalla cartella clinica relativa al ricovero del 1986 emerge che erano state trasfuse ben sei sacche di sangue, un pagina 12 di 17 numero che potenzialmente espone a un rischio maggiore rispetto a quello corso da chi è stato sottoposto a meno di cinque trasfusioni, secondo i dati statistici sopra riportati.
Tuttavia, risultano, nel caso in esame, altri fattori che possono aver veicolato l'infezione, con pari efficacia causale.
Sentito dal CTU in sede di operazioni peritali, il sig. ha riferito le seguenti informazioni: Pt_1
“… Conferma che, nel periodo 1983 – 1984 ha abusato di sostanze stupefacenti (eroina) per via endovenosa per alcuni mesi, per circa 10 episodi, e riferisce di avere utilizzato siringhe monouso con
H2O distillata anch'essa personale. Per quel che riguarda le abitudini sessuali, segnala rari rapporti sessuali protetti fino al 1986 e, successivamente, fino al 2000 circa con altre partner (circa 3-4) sempre frequentate con protezione. Dal 2010 al 2016 ha vissuto in Thailandia e dal 2019 è divenuto omosessuale”.
Nelle dichiarazioni rese in sede di CTU, nel maggio 2023, l'appellante ha, dunque, ammesso di aver assunto eroina per via endovenosa, ma ha precisato di aver sempre fatto uso di siringhe monouso con H2O distillata personale, e ha pure ammesso di aver avuto più partner, subito aggiungendo di averle frequentate con protezione.
Tuttavia, dalla documentazione medica in atti emergono informazioni diverse, in quanto risultano sia la tossicodipendenza, senza le precauzioni solo oggi riferite, sia comportamenti sessualmente a rischio, che non avrebbero avuto ragione di essere segnalati e così qualificati, nel caso fossero stati veramente sempre trattenuti con protezione, come dichiarato dal al CTU nel 2023. Pt_1
In particolare, dalla cartella clinica ambulatoriale per infezione da HIV del Centro Trasfusionale dell'Ospedale di Saronno, in seguito di OL (MI), in data 8.05.1991 si legge: “… Politrauma nel 1986
e politrasfusioni a Cagliari (6 Unità). Dal 1986 al 1989 rapporti sessuali con partner potenzialmente a rischio. Da allora solo rapporti protetti”.
Tale annotazione in cartella non può che essere riferita alle dichiarazioni all'epoca rilasciate dallo stesso sig. che dunque aveva ammesso di aver avuto rapporti con partner potenzialmente a Pt_1 rischio per quattro anni, dal 1986 al 1989, e di aver poi iniziato a intrattenere rapporti protetti solo dopo il 1989. Tali affermazioni dell'appellante devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle oggi rese al CTU, sia perché nel 1991 i fatti riferiti erano molti più vicini nel tempo e dunque il ricordo degli stessi era sicuramente più nitido, sia perché non vi era interesse, allora, a rilasciare dichiarazioni in un senso piuttosto che in un altro.
Anche quanto alla tossicodipendenza, nella cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale di Saronno (VA), Divisione di Medicina I, dal 6 al 20.7.1985, per epatite, si legge alla voce Per_5 all'ingresso”: “ha iniziato circa un anno fa ad assumere saltuariamente sostanze stupefacenti per via pagina 13 di 17 e.v.”. Pure in questo caso il non aveva precisato di aver fatto sempre uso di siringhe monouso Pt_1 con acqua distillata personale, eppure la circostanza non era priva di rilievo neppure allora, posto che il ricovero era per “epatite acuta virale tipo B”, come attestato nella diagnosi di dimissione riportata in cartella clinica.
La sussistenza di comportamenti a rischio, sia sul piano delle abitudini sessuali, sia per la tossicodipendenza, appare poi trovare un riscontro proprio nella contrazione da parte del Baglione dell'epatite virale acuta di tipo B nel 1985, che, come sottolineato dal CTU, presenta modalità di trasmissione sostanzialmente sovrapponibili al virus HIV. Né l'appellante ha dedotto prove testimoniali volte eventualmente a dimostrare che il medesimo -contrariamente a quanto dichiarato nelle cartelle cliniche sopra citate- aveva sempre intrattenuto rapporti sessuali protetti e si era iniettato eroina solo con siringhe monouso, usando acqua distillata personale.
Per quanto concerne, infine, la conta linfocitaria, il consulente d'ufficio -con ragionamento tecnico, immune da vizi logici, che pertanto la Corte fa proprio- si è così espresso: “l'analisi della conta linfocitaria assoluta, registrata in occasione del ricovero presso l'Ospedale di Cagliari e risultata nei limiti di norma, proposta come metodo surrogato dal Consulente di Parte Attrice, non è certamente dirimente in merito. Infatti: -non è la conta assoluta dei linfociti periferici ma la conta delle sottopopolazioni CD4 e CD8, il rapporto fra le 2 e quello fra i linfociti assoluti e i CD4 a poter dare un'indicazione, seppur generica, di una possibile infezione da HIV in atto e tali informazioni in relazione al ricovero oggetto di causa non sono, ovviamente, disponibili essendo la diagnosi di HIV successiva di
5 anni. -peraltro, nella vicenda in esame, i linfociti assoluti, anche nel prosieguo della storia clinica, sono sempre risultati nei limiti di norma. Ne consegue che, anche questa possibilità, con tutti i suoi limiti, non può essere presa in considerazione per meglio bilanciare in termini probabilistici il nesso causale”.
Alla luce degli elementi sopra riassunti, il CTU ha così concluso: “Da quanto appena esposto, è evidente l'impossibilità di potere esprimere un giudizio probabilistico sul nesso causale fra trasfusioni del 1986 e infezione da HIV, diagnosticata dopo 5 anni, in quanto le tre diverse possibili fonti di contagio, all'epoca, presentavano la stessa efficienza lesiva e non vi è modo di poter escludere / ammettere l'una o le altre in termini di “più probabile che non”. Ne consegue che l'unico giudizio che si può proporre in relazione al nesso causale fra trasfusioni e infezione da HIV è quello della possibilità.
Per concludere: da queste premesse e considerazioni, non si può che esprimere un giudizio di possibilità più che di probabilità di nesso causale fra le trasfusioni dell'Agosto 1986 e l'infezione da HIV”.
La Corte, riletti i dati clinici emergenti dalla documentazione sanitaria in atti anche alla luce dei rilievi critici mossi dall'appellante, condivide la conclusione cui è pervenuto il CTU.
pagina 14 di 17 La difesa di ha cercato, infatti, di neutralizzare la rilevanza delle cause alternative di Pt_1 contagio facendo leva sulle dichiarazioni rese dal medesimo nel 2023 al consulente d'ufficio circa le cautele adottate quando era tossicodipendente e negli anni in cui aveva trattenuto rapporti sessuali con diversi partners.
Tuttavia, tali precisazioni non emergono dalle cartelle cliniche dell'epoca, in cui erano stati segnalati rapporti sessuali a rischio e l'assunzione di eroina per via endovenosa.
Tali comportamenti, che risalgono proprio all'epoca di interesse, ossia agli anni immediatamente precedenti alla scoperta del contagio per HIV, avvenuta nel 1991, appaiono, inoltre, trovare un ulteriore riscontro, nel caso di specie, nella contrazione dell'epatite B nel 1985, quando già da un anno il Pt_1 assumeva eroina per via endovenosa.
Dal momento che, come evidenziato dal consulente d'ufficio, i comportamenti a rischio, sessuali o per l'assunzione di droghe per via venosa, hanno potenzialmente pari efficacia causale rispetto alle emotrasfusioni per la contrazione del virus HIV, non è possibile, nel caso di specie, concludere che il contagio dell'appellante sia avvenuto con maggiore probabilità tramite infusioni di sangue, tenuto conto della storia personale del Per_6
Se è vero, infatti, che, in astratto, il numero di sacche ematiche trasfuse può aver aumentato sul piano statistico la possibilità di infezione, deve tuttavia rilevarsi, in concreto e con riferimento al caso specifico, che i comportamenti a rischio -costituenti cause alternative di trasmissione del virus- sono stati ammessi in epoca non sospetta dallo stesso e sembrano trovare riscontro nella contrazione Pt_1 dell'epatite B nel 1985; inoltre tali condotte si collocano nei medesimi anni in cui sono intervenute le trasfusioni e la contrazione dell'infezione è stata riscontrata a distanza di cinque anni dalle infusioni, in occasione di un controllo di screening. Tali elementi, complessivamente valutati, non consentono di ritenere le infusioni di sangue causa del contagio dell'appellante più probabile rispetto altre forme di trasmissione del virus prospettabili nel caso specifico.
Pertanto, l'ipotesi di contagio da emotrasfusioni, nel caso oggetto di causa, appare meramente possibile, ma, non essendo più probabile delle cause alternative concretamente riferite al caso specifico, non può assurgere a causa giuridicamente rilevante (cfr Cass. n. 2474 del 3.2.2021: “In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Nella pagina 15 di 17 specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di indennizzo ex l.n.
210 del 1992, avanzata dai genitori di una minore rimasta invalida al 100%, sul presupposto che la c.t.u. svolta in grado d'appello aveva consentito di instaurare una relazione di mera possibilità - e non già di rilevante probabilità scientifica – tra le gravi patologie occorse alla minore e le vaccinazioni cui la stessa era stata precedentemente sottoposta)”; Cass.10.4.2018 n. 8773; Cass. 29.1.2013 n. 2038).
Dal momento che l'onere della prova del nesso causale è a carico del danneggiato e non è stato assolto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Tali considerazioni in ordine all'assenza del nesso causale assorbono ogni altro profilo, nulla potendo aggiungere neppure le prove orali dedotte dall'attore, stante l'accertata distruzione della documentazione relativa ai donatori delle sacche ematiche utilizzate nel 1986.
L'appello deve, dunque, essere rigettato.
APPELLO INCIDENTALE
Con unico motivo di appello incidentale condizionato il ha riproposto l'eccezione di CP_1 prescrizione già formulata in primo grado e respinta dal Tribunale.
Il rigetto dell'appello e dunque della domanda attorea rende evidentemente superfluo l'esame dell'appello incidentale.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite sopportate da controparte, in forza del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate dal per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come CP_1 aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato
(euro 221.190,65), dell'attività difensiva svolta, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro
9.991,00, di cui euro 2.977,00 per studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 5.103,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
6020/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione Decima, pubblicata in data 13.6.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare al , a titolo di rimborso delle spese di Persona_7 Controparte_1 lite del grado di appello, la somma di euro 9.991,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
LO MA
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