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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.464 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la ordinanza di estinzione del giudizio iscritto al n.221/2013 R.G. emessa dal Tribunale di
Lagonegro in composizione monocratica il 19.2.2024 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaella Perrupato presso il cui studio in Atena Lucana, alla Via Vic. Maglianello II n.6, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
APPELLATA
a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza dell'11.2.2025.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione del 16.9.2024 la sig.ra proponeva appello avverso la Parte_1
ordinanza emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 19.2.2024 e pubblicata in pari data, con la quale era stata dichiarata la estinzione del giudizio iscritto al n.221/2013 R.G. ed era stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo in ragione della mancata riassunzione del processo entro il termine perentorio previsto dall'art.50 c.p.c.
Non si costituiva in giudizio l . Controparte_1
Per effetto di decreto presidenziale depositato il 20.12.2024 l'udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 14.1.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato nessuna delle parti depositava le note scritte sicché la Corte con provvedimento pubblicato il 14.1.2025 fissava nuovo termine perentorio sino all'11.2.2025, h. 9,00, per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.
Il nuovo termine perentorio giungeva a scadenza senza che nessuna delle parti costituite depositasse le note scritte.
MOTIVI della DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art.127 ter co.4 c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte entro due successivi termini, perentori per legge, fissati dalla Corte.
L'art.127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, al comma 4 stabilisce espressamente che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine
o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”. L'art.127 ter co.4 c.p.c. è stato introdotto dal D.Lgs. n.149/2022 ed a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili già pendenti davanti alla Corte di Appello a quella data.
A norma dell'art.307 ult.co.c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69 – “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. A norma dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti è stato instaurato in primo grado nell'anno 2013, sicché
l'art.307 ult.co. c.p.c. nella nuova formulazione trova senz'altro applicazione.
Peraltro, la disposizione processuale dell'art.307 ult.co. c.p.c. anche nella sua precedente formulazione prevedeva che l'estinzione del processo per inattività delle parti venisse dichiarata con sentenza del collegio se dinanzi a questo essa fosse stata eccepita.
Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In conclusione, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori ex art.127 ter c.p.c. fissati per due volte consecutive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo.
In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il pag. 2 passaggio in giudicato del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la ordinanza di estinzione del giudizio iscritto al n.221/2013 R.G. emessa dal Tribunale di
Lagonegro in composizione monocratica il 19.2.2024 e pubblicata in pari data, appello proposto da con atto di citazione del 16.9.2024 nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e
[...]
deduzione respinta, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.;
- Dichiara il passaggio in giudicato della ordinanza di estinzione del giudizio iscritto al n.221/2013 R.G. emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
19.2.2024 e pubblicata in pari data;
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio.
Così deciso a Potenza, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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