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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4100/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GALATONE Parte_1
MARIA GIOVANNA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. GIGANTE Controparte_1
ELEONORA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente la trasformazione del rito in congiunto, alle condizioni di cui all'accordo depositato, debitamente sottoscritto dalle stesse con l'assistenza dei rispettivi difensori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/04/2024, ha adito Parte_1
questo Tribunale per sentir regolamentare il regime di affidamento, collocazione, frequentazione con il genitore non collocatario e stabilire il contributo al mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
12/02/2018), nati dalla relazione sentimentale intrattenuta con CP_1 - riconosciuti da entrambi i genitori -, deducendo che dopo aver
[...]
interrotto il rapporto di convivenza more uxorio con il resistente, questi non ha provveduto ai bisogni dei minori, i quali sono residenti con la madre a Massafra;
la ricorrente ha chiesto, quindi, l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione presso di sé, la regolamentazione dei tempi di intrattenimento del padre con i figli alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e la determinazione di un assegno di mantenimento per i figli di € 400,00 mensili, in ragione di
€200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat e la rifusione del 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente.
Il padre costituitosi in giudizio, favorevole riguardo alla Controparte_1
richiesta di affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, contestava, invece, le modalità d'incontro indicate in ricorso, chiedendo di poter incontrare i figli tutti i giorni, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e lavorativi del padre;
domandava altresì che fosse fissato in € 300,00 il contributo al mantenimento dei minori, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio, adducendo di essere stato assunto, dal 14/05/2024, con contratto di lavoro biennale, con la qualifica di operaio, occupazione che però non gli assicurava una stabilità lavorativa ed economica.
All'udienza dell'08/01/2025 le parti comparivano personalmente innanzi al
Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 c.p.c., le parti chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme all'accordo depositato in atti, debitamente sottoscritto dalle parti personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate in data 09/04/2025 risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento dei figli minori , nato a [...] il [...], e Persona_3
nata a Taranto il [...], in [...] alle condizioni di cui Persona_4 all'accordo sottoscritto dalle parti con l'assistenza dei rispettivi difensori, depositato in data 09/04/2025, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4100/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GALATONE Parte_1
MARIA GIOVANNA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. GIGANTE Controparte_1
ELEONORA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente la trasformazione del rito in congiunto, alle condizioni di cui all'accordo depositato, debitamente sottoscritto dalle stesse con l'assistenza dei rispettivi difensori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/04/2024, ha adito Parte_1
questo Tribunale per sentir regolamentare il regime di affidamento, collocazione, frequentazione con il genitore non collocatario e stabilire il contributo al mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
12/02/2018), nati dalla relazione sentimentale intrattenuta con CP_1 - riconosciuti da entrambi i genitori -, deducendo che dopo aver
[...]
interrotto il rapporto di convivenza more uxorio con il resistente, questi non ha provveduto ai bisogni dei minori, i quali sono residenti con la madre a Massafra;
la ricorrente ha chiesto, quindi, l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione presso di sé, la regolamentazione dei tempi di intrattenimento del padre con i figli alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e la determinazione di un assegno di mantenimento per i figli di € 400,00 mensili, in ragione di
€200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat e la rifusione del 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente.
Il padre costituitosi in giudizio, favorevole riguardo alla Controparte_1
richiesta di affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, contestava, invece, le modalità d'incontro indicate in ricorso, chiedendo di poter incontrare i figli tutti i giorni, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e lavorativi del padre;
domandava altresì che fosse fissato in € 300,00 il contributo al mantenimento dei minori, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio, adducendo di essere stato assunto, dal 14/05/2024, con contratto di lavoro biennale, con la qualifica di operaio, occupazione che però non gli assicurava una stabilità lavorativa ed economica.
All'udienza dell'08/01/2025 le parti comparivano personalmente innanzi al
Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 c.p.c., le parti chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme all'accordo depositato in atti, debitamente sottoscritto dalle parti personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate in data 09/04/2025 risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento dei figli minori , nato a [...] il [...], e Persona_3
nata a Taranto il [...], in [...] alle condizioni di cui Persona_4 all'accordo sottoscritto dalle parti con l'assistenza dei rispettivi difensori, depositato in data 09/04/2025, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara