Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00264/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01761/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2024, proposto da
Recosta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Luca e Simona Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tremestieri Etneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Freni e Patrizia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza presentata dalla ricorrente il 2 agosto 2024, a mezzo posta elettronica certificata; nonché di ogni altro atto o provvedimento anche istruttorio, antecedente o successivo comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente, ove occorra anche previa disapplicazione, di ottenere copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tremestieri Etneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza di accesso del 2 agosto 2024, parte ricorrente ha chiesto al Comune di Tremestieri Etneo (CT) di prendere visione ed estrarre copia degli atti della pratica edilizia relativa al permesso di costruire n. 3/2022 ed, in particolare, ha chiesto l’accesso alla seguente documentazione: “ 1) la istanza del 15 settembre 2021 unitamente ai documenti ad essa allegati; 2) la nota del 3 novembre 2021 unitamente ai documenti ad essa allegati; 3) la nota del 12 aprile 2022 unitamente ai documenti ad essa allegati. ”.
2. La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno sito nel Comune di Tremestieri Etneo (CT) riportato al N.T.C. Foglio 8 particella 1280, espone in punto di fatto quanto segue: a) di avere ottenuto dal Comune resistente, con provvedimento n.3 dell’11 luglio 2022, il permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un preesistente edificio; b) con nota del 19 giugno 2024 prot. n. 16860, il Comune ha dichiarato priva di effetti la S.C.I.A. in variante presentata dalla ricorrente; c) in data 20 giugno 2024, è stato disposto il sequestro del cantiere e, con nota del 15 luglio 2024 prot. n. 19299, è stato avviato un procedimento per la repressione di presunti abusi; d) detta nota è stata impugnata con ricorso pendente innanzi a Codesto On.le Tar col numero 1505/2024 RG; d) di avere presentato in data 2 agosto 2024 istanza di accesso ai documenti relativi alla pratica edilizia in questione, con particolare riguardo alla istanza di permesso di costruire coi relativi allegati, nonchè alla documentazione relativa alla Scia in variante, specificando l’interesse difensivo sotteso a detta istanza; e) il Comune, tuttavia, è rimasto silente.
3. Avverso il provvedimento tacito di diniego formatosi sulla predetta istanza, la ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento e per il riconoscimento del diritto di visione ed estrazione di copia della richiesta documentazione, ritenendo il diniego illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Tremestieri Etneo, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato per le seguenti ragioni: a) in data 1 agosto 2024, la società ricorrente ha avuto accesso agli atti relativi al permesso di costruire n. 3/2022; b) con successiva istanza di accesso in data 2 agosto 2024, l’amministratore unico della ricorrente ha chiesto la visione e l’eventuale estrazione di copia dei seguenti documenti specifici: istanza del 15.09.2021, note del 03.11.2021 e del 12.04.2022, e documenti allegati; c) nessuno dei soggetti titolari delle pratiche edilizie si è presentato nei giorni di ricevimento o in altre occasioni, rendendo impossibile soddisfare la richiesta che presupponeva la visione dei documenti e l’eventuale estrazione di copie.
5. In vista della trattazione in camera di consiglio, le parti hanno scambiato memorie e repliche con le quali hanno, in sostanza, ribadito le difese già svolte.
6. Alla camera di consiglio in data 15 gennaio 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
Osserva, in proposito, il Collegio che nell’istanza di accesso in data 2 agosto 2024, parte ricorrente ha specificato l’oggetto della pretesa ostensiva, consentendo in tal modo all’amministrazione di individuare i documenti richiesti, ed ha adeguatamente motivato la stessa; neppure appare dubbia la ricorrenza, nella fattispecie, di un “ interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ” (art. 22 della legge n. 241 del 1990).
Nessuna rilevanza può essere, peraltro, attribuita alla circostanza, rappresentata dalla difesa dell’Ente resistente, secondo cui l’impossibilità di soddisfare la richiesta sarebbe dipesa dal fatto che nessuno dei soggetti titolari delle pratiche edilizie, né dei tecnici delegati, si sarebbe presentato per visionare i documenti richiesti, per la troncante considerazione che, ai sensi dell’art. 25 della legge 241 del 1990, l’amministrazione ha comunque l’obbligo di rispondere alle istanze di accesso agli atti, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, con una risposta che può essere positiva, consentendo quindi l’accesso ai documenti richiesti, oppure negativa, motivando il diniego. Nel caso di specie, per contro, il Comune è rimasto silente con il conseguente formarsi di un diniego tacito per effetto dell’inutile decorso del termine di legge.
Deve, peraltro, per completezza rilevarsi che parte ricorrente: ha contestato in fatto le affermazioni del Comune, poiché l’accesso non sarebbe avvenuto e, comunque, non sarebbe stato documentato adeguatamente; ha rilevato che non sussiste nessuna pertinenza tra i due procedimenti, in quanto l’uno riguarderebbe la pratica edilizia e il permesso di costruire, mentre l’altro il procedimento repressivo.
8. Per quanto esposto, il ricorso merita di essere accolto e, per l’effetto, va ordinato al Comune di Tremestieri Etneo di consentire alla parte ricorrente l’accesso - sotto forma di presa visione ed estrazione di copia e previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria - dei documenti di cui all’istanza del 2 agosto 2024, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notificazione ove antecedente.
9. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del Comune di Tremestieri Etneo, a cui è addebitabile il diniego tacito di accesso
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento tacito di rigetto impugnato e ordina al Comune di Tremestieri Etneo di esibire al ricorrente la documentazione richiesta, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Tremestieri Etneo, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO