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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/07/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. AN OT, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4116 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. BONACCIO Parte_1 C.F._1
OV presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti
Opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. GIOIELLO VINCENZO presso il cui studio e indirizzo telematico
è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
Oggetto: somministrazione idrica. Opposizione a decreto ingiuntivo. n. 3167\2019 R.G.
1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato avanzava opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo, n. 3167/2019 R.G., emesso da questo Tribunale per l'importo di € 5.973,89; oltre interessi e accessori, su ricorso della odierna opposta che reclamava tale somma a titolo di pagamento di cinque fatture, come indicate ed in atti, relative ad un contratto di somministrazione idrica nella utenza sita in Gaeta, Via Papa Pio IX n.39 intestata all' opponente. A sostegno della opposizione il deduceva di non essere mai stato proprietario, possessore, o detentore di immobili siti nel Pt_1
Comune di Gaeta e di non aver mai usufruito dei servizi di nonché l'inesistenza Controparte_1 di alcun rapporto contrattuale tra le parti deducibile dalla mancata produzione del contratto di fornitura ad opera della controparte. Eccepiva, inoltre, la prescrizione annuale del credito, ex art. 2955, n. 5, c.c. e, in via gradata, quella quinquennale. Contestava, infine, le avverse pretese economiche ed i relativi consumi fatturati stante la propria dedotta estraneità dall'utenza indicata nelle fatture;
fatture di cui assumeva la inidoneità, unitamente agli altri documenti prodotti dalla controparte, a dimostrare l'esistenza del credito.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'odierna opposta, chiedendo il rigetto delle avverse difese, che contestava integralmente, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, per la condanna dell'opponente delle somme richieste con il monitorio, previo accertamento della loro debenza come da conclusioni di seguito riportate come precisate all'apposita udienza.
Dopo il deposito delle chieste memorie ex art. 183, 6° comma, cpc, la causa veniva istruita mediante acquisizione agli atti delle rituali produzioni documentali delle parti, l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito all'opponente e tentata, sebbene invano, la conciliazione.
Si perveniva così all'udienza ex art. 189 cpc alla quale le parti così precisavano le rispettive conclusioni: Per parte opposta: “”Voglia il Tribunale adito 1-) rigettare l'opposizione perché improcedibile, inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 890/2019; 2-) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revoca del decreto, accertare, in ogni caso, come dovute le somme richieste, o le minori somme ritenute di giustizia, e, per l'effetto, condannare l'opponente al relativo pagamento;
3-) emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni e conseguenziali. Con vittoria di spese. In via istruttoria e gradata, reitera l'istanza di verificazione, tempestivamente formulata”. Per parte opponente: “Piaccia al
2 Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, così giudicare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente comunque dichiarare nullo, Parte_1 invalido, inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere le domande avanzate dall'opposta in via monitoria perché le somme ivi richieste non sono dovute. Con vittoria di spese del giudizio oltre accessori di legge”
La causa, a seguito di scioglimento di riserva, veniva trattenuta in decisione con provvedimento del
15 marzo 2025, notificato alle parti in data 17 marzo 2025 ai fini della decorrenza dei concessi termini, ex art. 190 cpc per conclusionali e repliche. Il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data 13 giugno 2025.
Va in primo luogo rilevato che il decreto ingiuntivo deve essere revocato stante la erronea indicazione del codice fiscale del soggetto, presunto debitore ed attuale opponente. L'erronea indicazione del codice fiscale dell'opponente- emersa in sede di interrogatorio formale da costui reso davanti al
Tribunale al quale ha esibito il tesserino fiscale - è pacifica. L'opposta ha imputato tale circostanza ad una errata compilazione della nota di iscrizione a ruolo da cui avrebbe attinto il Giudice del monitorio, sostenendone la irrilevanza per essere tale dichiarazione rivolta al solo cancelliere. Tale deduzione non ha pregio: il codice fiscale, infatti, è l'unico identificativo certo della persona fisica e la sua erronea indicazione che, nel caso di specie, si rinviene nel decreto ingiuntivo (a causa della errata dichiarazione fornita dalla opposta nella formazione del fascicolo) inficia la validità del titolo stesso, privandolo della sua ineliminabile attitudine, di stampo codicistico, di poter essere messo in esecuzione nei confronti dell'effettivo soggetto passivamente legittimato. La sentenza richiamata dall'opposta negli scritti conclusionali è inconferente ed il decreto ingiuntivo deve essere comunque revocato perché invalido.
Merita tuttavia rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto del procedimento monitorio nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa o no, dovendo invece accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cosi in motivazione Cass.
10263\2021 ed ivi richiami a Cass. 6091\2020).
3 Ciò chiarito, per ragioni di carattere sistematico si deve preliminarmente rilevare la infondatezza dell'eccezione – che attiene al rito - di improcedibilità della opposizione che ha indicato CP_1 nelle sopra indicate conclusioni senza peraltro aver fornito – né su invito del Giudice a fornire chiarimenti né nei successivi scritti conclusivi - alcuna argomentazione a sostegno. L'eccezione va dunque rigettata.
Nel merito, secondo questo Giudice la pretesa creditoria non può trovare accoglimento. Ciò non avendo la parte opposta fornito, come era suo specifico onere, alcuna adeguata prova della effettiva esistenza del titolo negoziale posto alla base del suo diritto di credito che ella ha dichiarato essere rimasto inadempiuto attraverso l'allegazione di inadempimento (SU n. 13533\2001) .Nel caso di specie, non ha prodotto alcun contratto di somministrazione ma solo fatture che, come è CP_1 noto, sono documenti commerciali di formazione unilaterale reputati (secondo l'orientamento prevalente e previgente la c.d. riforma Cartabia), sufficienti alla emissione del monitorio ma inidonei, nel presente giudizio di merito che si è instaurato con la opposizione, a fornire prova della sussistenza del titolo negoziale costituente necessaria fonte delle conseguenti obbligazioni di pagamento per il cui adempimento è causa. I pochi ulteriori documenti ritualmente prodotti da non sono CP_1 parimenti idonei a fornire adeguata prova sulla sussistenza dell'accordo negoziale (indirettamente, valorizzando cioè la gestione degli affari concernenti la dedotta ma contestata fruizione di servizio idrico presso la utenza indicata nelle fatture.). Alcun valore probatorio può essere attribuito al modulo di disdetta della fornitura e all'istanza di conciliazione-reclamo prodotti in copia (v. doc. H e doc. I fasc. opposta in sede di costituzione), in quanto le firme ivi apposte, apparentemente riferibili a
, sono state tempestivamente disconosciute, ex art. 214 cpc, dall'odierno opponente. Parte_1
La mancata produzione degli originali – il cui onere incombeva certamente su che ha CP_1 dichiarato di volersene avvalere - ha reso impossibile procedere alla verifica delle firme mediante perizia calligrafica, come già rilevato con il provvedimento in atti del 28 giugno 2024 che qui si conferma. Stante la mancata verificazione delle firme, ne discende la assenza di alcun valore probatorio anche del verbale di conciliazione, relativo alla fornitura per la quale è causa, che la opposta ha depositato con la seconda memoria istruttoria.
Va parimenti confermato lo stralcio, già dichiarato con il sopra indicato provvedimento del 28 giugno
2024, reso per tardività delle nuove produzioni effettuate da solo con la terza memoria CP_1 istruttoria che, come disposto dall'art. 183, 6° comma, cpc è memoria con la quale possono essere
4 eventualmente depositati solo i documenti a prova contraria e non anche, come avvenuto nel caso di specie, per colmare le insufficienti produzioni precedenti.
Giova infine rilevare che, diversamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, la proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito, in quanto l'art. 2959
c.c. va inteso nel senso che l'ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che l'eccezione implichi l'ammissione del fatto costitutivo del debito
(Cass. 32236\2019; 13401\2015; 634\2000). Del pari nessun valore ricognitivo di alcun presunto debito per utilizzo di fornitura idrica, come invece sostenuto da , può desumersi dall'aver CP_1
l'odierno opponente contestato le avverse pretese economiche anche sotto il profilo dei consumi fatturati. Trattasi, nel caso di specie, di deduzione generica e stringata che, al più, denota la posizione di incertezza di chi si trova a costruire la propria difesa giudiziale, con la nota alea connessa, in relazione ad un rapporto negoziale rispetto al quale il – di professione avvocato e, come tale, Pt_1 tenuto anche al segreto su eventuali attività svolte professionalmente per conto di terzi - si è subito dichiarato totalmente estraneo.
L'esito della disamina della istruttoria compiuta, pertanto, conduce ragionevolmente a ritenere, in conformità a quanto sostenuto dall'opponente, trattarsi di un caso di presunta omonimia, non apparendo invero nemmeno rilevante, ai fini del decidere, la richiesta di cambio di intestazione dall'utenza in atti. poiché documento a firma di un terzo estraneo al processo, nel caso di specie il presunto legale rappresentante della Ing. Tutte le eventuali ulteriori questioni restano Controparte_2 assorbite.
In virtù del principio della soccombenza, previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opposta deve essere condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, tenuto anche conto dell'assenza di questioni di diritto di particolare complessità e del valore del credito azionato, di poco superiore al valore iniziale dello scaglione di riferimento sotto indicato, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente
Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore mimino previsto nello scaglione “da €
5201,00 a 26.00,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
L'importo totale dei compensi in tal modo liquidati, appare congruo avuto anche riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate e, in ogni caso, proporzionato all'attività svolta ed all'impegno
5 profusi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 4116 2019 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 3167\2019 di R.G. emesso da questo Tribunale;
• Rigetta le domande proposte dall'odierna opposta;
• Condanna l'opposta, in persona del legale rapp.p.t., al rimborso Controparte_1 delle spese di lite in favore dell'opponente, nella misura di € 2540,00\\ Parte_1 per totale compensi oltre al rimborso delle spese vive ove in atti documentate e con l'aggiunta delle spese generali al 15% sul totale dei compensi nonché oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
Così deciso in Cassino, 19/07/2025
Il Giudice Unico
AN OT
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. AN OT, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4116 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. BONACCIO Parte_1 C.F._1
OV presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti
Opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. GIOIELLO VINCENZO presso il cui studio e indirizzo telematico
è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
Oggetto: somministrazione idrica. Opposizione a decreto ingiuntivo. n. 3167\2019 R.G.
1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato avanzava opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo, n. 3167/2019 R.G., emesso da questo Tribunale per l'importo di € 5.973,89; oltre interessi e accessori, su ricorso della odierna opposta che reclamava tale somma a titolo di pagamento di cinque fatture, come indicate ed in atti, relative ad un contratto di somministrazione idrica nella utenza sita in Gaeta, Via Papa Pio IX n.39 intestata all' opponente. A sostegno della opposizione il deduceva di non essere mai stato proprietario, possessore, o detentore di immobili siti nel Pt_1
Comune di Gaeta e di non aver mai usufruito dei servizi di nonché l'inesistenza Controparte_1 di alcun rapporto contrattuale tra le parti deducibile dalla mancata produzione del contratto di fornitura ad opera della controparte. Eccepiva, inoltre, la prescrizione annuale del credito, ex art. 2955, n. 5, c.c. e, in via gradata, quella quinquennale. Contestava, infine, le avverse pretese economiche ed i relativi consumi fatturati stante la propria dedotta estraneità dall'utenza indicata nelle fatture;
fatture di cui assumeva la inidoneità, unitamente agli altri documenti prodotti dalla controparte, a dimostrare l'esistenza del credito.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'odierna opposta, chiedendo il rigetto delle avverse difese, che contestava integralmente, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, per la condanna dell'opponente delle somme richieste con il monitorio, previo accertamento della loro debenza come da conclusioni di seguito riportate come precisate all'apposita udienza.
Dopo il deposito delle chieste memorie ex art. 183, 6° comma, cpc, la causa veniva istruita mediante acquisizione agli atti delle rituali produzioni documentali delle parti, l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito all'opponente e tentata, sebbene invano, la conciliazione.
Si perveniva così all'udienza ex art. 189 cpc alla quale le parti così precisavano le rispettive conclusioni: Per parte opposta: “”Voglia il Tribunale adito 1-) rigettare l'opposizione perché improcedibile, inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 890/2019; 2-) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revoca del decreto, accertare, in ogni caso, come dovute le somme richieste, o le minori somme ritenute di giustizia, e, per l'effetto, condannare l'opponente al relativo pagamento;
3-) emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni e conseguenziali. Con vittoria di spese. In via istruttoria e gradata, reitera l'istanza di verificazione, tempestivamente formulata”. Per parte opponente: “Piaccia al
2 Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, così giudicare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente comunque dichiarare nullo, Parte_1 invalido, inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere le domande avanzate dall'opposta in via monitoria perché le somme ivi richieste non sono dovute. Con vittoria di spese del giudizio oltre accessori di legge”
La causa, a seguito di scioglimento di riserva, veniva trattenuta in decisione con provvedimento del
15 marzo 2025, notificato alle parti in data 17 marzo 2025 ai fini della decorrenza dei concessi termini, ex art. 190 cpc per conclusionali e repliche. Il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data 13 giugno 2025.
Va in primo luogo rilevato che il decreto ingiuntivo deve essere revocato stante la erronea indicazione del codice fiscale del soggetto, presunto debitore ed attuale opponente. L'erronea indicazione del codice fiscale dell'opponente- emersa in sede di interrogatorio formale da costui reso davanti al
Tribunale al quale ha esibito il tesserino fiscale - è pacifica. L'opposta ha imputato tale circostanza ad una errata compilazione della nota di iscrizione a ruolo da cui avrebbe attinto il Giudice del monitorio, sostenendone la irrilevanza per essere tale dichiarazione rivolta al solo cancelliere. Tale deduzione non ha pregio: il codice fiscale, infatti, è l'unico identificativo certo della persona fisica e la sua erronea indicazione che, nel caso di specie, si rinviene nel decreto ingiuntivo (a causa della errata dichiarazione fornita dalla opposta nella formazione del fascicolo) inficia la validità del titolo stesso, privandolo della sua ineliminabile attitudine, di stampo codicistico, di poter essere messo in esecuzione nei confronti dell'effettivo soggetto passivamente legittimato. La sentenza richiamata dall'opposta negli scritti conclusionali è inconferente ed il decreto ingiuntivo deve essere comunque revocato perché invalido.
Merita tuttavia rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto del procedimento monitorio nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa o no, dovendo invece accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cosi in motivazione Cass.
10263\2021 ed ivi richiami a Cass. 6091\2020).
3 Ciò chiarito, per ragioni di carattere sistematico si deve preliminarmente rilevare la infondatezza dell'eccezione – che attiene al rito - di improcedibilità della opposizione che ha indicato CP_1 nelle sopra indicate conclusioni senza peraltro aver fornito – né su invito del Giudice a fornire chiarimenti né nei successivi scritti conclusivi - alcuna argomentazione a sostegno. L'eccezione va dunque rigettata.
Nel merito, secondo questo Giudice la pretesa creditoria non può trovare accoglimento. Ciò non avendo la parte opposta fornito, come era suo specifico onere, alcuna adeguata prova della effettiva esistenza del titolo negoziale posto alla base del suo diritto di credito che ella ha dichiarato essere rimasto inadempiuto attraverso l'allegazione di inadempimento (SU n. 13533\2001) .Nel caso di specie, non ha prodotto alcun contratto di somministrazione ma solo fatture che, come è CP_1 noto, sono documenti commerciali di formazione unilaterale reputati (secondo l'orientamento prevalente e previgente la c.d. riforma Cartabia), sufficienti alla emissione del monitorio ma inidonei, nel presente giudizio di merito che si è instaurato con la opposizione, a fornire prova della sussistenza del titolo negoziale costituente necessaria fonte delle conseguenti obbligazioni di pagamento per il cui adempimento è causa. I pochi ulteriori documenti ritualmente prodotti da non sono CP_1 parimenti idonei a fornire adeguata prova sulla sussistenza dell'accordo negoziale (indirettamente, valorizzando cioè la gestione degli affari concernenti la dedotta ma contestata fruizione di servizio idrico presso la utenza indicata nelle fatture.). Alcun valore probatorio può essere attribuito al modulo di disdetta della fornitura e all'istanza di conciliazione-reclamo prodotti in copia (v. doc. H e doc. I fasc. opposta in sede di costituzione), in quanto le firme ivi apposte, apparentemente riferibili a
, sono state tempestivamente disconosciute, ex art. 214 cpc, dall'odierno opponente. Parte_1
La mancata produzione degli originali – il cui onere incombeva certamente su che ha CP_1 dichiarato di volersene avvalere - ha reso impossibile procedere alla verifica delle firme mediante perizia calligrafica, come già rilevato con il provvedimento in atti del 28 giugno 2024 che qui si conferma. Stante la mancata verificazione delle firme, ne discende la assenza di alcun valore probatorio anche del verbale di conciliazione, relativo alla fornitura per la quale è causa, che la opposta ha depositato con la seconda memoria istruttoria.
Va parimenti confermato lo stralcio, già dichiarato con il sopra indicato provvedimento del 28 giugno
2024, reso per tardività delle nuove produzioni effettuate da solo con la terza memoria CP_1 istruttoria che, come disposto dall'art. 183, 6° comma, cpc è memoria con la quale possono essere
4 eventualmente depositati solo i documenti a prova contraria e non anche, come avvenuto nel caso di specie, per colmare le insufficienti produzioni precedenti.
Giova infine rilevare che, diversamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, la proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito, in quanto l'art. 2959
c.c. va inteso nel senso che l'ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che l'eccezione implichi l'ammissione del fatto costitutivo del debito
(Cass. 32236\2019; 13401\2015; 634\2000). Del pari nessun valore ricognitivo di alcun presunto debito per utilizzo di fornitura idrica, come invece sostenuto da , può desumersi dall'aver CP_1
l'odierno opponente contestato le avverse pretese economiche anche sotto il profilo dei consumi fatturati. Trattasi, nel caso di specie, di deduzione generica e stringata che, al più, denota la posizione di incertezza di chi si trova a costruire la propria difesa giudiziale, con la nota alea connessa, in relazione ad un rapporto negoziale rispetto al quale il – di professione avvocato e, come tale, Pt_1 tenuto anche al segreto su eventuali attività svolte professionalmente per conto di terzi - si è subito dichiarato totalmente estraneo.
L'esito della disamina della istruttoria compiuta, pertanto, conduce ragionevolmente a ritenere, in conformità a quanto sostenuto dall'opponente, trattarsi di un caso di presunta omonimia, non apparendo invero nemmeno rilevante, ai fini del decidere, la richiesta di cambio di intestazione dall'utenza in atti. poiché documento a firma di un terzo estraneo al processo, nel caso di specie il presunto legale rappresentante della Ing. Tutte le eventuali ulteriori questioni restano Controparte_2 assorbite.
In virtù del principio della soccombenza, previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opposta deve essere condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, tenuto anche conto dell'assenza di questioni di diritto di particolare complessità e del valore del credito azionato, di poco superiore al valore iniziale dello scaglione di riferimento sotto indicato, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente
Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore mimino previsto nello scaglione “da €
5201,00 a 26.00,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
L'importo totale dei compensi in tal modo liquidati, appare congruo avuto anche riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate e, in ogni caso, proporzionato all'attività svolta ed all'impegno
5 profusi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 4116 2019 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 3167\2019 di R.G. emesso da questo Tribunale;
• Rigetta le domande proposte dall'odierna opposta;
• Condanna l'opposta, in persona del legale rapp.p.t., al rimborso Controparte_1 delle spese di lite in favore dell'opponente, nella misura di € 2540,00\\ Parte_1 per totale compensi oltre al rimborso delle spese vive ove in atti documentate e con l'aggiunta delle spese generali al 15% sul totale dei compensi nonché oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
Così deciso in Cassino, 19/07/2025
Il Giudice Unico
AN OT
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