Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7559 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'Avv. Arturo Pinna che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], CF: Controparte_1 CodiceFiscale_2
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni:
per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale:
1) In ordine alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia alla stessa;
2- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 15.06.1980 in IB (SU), ha domandato a questo Tribunale, di Controparte_1
dichiarare la separazione personale dal coniuge con pronuncia di addebito a carico dello stesso.
Ha altresì domandato la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con ordinanza del 22.02.2023, il presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, considerato che la ricorrente aveva dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza di € 500,00 e di non sostenere oneri abitativi, mentre il marito percepiva una pensione di € 800,00, ha disposto che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento.
Con note trasmesse per l'udienza del 28.09.2023, parte ricorrente ha dato atto di rinunciare alla domanda di addebito della separazione e non ha riproposto la domanda volta ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento, che deve, pertanto, ritenersi rinunciata.
Istruita con prova documentale, con provvedimento del 23.01.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla mancata riconciliazione nel tempo trascorso dall'
instaurazione del giudizio, deve desumersi che sussiste tra i coniugi un distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Deve, pertanto pronunciarsi la separazione tra i coniugi.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19.02.1956, e , nato a [...] [...], mandando al competente Ufficio Controparte_1 dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.12, parte 2, Serie A, anno 1980-
Comune di IB-SU);
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 31.01.2025.
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)