Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 17980/2019 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'avv. Coco Parte_1
Maria Pia, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
Miceli Salvatore Andrea, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti,
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11/12/2019 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto con e celebrato in Catania il 15.10.1994; Controparte_1
matrimonio dal quale sono nati i figli nato a [...] il [...] Persona_1
e nato a [...] il [...]. Persona_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione nel giudizio di separazione personale e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 20.04.2018 e provvista di passaggio in giudicato.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo in Controparte_1
via riconvenzionale la corresponsione di un assegno divorzile a suo beneficio ed a carico del marito, per i motivi esposti in comparsa.
Transitata la causa in istruttoria per la fase contenziosa, all'udienza del 31/03/2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo la decisione alle condizioni raggiunte in seno all'accordo depositato separatamente.
In quella sede il G.I. riservava di riferire al collegio per la decisione, trasmettendo gli atti al PM per le sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 20.04.2018. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle statuizioni d'ordine accessorio, le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni chiedevano che il divorzio seguisse l'accordo tra di essi raggiunto e nel quale le parti rinunciavano alle reciproche domande di condanna alle spese e di assegno divorzile.
Nulla sui figli in quanto già ultra-maggiorenni ed in grado di poter raggiungere autonomamente la propria indipendenza economica.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17980/2019
R.G., così statuisce:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il
15.10.1994 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del comune di Catania, al n. 993, parte II, Serie A, anno 1994, alle condizioni di cui all'accordo congiunto.
Ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 04.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu