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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/11/2025, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5281/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE AGRARIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LI OL Presidente dott.ssa AR GO Giudice Relatore dott.ssa Carla D'Ambrosio Giudice
p.a. Christian Fappani Esperto geom. Luciano Bellini Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5281/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ) RICORRENTI
[...] C.F._2 con gli avv. Francesco Braga, Maurizio Simini e Gianfranco Zanetti
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) RESISTENTI C.F._4
con l'avvocato stabilito Abogado Vittorio Grilli
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale: accertato e dichiarato che e non sono coltivatori CP_1 CP_2 diretti, accertato dichiarato che fra il defunto signor ed i Sigg.ri Parte_3 CP_1
e non sussiste, ne è mai esistito contratto di affitto agrario ai sensi della
[...] CP_2
pagina 1 di 11 legge 203/1982, accertato dichiarato che fra il defunto signor ed il signor Parte_3
era stato stipulato contratto di comodato precario senza determinazione di tempo CP_2
e di durata avente ad oggetto gli immobili identificati in Comune di Castegnato e specificatamente al foglio 11 mappali 160-161 e porzione del fabbricato ed aia distinti ai mappali 110–112-118-152-153- 157-158-159, accertato e dichiarato che le ricorrenti hanno richiesto la restituzione degli immobili con intimazione in data 8.2.2023, per l'effetto dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere l'immediata restituzione degli immobili, condannare i resistenti alla restituzione degli immobili in favore delle ricorrenti liberi da persone cose ed animali con riserva di verificare ed accertare successivamente alla restituzione lo stato di manutenzione conservazione degli stessi con eventuale richiesta di ristoro degli eventuali danni in separato giudizio.
Condannare i resistenti al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di euro 500,00 mensili a titolo di indennità di occupazione dalla data della richiesta di restituzione del 8.2.23 sino alla effettiva riconsegna, maggiorata di interessi moratori e rivalutazione.
Spese legali in ogni caso integralmente rifuse.
Per parte resistente:
NEL MERITO:
1. Rigettare integralmente le domande delle ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto;
2. Accertare e dichiarare la validità dei contratti agrari associativi (mezzadria, colonia parziaria e soccida con conferimento di pascolo) intercorsi tra il defunto e i Parte_3 resistenti, con particolare riferimento ai mappali 160, 161, 113, 158, 159, 157, 152, 156, 316 e
110;
3. Dichiarare il legittimo possesso dei resistenti sull'intero complesso immobiliare denominato identificato al foglio 11 mappali 81, 108, 110, 112, 113, 118, 152, 153, 157, CP_3
158, 159, 160, 161, 316 e 317 sito nel Comune di Castegnato via Cavallera n. 10 (BS);
4. Accertare e dichiarare la qualifica di coltivatrice diretta della sig.ra ai sensi CP_1
dell'art. 6 L. 203/1982;
5. Accertare e dichiarare la durata quindicennale del rapporto agrario con scadenza al 26 gennaio 2034; pagina 2 di 11 IN VIA RICONVENZIONALE:
6. Condannare le ricorrenti alla reintegrazione dei resistenti nel pieno possesso del complesso immobiliare;
7. Condannare le ricorrenti al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di €
110.000,00, oltre ai danni non patrimoniali e ai danni d'immagine da liquidarsi in via equitativa;
8. Condannare le ricorrenti al ripristino delle forniture di energia elettrica e acqua;
9. Condannare le ricorrenti ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di soccombenza, i convenuti chiedono che venga loro riconosciuto un periodo di grazia non inferiore a 18 mesi a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, al fine di consentire lo sloggio ordinato e la ricollocazione della propria attività agricola, tenuto conto degli ingenti investimenti effettuati, della presenza di animali d'allevamento e dell'organizzazione logistica familiare consolidata presso la CP_3
[...]
IN OGNI CASO:
10.Condannare le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa, come da nota spese allegata.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.5.25 e esponevano che: Parte_1 Parte_2
- esse erano divenute proprietarie dei terreni siti nel Comune di Castegnato (BS) identificati al fg. 11 mapp. 160 e 161 nonché di porzione di fabbricato ed aia identificati con i mapp. 110,
112, 118, 152, 153, 157, 158 e 159 in forza di dichiarazione di successione del 31.7.23 a seguito della morte di Parte_3
- preso possesso degli immobili, esse avevano constatato che gli stessi risultavano occupati da e CP_1 CP_2
pagina 3 di 11 - successivamente, esse avevano appreso che il defunto aveva concesso gli immobili Pt_3 in uso al con contratto di comodato gratuito senza determinazione di durata;
CP_2
- esse avevano, quindi, richiesto la restituzione degli immobili - senza successo - con comunicazione in data 8.2.23;
- in sede di mediazione il si era opposto alla richiesta di restituzione sostenendo di CP_2
vantare il diritto alla prosecuzione nel godimento degli immobili in forza di contratto di affitto verbale stipulato tra il e coniuge del Pt_3 CP_1 CP_2
- era stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione agraria, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs.
150/2011, con esito negativo.
In diritto, osservavano che, non essendo né il né la - quest'ultima CP_2 CP_1
dipendente presso il punto vendita “Cioccolati Italiani” presso il centro commerciale ELNOS sito in Roncadelle (BS) – coltivatori diretti, la stipula del contratto di affitto invocato dai resistenti doveva essere provato per iscritto stante la pacifica non applicabilità ai contratti di affitto stipulati con soggetti non coltivatori diretti del disposto dell'art. 41 L. 203/82 non richiamato dall'art. 23 L. cit., e che nessun documento, sul punto, era mai stato loro esibito dai due conduttori.
Chiedevano, pertanto, accertato che e non sono coltivatori CP_1 CP_2
diretti e che nessun contratto di affitto agrario era stato da questi stipulato con Parte_3 essendo stato stipulato il solo contratto di comodato precario con il la condanna dei CP_2
resistenti al rilascio degli immobili nonché al pagamento dell'indennità, ex art. 1591 c.c., nella misura di € 500,00 mensili dalla richiesta di restituzione dell'8.2.23 all'effettiva consegna, con la rivalutazione e gli interessi.
Con comparsa depositata il 14.7.25 si costituivano e CP_1 CP_2
contestando le allegazioni avversarie e deducendo, in fatto, che:
- nel febbraio 2010 aveva concesso, mediante contratto verbale ex art. 41 L. Parte_3
203/82, a e l'utilizzo dei terreni catastalmente identificati ai mapp. Parte_4 CP_2
160 e 161 per l'allevamento di equidi;
pagina 4 di 11 - nel marzo 2013, “con l'uscita di dall'accordo” il aveva “continuato Parte_4 CP_2 autonomamente il rapporto con formalizzando parzialmente gli accordi Parte_3
attraverso il contratto scritto di comodato d'uso gratuito del 17.8.13”, citato dai ricorrenti, avente ad oggetto il mapp. 152 (stalla);
- in data 9.2.17 era stato stipulato contratto di locazione abitativa tra il e i resistenti cui Pt_3
era seguito contratto di affitto per la coltivazione dei terreni di cui ai mapp. 108 e 112;
- in data 26.1.2019 la aveva costituito l'azienda agricola “ con sede CP_1 CP_1
legale presso la avviando attività di allevamento di equidi, ippoterapia e CP_3 coltivazione diretta dei fondi, di cui si erano da sempre occupati i resistenti, provvedendo alla cura dei terreni, alla manutenzione ed all'allevamento degli animali;
- alla data del decesso del (26.11.22) essi resistenti risultavano legittimi detentori di Pt_3 tutto il complesso immobiliare in virtù “del rapporto contrattuale orale novativo del 2019, conforme alle norme cogenti in materia agraria”;
- nei giorni successivi al decesso del e figli di Pt_3 Pt_3 Persona_1 Parte_1
si erano presentati presso la chiedendo il pagamento “in nero” di canoni di CP_3 locazione e chiedendo il rilascio immediato degli immobili;
successivamente, gli stessi avevano ostruito l'accesso ai terreni, impedito l'uso di impianti elettrici ed idraulici, recintato aree precedentemente accessibili, trattenuto proventi derivanti dal raccolto;
- in sede di mediazione la si era dichiarata disponibile a rilasciare gli immobili entro il CP_1
30.6.25 previa corresponsione di un'indennità di trasloco e rinunciando all'indennità di fine rapporto.
Deducevano, inoltre: 1) che i contratti stipulati con il erano riconducibili a Pt_3 contratto di mezzadria, per la coltivazione dell'orto, del frutteto, della vigna e degli altri terreni produttivi(mapp. 81, 108, 112, 113 e 316), con divisione a metà dei prodotti e degli utili, contratto di colonia parziaria, per la gestione del complesso immobiliare, e contratto di soccida con conferimento di pascolo per l'allevamento degli equidi in riferimento ai mapp. 152, 160 e
161; 2) che la era da qualificarsi coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 6 L. 203/82, CP_1
pagina 5 di 11 avendo costituito regolare azienda agricola e dedicandosi essa personalmente, ed unitamente al nucleo familiare, alla coltivazione dei fondi e all'allevamento degli animali;
3) che, stante la qualifica di coltivatore diretto della , i contratti agrari conclusi avevano durata minima CP_1
di quindici anni, ex art. 1 L. 203/82, con decorrenza dal 26.1.2019 (data di costituzione dell'azienda agricola) e scadenza naturale al 26.1.2034; 4) che le condotte poste in essere dagli eredi del (sottrazione abusiva di frutti del raccolto, vendita di scorte morte, taglio Pt_3 abusivo di alberi da frutto e distruzione dell'orto, interruzione erogazione energia elettrica e acqua, installazione di new jersey per impedire l'accesso alle strutture agricole) integravano spoglio e molestie.
Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande svolte dai ricorrenti e, in subordine, riconoscersi il proprio diritto alla ritenzione del fondo fino alla effettiva corresponsione dell'indennità di rilascio di cui all'art. 43 L. 203/82; in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi la validità ed efficacia dei contratti verbali richiamati in comparsa, dichiararsi la qualifica di coltivatrice diretta della , condannarsi i ricorrenti al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali, al ripristino delle forniture di energia elettrica e acqua, ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
In via preliminare, chiedevano di essere rimessi in termini ex art. 153 II comma c.p.c. ai fini della tempestiva costituzione in giudizio deducendo di aver depositato tempestivamente la comparsa di costituzione, ma che, a causa di un errore del sistema informatico, il deposito non si era perfezionato e tale circostanza era stata appresa dal difensore solo a seguito dei controlli effettuati successivamente sul fascicolo telematico.
Con ordinanza in data 10.9.25 il Tribunale rimetteva in termini i resistenti;
quindi, rigettate le istanze istruttorie dagli stessi formulate, all'udienza odierna il Tribunale ha rimesso la causa in decisione dando lettura del dispositivo.
I resistenti si oppongono al rilascio degli immobili sostanzialmente deducendo che, oltre al contratto di comodato gratuito richiamato dalle ricorrenti, stipulato con il solo il CP_2
avrebbe nel tempo perfezionato diversi accordi con essi resistenti volti a consentire Pt_3
pagina 6 di 11 loro la gestione dei vari mappali e riconducibili al contratto di mezzadria, colonia parziaria e soccida con conferimento di pascolo.
L'allegazione, oltre che estremamente generica, è rimasta priva di riscontro probatorio stante l'inammissibilità delle prove orali articolate dai resistenti (cfr. ordinanza 21.10.25).
Quanto alla dichiarazione scritta rilasciata da (nella quale egli conferma che il Parte_4
nel 2010, “concesse a voce” allo stesso e al di utilizzare i terreni di cui Pt_3 Pt_4 CP_2 ai mapp. 160 e 161 “come pascolo per i cavalli” e, verso la fine del 2018, concesse al e CP_2
alla di “coltivare l'orto, il frutteto, la vigna e tutti gli altri terreni del complesso CP_1 immobiliare di Castegnato”) e da collaboratrice domestica CP_3 Persona_2
del (nella quale essa riferisce di un “accordo” mediante il quale il nel 2018, Pt_3 Pt_3
aveva concesso in uso al e alla “tutta la di sua proprietà, in CP_2 CP_1 CP_3 cambio del loro lavoro”), trattasi di dichiarazioni anch'esse estremamente generiche e che, per giurisprudenza consolidata, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, assumendo, al limite, il valore di meri indizi, l'utilizzazione dei quali costituisce una facoltà del giudice di merito (Cass. 23/10/2017, n. 24976).
Risultano, invece, documentalmente i seguenti contratti:
- contratto stipulato il 17.8.2013 tra e in qualità di proprietari, Parte_3 Controparte_4 con il quale questi ultimi concedevano al a titolo di comodato gratuito e a tempo CP_2
indeterminato, il fabbricato denominato sito in Castegnato ed identificato al CP_3 fg. 11 mapp. 152 sub. 1 (doc. 3 ricorrenti e 4 resistenti);
- contratto di affitto, stipulato ai sensi dell'art. 45 L. 203/82, il 17.5.2018, con il quale il concedeva in affitto il fondo agricolo, composto da terreni e fabbricati rurali sito in Pt_3
Castegnato ed identificato al fg. 11 mapp. 108 e 112, per la durata di sette anni con decorrenza dal 1.6.2018 al 10.11.2024 per un canone annuo di € 3600,00 (doc. 5 resistenti);
pagina 7 di 11 - contratto di locazione non abitativa stipulato il 9.2.17 con il quale il concedeva in Pt_3 locazione alla l'unità immobiliare sita in Castegnato via Cavallera 10 identificata al CP_1
fg. 11 part. 317 sub. 3 (doc. 6 resistenti).
Deve evidenziarsi che né l'unità immobiliare part. 317 sub. 3, oggetto del contratto di locazione né il mapp. 108, oggetto del contratto di affitto, sono oggetto della domanda di rilascio formulata dai ricorrenti.
Ora, quanto al mapp. 152 sub.1, oggetto del contratto di comodato, il contratto prevedeva espressamente la possibilità per ciascuna delle parti di risolverlo “al termine di ogni anno, 31 dicembre, previo invio di disdetta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con almeno sei mesi di preavviso rispetto al termine dell'anno previsto per il rilascio”; risulta poi documentalmente la ricezione, il 13.2.23, da parte del della disdetta inviata dal legale CP_2 delle ricorrenti (doc. 4); il predetto contratto, pertanto, deve considerarsi scaduto al 31.12.23 con conseguente, fondatezza della domanda di rilascio immediato dello stesso.
Quanto, invece, al mapp. 112 fg. 11 sub. 1, oggetto del contratto di affitto sottoscritto, ai sensi dell'art. 45 legge 203/1982 in deroga alla disciplina in materia di contratti agrari, dal e dalla il 17.5.2018, rilevata la tardività del documento n. 14 - ricevuta Pt_3 CP_1
risoluzione contratto - prodotto dai ricorrenti unitamente alle note conclusive, anche in tale caso va ordinato il rilascio dell'immobile, essendo scaduto il contratto alla data del 10.11.24 come espressamente previsto all'art. 2 dell'accordo (“La durata del presente contratto viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti, in deroga all'art. 1 e/o 22 Legge n. 203/82, in anni 7 (sette) circa con decorrenza dal giorno 1.6.2018 e con termine al giorno 10 novembre
2024. In tale data la parte conduttrice, si impegna per sé, successori ed altri aventi causa, a porre nella piena e completa disponibilità della proprietà, libero da persone e cose sue e/o di terzi, l'intero fondo in oggetto, ovviamente senza alcun indennizzo, senza bisogno di alcuna disdetta […]).
Fondata è anche la domanda di rilascio dei restanti immobili oggetto del ricorso, sempre siti in Castegnato ed identificati al fg. 11 mapp. 160, 161, 110, 118, 153, 157, 158 e 159, non avendo i resistenti provato la sussistenza di valido titolo che giustifichi la detenzione degli pagina 8 di 11 stessi.
I ricorrenti hanno chiesto altresì la condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1591 c.c., nella misura di € 500,00 mensili a far data dall'invio della richiesta di restituzione dell'8.2.23 e sino al rilascio effettivo maggiorata della rivalutazione e degli interessi.
Premesso che parte resistente non ha formulato alcuna contestazione specifica in merito a detta quantificazione e ritenuta la congruità di tale importo considerato che il compendio immobiliare complessivamente considerato comprende terreni e porzione di fabbricato, ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta con le seguenti precisazioni.
Considerato che
, come si è detto, nel contratto di affitto avente ad oggetto i mapp. 108 e 112 era previsto un canone pari ad € 300,00 mensili, e che solo il mapp. 112 è oggetto di domanda di rilascio, si ritiene opportuno, in assenza di ulteriori elementi, quantificare il danno per ritardo nella consegna (Cass. 1372/12) del solo mapp. 112, dovuto dalla scadenza del contratto, nella misura corrispondente alla metà del canone complessivo, pari ad € 150,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Per i restanti mappali, oggetto di detenzione senza titolo, il danno, in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dei resistenti, può essere quantificato nella misura di € 350,00 mensili, con decorrenza dalla disdetta ricevuta in data 8.2.23.
Va, infine, accolta la domanda volta ad accertare che i resistenti non presentano la qualifica di coltivatori diretti.
Deve premettersi che, secondo quanto affermato dalla S.C., l'art. 6 L. 203/82 nel definire il concetto di coltivatore diretto, si limita a stabilire che la forza lavorativa del coltivatore e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate e prescindendo dalla limitata estensione del fondo e/o dalla modesta entità dell'organizzazione imprenditoriale alle dimensioni (Cass.
4.12.2000 n. 15438); nella specie, però i ricorrenti non pagina 9 di 11 hanno fornito elementi al fine di provare l'esercizio professionale di attività di coltivazione dei fondi né, a maggior ragione, la coltivazione del medesimo nella proporzione richiesta dalla norma essendosi limitati a produrre “fascicolo aziendale” (doc. 7), documentazione concernente l'allevamento di cavalli (doc. 8) nonché alcune fotografie che dimostrano, semmai, lo stato di incuria in cui versano i mappali (doc. 10, 11 e 12).
Da ultimo, vanno rigettate tutte le domande riconvenzionali formulate dai resistenti in quanto generiche oltre che non provate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa (ed esclusa la fase istruttoria) come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che il rapporto di comodato gratuito costituito con contratto stipulato il 17.8.13 tra e quali proprietari, e quale Parte_3 Controparte_4 CP_2 comodatario, e avente ad oggetto porzione di fabbricato rurale composto da porticati denominato “ sito in Comune di Castegnato ed identificato al fg. 1 CP_3
mapp. 152 sub. 1 è cessato il 31.12.2023 e per l'effetto condanna CP_2 all'immediato rilascio dello stesso libero da persone e cose;
2) dichiara che il rapporto di affitto agrario costituito con contratto stipulato il 17.5.18 tra e avente ad oggetto fondo agricolo costituito da terreni e Parte_3 CP_1
fabbricati rurali denominato “ sito in Comune di Castegnato ed CP_3 identificato al fg. 11 mapp. 108 sub. 1 e mapp. 112 sub. 1 è cessato il 10.11.2024 e per l'effetto condanna al rilascio del mapp. 112 libero da persone e cose a far CP_1 tempo dal 10.11.25;
3) condanna i resistenti all'immediato rilascio degli immobili siti in Castegnato ed identificati al fg. 11 mapp. 160, 161, 110, 118, 153, 157, 158 e 159, liberi da persone e pagina 10 di 11 cose;
4) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, con CP_1
riferimento al mapp. Fg. 11 part. 112 sub. 1, per il periodo successivo al 10.11.2024 e sino al rilascio effettivo, della somma di € 150,00 mensile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna e al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, CP_1 CP_2
con riferimento ai restanti mappali oggetto di causa, per il periodo successivo alla data dell'8.2.23 e sino al rilascio effettivo, della somma di € 350,00 mensile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
6) dichiara che i resistenti e non sono coltivatori diretti ai fini CP_1 CP_2
di cui all'art. 6 della L. 203/82;
7) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
5810,00 per compenso, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Quindici giorni per la motivazione
Brescia, 10 novembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
AR GO LI OL
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE AGRARIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LI OL Presidente dott.ssa AR GO Giudice Relatore dott.ssa Carla D'Ambrosio Giudice
p.a. Christian Fappani Esperto geom. Luciano Bellini Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5281/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ) RICORRENTI
[...] C.F._2 con gli avv. Francesco Braga, Maurizio Simini e Gianfranco Zanetti
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) RESISTENTI C.F._4
con l'avvocato stabilito Abogado Vittorio Grilli
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale: accertato e dichiarato che e non sono coltivatori CP_1 CP_2 diretti, accertato dichiarato che fra il defunto signor ed i Sigg.ri Parte_3 CP_1
e non sussiste, ne è mai esistito contratto di affitto agrario ai sensi della
[...] CP_2
pagina 1 di 11 legge 203/1982, accertato dichiarato che fra il defunto signor ed il signor Parte_3
era stato stipulato contratto di comodato precario senza determinazione di tempo CP_2
e di durata avente ad oggetto gli immobili identificati in Comune di Castegnato e specificatamente al foglio 11 mappali 160-161 e porzione del fabbricato ed aia distinti ai mappali 110–112-118-152-153- 157-158-159, accertato e dichiarato che le ricorrenti hanno richiesto la restituzione degli immobili con intimazione in data 8.2.2023, per l'effetto dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere l'immediata restituzione degli immobili, condannare i resistenti alla restituzione degli immobili in favore delle ricorrenti liberi da persone cose ed animali con riserva di verificare ed accertare successivamente alla restituzione lo stato di manutenzione conservazione degli stessi con eventuale richiesta di ristoro degli eventuali danni in separato giudizio.
Condannare i resistenti al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di euro 500,00 mensili a titolo di indennità di occupazione dalla data della richiesta di restituzione del 8.2.23 sino alla effettiva riconsegna, maggiorata di interessi moratori e rivalutazione.
Spese legali in ogni caso integralmente rifuse.
Per parte resistente:
NEL MERITO:
1. Rigettare integralmente le domande delle ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto;
2. Accertare e dichiarare la validità dei contratti agrari associativi (mezzadria, colonia parziaria e soccida con conferimento di pascolo) intercorsi tra il defunto e i Parte_3 resistenti, con particolare riferimento ai mappali 160, 161, 113, 158, 159, 157, 152, 156, 316 e
110;
3. Dichiarare il legittimo possesso dei resistenti sull'intero complesso immobiliare denominato identificato al foglio 11 mappali 81, 108, 110, 112, 113, 118, 152, 153, 157, CP_3
158, 159, 160, 161, 316 e 317 sito nel Comune di Castegnato via Cavallera n. 10 (BS);
4. Accertare e dichiarare la qualifica di coltivatrice diretta della sig.ra ai sensi CP_1
dell'art. 6 L. 203/1982;
5. Accertare e dichiarare la durata quindicennale del rapporto agrario con scadenza al 26 gennaio 2034; pagina 2 di 11 IN VIA RICONVENZIONALE:
6. Condannare le ricorrenti alla reintegrazione dei resistenti nel pieno possesso del complesso immobiliare;
7. Condannare le ricorrenti al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di €
110.000,00, oltre ai danni non patrimoniali e ai danni d'immagine da liquidarsi in via equitativa;
8. Condannare le ricorrenti al ripristino delle forniture di energia elettrica e acqua;
9. Condannare le ricorrenti ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di soccombenza, i convenuti chiedono che venga loro riconosciuto un periodo di grazia non inferiore a 18 mesi a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, al fine di consentire lo sloggio ordinato e la ricollocazione della propria attività agricola, tenuto conto degli ingenti investimenti effettuati, della presenza di animali d'allevamento e dell'organizzazione logistica familiare consolidata presso la CP_3
[...]
IN OGNI CASO:
10.Condannare le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa, come da nota spese allegata.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.5.25 e esponevano che: Parte_1 Parte_2
- esse erano divenute proprietarie dei terreni siti nel Comune di Castegnato (BS) identificati al fg. 11 mapp. 160 e 161 nonché di porzione di fabbricato ed aia identificati con i mapp. 110,
112, 118, 152, 153, 157, 158 e 159 in forza di dichiarazione di successione del 31.7.23 a seguito della morte di Parte_3
- preso possesso degli immobili, esse avevano constatato che gli stessi risultavano occupati da e CP_1 CP_2
pagina 3 di 11 - successivamente, esse avevano appreso che il defunto aveva concesso gli immobili Pt_3 in uso al con contratto di comodato gratuito senza determinazione di durata;
CP_2
- esse avevano, quindi, richiesto la restituzione degli immobili - senza successo - con comunicazione in data 8.2.23;
- in sede di mediazione il si era opposto alla richiesta di restituzione sostenendo di CP_2
vantare il diritto alla prosecuzione nel godimento degli immobili in forza di contratto di affitto verbale stipulato tra il e coniuge del Pt_3 CP_1 CP_2
- era stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione agraria, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs.
150/2011, con esito negativo.
In diritto, osservavano che, non essendo né il né la - quest'ultima CP_2 CP_1
dipendente presso il punto vendita “Cioccolati Italiani” presso il centro commerciale ELNOS sito in Roncadelle (BS) – coltivatori diretti, la stipula del contratto di affitto invocato dai resistenti doveva essere provato per iscritto stante la pacifica non applicabilità ai contratti di affitto stipulati con soggetti non coltivatori diretti del disposto dell'art. 41 L. 203/82 non richiamato dall'art. 23 L. cit., e che nessun documento, sul punto, era mai stato loro esibito dai due conduttori.
Chiedevano, pertanto, accertato che e non sono coltivatori CP_1 CP_2
diretti e che nessun contratto di affitto agrario era stato da questi stipulato con Parte_3 essendo stato stipulato il solo contratto di comodato precario con il la condanna dei CP_2
resistenti al rilascio degli immobili nonché al pagamento dell'indennità, ex art. 1591 c.c., nella misura di € 500,00 mensili dalla richiesta di restituzione dell'8.2.23 all'effettiva consegna, con la rivalutazione e gli interessi.
Con comparsa depositata il 14.7.25 si costituivano e CP_1 CP_2
contestando le allegazioni avversarie e deducendo, in fatto, che:
- nel febbraio 2010 aveva concesso, mediante contratto verbale ex art. 41 L. Parte_3
203/82, a e l'utilizzo dei terreni catastalmente identificati ai mapp. Parte_4 CP_2
160 e 161 per l'allevamento di equidi;
pagina 4 di 11 - nel marzo 2013, “con l'uscita di dall'accordo” il aveva “continuato Parte_4 CP_2 autonomamente il rapporto con formalizzando parzialmente gli accordi Parte_3
attraverso il contratto scritto di comodato d'uso gratuito del 17.8.13”, citato dai ricorrenti, avente ad oggetto il mapp. 152 (stalla);
- in data 9.2.17 era stato stipulato contratto di locazione abitativa tra il e i resistenti cui Pt_3
era seguito contratto di affitto per la coltivazione dei terreni di cui ai mapp. 108 e 112;
- in data 26.1.2019 la aveva costituito l'azienda agricola “ con sede CP_1 CP_1
legale presso la avviando attività di allevamento di equidi, ippoterapia e CP_3 coltivazione diretta dei fondi, di cui si erano da sempre occupati i resistenti, provvedendo alla cura dei terreni, alla manutenzione ed all'allevamento degli animali;
- alla data del decesso del (26.11.22) essi resistenti risultavano legittimi detentori di Pt_3 tutto il complesso immobiliare in virtù “del rapporto contrattuale orale novativo del 2019, conforme alle norme cogenti in materia agraria”;
- nei giorni successivi al decesso del e figli di Pt_3 Pt_3 Persona_1 Parte_1
si erano presentati presso la chiedendo il pagamento “in nero” di canoni di CP_3 locazione e chiedendo il rilascio immediato degli immobili;
successivamente, gli stessi avevano ostruito l'accesso ai terreni, impedito l'uso di impianti elettrici ed idraulici, recintato aree precedentemente accessibili, trattenuto proventi derivanti dal raccolto;
- in sede di mediazione la si era dichiarata disponibile a rilasciare gli immobili entro il CP_1
30.6.25 previa corresponsione di un'indennità di trasloco e rinunciando all'indennità di fine rapporto.
Deducevano, inoltre: 1) che i contratti stipulati con il erano riconducibili a Pt_3 contratto di mezzadria, per la coltivazione dell'orto, del frutteto, della vigna e degli altri terreni produttivi(mapp. 81, 108, 112, 113 e 316), con divisione a metà dei prodotti e degli utili, contratto di colonia parziaria, per la gestione del complesso immobiliare, e contratto di soccida con conferimento di pascolo per l'allevamento degli equidi in riferimento ai mapp. 152, 160 e
161; 2) che la era da qualificarsi coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 6 L. 203/82, CP_1
pagina 5 di 11 avendo costituito regolare azienda agricola e dedicandosi essa personalmente, ed unitamente al nucleo familiare, alla coltivazione dei fondi e all'allevamento degli animali;
3) che, stante la qualifica di coltivatore diretto della , i contratti agrari conclusi avevano durata minima CP_1
di quindici anni, ex art. 1 L. 203/82, con decorrenza dal 26.1.2019 (data di costituzione dell'azienda agricola) e scadenza naturale al 26.1.2034; 4) che le condotte poste in essere dagli eredi del (sottrazione abusiva di frutti del raccolto, vendita di scorte morte, taglio Pt_3 abusivo di alberi da frutto e distruzione dell'orto, interruzione erogazione energia elettrica e acqua, installazione di new jersey per impedire l'accesso alle strutture agricole) integravano spoglio e molestie.
Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande svolte dai ricorrenti e, in subordine, riconoscersi il proprio diritto alla ritenzione del fondo fino alla effettiva corresponsione dell'indennità di rilascio di cui all'art. 43 L. 203/82; in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi la validità ed efficacia dei contratti verbali richiamati in comparsa, dichiararsi la qualifica di coltivatrice diretta della , condannarsi i ricorrenti al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali, al ripristino delle forniture di energia elettrica e acqua, ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
In via preliminare, chiedevano di essere rimessi in termini ex art. 153 II comma c.p.c. ai fini della tempestiva costituzione in giudizio deducendo di aver depositato tempestivamente la comparsa di costituzione, ma che, a causa di un errore del sistema informatico, il deposito non si era perfezionato e tale circostanza era stata appresa dal difensore solo a seguito dei controlli effettuati successivamente sul fascicolo telematico.
Con ordinanza in data 10.9.25 il Tribunale rimetteva in termini i resistenti;
quindi, rigettate le istanze istruttorie dagli stessi formulate, all'udienza odierna il Tribunale ha rimesso la causa in decisione dando lettura del dispositivo.
I resistenti si oppongono al rilascio degli immobili sostanzialmente deducendo che, oltre al contratto di comodato gratuito richiamato dalle ricorrenti, stipulato con il solo il CP_2
avrebbe nel tempo perfezionato diversi accordi con essi resistenti volti a consentire Pt_3
pagina 6 di 11 loro la gestione dei vari mappali e riconducibili al contratto di mezzadria, colonia parziaria e soccida con conferimento di pascolo.
L'allegazione, oltre che estremamente generica, è rimasta priva di riscontro probatorio stante l'inammissibilità delle prove orali articolate dai resistenti (cfr. ordinanza 21.10.25).
Quanto alla dichiarazione scritta rilasciata da (nella quale egli conferma che il Parte_4
nel 2010, “concesse a voce” allo stesso e al di utilizzare i terreni di cui Pt_3 Pt_4 CP_2 ai mapp. 160 e 161 “come pascolo per i cavalli” e, verso la fine del 2018, concesse al e CP_2
alla di “coltivare l'orto, il frutteto, la vigna e tutti gli altri terreni del complesso CP_1 immobiliare di Castegnato”) e da collaboratrice domestica CP_3 Persona_2
del (nella quale essa riferisce di un “accordo” mediante il quale il nel 2018, Pt_3 Pt_3
aveva concesso in uso al e alla “tutta la di sua proprietà, in CP_2 CP_1 CP_3 cambio del loro lavoro”), trattasi di dichiarazioni anch'esse estremamente generiche e che, per giurisprudenza consolidata, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, assumendo, al limite, il valore di meri indizi, l'utilizzazione dei quali costituisce una facoltà del giudice di merito (Cass. 23/10/2017, n. 24976).
Risultano, invece, documentalmente i seguenti contratti:
- contratto stipulato il 17.8.2013 tra e in qualità di proprietari, Parte_3 Controparte_4 con il quale questi ultimi concedevano al a titolo di comodato gratuito e a tempo CP_2
indeterminato, il fabbricato denominato sito in Castegnato ed identificato al CP_3 fg. 11 mapp. 152 sub. 1 (doc. 3 ricorrenti e 4 resistenti);
- contratto di affitto, stipulato ai sensi dell'art. 45 L. 203/82, il 17.5.2018, con il quale il concedeva in affitto il fondo agricolo, composto da terreni e fabbricati rurali sito in Pt_3
Castegnato ed identificato al fg. 11 mapp. 108 e 112, per la durata di sette anni con decorrenza dal 1.6.2018 al 10.11.2024 per un canone annuo di € 3600,00 (doc. 5 resistenti);
pagina 7 di 11 - contratto di locazione non abitativa stipulato il 9.2.17 con il quale il concedeva in Pt_3 locazione alla l'unità immobiliare sita in Castegnato via Cavallera 10 identificata al CP_1
fg. 11 part. 317 sub. 3 (doc. 6 resistenti).
Deve evidenziarsi che né l'unità immobiliare part. 317 sub. 3, oggetto del contratto di locazione né il mapp. 108, oggetto del contratto di affitto, sono oggetto della domanda di rilascio formulata dai ricorrenti.
Ora, quanto al mapp. 152 sub.1, oggetto del contratto di comodato, il contratto prevedeva espressamente la possibilità per ciascuna delle parti di risolverlo “al termine di ogni anno, 31 dicembre, previo invio di disdetta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con almeno sei mesi di preavviso rispetto al termine dell'anno previsto per il rilascio”; risulta poi documentalmente la ricezione, il 13.2.23, da parte del della disdetta inviata dal legale CP_2 delle ricorrenti (doc. 4); il predetto contratto, pertanto, deve considerarsi scaduto al 31.12.23 con conseguente, fondatezza della domanda di rilascio immediato dello stesso.
Quanto, invece, al mapp. 112 fg. 11 sub. 1, oggetto del contratto di affitto sottoscritto, ai sensi dell'art. 45 legge 203/1982 in deroga alla disciplina in materia di contratti agrari, dal e dalla il 17.5.2018, rilevata la tardività del documento n. 14 - ricevuta Pt_3 CP_1
risoluzione contratto - prodotto dai ricorrenti unitamente alle note conclusive, anche in tale caso va ordinato il rilascio dell'immobile, essendo scaduto il contratto alla data del 10.11.24 come espressamente previsto all'art. 2 dell'accordo (“La durata del presente contratto viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti, in deroga all'art. 1 e/o 22 Legge n. 203/82, in anni 7 (sette) circa con decorrenza dal giorno 1.6.2018 e con termine al giorno 10 novembre
2024. In tale data la parte conduttrice, si impegna per sé, successori ed altri aventi causa, a porre nella piena e completa disponibilità della proprietà, libero da persone e cose sue e/o di terzi, l'intero fondo in oggetto, ovviamente senza alcun indennizzo, senza bisogno di alcuna disdetta […]).
Fondata è anche la domanda di rilascio dei restanti immobili oggetto del ricorso, sempre siti in Castegnato ed identificati al fg. 11 mapp. 160, 161, 110, 118, 153, 157, 158 e 159, non avendo i resistenti provato la sussistenza di valido titolo che giustifichi la detenzione degli pagina 8 di 11 stessi.
I ricorrenti hanno chiesto altresì la condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1591 c.c., nella misura di € 500,00 mensili a far data dall'invio della richiesta di restituzione dell'8.2.23 e sino al rilascio effettivo maggiorata della rivalutazione e degli interessi.
Premesso che parte resistente non ha formulato alcuna contestazione specifica in merito a detta quantificazione e ritenuta la congruità di tale importo considerato che il compendio immobiliare complessivamente considerato comprende terreni e porzione di fabbricato, ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta con le seguenti precisazioni.
Considerato che
, come si è detto, nel contratto di affitto avente ad oggetto i mapp. 108 e 112 era previsto un canone pari ad € 300,00 mensili, e che solo il mapp. 112 è oggetto di domanda di rilascio, si ritiene opportuno, in assenza di ulteriori elementi, quantificare il danno per ritardo nella consegna (Cass. 1372/12) del solo mapp. 112, dovuto dalla scadenza del contratto, nella misura corrispondente alla metà del canone complessivo, pari ad € 150,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Per i restanti mappali, oggetto di detenzione senza titolo, il danno, in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dei resistenti, può essere quantificato nella misura di € 350,00 mensili, con decorrenza dalla disdetta ricevuta in data 8.2.23.
Va, infine, accolta la domanda volta ad accertare che i resistenti non presentano la qualifica di coltivatori diretti.
Deve premettersi che, secondo quanto affermato dalla S.C., l'art. 6 L. 203/82 nel definire il concetto di coltivatore diretto, si limita a stabilire che la forza lavorativa del coltivatore e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate e prescindendo dalla limitata estensione del fondo e/o dalla modesta entità dell'organizzazione imprenditoriale alle dimensioni (Cass.
4.12.2000 n. 15438); nella specie, però i ricorrenti non pagina 9 di 11 hanno fornito elementi al fine di provare l'esercizio professionale di attività di coltivazione dei fondi né, a maggior ragione, la coltivazione del medesimo nella proporzione richiesta dalla norma essendosi limitati a produrre “fascicolo aziendale” (doc. 7), documentazione concernente l'allevamento di cavalli (doc. 8) nonché alcune fotografie che dimostrano, semmai, lo stato di incuria in cui versano i mappali (doc. 10, 11 e 12).
Da ultimo, vanno rigettate tutte le domande riconvenzionali formulate dai resistenti in quanto generiche oltre che non provate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa (ed esclusa la fase istruttoria) come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che il rapporto di comodato gratuito costituito con contratto stipulato il 17.8.13 tra e quali proprietari, e quale Parte_3 Controparte_4 CP_2 comodatario, e avente ad oggetto porzione di fabbricato rurale composto da porticati denominato “ sito in Comune di Castegnato ed identificato al fg. 1 CP_3
mapp. 152 sub. 1 è cessato il 31.12.2023 e per l'effetto condanna CP_2 all'immediato rilascio dello stesso libero da persone e cose;
2) dichiara che il rapporto di affitto agrario costituito con contratto stipulato il 17.5.18 tra e avente ad oggetto fondo agricolo costituito da terreni e Parte_3 CP_1
fabbricati rurali denominato “ sito in Comune di Castegnato ed CP_3 identificato al fg. 11 mapp. 108 sub. 1 e mapp. 112 sub. 1 è cessato il 10.11.2024 e per l'effetto condanna al rilascio del mapp. 112 libero da persone e cose a far CP_1 tempo dal 10.11.25;
3) condanna i resistenti all'immediato rilascio degli immobili siti in Castegnato ed identificati al fg. 11 mapp. 160, 161, 110, 118, 153, 157, 158 e 159, liberi da persone e pagina 10 di 11 cose;
4) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, con CP_1
riferimento al mapp. Fg. 11 part. 112 sub. 1, per il periodo successivo al 10.11.2024 e sino al rilascio effettivo, della somma di € 150,00 mensile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna e al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, CP_1 CP_2
con riferimento ai restanti mappali oggetto di causa, per il periodo successivo alla data dell'8.2.23 e sino al rilascio effettivo, della somma di € 350,00 mensile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
6) dichiara che i resistenti e non sono coltivatori diretti ai fini CP_1 CP_2
di cui all'art. 6 della L. 203/82;
7) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
5810,00 per compenso, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Quindici giorni per la motivazione
Brescia, 10 novembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
AR GO LI OL
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