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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6554/2022
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
Il giudice Dott.ssa Giulia Paolini, in funzione monocratica, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'1/04/2025, ha emesso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al N. 6554/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
CAMPLI DONATO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara (PE), via B.
Buozzi n. 93, giusta procura speciale allegata al fascicolo telematico;
ricorrente contro
c.f./p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti TOFFOLETTO ALBERTO, DAMINELLI SIMONA, PESENTI
MARCO, ROMEO CHRISTIAN, LETTENMAYER FLORA e CIPOLLA LUCIANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Cavalcanti, sito in Latina (LT), Via San
Carlo da Sezze n. 118, giusta procura generale allegata al fascicolo telematico;
resistente considerato che: con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 20/12/2022 e ritualmente notificato, il ricorrente, premettendo di essere stato nominato amministratore fiduciario e designato erede universale di quest'ultima, unitamente a , a sua volta erede di Persona_1 Controparte_2 Persona_2
deceduto in data 19/11/2010 e titolare del c/c n. 400463169 acceso c/o ha convenuto in CP_1
giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la ffinché, previo accertamento del Controparte_1
proprio diritto, n.q. di unico erede di a vedersi riconosciuta la quota di ½ delle Persona_3 somme giacenti nel predetto c/c, quest'ultima venisse condannata al pagamento in proprio favore della somma pari ad euro 7.264,93 (metà quota di euro 14.529,87), oltre agli interessi al tasso di legge dalla richiesta al soddisfo, il tutto con il favore delle spese di lite, anche temeraria;
in particolare, precisava che, a seguito della richiesta alla convenuta di svincolo e messa a CP_3 disposizione di metà delle somme giacenti sul predetto c/c, era emersa l'estinzione del rapporto per
“dormienza” in data 2/03/2022;
l'Istituto di credito resistente, costituitosi nel presente giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 2/10/2023, ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo nella disponibilità delle somme giacenti sul c/c n. 400463169, in ragione della devoluzione delle somme giacenti al fondo dei rapporti dormienti gestito dalla CO s.p.a., in ossequio della Circolare del MEF del 3/11/2010, che individua detta società come soggetto gestore del fondo e legittimato a ricevere le richieste di rimborso, instando, nel merito, per la reiezione del ricorso avversario, per infondatezza dello stesso;
espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva così trattenuta in decisione all'udienza dell'1/04/2025 celebratasi nelle forme cartolari, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive;
ritenuto che: la preliminare eccezione sollevata dalla convenuta è fondata, sicché l'odierno ricorso andrà rigettato;
ed invero, come noto, la legittimazione ad agire è uno dei presupposti necessari affinché la causa possa essere decisa nel merito e deve sussistere al momento della pronuncia, non anche al momento della domanda (Cass. 21100/2004); la sua mancanza non impedisce, quindi, l'instaurazione del processo, ma impedisce che questo si concluda con una pronuncia nel merito: il giudice deve, infatti, accertare la sua esistenza preliminarmente all'esame di merito e in mancanza deve dichiarare la domanda inammissibile rigettandola con sentenza di rito (Cass. 2416/1995), non potendo il difetto di legittimazione ad agire, attiva o passiva, essere sanato;
tanto premesso, come noto, secondo quanto previsto dalla Circolare del MEF pubblicata il
3/11/2010, contenente le istruzioni in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui alla
L. del 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 343 (vd. all. 1, convenuta), spetta alla
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (cd. “CO”), individuata quale soggetto gestore del Fondo, svolgere l'istruttoria per verificare la correttezza o meno della devoluzione delle somme al Fondo e, successivamente, procedere direttamente con il rimborso ovvero informare l'intermediario della necessità che sia lo stesso a restituire quanto precedentemente devoluto;
a tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “La CO è passivamente legittimata nel giudizio promosso da chi faccia valere il diritto a ottenere il rimborso di somme confluite nel c.d. fondo rapporti dormienti”, chiarendo come “L'azione volta ad ottenere la restituzione delle somme erroneamente confluite nel fondo "rapporti dormienti", istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. n. 266 del 2005, è correttamente proposta nei confronti della CONSAP s.p.a., cui è affidata la gestione delle relative domande, perché tale società quale mandataria senza rappresentanza del ministero ha contatti diretti con i richiedenti, fonte di responsabilità da contatto sociale della società nei confronti di questi ultimi.” (Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, n. 6475); nel caso di specie, alla luce dei principi ermeneutici di cui sopra, risulta priva di pregio l'argomentazione difensiva di parte ricorrente secondo cui la richiesta di svincolo sarebbe stata effettuata molto prima dell'invio al fondo dei rapporti dormienti per il decorso del termine previsto dal D.P.R. del 22 giugno 2007 n. 116, scaduto il 2 marzo 2022 (vd. pec 28.2.2021, all. 7), posto che l'odierno contraddittore, qui convenuto in giudizio, non è munito di legittimazione passiva, non essendo più nella disponibilità delle somme di cui si chiede la liquidazione;
spetterà, invero, alla CO provvedere a gestire la ricezione delle istanze di restituzione, a svolgere l'istruttoria circa la sussistenza dei relativi presupposti, osservando le istruzioni del
Ministero ed acquisendo presso gli istanti e gli intermediari di cui al D.P.R. n. 116 del 2007, art. 1, gli elementi utili per accertare la sussistenza e la titolarità del rapporto dormiente e l'avvenuto trasferimento al Fondo;
conclusivamente, la domanda deve essere dichiarata inammissibile stante il difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito convenuto;
ogni altra questione è da ritenersi assorbita;
le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (cause di valore compreso da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dall'assenza della fase istruttoria e dalla mancata disamina della domanda nel merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente e, per l'effetto, rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese di giudizio che liquida in euro
1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Latina, 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
Il giudice Dott.ssa Giulia Paolini, in funzione monocratica, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'1/04/2025, ha emesso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al N. 6554/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
CAMPLI DONATO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara (PE), via B.
Buozzi n. 93, giusta procura speciale allegata al fascicolo telematico;
ricorrente contro
c.f./p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti TOFFOLETTO ALBERTO, DAMINELLI SIMONA, PESENTI
MARCO, ROMEO CHRISTIAN, LETTENMAYER FLORA e CIPOLLA LUCIANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Cavalcanti, sito in Latina (LT), Via San
Carlo da Sezze n. 118, giusta procura generale allegata al fascicolo telematico;
resistente considerato che: con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 20/12/2022 e ritualmente notificato, il ricorrente, premettendo di essere stato nominato amministratore fiduciario e designato erede universale di quest'ultima, unitamente a , a sua volta erede di Persona_1 Controparte_2 Persona_2
deceduto in data 19/11/2010 e titolare del c/c n. 400463169 acceso c/o ha convenuto in CP_1
giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la ffinché, previo accertamento del Controparte_1
proprio diritto, n.q. di unico erede di a vedersi riconosciuta la quota di ½ delle Persona_3 somme giacenti nel predetto c/c, quest'ultima venisse condannata al pagamento in proprio favore della somma pari ad euro 7.264,93 (metà quota di euro 14.529,87), oltre agli interessi al tasso di legge dalla richiesta al soddisfo, il tutto con il favore delle spese di lite, anche temeraria;
in particolare, precisava che, a seguito della richiesta alla convenuta di svincolo e messa a CP_3 disposizione di metà delle somme giacenti sul predetto c/c, era emersa l'estinzione del rapporto per
“dormienza” in data 2/03/2022;
l'Istituto di credito resistente, costituitosi nel presente giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 2/10/2023, ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo nella disponibilità delle somme giacenti sul c/c n. 400463169, in ragione della devoluzione delle somme giacenti al fondo dei rapporti dormienti gestito dalla CO s.p.a., in ossequio della Circolare del MEF del 3/11/2010, che individua detta società come soggetto gestore del fondo e legittimato a ricevere le richieste di rimborso, instando, nel merito, per la reiezione del ricorso avversario, per infondatezza dello stesso;
espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva così trattenuta in decisione all'udienza dell'1/04/2025 celebratasi nelle forme cartolari, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive;
ritenuto che: la preliminare eccezione sollevata dalla convenuta è fondata, sicché l'odierno ricorso andrà rigettato;
ed invero, come noto, la legittimazione ad agire è uno dei presupposti necessari affinché la causa possa essere decisa nel merito e deve sussistere al momento della pronuncia, non anche al momento della domanda (Cass. 21100/2004); la sua mancanza non impedisce, quindi, l'instaurazione del processo, ma impedisce che questo si concluda con una pronuncia nel merito: il giudice deve, infatti, accertare la sua esistenza preliminarmente all'esame di merito e in mancanza deve dichiarare la domanda inammissibile rigettandola con sentenza di rito (Cass. 2416/1995), non potendo il difetto di legittimazione ad agire, attiva o passiva, essere sanato;
tanto premesso, come noto, secondo quanto previsto dalla Circolare del MEF pubblicata il
3/11/2010, contenente le istruzioni in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui alla
L. del 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 343 (vd. all. 1, convenuta), spetta alla
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (cd. “CO”), individuata quale soggetto gestore del Fondo, svolgere l'istruttoria per verificare la correttezza o meno della devoluzione delle somme al Fondo e, successivamente, procedere direttamente con il rimborso ovvero informare l'intermediario della necessità che sia lo stesso a restituire quanto precedentemente devoluto;
a tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “La CO è passivamente legittimata nel giudizio promosso da chi faccia valere il diritto a ottenere il rimborso di somme confluite nel c.d. fondo rapporti dormienti”, chiarendo come “L'azione volta ad ottenere la restituzione delle somme erroneamente confluite nel fondo "rapporti dormienti", istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. n. 266 del 2005, è correttamente proposta nei confronti della CONSAP s.p.a., cui è affidata la gestione delle relative domande, perché tale società quale mandataria senza rappresentanza del ministero ha contatti diretti con i richiedenti, fonte di responsabilità da contatto sociale della società nei confronti di questi ultimi.” (Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, n. 6475); nel caso di specie, alla luce dei principi ermeneutici di cui sopra, risulta priva di pregio l'argomentazione difensiva di parte ricorrente secondo cui la richiesta di svincolo sarebbe stata effettuata molto prima dell'invio al fondo dei rapporti dormienti per il decorso del termine previsto dal D.P.R. del 22 giugno 2007 n. 116, scaduto il 2 marzo 2022 (vd. pec 28.2.2021, all. 7), posto che l'odierno contraddittore, qui convenuto in giudizio, non è munito di legittimazione passiva, non essendo più nella disponibilità delle somme di cui si chiede la liquidazione;
spetterà, invero, alla CO provvedere a gestire la ricezione delle istanze di restituzione, a svolgere l'istruttoria circa la sussistenza dei relativi presupposti, osservando le istruzioni del
Ministero ed acquisendo presso gli istanti e gli intermediari di cui al D.P.R. n. 116 del 2007, art. 1, gli elementi utili per accertare la sussistenza e la titolarità del rapporto dormiente e l'avvenuto trasferimento al Fondo;
conclusivamente, la domanda deve essere dichiarata inammissibile stante il difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito convenuto;
ogni altra questione è da ritenersi assorbita;
le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (cause di valore compreso da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dall'assenza della fase istruttoria e dalla mancata disamina della domanda nel merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente e, per l'effetto, rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese di giudizio che liquida in euro
1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Latina, 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini