TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/09/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 864 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 Piazza dei Carrara, n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandro Diamanti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2023, il ricorrente premetteva: - di aver svolto, dal 1/3/1993, attività lavorativa in qualità di autotrasportatore alle dipendenze di varie aziende (“Asciutti srl”, “Mammuccari Vittorio”, “Chiavolini Ezio”, “Interpark”,
“Teknas”, “ND Emanuele”, “Cosp Tecnoservice”, “RA”, “Ecoservice”) (cfr. estratto contributivo all.to n.1 al ricorso); - di aver guidato automezzi, con semirimorchi, balestrati con sedile fisso, per tratte lunghe, anche all'estero, della durata di 5/6 giorni consecutivi;
- di occuparsi, oltre che del trasporto, anche della sistemazione del carico mediante predisposizione di cinghie e teli di copertura sui semirimorchi ad un'altezza di oltre 2 metri;
- di essersi occupato, altresì, del trasporto di rifiuti solidi urbano, previo carico mediante l'utilizzo del c.d. “Ragno Meccanico”, marca Colmar, di proprietà della ditta ND, per compattare il materiale all'interno dei semirimorchi con piano mobile al fine di aumentare il peso di ogni singolo trasporto, come richiesto dall'azienda; - di aver osservato l'orario di lavoro di 10-12 ore nel primo periodo (sino al 2009), e di 8 ore nel secondo, dal lunedì al sabato e non di rado anche nei giorni prefestivi e festivi, in relazione alle necessità contingenti correlate ai trasferimenti più lunghi nel primo periodo ed alla turnazione con i colleghi nel periodo in cui è stato ed è tuttora addetto alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- di essere stato esposto in ragione delle mansioni espletate a rischi consistenti nell'esposizione continua e prolungata a vibrazioni in tutto il corpo ed all'assunzione di posture incongrue;
- di aver contratto a causa dell'attività lavorativa svolta come conducente di automezzi pesanti la patologia
“spondilodiscoartrosi lombare” e di aver presentato domanda all' di riconoscimento CP_1 dell'eziologia professionale della malattia;
- che l' respingeva l'istanza affermando CP_1 che “ la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico- legale. La pratica pertanto viene archiviata ” (cfr. doc. 8 all.to al ricorso), giudizio confermato anche in seguito ad opposizione ed espletamento di collegiale medica;
- di aver presentato nuova domanda in data 30.05.2022 per il riconoscimento delle seguenti patologie: ”spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare con marcata limitazione funzionale, ernia L1-L2 mediana, paramediana DX e discopatie multiple “ anche questa respinta. Parte ricorrente contestava la valutazione dell' e, pertanto, conveniva CP_3 l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di riconoscere che il CP_1 ricorrente è affetto dalle malattie professionali ”spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare con marcata limitazione funzionale, ernia L1-L2 mediana, paramediana DX e discopatie multiple “, con consequenziale invalidità permanente, in termini di danno biologico, nella misura del 26% o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
- e, per l'effetto, di condannare l' a corrispondere il relativo indennizzo e/o rendita CP_1 dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previa sommatoria/cumulo con le invalidità già precedentemente accertate, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo che le lavorazioni svolte dal ricorrente non CP_1 risultavano essere comprese nelle tabelle delle malattie professionali in relazione alla patologia lamentata e che, pertanto, le malattie denunciate ”spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare con marcata limitazione funzionale, ernia L1-L2 mediana, paramediana DX e discopatie multiple “ non potessero avere origine professionale, stante l'eziologia multifattoriale e la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità a cagionarle. L' insisteva per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nella escussione dei testi indicati da parte ricorrente;
all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale, al fine di valutare l'invalidità permanente conseguenza della patologia denunciate. La causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che CP_ l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali
2 denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento delle patologie sofferte dalla parte ricorrente per insufficienza della documentazione medica allegata ed, in sede giudiziale, ha contestato la sussistenza del rischio lavorativo specifico. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, CP_3 sostenendo l'origine professionale delle patologie ”spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare con marcata limitazione funzionale, ernia L1-L2 mediana, paramediana DX e discopatie multiple “ e che le stesse devono ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva del 26% (cfr. relazione medico legale dott. , all.ta al ricorso), da assommarsi a pregresse menomazioni già Persona_2 riconosciute. Dalle dichiarazioni dei testimoni escussi è emersa conferma che il Pt_1 quantomeno per il periodo dal 2006 al 2018, ha lavorato come operaio addetto alle pulizie industriali per la Iosa Carlo Srl presso le acciaierie di Terni, svolgendo le mansioni dedotte in ricorso (cfr. anche Estratto conto previdenziale , all. 3 al ricorso). Tali CP_4 circostanze, non specificamente contestate dall' , non sono state inficiate da CP_1 elementi probatori di segno contrario. Il testimone , collega di lavoro del ricorrente presso la ditta Testimone_1 Chiavolini dal gennaio 2001 al dicembre 2002, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro per un paio di anni presso la ditta Chiavolini di Terni, in viale Brin, entrambi come autisti ai camion. Confermo il periodo indicato in capitolo. Confermo il veicolo guidato dal ricorrente perché la ditta aveva solo questi mezzi con sedili fissi e balestrati senza ammortizzatori a soffione. Confermo che le tratte di lavoro erano in Italia fino a Torino con tre viaggi a settimana anche di 5.000 chilometri complessivi. Confermo che i viaggi di trasporto riguardavano i coils prodotti dall'AST di Terni. Confermo anche che dall'AST con il carroponte sistemavano i coils, ma il ricorrente si occupava di legare i coils con cinghie per evitare movimenti dei coils durante la guida. Si trattava anche di sistemare di un telo di 14 metri complessivi che veniva sistemato dall'autista e quindi dal ricorrente che doveva sistemare sul cassone il telo e legarlo ai ferri. Confermo la partenza la domenica mattina ed il rientro il sabato o domenica successivo. Solo qualche volta c'erano rientri settimanali” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 9.05.2024, in atti).
3 Il teste , collega del ricorrente presso la ditta Interpark di Terni dal Tes_2 01.07.2003 al 05.07.2009, ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro presso la Interpark di Terni, per 5/6 (anni) circa con mansioni entrambi di autisti di autoveicoli scarrabili … Confermo il veicolo guidato dal ricorrente (veicolo mod. FIAT 220/42 Eurotek) perché anch'io guidavo lo stesso mezzo con altra targa ma sempre scarrabile, con sedili fissi e balestrati senza ammortizzatori a soffione … Confermo che si trattava di autoveicoli con container scarrabile della portata di 12 tonnellate circa ed anche la posizione sulla motrice e sul rimorchio. Si trattava anche di sistemare due teloni di 7 metri ciascuno in materiale PVC che venivano sistemati dall'autista e quindi dal ricorrente che doveva sistemare sulla motrice e uno sul rimorchio e poi venivano agganciati sempre dal ricorrente con operazioni compiute ad un'altezza di oltre due metri. Quindi si partiva per lo scarico … Posso riferire che le tratte di lavoro erano in Italia, tra Rieti e Viterbo con due viaggi al giorno per un totale di 10/12 ore di lavoro al giorno, dipendeva dal traffico nella guida e dalle attese in fase di scarico … Confermo che i viaggi di trasporto riguardavano i rifiuti urbani. Il carico del container lo faceva la ditta presso la quale andavamo a ritirare i rifiuti, il ricorrente faceva la copertura ed il viaggio. Per lo scarico il ricorrente, dopo il viaggio, scopriva e piegava i teli e poi da dentro il camion con il comando all'interno della cabina si ribaltavano i cassoni e poi si ripartiva. Si lavorava 6 giorni su 7 e qualche volta anche i giorni festivi quanto la ditta presso la quale si faceva il carico lavorava”(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 5.12.2024, in atti). Infine, anche il teste collega del ricorrente, ha riferito: Testimone_3
”Conosco il ricorrente da circa 20 (anni), fino a due anni fa circa, perché abbiamo lavorato insieme per tutto questo tempo alle dipendenze di diverse ditte, dall'Interpark all'Eco Service, entrambi con mansioni di autisti di mezzi pesanti … All'Interpark mi sembra di ricordare che fosse un autotreno scarrabile, con motrice e rimorchio. di marca Renault. L'orario di lavoro era di 10/12 ore al giorno per 5 giorni la settimana, il turno comprendeva la guida del mezzo e carico e scarico con il ribaltabile. Quando è fallita l'Interpark siamo passati alla ditta ND (dal 06.07.2009 al 14.09.2011 e dal 10.06.2013 al 25.07.2015) sempre come autisti sia io che il ricorrente. Confermo i periodi indicati nei capitoli. Il ricorrente guidava il bilico, cioè trattore stradale pneumatico con semirimorchio dietro balestrato se era vecchio, i più nuovi erano pneumatici. Si trattava di trasportare rifiuti dall' ad Orvieto. Il carico e lo scarico avveniva CP_5 tramite nastro trasportatore che buttava il rifiuto nel rimorchio, poi si doveva fare la compattazione del rifiuto con il ragno meccanico ed era sempre il ricorrente che manovrava il ragno attraverso i joistik. I viaggi giornalieri erano circa 2/3 ad autista con orario di lavoro sempre una media di 10/12 su 6 giorni la settimana. La trasferenza lavora sempre dal lunedì al sabato, feste comprese. Di solito solo la domenica era chiusa. Non ricordo le marche dei veicoli condotti dal ricorrente perché cambiavano spesso … Il ragno meccanico veniva utilizzato dal ricorrente non solo per prelevare i rifiuti ma anche per compattarli attraverso i joistik. Il ragno subiva sollecitazioni, in quanto si trattava di una cabina che si alzava da terra fino a 3 metri e mezzo ed il ricorrente all'interno utilizzava le manopole in continuazione per compattare il rifiuto e poi prelevarlo … Confermo i periodi presso la RA (dal 01.03.2012 al 09.06.2013 e dal 26.07.2015 al 28.03.2021) in cui io ed il ricorrente abbiamo lavorato sempre come autisti Cont e presso il centro di Trasferenza addetti al trasporto dei rifiuti. Non avevamo il ragno meccanico presso questa ditta. Le tratte erano presso la discarica di CP_6 e poi nel secondo periodo per il trasporto dei rifiuti organici presso l'impianto
[...]
4 Green di Nera Montoro. L'orario era sempre di 10/12 ore su 6 giorni la settimana. Il ricorrente guidava sempre trattori stradali e semi rimorchio nel primo periodo e autotreno nel secondo periodo quando abbiamo iniziato a trasportare rifiuti organici. (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 3.04.2025, in atti). Confermata quindi dalle prove orali la verosimile esposizione al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso per un periodo prolungato di tempo (20 anni circa) veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Persona_3 documentali e clinico – obiettivi, che il ricorrente è affetto da “ernia discale C5-C6 e L1- L2 in un quadro di spondilodiscoartrosi diffusa” (cfr. CTU in atti). L'ausiliario del Giudice ha spiegato che con riferimento alla fattispecie al vaglio i fattori di rischio per il rachide lombare attualmente conosciuti ed evidenziati dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici sono rappresentati da:”
1. Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (WBV), 2. Movimentazione manuale di carichi (MMC), 3. Posture incongrue (fisse/protratte), 4. Movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco” e nel caso del ricorrente le mansioni espletate lo hanno esposto ai rischi n.1 (guida di automezzi pesanti con sedili fissi) e n.2 (operazioni di carico e scarico e chiusura dei teloni a copertura dei semi rimorchi come emerso dalle prove testimoniali e dalla anamnesi lavorativa). Il dott. ha, quindi, concluso, sussistendo i fattori di rischio WBV e MMC, Per_3 peraltro con azione sinergica negativa, riconoscendo la natura professionale della malattia denunciata, limitatamente al rachide lombare, specificando che: “Mentre, infatti, la letteratura del settore è abbastanza univoca nel ritenere come il dato epidemiologico sia positivo per l'associazione tra esposizione a WBV e lombalgia (mentre non è altrettanto conclusivo nei riguardi dell'ernia discale lombare e, più in generale, delle discopatie), altrettanto non può dirsi per il tratto cervicale”. Il CTU, richiamando anche la letteratura allegata dal CTP di parte ricorrente, ha spiegato che: “vi sono prove contrastanti riguardo ad una relazione causale tra WBV e dolore cervicale e, ancor meno, tra WBV e patologia degenerativa del tratto cervicale. Alcuni studi hanno riportato un'associazione tra WBV e dolore al collo. Tuttavia, uno studio condotto su conducenti di macchine forestali non ha rilevato alcuna associazione significativa tra dolore al collo ed elevata esposizione a WBV, sebbene i conducenti con dolore al collo riferissero più spesso di scosse durante la guida del veicolo come fastidiose … Inoltre, il tratto cervicale risente certamente in misura minore dell'azione patogena della noxa rappresentata dalla MMC” (cfr. CTU in atti, anche con riferimento agli studi richiamati nella relazione). Il CTU ha quindi proceduto alla determinazione dello stato invalidante facendo richiamo alla voce n.213 (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi troficosensitivi persistenti: fino a 12%) e stante la monofocalità erniaria e il danno funzionale ha valutato il danno biologico (ex D. Lgs.38/2000) nella misura del 9%. Il CTP del ricorrente ha criticato la sussunzione della valutazione del danno biologico alla sola voce tabellare n. 213 («Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12%») in quanto riduttiva, non avendo preso in considerazione il CTU né la bifocalità erniaria, né la componente spondiloartrosica, richiamando sul punto l'esame elettromiografico/elettroneurografico degli arti superiori ed inferiori praticato in data 12/4/2022 che ha mostrato: «…segni di sofferenza neurogena periferica ascrivibili a: radicolopatia cervicale C5-C6 destra;
patimento tronculare distale del nervo mediano destro (sindrome del tunnel carpale di modesta entità);
5 radicolopatia L4-L5-S1 destra», dimostrando l'interessamento su base somatodiscoartrosica di tutto il segmento distale della colonna lombare, oltre alle focalità erniarie più prossimali in L1-L2 e L3-L4 (cfr. osservazioni in atti del Dott. . Per_2 In merito il CTU ha efficacemente replicato che: “ … il termine
“spondilodiscoartrosi” ricomprende non solo le alterazioni degenerative a carico delle strutture osteocartilaginee dei corpi vertebrali, ma anche quelle a carico dei dischi intervertebrali … Di talché, le protrusioni ed i bulging discali a cui fa riferimento il predetto consulente non sono stati affatto ignorati nella definizione diagnostica della malattia professionale, ma più correttamente inglobati nel termine di spondilodiscoartrosi. L'ernia discale, a rigor di logica, rientrerebbe anch'essa in tale definizione, altro non essendo che l'evoluzione di una discopatia (bulging – protrusione
- erniazione). Si è voluto, tuttavia, evidenziarla in diagnosi in quanto principale responsabile del quadro clinico presentato dal ricorrente. Questo ci porta all'aspetto valutativo. Anche qui, il riferimento alla voce n.213 discende dalla considerazione di cui sopra. D'altra parte, se si fosse fatto riferimento alla voce n.193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare: fino a 25%”) la valutazione non sarebbe cambiata, atteso che tale voce prevede che la malattia professionale (e non la patologia in sé), oltre che a livello lombare, sia presente anche a quello cervicale e dorsale”.
Il dott. ha criticato, altresì, le conclusioni rassegnate dal dott. Per_2 Per_3 riguardo l'asserita assenza di nesso causale tra WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo) le mansioni di autista di automezzi pesanti e la malattia discoartrosica cervicale, richiamando a conforto sul punto numerosi studi scientifici, concludendo che le lavorazioni cui è stato addetto il ricorrente, causa della patologia “ernia discale L1-L2”, del pari devono indurre a ritenere siano state causa di altre manifestazioni morbose, quali il bulging discale L3-L4 (con impronta sul sacco durale, già trattato anche questo con ozonoterapia come la formazione erniaria L1-L2) e la spondilo disco artrosi cervicale con richiamo oltre che alla voce n.213 anche alla previsione tabellare n.193 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/7/2000 per arrivare ad una percentuale di danno biologico non inferiore al 20% (cfr. osservazioni all.te alla CTU in atti). L'ausiliario del Giudice anche riguardo a tali contestazioni ha convincentemente argomentato spiegando come: “i dati della letteratura non sono univoci né prevalenti, quindi tali da giustificare l'ammissione del nesso causale. Inoltre, nel caso de quo il fattore di rischio prevalente rilevato nella storia lavorativa del sig. non sono tanto Pt_1 le WBV (presenti ai limiti o, talora, poco sopra al livello d'azione), quanto piuttosto la MMC che, com'è noto, impegna essenzialmente il tratto dorso-lombare” confermando il giudizio espresso. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Dunque, dalla consulenza tecnica emerge la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e la malattia professionale “ernia discale L1-L2”, nei termini di ragionevole certezza.
6 In base al grado di invalidità riscontrato, pari al 9%, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' soccombente deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo CP_1 erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.38/2000, per malattia professionale consistente in “ernia discale L1-L2”, in ragione di una percentuale di danno biologico del 9%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto.
Lì, 18 settembre 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 864 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 Piazza dei Carrara, n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandro Diamanti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2023, il ricorrente premetteva: - di aver svolto, dal 1/3/1993, attività lavorativa in qualità di autotrasportatore alle dipendenze di varie aziende (“Asciutti srl”, “Mammuccari Vittorio”, “Chiavolini Ezio”, “Interpark”,
“Teknas”, “ND Emanuele”, “Cosp Tecnoservice”, “RA”, “Ecoservice”) (cfr. estratto contributivo all.to n.1 al ricorso); - di aver guidato automezzi, con semirimorchi, balestrati con sedile fisso, per tratte lunghe, anche all'estero, della durata di 5/6 giorni consecutivi;
- di occuparsi, oltre che del trasporto, anche della sistemazione del carico mediante predisposizione di cinghie e teli di copertura sui semirimorchi ad un'altezza di oltre 2 metri;
- di essersi occupato, altresì, del trasporto di rifiuti solidi urbano, previo carico mediante l'utilizzo del c.d. “Ragno Meccanico”, marca Colmar, di proprietà della ditta ND, per compattare il materiale all'interno dei semirimorchi con piano mobile al fine di aumentare il peso di ogni singolo trasporto, come richiesto dall'azienda; - di aver osservato l'orario di lavoro di 10-12 ore nel primo periodo (sino al 2009), e di 8 ore nel secondo, dal lunedì al sabato e non di rado anche nei giorni prefestivi e festivi, in relazione alle necessità contingenti correlate ai trasferimenti più lunghi nel primo periodo ed alla turnazione con i colleghi nel periodo in cui è stato ed è tuttora addetto alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- di essere stato esposto in ragione delle mansioni espletate a rischi consistenti nell'esposizione continua e prolungata a vibrazioni in tutto il corpo ed all'assunzione di posture incongrue;
- di aver contratto a causa dell'attività lavorativa svolta come conducente di automezzi pesanti la patologia
“spondilodiscoartrosi lombare” e di aver presentato domanda all' di riconoscimento CP_1 dell'eziologia professionale della malattia;
- che l' respingeva l'istanza affermando CP_1 che “ la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico- legale. La pratica pertanto viene archiviata ” (cfr. doc. 8 all.to al ricorso), giudizio confermato anche in seguito ad opposizione ed espletamento di collegiale medica;
- di aver presentato nuova domanda in data 30.05.2022 per il riconoscimento delle seguenti patologie: ”spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare con marcata limitazione funzionale, ernia L1-L2 mediana, paramediana DX e discopatie multiple “ anche questa respinta. Parte ricorrente contestava la valutazione dell' e, pertanto, conveniva CP_3 l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di riconoscere che il CP_1 ricorrente è affetto dalle malattie professionali ”spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare con marcata limitazione funzionale, ernia L1-L2 mediana, paramediana DX e discopatie multiple “, con consequenziale invalidità permanente, in termini di danno biologico, nella misura del 26% o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
- e, per l'effetto, di condannare l' a corrispondere il relativo indennizzo e/o rendita CP_1 dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previa sommatoria/cumulo con le invalidità già precedentemente accertate, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo che le lavorazioni svolte dal ricorrente non CP_1 risultavano essere comprese nelle tabelle delle malattie professionali in relazione alla patologia lamentata e che, pertanto, le malattie denunciate ”spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare con marcata limitazione funzionale, ernia L1-L2 mediana, paramediana DX e discopatie multiple “ non potessero avere origine professionale, stante l'eziologia multifattoriale e la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità a cagionarle. L' insisteva per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nella escussione dei testi indicati da parte ricorrente;
all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale, al fine di valutare l'invalidità permanente conseguenza della patologia denunciate. La causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che CP_ l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali
2 denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento delle patologie sofferte dalla parte ricorrente per insufficienza della documentazione medica allegata ed, in sede giudiziale, ha contestato la sussistenza del rischio lavorativo specifico. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, CP_3 sostenendo l'origine professionale delle patologie ”spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare con marcata limitazione funzionale, ernia L1-L2 mediana, paramediana DX e discopatie multiple “ e che le stesse devono ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva del 26% (cfr. relazione medico legale dott. , all.ta al ricorso), da assommarsi a pregresse menomazioni già Persona_2 riconosciute. Dalle dichiarazioni dei testimoni escussi è emersa conferma che il Pt_1 quantomeno per il periodo dal 2006 al 2018, ha lavorato come operaio addetto alle pulizie industriali per la Iosa Carlo Srl presso le acciaierie di Terni, svolgendo le mansioni dedotte in ricorso (cfr. anche Estratto conto previdenziale , all. 3 al ricorso). Tali CP_4 circostanze, non specificamente contestate dall' , non sono state inficiate da CP_1 elementi probatori di segno contrario. Il testimone , collega di lavoro del ricorrente presso la ditta Testimone_1 Chiavolini dal gennaio 2001 al dicembre 2002, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro per un paio di anni presso la ditta Chiavolini di Terni, in viale Brin, entrambi come autisti ai camion. Confermo il periodo indicato in capitolo. Confermo il veicolo guidato dal ricorrente perché la ditta aveva solo questi mezzi con sedili fissi e balestrati senza ammortizzatori a soffione. Confermo che le tratte di lavoro erano in Italia fino a Torino con tre viaggi a settimana anche di 5.000 chilometri complessivi. Confermo che i viaggi di trasporto riguardavano i coils prodotti dall'AST di Terni. Confermo anche che dall'AST con il carroponte sistemavano i coils, ma il ricorrente si occupava di legare i coils con cinghie per evitare movimenti dei coils durante la guida. Si trattava anche di sistemare di un telo di 14 metri complessivi che veniva sistemato dall'autista e quindi dal ricorrente che doveva sistemare sul cassone il telo e legarlo ai ferri. Confermo la partenza la domenica mattina ed il rientro il sabato o domenica successivo. Solo qualche volta c'erano rientri settimanali” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 9.05.2024, in atti).
3 Il teste , collega del ricorrente presso la ditta Interpark di Terni dal Tes_2 01.07.2003 al 05.07.2009, ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro presso la Interpark di Terni, per 5/6 (anni) circa con mansioni entrambi di autisti di autoveicoli scarrabili … Confermo il veicolo guidato dal ricorrente (veicolo mod. FIAT 220/42 Eurotek) perché anch'io guidavo lo stesso mezzo con altra targa ma sempre scarrabile, con sedili fissi e balestrati senza ammortizzatori a soffione … Confermo che si trattava di autoveicoli con container scarrabile della portata di 12 tonnellate circa ed anche la posizione sulla motrice e sul rimorchio. Si trattava anche di sistemare due teloni di 7 metri ciascuno in materiale PVC che venivano sistemati dall'autista e quindi dal ricorrente che doveva sistemare sulla motrice e uno sul rimorchio e poi venivano agganciati sempre dal ricorrente con operazioni compiute ad un'altezza di oltre due metri. Quindi si partiva per lo scarico … Posso riferire che le tratte di lavoro erano in Italia, tra Rieti e Viterbo con due viaggi al giorno per un totale di 10/12 ore di lavoro al giorno, dipendeva dal traffico nella guida e dalle attese in fase di scarico … Confermo che i viaggi di trasporto riguardavano i rifiuti urbani. Il carico del container lo faceva la ditta presso la quale andavamo a ritirare i rifiuti, il ricorrente faceva la copertura ed il viaggio. Per lo scarico il ricorrente, dopo il viaggio, scopriva e piegava i teli e poi da dentro il camion con il comando all'interno della cabina si ribaltavano i cassoni e poi si ripartiva. Si lavorava 6 giorni su 7 e qualche volta anche i giorni festivi quanto la ditta presso la quale si faceva il carico lavorava”(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 5.12.2024, in atti). Infine, anche il teste collega del ricorrente, ha riferito: Testimone_3
”Conosco il ricorrente da circa 20 (anni), fino a due anni fa circa, perché abbiamo lavorato insieme per tutto questo tempo alle dipendenze di diverse ditte, dall'Interpark all'Eco Service, entrambi con mansioni di autisti di mezzi pesanti … All'Interpark mi sembra di ricordare che fosse un autotreno scarrabile, con motrice e rimorchio. di marca Renault. L'orario di lavoro era di 10/12 ore al giorno per 5 giorni la settimana, il turno comprendeva la guida del mezzo e carico e scarico con il ribaltabile. Quando è fallita l'Interpark siamo passati alla ditta ND (dal 06.07.2009 al 14.09.2011 e dal 10.06.2013 al 25.07.2015) sempre come autisti sia io che il ricorrente. Confermo i periodi indicati nei capitoli. Il ricorrente guidava il bilico, cioè trattore stradale pneumatico con semirimorchio dietro balestrato se era vecchio, i più nuovi erano pneumatici. Si trattava di trasportare rifiuti dall' ad Orvieto. Il carico e lo scarico avveniva CP_5 tramite nastro trasportatore che buttava il rifiuto nel rimorchio, poi si doveva fare la compattazione del rifiuto con il ragno meccanico ed era sempre il ricorrente che manovrava il ragno attraverso i joistik. I viaggi giornalieri erano circa 2/3 ad autista con orario di lavoro sempre una media di 10/12 su 6 giorni la settimana. La trasferenza lavora sempre dal lunedì al sabato, feste comprese. Di solito solo la domenica era chiusa. Non ricordo le marche dei veicoli condotti dal ricorrente perché cambiavano spesso … Il ragno meccanico veniva utilizzato dal ricorrente non solo per prelevare i rifiuti ma anche per compattarli attraverso i joistik. Il ragno subiva sollecitazioni, in quanto si trattava di una cabina che si alzava da terra fino a 3 metri e mezzo ed il ricorrente all'interno utilizzava le manopole in continuazione per compattare il rifiuto e poi prelevarlo … Confermo i periodi presso la RA (dal 01.03.2012 al 09.06.2013 e dal 26.07.2015 al 28.03.2021) in cui io ed il ricorrente abbiamo lavorato sempre come autisti Cont e presso il centro di Trasferenza addetti al trasporto dei rifiuti. Non avevamo il ragno meccanico presso questa ditta. Le tratte erano presso la discarica di CP_6 e poi nel secondo periodo per il trasporto dei rifiuti organici presso l'impianto
[...]
4 Green di Nera Montoro. L'orario era sempre di 10/12 ore su 6 giorni la settimana. Il ricorrente guidava sempre trattori stradali e semi rimorchio nel primo periodo e autotreno nel secondo periodo quando abbiamo iniziato a trasportare rifiuti organici. (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 3.04.2025, in atti). Confermata quindi dalle prove orali la verosimile esposizione al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso per un periodo prolungato di tempo (20 anni circa) veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Persona_3 documentali e clinico – obiettivi, che il ricorrente è affetto da “ernia discale C5-C6 e L1- L2 in un quadro di spondilodiscoartrosi diffusa” (cfr. CTU in atti). L'ausiliario del Giudice ha spiegato che con riferimento alla fattispecie al vaglio i fattori di rischio per il rachide lombare attualmente conosciuti ed evidenziati dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici sono rappresentati da:”
1. Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (WBV), 2. Movimentazione manuale di carichi (MMC), 3. Posture incongrue (fisse/protratte), 4. Movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco” e nel caso del ricorrente le mansioni espletate lo hanno esposto ai rischi n.1 (guida di automezzi pesanti con sedili fissi) e n.2 (operazioni di carico e scarico e chiusura dei teloni a copertura dei semi rimorchi come emerso dalle prove testimoniali e dalla anamnesi lavorativa). Il dott. ha, quindi, concluso, sussistendo i fattori di rischio WBV e MMC, Per_3 peraltro con azione sinergica negativa, riconoscendo la natura professionale della malattia denunciata, limitatamente al rachide lombare, specificando che: “Mentre, infatti, la letteratura del settore è abbastanza univoca nel ritenere come il dato epidemiologico sia positivo per l'associazione tra esposizione a WBV e lombalgia (mentre non è altrettanto conclusivo nei riguardi dell'ernia discale lombare e, più in generale, delle discopatie), altrettanto non può dirsi per il tratto cervicale”. Il CTU, richiamando anche la letteratura allegata dal CTP di parte ricorrente, ha spiegato che: “vi sono prove contrastanti riguardo ad una relazione causale tra WBV e dolore cervicale e, ancor meno, tra WBV e patologia degenerativa del tratto cervicale. Alcuni studi hanno riportato un'associazione tra WBV e dolore al collo. Tuttavia, uno studio condotto su conducenti di macchine forestali non ha rilevato alcuna associazione significativa tra dolore al collo ed elevata esposizione a WBV, sebbene i conducenti con dolore al collo riferissero più spesso di scosse durante la guida del veicolo come fastidiose … Inoltre, il tratto cervicale risente certamente in misura minore dell'azione patogena della noxa rappresentata dalla MMC” (cfr. CTU in atti, anche con riferimento agli studi richiamati nella relazione). Il CTU ha quindi proceduto alla determinazione dello stato invalidante facendo richiamo alla voce n.213 (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi troficosensitivi persistenti: fino a 12%) e stante la monofocalità erniaria e il danno funzionale ha valutato il danno biologico (ex D. Lgs.38/2000) nella misura del 9%. Il CTP del ricorrente ha criticato la sussunzione della valutazione del danno biologico alla sola voce tabellare n. 213 («Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12%») in quanto riduttiva, non avendo preso in considerazione il CTU né la bifocalità erniaria, né la componente spondiloartrosica, richiamando sul punto l'esame elettromiografico/elettroneurografico degli arti superiori ed inferiori praticato in data 12/4/2022 che ha mostrato: «…segni di sofferenza neurogena periferica ascrivibili a: radicolopatia cervicale C5-C6 destra;
patimento tronculare distale del nervo mediano destro (sindrome del tunnel carpale di modesta entità);
5 radicolopatia L4-L5-S1 destra», dimostrando l'interessamento su base somatodiscoartrosica di tutto il segmento distale della colonna lombare, oltre alle focalità erniarie più prossimali in L1-L2 e L3-L4 (cfr. osservazioni in atti del Dott. . Per_2 In merito il CTU ha efficacemente replicato che: “ … il termine
“spondilodiscoartrosi” ricomprende non solo le alterazioni degenerative a carico delle strutture osteocartilaginee dei corpi vertebrali, ma anche quelle a carico dei dischi intervertebrali … Di talché, le protrusioni ed i bulging discali a cui fa riferimento il predetto consulente non sono stati affatto ignorati nella definizione diagnostica della malattia professionale, ma più correttamente inglobati nel termine di spondilodiscoartrosi. L'ernia discale, a rigor di logica, rientrerebbe anch'essa in tale definizione, altro non essendo che l'evoluzione di una discopatia (bulging – protrusione
- erniazione). Si è voluto, tuttavia, evidenziarla in diagnosi in quanto principale responsabile del quadro clinico presentato dal ricorrente. Questo ci porta all'aspetto valutativo. Anche qui, il riferimento alla voce n.213 discende dalla considerazione di cui sopra. D'altra parte, se si fosse fatto riferimento alla voce n.193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare: fino a 25%”) la valutazione non sarebbe cambiata, atteso che tale voce prevede che la malattia professionale (e non la patologia in sé), oltre che a livello lombare, sia presente anche a quello cervicale e dorsale”.
Il dott. ha criticato, altresì, le conclusioni rassegnate dal dott. Per_2 Per_3 riguardo l'asserita assenza di nesso causale tra WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo) le mansioni di autista di automezzi pesanti e la malattia discoartrosica cervicale, richiamando a conforto sul punto numerosi studi scientifici, concludendo che le lavorazioni cui è stato addetto il ricorrente, causa della patologia “ernia discale L1-L2”, del pari devono indurre a ritenere siano state causa di altre manifestazioni morbose, quali il bulging discale L3-L4 (con impronta sul sacco durale, già trattato anche questo con ozonoterapia come la formazione erniaria L1-L2) e la spondilo disco artrosi cervicale con richiamo oltre che alla voce n.213 anche alla previsione tabellare n.193 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/7/2000 per arrivare ad una percentuale di danno biologico non inferiore al 20% (cfr. osservazioni all.te alla CTU in atti). L'ausiliario del Giudice anche riguardo a tali contestazioni ha convincentemente argomentato spiegando come: “i dati della letteratura non sono univoci né prevalenti, quindi tali da giustificare l'ammissione del nesso causale. Inoltre, nel caso de quo il fattore di rischio prevalente rilevato nella storia lavorativa del sig. non sono tanto Pt_1 le WBV (presenti ai limiti o, talora, poco sopra al livello d'azione), quanto piuttosto la MMC che, com'è noto, impegna essenzialmente il tratto dorso-lombare” confermando il giudizio espresso. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Dunque, dalla consulenza tecnica emerge la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e la malattia professionale “ernia discale L1-L2”, nei termini di ragionevole certezza.
6 In base al grado di invalidità riscontrato, pari al 9%, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' soccombente deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo CP_1 erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.38/2000, per malattia professionale consistente in “ernia discale L1-L2”, in ragione di una percentuale di danno biologico del 9%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto.
Lì, 18 settembre 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
7