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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10146/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
TE AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10146/2024, introdotta da
, Parte_1
nata il [...] a [...]
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Maria Lucia Rotondi
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel comune di Roma in data 31 maggio
1 2007 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 2010). Persona_1
Le parti, con note scritte depositate in data 5 maggio 2025, hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
1) “i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , impegnandosi a Per_1
curarlo, istruirlo ed educarlo con costanza e continuità.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio – ovvero l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
– dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del medesimo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente;
4) la casa coniugale sita in Roma via Ottaviano n. 43, di proprietà della signora , rimarrà alla medesima ed Pt_1
ivi resterà prevalentemente collocato ove manterrà, Per_1
dunque, la propria residenza;
5) il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, Pt_2
asportando tutti i propri effetti personali. Con separato accordo le parti hanno regolamentato la suddivisione di tutti i beni mobili oggetto di comunione (regali ed acquisti
2 effettuati con la partecipazione economica di entrambi) ad eccezione di quanto strettamente funzionale per il figlio minore che rimarrà con la madre nella casa Per_1
familiare. Alcuni dei beni ora di proprietà del sig. in Pt_2 virtù del citato accordo, e già facenti parte di comunione, sono rimasti in possesso della sig.ra che li restituirà Pt_1 su richiesta del sig. ; Pt_2
6) Il sig. ha già comunicato l'indirizzo del nuovo Pt_2
alloggio, sito in prossimità della casa coniugale;
7) Per quanto attiene ai tempi di frequenza e di permanenza del figlio con i genitori, le parti concordano che il padre prenderà e terrà con sé secondo le più ampie e Per_1
libere modalità di frequentazione, ogniqualvolta lo vorrà, considerata la sua maturità e capacità di discernimento e, comunque, in caso di disaccordo, si regoleranno come segue:
• Durante la settimana sarà con il padre per almeno Per_1
due giorni da intendersi solitamente dalla domenica sera, fino al martedì pomeriggio;
dopodiché a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera in moda tale che nei week end di competenza paterna si aggiungeranno direttamente i giorni infrasettimanali così come prima definiti
(dalla domenica sera al martedì pomeriggio); ciascun genitore si impegna a sostituire l'altro, ove possibile, nei giorni in cui il collocatario di turno sia impossibilitato a rispettare la turnazione, per motivi di lavoro o altro grave motivo, che dovranno essere comunicati con congruo anticipo dal collocatario di turno;
• Per quanto riguarda le festività natalizie, Per_1
trascorrerà, ad anni alterni, la settimana del 23 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 30 dicembre al
3 6 gennaio con l'altro genitore (ad iniziare per il 2024 per il primo di detto periodo con il padre). Le parti concordano che nel caso in cui non partissero, potrà trascorrere con Per_1
il genitore in quel momento non collocatario, il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, e parimenti per il 31 dicembre, 1° gennaio;
• Le festività pasquali, da intendersi dal giovedì santo al martedì mattina, saranno alternate di anno in anno tra i genitori ad iniziare, per il 2025, con la madre;
• Le festività nazionali verranno alternate di anno in anno;
• Durante le vacanze estive, trascorrerà con i genitori Per_1
15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto;
in caso di disaccordo
1/15 luglio ed 1/15 agosto con un genitore nonché 16/31 luglio e 16/31 agosto con l'altro. Tali periodi dovranno stabilirsi concordemente entro il 10 giugno di ogni anno. In ogni caso ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la località ove intenderanno recarsi in villeggiatura con il figlio;
• I genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno di;
Per_1
• trascorrerà con la mamma il giorno della festa della Per_1
mamma e il giorno del compleanno della mamma, parimenti con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno del papà, a prescindere dal collocamento settimanale;
• I genitori si alterneranno di anno in anno per poter prendere e tenere con sé per una settimana durante le Per_1
vacanze invernali.
8) in considerazione delle modalità e tempi di frequentazione e delle rispettive condizioni lavorative, le parti convengono che il Sig. contribuirà al mantenimento di Pt_2
mediante un versamento mensile sul conto Per_1
4 corrente della madre di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché nella misura del 20% per ciò che concerne le spese straordinarie così come individuate dal
Protocollo del 17 dicembre 2014 attualmente in uso presso il Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere e accettarne il contenuto;
9) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, le parti convengono che i beni mobili sono oggetto di separata e già effettuata divisione, che il conto corrente, cointestato, acceso presso Unicredit
Banca è stato estinto, per cui non hanno null'altro che possa formare oggetto di reciproche pretese.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune ed è venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi Pt_1 Pt_2
intollerabile; deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
- dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata il [...] a [...], e , nato il 12 Parte_2
agosto 1972 a Lamezia Terme, i quali hanno contratto matrimonio
5 in Roma in data 31 maggio 2007; matrimonio trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00539, Parte 2, Serie A01,
Anno 2007;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24/06/2025
Il Giudice estensore
TE AL
Il Presidente
MA NZ
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
TE AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10146/2024, introdotta da
, Parte_1
nata il [...] a [...]
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Maria Lucia Rotondi
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel comune di Roma in data 31 maggio
1 2007 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 2010). Persona_1
Le parti, con note scritte depositate in data 5 maggio 2025, hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
1) “i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , impegnandosi a Per_1
curarlo, istruirlo ed educarlo con costanza e continuità.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio – ovvero l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
– dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del medesimo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente;
4) la casa coniugale sita in Roma via Ottaviano n. 43, di proprietà della signora , rimarrà alla medesima ed Pt_1
ivi resterà prevalentemente collocato ove manterrà, Per_1
dunque, la propria residenza;
5) il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, Pt_2
asportando tutti i propri effetti personali. Con separato accordo le parti hanno regolamentato la suddivisione di tutti i beni mobili oggetto di comunione (regali ed acquisti
2 effettuati con la partecipazione economica di entrambi) ad eccezione di quanto strettamente funzionale per il figlio minore che rimarrà con la madre nella casa Per_1
familiare. Alcuni dei beni ora di proprietà del sig. in Pt_2 virtù del citato accordo, e già facenti parte di comunione, sono rimasti in possesso della sig.ra che li restituirà Pt_1 su richiesta del sig. ; Pt_2
6) Il sig. ha già comunicato l'indirizzo del nuovo Pt_2
alloggio, sito in prossimità della casa coniugale;
7) Per quanto attiene ai tempi di frequenza e di permanenza del figlio con i genitori, le parti concordano che il padre prenderà e terrà con sé secondo le più ampie e Per_1
libere modalità di frequentazione, ogniqualvolta lo vorrà, considerata la sua maturità e capacità di discernimento e, comunque, in caso di disaccordo, si regoleranno come segue:
• Durante la settimana sarà con il padre per almeno Per_1
due giorni da intendersi solitamente dalla domenica sera, fino al martedì pomeriggio;
dopodiché a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera in moda tale che nei week end di competenza paterna si aggiungeranno direttamente i giorni infrasettimanali così come prima definiti
(dalla domenica sera al martedì pomeriggio); ciascun genitore si impegna a sostituire l'altro, ove possibile, nei giorni in cui il collocatario di turno sia impossibilitato a rispettare la turnazione, per motivi di lavoro o altro grave motivo, che dovranno essere comunicati con congruo anticipo dal collocatario di turno;
• Per quanto riguarda le festività natalizie, Per_1
trascorrerà, ad anni alterni, la settimana del 23 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 30 dicembre al
3 6 gennaio con l'altro genitore (ad iniziare per il 2024 per il primo di detto periodo con il padre). Le parti concordano che nel caso in cui non partissero, potrà trascorrere con Per_1
il genitore in quel momento non collocatario, il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, e parimenti per il 31 dicembre, 1° gennaio;
• Le festività pasquali, da intendersi dal giovedì santo al martedì mattina, saranno alternate di anno in anno tra i genitori ad iniziare, per il 2025, con la madre;
• Le festività nazionali verranno alternate di anno in anno;
• Durante le vacanze estive, trascorrerà con i genitori Per_1
15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto;
in caso di disaccordo
1/15 luglio ed 1/15 agosto con un genitore nonché 16/31 luglio e 16/31 agosto con l'altro. Tali periodi dovranno stabilirsi concordemente entro il 10 giugno di ogni anno. In ogni caso ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la località ove intenderanno recarsi in villeggiatura con il figlio;
• I genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno di;
Per_1
• trascorrerà con la mamma il giorno della festa della Per_1
mamma e il giorno del compleanno della mamma, parimenti con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno del papà, a prescindere dal collocamento settimanale;
• I genitori si alterneranno di anno in anno per poter prendere e tenere con sé per una settimana durante le Per_1
vacanze invernali.
8) in considerazione delle modalità e tempi di frequentazione e delle rispettive condizioni lavorative, le parti convengono che il Sig. contribuirà al mantenimento di Pt_2
mediante un versamento mensile sul conto Per_1
4 corrente della madre di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché nella misura del 20% per ciò che concerne le spese straordinarie così come individuate dal
Protocollo del 17 dicembre 2014 attualmente in uso presso il Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere e accettarne il contenuto;
9) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, le parti convengono che i beni mobili sono oggetto di separata e già effettuata divisione, che il conto corrente, cointestato, acceso presso Unicredit
Banca è stato estinto, per cui non hanno null'altro che possa formare oggetto di reciproche pretese.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune ed è venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi Pt_1 Pt_2
intollerabile; deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
- dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata il [...] a [...], e , nato il 12 Parte_2
agosto 1972 a Lamezia Terme, i quali hanno contratto matrimonio
5 in Roma in data 31 maggio 2007; matrimonio trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00539, Parte 2, Serie A01,
Anno 2007;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24/06/2025
Il Giudice estensore
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Il Presidente
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