Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 29.4.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 26297/2024 R.G. alla quale è stata riunita quella n.
12304/2023 R.G.;
TRA nato il [...] a [...] (cf. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ruggiero
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2023 (al quale veniva assegnato il n. 12304/2023 R.G.),
e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile sulla base della domanda amministrativa del 15.12.2022.
Lamentava che la competente commissione medica l'aveva valutata invalida “solo” nella misura del 67%.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott.ssa , concludeva la sua relazione, ritenendo che Persona_1 il ricorrente è invalido nella misura del 40%.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 2.12.2024 (al quale è stato assegnato il n. 26297/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario richiesto per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile fin dalla CP_ domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
***
L'opposizione è infondata.
Deve premettersi che l'art. 445 bis., 6° comma, c.p.c. dispone che “nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
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Ciò posto, il ricorrente non ha indicato, né tantomeno specificato, i motivi della contestazione delle conclusioni del ctu, né prima ancora ha contestato queste ultime.
Egli, piuttosto, si è limitato a dedurre che quest'ultimo ha inviato la bozza della relazione alle parti in data 25.9.2024 senza attendere di ricevere i certificati del 10.7.2024, 24.9.2024
e del 2.10.2024.
In sostanza, l'istante:
- non ha contestato le conclusioni del ctu;
- non ha allegato alcun elemento da cui poter ritenere che le risultanze dei suindicati certificati sarebbero idonee a modificare la percentuale invalidante quantificata dall'ausiliare del giudice.
Al riguardo si riporta un passo della relazione di consulenza relativo alla “valutazione medico – legale:
“Alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria, il cui contenuto è riportato, fedelmente ed in rigoroso ordine cronologico, alla voce “anamnesi patologica remota” della presente relazione peritale, segnatamente alle pagine 5-6, e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali, ho potuto formulare la diagnosi clinica,
Diabete mellito in trattamento insulinico mediante dispositivo di infusione continua con soddisfacente compenso glicometabolico in assenza di complicanze, provvedendo, per quanto concerne la valutazione medico-legale, a riportare, per analogia, il codice di riferimento alle tabelle ministeriali (9309) e la percentuale di invalidità (40%)”.
Peraltro, non può non evidenziarsi: a) che il certificato del 10.7.2024 è di oltre due mesi antecedente alla data del 25.9.2024 in cui il ctu ha inviato alle parti la bozza di relazione e che il ricorrente non ha dedotto il motivo per il quale non lo ha inviato a quest'ultimo;
b) che, comunque, a proposito dei suindicati certificati non consegnati nella relazione di consulenza si legge:
“A completamento della visita medica ho inteso richiedere i seguenti accertamenti specialistici da effettuarsi presso struttura pubblica:
1. Visita cardiologica con elettrocardiogramma ed ecocardiogramma con ecocolordoppler: è stata consegnata la relativa prenotazione per il giorno 24/09/2024 posto che la prima offerta aziendale, per il 13/03/2024, non è stata accettata dall'utente;
2. Visita oculistica con visus naturale e corretto e fondo oculare: è stata consegnata la prenotazione per il giorno 02/10/2024;
3. Visita angiologica con esame doppler arterioso e venoso arti inferiori: in data
13/03/2024 è stata effettuata la prenotazione per la consulenza con prima offerta aziendale per il giorno 10/10/2024; per l'esame strumentale non è stata accettata la prima offerta aziendale per il giorno 14/03/2024 ma quella per il giorno 10/07/2024 anche se, fino ad oggi, non mi è stato consegnato il relativo referto”
2 Ad abuntantiam – pur ribadendo che in ricorso nulla è stato allegato circa l'idoneità dei suindicati certificati del 10.7.2024, 24.9.2024 e del 2.10.2024 di modificare la percentuale invalidante indicata dal ctu - si osserva che dagli stessi, non emergono elementi da cui poter ritenere che le condizioni di salute del ricorrente rilevanti ai fini di causa non siano sovrapponibili a quelle descritte nella relazione di consulenza o, comunque elementi idonei a ritenere che il ricorrente sia invalido nella misura di almeno il 74% considerato che:
- nulla si specifico emerge dal referto di ecocolordoppler arti inferiori del 10.7.2024;
- nel certificato cardiologico del 24.9.2024, tra l'altro, si legge: “no angor, no dispnea … EO: no soffi. no segni di scompenso. EOT: torace pulito”;
- nel certificato oculistico del 2.10.2024, tra l'altro, si legge: “ambo gli occhi: assenza di retinopatia diabetica. … vusus naturale: OD= 9/10; OS0 10/10”
A quanto fin qui esposto, deve aggiungersi che le conclusioni del ctu, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rimanda anche per relationem, vanno pienamente condivise.
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che il ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. file denominato “anagrafici ). Controparte_2
Per tale motivo l'istante non deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, CP_ comprese quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
In Napoli, il 29.4.2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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