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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/08/2025, n. 11560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11560 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. LF LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 65566/18 R.G.A.C. (a cui sono riuniti i procedimenti
80062/18 R.G.A.C. e 73012/18 R.G.A.C.) vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, in via del Vascello n. 6, presso lo studio dell'avv. Edoardo
CC e dell'avv. Ilaria Camilletti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura posta allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE (nel procedimento principale)
E
e CP_1 CP_2 elettivamente domiciliati in Roccasecca (FR), via Piave n.33, presso lo studio dell'avv. Roberto
Molle, che li rappresentano e difendono in virtù di procura posta a margine dell'atto di opposizione;
OPPONENTE (nel procedimento R.G.73012/2018)
E
Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, via CP_3
Crescenzio n.76, presso lo studio dell'avv. Angelo De Vincenti, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE (nel procedimento riunito R.G.80062/2018)/ATTORE
IN VIA RICONVENZIONALE NONCHÈ
Controparte_4 in persona del procuratore speciale avv. Controparte_5 rappresentata e difesa dall' avv. Filippo Maria Corbò e dall'avv. Federico Maria Corbò, nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via A. Bertoloni 55, come da procura alle liti già depositata nel fascicolo telematico del procedimento monitorio;
OPPOSTO (in tutti i procedimenti)/CONVENUTO
IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-agenzia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 26 febbraio 2025, con la concessione del termine di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione di tutti i procedimenti è il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo n.19301/2018 del 31.08.2018, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.53134/2018, con il quale veniva ingiunto alla nonché a Parte_2 CP_2
e quali fideiussori, il pagamento, in favore della CP_1 Parte_1 Controparte_4
dell'importo di €70.924,10, oltre interessi e spese del monitorio.
[...]
L'importo era richiesto a titolo di pagamento di quanto ritenuto dovuto in ragione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti in relazione all'agenzia di LE (RM) sita in via Enrico Ferri
n.4.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto in base alle eccezioni di cui ai rispettivi atti di opposizione e la chiedeva, in via riconvenzionale la Controparte_6 compensazione giudiziale di quanto dovuto con il controcredito da essa vantato in ragione del rapporto di agenzia in oggetto, ovvero, in subordine di accertare il diritto al ricalcolo delle provvigioni ad essa dovute, in base ai criteri indicati in opposizione con conseguente condanna della parte opposta al pagamento di quanto dovutole, nonché di accertare il diritto di essa società alle indennità spettanti in conseguenza della riduzione potestativa del portafoglio polizze operata dalla nel triennio 2014/2016. CP_4
La si costituiva nei giudizi chiedendo di rigettare gli atti di opposizione Controparte_4
e di confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero di condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta o della diversa somma accertata, nonché di rigettare le domande riconvenzionali avanzate dalla società . CP_3
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte, disposta la riunione e rigettate le istanze ex art.649 c.p.c. avanzate;
era svolta, altresì, istruttoria orale con l'esame di due testi.
Nel merito, premesso che non è in contestazione l'intercorso rapporto contrattuale di agenzia in discussione va premesso in fatto che nel verbale di consegna dell'agenzia del 27 marzo 2017, CP_3
, quale agente e rappresentante della società , a seguito delle verifiche effettuate
[...] Parte_2 dalla Compagnia sulla gestione dell'agenzia, riconosceva esserci un saldo debitore a carico della società di euro 325.000,00.
Nella successiva scrittura del 22 giugno 2017, intercorsa tra la e la società CP_4 opponente, le parti davano atto che:
-il contratto si era risolto in data 27 marzo 2017 a seguito delle dimissioni dell'agente;
-erano state effettuate le operazioni di chiusura e riconsegna dell'agenzia e che risultava, al 31 maggio 2017, un debito a carico dell'agenzia di euro 320.678,46;
-detto debito della società era compensato con quanto ad essa risultato dovuto -a CP_3 titolo di indennità di risoluzione e di liquidazione netta del conto individuale aperto presso la
[...] all'esito del rendiconto della gestione dell'agenzia, per un importo Controparte_7 complessivo di euro 206.668,01 e che, pertanto residuava un credito della di euro CP_4
114.010,45;
-la società si impegnava al pagamento di detto importo tramite il versamento di 36 CP_3 rate mensili come da piano ammortamento allegato.
Inoltre, era prevista la decadenza del beneficio del termine in caso di mancato rispetto del piano di rientro.
Va rilevato, poi, che in relazione al mandato agenziale intestato alla , CP_3 [...]
ed , tutti soci della società opponente, Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 rilasciavano fideiussione, sino al limite di euro 150.000,00, a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione in relazione all'attività di agenzia svolta.
Era previsto il pagamento a prima richiesta senza necessita della preventiva escussione della società. Ciò detto e premesso che è sostanzialmente incontestata l'interruzione dei pagamenti dopo un iniziale rispetto del piano di rientro, va rilevato che: il riconoscimento di debito effettuato dalla società con la scrittura del giugno CP_3
2017, con la connessa pattuizione di un piano di rientro era opponibile anche agli odierni fideiussori opponenti in quanto soci della Controparte_3 il mancato rispetto del piano di rientro aveva comportato la decadenza del beneficio del termine e la conseguente esigibilità dell'intero credito, come pattuito nella scrittura predetta;
la fideiussione rilasciata era determinata facendo riferimento chiaramente alle obbligazioni assunte in relazione al contratto di agenzia in parola e con la fissazione di un limite della fideiussione;
è irrilevante che l'atto di fideiussione sia privo di data, in quanto il chiaro riferimento alle obbligazioni assunte in relazione al contratto di agenzia rende provato che detta garanzia fosse stata rilasciata quando il contratto di agenzia era ancora in essere e, quindi, prima dello scioglimento del rapporto di agenzia e della predetta scrittura di riconoscimento di debito;
detta scrittura non costituiva novazione del precedente contratto di agenzia, ma un mero riconoscimento di debito con pattuizione di un piano di rientro, come chiaramente desumibile dal contenuto della scrittura, ove, peraltro, non si fa riferimento ad alcuna volontà novativa delle parti;
nel contratto di fideiussione era prevista espressamente la rinuncia al beneficio di escussione;
la questione della validità o meno della clausola finale posta in detto atto fideiussorio circa la riserva sull'accettazione di eventuali nuovi soci è irrilevante, in quanto non comporterebbe, comunque, la nullità dell'intera fideiussione, considerata, comunque, la prevalenza dell'interesse della di munirsi di una garanzia personale;
CP_4
l'eventuale credito della società opponente per provvigioni maturate successivamente allo scioglimento del rapporto di agenzia poteva giustificare una diminuzione del debito gravante sulla società in caso di accertamento incontestato dell'importo maturato e dovuto, ma non la sospensione dei pagamenti, essendo il rispetto del piano di rientro non vincolato al successiva possibile compensazione di crediti maturati dall'agenzia successivamente, né possono costituire motivi di eccezione di inadempimento condotte della società che era subentrata nell'attività di agenzia in parola;
non sono allegati sufficienti elementi da cui dedurre un'erronea quantificazione dei rapporti dare-avere al momento della scrittura di riconoscimento di debito.
Pertanto, devono ritenersi infondate le eccezioni di nullità, inesigibilità del credito, inadempimento e carenza di legittimazione avanzate dagli opponenti. Riguardo alla quantificazione delle maturande indennità spettanti alla società opponente ai sensi dell'art. 20 A.N.A. in relazione al portafoglio polizze agenziale, giusta verbale di riconsegna del
27/03/2017, al netto degli oneri previsti dal predetto art. 20 comma primo A.N.A., va premesso, innanzitutto, che nella quantificazione della somma ingiunta era stato ricompreso già l'importo di euro 15.102,31 riconosciuto dalla a titolo di maturande provvigioni. CP_4
Inoltre, nel corso del procedimento, al fine di evitare l'esecuzione, a seguito di apposito accordo contenuto nella scrittura del 12 dicembre 2018, la versava alla l'ulteriore Parte_2 CP_4 importo di euro 37.000,00.
Come condivisibilmente evidenziato in perizia va, quindi, osservato: che, in merito ai premi da considerare ai fini del computo delle provvigioni, sia chiaro sul punto che le provvigioni spettanti a parte opponente debbano essere quantificate in relazione ai premi delle polizze effettivamente incassate nei dodici mesi successivi allo scioglimento del contratto di agenzia, stante il tenore letterale dell'artt.20 A.N.A., con l'esplicito riferimento alle rate di premio effettivamente incassate nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di agenzia ed anche in coerenza con i criteri previsti nel contratto di agenzia per il riconoscimento delle provvigioni in vigenza del mandato;
che, con riferimento allo scomputo o meno delle provvigioni di 2° livello, premesso che l'art. 20 comma 1 revede genericamente che all'agente uscente siano riconosciute le provvigioni CP_8
“al netto di eventuali oneri”, deve ritenersi verosimile che le provvigioni di 2° livello rientrino tra detti oneri, trattandosi di oneri che l'agente subentrante retrocede ai propri subagenti e atteso che, a seguito della risoluzione del contratto di agenzia, l'agente uscente non ha più in carico subagenti, con la conseguenza che il mancato scomputo delle provvigioni di 2° livello consentirebbe a parte opponente di introitare le provvigioni senza sostenere i costi derivanti dall'incasso dei premi da parte della compagnia per il tramite del nuovo agente e dei relativi subagenti.
Sul punto, va precisato che, infatti, la questione non inerisce al rapporto tra compagnia assicuratrice e subagente, ma al costo che l'agente subentrante deve retrocedere agli intermediari suoi collaboratori che comporta che le provvigioni, che spettano al predetto agente subentrante, non siano piene, ma siano la risultante di quanto retrocesso;
pertanto, risulta non influente ai fini di una diversa ricostruzione di detta questione, la risultanza delle prove testimoniali in ordine alla circostanza che i subagenti erano pagati direttamente dall'agenzia opponente e da quella subentrante e non dalla CP_4
Pertanto, ritenendo congruo il calcolo effettuato in perizia nella prima ipotesi, risulta che le provvigioni spettanti all'opponente ammontano ad € 29.993,68 da cui va decurtato l'importo già riconosciuto dalla di euro 15.102,31, con un residuo di euro 14.891,37. CP_4 Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, in considerazione di dette risultanze, accertato un credito in capo alla al netto delle provvigioni maturande in favore della , CP_4 CP_3 di euro 56.032,73 (70.924,10 – 14.891,37), va revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti e gli stessi, previa deduzione dell'importo già versato in corso di causa di euro
37.000,00, vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della parte opposta del residuo importo di €19.032,73, oltre gli interessi legali dal 15 marzo 2018, data di interruzione dei pagamenti in adempimento del piano rateale, al saldo, rigettando le residue domande avanzate.
In considerazione della reciproca soccombenza e della natura della questione si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite ponendo definitivamente le spese di perizia, visti anche i risultati della stessa, nella misura del 30% a carico della parte opposta e nella misura del 70% a carico degli opponenti in solido.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca, nei confronti degli opponenti, il decreto ingiuntivo n.19301/2018 del 31.08.2018, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.53134/2018; accertato un credito in capo alla al netto delle provvigioni maturande in favore della CP_4
, di euro 56.032,73, previa deduzione dell'importo già versato in corso di causa di euro CP_3
37.000,00, condanna la e al Parte_2 CP_1 CP_2 Parte_1 pagamento, in solido, in favore di dell'importo di €19.032,73, oltre gli Controparte_4 interessi legali dal 15 marzo 2018 al saldo;
rigetta le residue domande avanzate;
compensa tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente le spese di perizia nella misura del 30% a carico della parte opposta e nella misura del 70% a carico degli opponenti in solido.
Roma, 2.08.2025 Il Giudice
LF LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. LF LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 65566/18 R.G.A.C. (a cui sono riuniti i procedimenti
80062/18 R.G.A.C. e 73012/18 R.G.A.C.) vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, in via del Vascello n. 6, presso lo studio dell'avv. Edoardo
CC e dell'avv. Ilaria Camilletti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura posta allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE (nel procedimento principale)
E
e CP_1 CP_2 elettivamente domiciliati in Roccasecca (FR), via Piave n.33, presso lo studio dell'avv. Roberto
Molle, che li rappresentano e difendono in virtù di procura posta a margine dell'atto di opposizione;
OPPONENTE (nel procedimento R.G.73012/2018)
E
Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, via CP_3
Crescenzio n.76, presso lo studio dell'avv. Angelo De Vincenti, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE (nel procedimento riunito R.G.80062/2018)/ATTORE
IN VIA RICONVENZIONALE NONCHÈ
Controparte_4 in persona del procuratore speciale avv. Controparte_5 rappresentata e difesa dall' avv. Filippo Maria Corbò e dall'avv. Federico Maria Corbò, nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via A. Bertoloni 55, come da procura alle liti già depositata nel fascicolo telematico del procedimento monitorio;
OPPOSTO (in tutti i procedimenti)/CONVENUTO
IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-agenzia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 26 febbraio 2025, con la concessione del termine di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione di tutti i procedimenti è il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo n.19301/2018 del 31.08.2018, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.53134/2018, con il quale veniva ingiunto alla nonché a Parte_2 CP_2
e quali fideiussori, il pagamento, in favore della CP_1 Parte_1 Controparte_4
dell'importo di €70.924,10, oltre interessi e spese del monitorio.
[...]
L'importo era richiesto a titolo di pagamento di quanto ritenuto dovuto in ragione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti in relazione all'agenzia di LE (RM) sita in via Enrico Ferri
n.4.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto in base alle eccezioni di cui ai rispettivi atti di opposizione e la chiedeva, in via riconvenzionale la Controparte_6 compensazione giudiziale di quanto dovuto con il controcredito da essa vantato in ragione del rapporto di agenzia in oggetto, ovvero, in subordine di accertare il diritto al ricalcolo delle provvigioni ad essa dovute, in base ai criteri indicati in opposizione con conseguente condanna della parte opposta al pagamento di quanto dovutole, nonché di accertare il diritto di essa società alle indennità spettanti in conseguenza della riduzione potestativa del portafoglio polizze operata dalla nel triennio 2014/2016. CP_4
La si costituiva nei giudizi chiedendo di rigettare gli atti di opposizione Controparte_4
e di confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero di condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta o della diversa somma accertata, nonché di rigettare le domande riconvenzionali avanzate dalla società . CP_3
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte, disposta la riunione e rigettate le istanze ex art.649 c.p.c. avanzate;
era svolta, altresì, istruttoria orale con l'esame di due testi.
Nel merito, premesso che non è in contestazione l'intercorso rapporto contrattuale di agenzia in discussione va premesso in fatto che nel verbale di consegna dell'agenzia del 27 marzo 2017, CP_3
, quale agente e rappresentante della società , a seguito delle verifiche effettuate
[...] Parte_2 dalla Compagnia sulla gestione dell'agenzia, riconosceva esserci un saldo debitore a carico della società di euro 325.000,00.
Nella successiva scrittura del 22 giugno 2017, intercorsa tra la e la società CP_4 opponente, le parti davano atto che:
-il contratto si era risolto in data 27 marzo 2017 a seguito delle dimissioni dell'agente;
-erano state effettuate le operazioni di chiusura e riconsegna dell'agenzia e che risultava, al 31 maggio 2017, un debito a carico dell'agenzia di euro 320.678,46;
-detto debito della società era compensato con quanto ad essa risultato dovuto -a CP_3 titolo di indennità di risoluzione e di liquidazione netta del conto individuale aperto presso la
[...] all'esito del rendiconto della gestione dell'agenzia, per un importo Controparte_7 complessivo di euro 206.668,01 e che, pertanto residuava un credito della di euro CP_4
114.010,45;
-la società si impegnava al pagamento di detto importo tramite il versamento di 36 CP_3 rate mensili come da piano ammortamento allegato.
Inoltre, era prevista la decadenza del beneficio del termine in caso di mancato rispetto del piano di rientro.
Va rilevato, poi, che in relazione al mandato agenziale intestato alla , CP_3 [...]
ed , tutti soci della società opponente, Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 rilasciavano fideiussione, sino al limite di euro 150.000,00, a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione in relazione all'attività di agenzia svolta.
Era previsto il pagamento a prima richiesta senza necessita della preventiva escussione della società. Ciò detto e premesso che è sostanzialmente incontestata l'interruzione dei pagamenti dopo un iniziale rispetto del piano di rientro, va rilevato che: il riconoscimento di debito effettuato dalla società con la scrittura del giugno CP_3
2017, con la connessa pattuizione di un piano di rientro era opponibile anche agli odierni fideiussori opponenti in quanto soci della Controparte_3 il mancato rispetto del piano di rientro aveva comportato la decadenza del beneficio del termine e la conseguente esigibilità dell'intero credito, come pattuito nella scrittura predetta;
la fideiussione rilasciata era determinata facendo riferimento chiaramente alle obbligazioni assunte in relazione al contratto di agenzia in parola e con la fissazione di un limite della fideiussione;
è irrilevante che l'atto di fideiussione sia privo di data, in quanto il chiaro riferimento alle obbligazioni assunte in relazione al contratto di agenzia rende provato che detta garanzia fosse stata rilasciata quando il contratto di agenzia era ancora in essere e, quindi, prima dello scioglimento del rapporto di agenzia e della predetta scrittura di riconoscimento di debito;
detta scrittura non costituiva novazione del precedente contratto di agenzia, ma un mero riconoscimento di debito con pattuizione di un piano di rientro, come chiaramente desumibile dal contenuto della scrittura, ove, peraltro, non si fa riferimento ad alcuna volontà novativa delle parti;
nel contratto di fideiussione era prevista espressamente la rinuncia al beneficio di escussione;
la questione della validità o meno della clausola finale posta in detto atto fideiussorio circa la riserva sull'accettazione di eventuali nuovi soci è irrilevante, in quanto non comporterebbe, comunque, la nullità dell'intera fideiussione, considerata, comunque, la prevalenza dell'interesse della di munirsi di una garanzia personale;
CP_4
l'eventuale credito della società opponente per provvigioni maturate successivamente allo scioglimento del rapporto di agenzia poteva giustificare una diminuzione del debito gravante sulla società in caso di accertamento incontestato dell'importo maturato e dovuto, ma non la sospensione dei pagamenti, essendo il rispetto del piano di rientro non vincolato al successiva possibile compensazione di crediti maturati dall'agenzia successivamente, né possono costituire motivi di eccezione di inadempimento condotte della società che era subentrata nell'attività di agenzia in parola;
non sono allegati sufficienti elementi da cui dedurre un'erronea quantificazione dei rapporti dare-avere al momento della scrittura di riconoscimento di debito.
Pertanto, devono ritenersi infondate le eccezioni di nullità, inesigibilità del credito, inadempimento e carenza di legittimazione avanzate dagli opponenti. Riguardo alla quantificazione delle maturande indennità spettanti alla società opponente ai sensi dell'art. 20 A.N.A. in relazione al portafoglio polizze agenziale, giusta verbale di riconsegna del
27/03/2017, al netto degli oneri previsti dal predetto art. 20 comma primo A.N.A., va premesso, innanzitutto, che nella quantificazione della somma ingiunta era stato ricompreso già l'importo di euro 15.102,31 riconosciuto dalla a titolo di maturande provvigioni. CP_4
Inoltre, nel corso del procedimento, al fine di evitare l'esecuzione, a seguito di apposito accordo contenuto nella scrittura del 12 dicembre 2018, la versava alla l'ulteriore Parte_2 CP_4 importo di euro 37.000,00.
Come condivisibilmente evidenziato in perizia va, quindi, osservato: che, in merito ai premi da considerare ai fini del computo delle provvigioni, sia chiaro sul punto che le provvigioni spettanti a parte opponente debbano essere quantificate in relazione ai premi delle polizze effettivamente incassate nei dodici mesi successivi allo scioglimento del contratto di agenzia, stante il tenore letterale dell'artt.20 A.N.A., con l'esplicito riferimento alle rate di premio effettivamente incassate nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di agenzia ed anche in coerenza con i criteri previsti nel contratto di agenzia per il riconoscimento delle provvigioni in vigenza del mandato;
che, con riferimento allo scomputo o meno delle provvigioni di 2° livello, premesso che l'art. 20 comma 1 revede genericamente che all'agente uscente siano riconosciute le provvigioni CP_8
“al netto di eventuali oneri”, deve ritenersi verosimile che le provvigioni di 2° livello rientrino tra detti oneri, trattandosi di oneri che l'agente subentrante retrocede ai propri subagenti e atteso che, a seguito della risoluzione del contratto di agenzia, l'agente uscente non ha più in carico subagenti, con la conseguenza che il mancato scomputo delle provvigioni di 2° livello consentirebbe a parte opponente di introitare le provvigioni senza sostenere i costi derivanti dall'incasso dei premi da parte della compagnia per il tramite del nuovo agente e dei relativi subagenti.
Sul punto, va precisato che, infatti, la questione non inerisce al rapporto tra compagnia assicuratrice e subagente, ma al costo che l'agente subentrante deve retrocedere agli intermediari suoi collaboratori che comporta che le provvigioni, che spettano al predetto agente subentrante, non siano piene, ma siano la risultante di quanto retrocesso;
pertanto, risulta non influente ai fini di una diversa ricostruzione di detta questione, la risultanza delle prove testimoniali in ordine alla circostanza che i subagenti erano pagati direttamente dall'agenzia opponente e da quella subentrante e non dalla CP_4
Pertanto, ritenendo congruo il calcolo effettuato in perizia nella prima ipotesi, risulta che le provvigioni spettanti all'opponente ammontano ad € 29.993,68 da cui va decurtato l'importo già riconosciuto dalla di euro 15.102,31, con un residuo di euro 14.891,37. CP_4 Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, in considerazione di dette risultanze, accertato un credito in capo alla al netto delle provvigioni maturande in favore della , CP_4 CP_3 di euro 56.032,73 (70.924,10 – 14.891,37), va revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti e gli stessi, previa deduzione dell'importo già versato in corso di causa di euro
37.000,00, vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della parte opposta del residuo importo di €19.032,73, oltre gli interessi legali dal 15 marzo 2018, data di interruzione dei pagamenti in adempimento del piano rateale, al saldo, rigettando le residue domande avanzate.
In considerazione della reciproca soccombenza e della natura della questione si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite ponendo definitivamente le spese di perizia, visti anche i risultati della stessa, nella misura del 30% a carico della parte opposta e nella misura del 70% a carico degli opponenti in solido.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca, nei confronti degli opponenti, il decreto ingiuntivo n.19301/2018 del 31.08.2018, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.53134/2018; accertato un credito in capo alla al netto delle provvigioni maturande in favore della CP_4
, di euro 56.032,73, previa deduzione dell'importo già versato in corso di causa di euro CP_3
37.000,00, condanna la e al Parte_2 CP_1 CP_2 Parte_1 pagamento, in solido, in favore di dell'importo di €19.032,73, oltre gli Controparte_4 interessi legali dal 15 marzo 2018 al saldo;
rigetta le residue domande avanzate;
compensa tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente le spese di perizia nella misura del 30% a carico della parte opposta e nella misura del 70% a carico degli opponenti in solido.
Roma, 2.08.2025 Il Giudice
LF LA