Art. 4. ((Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale, nonche' per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi)) determinate dalla frana, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel biennio 1983-84 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 2 miliardi.
Ad integrazione del finanziamento previsto dall' articolo 21, settimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828 , per la realizzazione dell'asse attrezzato di Ancona costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, nonche' dal tratto di collegamento fino al casello autostradale di Ancona sud e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-81.
L'asse attrezzato di cui al precedente secondo comma e' considerato infrastruttura di grande comunicazione e pertanto alla sua realizzazione provvedera' l'ANAS secondo i criteri di cui al primo e secondo comma dell'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828 .
Ad integrazione del finanziamento previsto dall' articolo 21, settimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828 , per la realizzazione dell'asse attrezzato di Ancona costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, nonche' dal tratto di collegamento fino al casello autostradale di Ancona sud e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-81.
L'asse attrezzato di cui al precedente secondo comma e' considerato infrastruttura di grande comunicazione e pertanto alla sua realizzazione provvedera' l'ANAS secondo i criteri di cui al primo e secondo comma dell'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828 .