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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 820/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo ha pronunziato, all'esito dell'udienza di discussione del 24.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 820 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonio Boccia (C.F. , presso il cui C.F._2
studio in Lauria (PZ), al Largo Plebiscito n. 105 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del dirigente p. t. dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 23, comma 4° della C.F._3
L.689/81, dalla dott.ssa Giuseppina Sansone (c.f. - Responsabi- C.F._4 le Processo Legale), dal Dott. dalla Dott.ssa e dal Controparte_3 Controparte_4
Dott. , funzionari del citato , in virtù della delega in atti, elet- Controparte_5 CP_6 tivamente domiciliato presso l'ufficio sito in Potenza, alla Via Isca del Pioppo n. 41
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il di- sposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n.
1
69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pro- nuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa, non- ché i successivi scritti difensivi. Con ricorso depositato in data 1.06.2022, presso l'intestato Tribunale sezione lavoro (RG 908/2022), , quale titolare Parte_1 dell'azienda agricola La Cappellina, sita in Lauria (PZ) alla C. da Serino, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 84, prot. 11361 del 29/04/2022, no- tificata il 05/05/2022, emessa dall' di Basilicata, re- Controparte_1
lativa al verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ00001/2020 – 678-01 del
25/08/2020, mediante la quale si contestava all'odierna ricorrente la violazione dell'art. 3, comma 3, D. L. n. 12/2002 e s.m.i., per aver irregolarmente impiegato al lavoro, presso la sede operativa della predetta azienda agricola, alcuni lavoratori senza la preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego.
In particolare, la ricorrente eccepiva: 1) in via preliminare la nullità insanabile dell'ordinanza di ingiunzione per omessa indicazione nell'atto sia del luogo ove poter- si opporre sia del termine entro cui poter esperire l'opposizione; 2) nel merito la viola- zione dell'art. 3 L. 241/90 per mancata allegazione e/o richiamo nel verbale prodromi- co all'ordinanza di ingiunzione delle presunte dichiarazioni dei lavoratori;
l'inattendibilità delle predette dichiarazioni rese dagli operai stranieri che, all'epoca dei fatti contestati, non parlavano la lingua italiana e la violazione del DM 15.01.2014
e L. 12/1979 per mancato ascolto del datore di lavoro;
3) l'erronea valutazione dei fatti posti alla base dell'irrogazione della sanzione, con particolare riferimento alla circo- stanza che gli operai interrogati, probabilmente a causa delle difficoltà linguistiche, avevano erroneamente dichiarato di lavorare 8 ore al giorno e non 6/6,30.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia il Giudice del Lavoro di Lagonegro, previe incombenze di rito, espletata la prova per testi ed accertata l'infondatezza del verbale impugnato n. PZ00001/2020-678-01 del 25/08/2020, annullare, ovvero dichiarare nulla, l'ingiunzione dell' di qui opposta n. 84 – prot. 11361. CP_7 CP_1
Con vittoria di spese legali in favore del sottoscritto legale, dichiaratamente antistata- rio.”
In data 15.06.2022, con provvedimento del Presidente dell'intestato Tribunale, su istanza della Dott.ssa assegnataria del procedimento, rilevata la Controparte_8 mancanza di competenza funzionale in capo all'adito giudice del lavoro, assegnava la
2
controversia alla competenza del giudice civile.
Con decreto del 27.06.2022, il precedente magistrato, Dott. Maurizio Ferrara, fissava l'udienza di discussione per il giorno 12.12.2022, ordinando all' Controparte_1
di di depositare in cancelleria copia del rapporto e degli
[...] CP_1 atti relativi all'accertamento dell'illecito, nonché della contestazione e notificazione della violazione e della ingiunzione amministrativa.
In data 27.09.2022 si costituiva l' Controparte_1 contrastando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, contestava i vizi procedurali sollevati dalla ricorrente ricostruendo det- tagliatamente il corretto operato degli ispettori sia con riferimento all'acquisizione del- le dichiarazioni rese dai lavoratori sia con riferimento alla presenza del datore di lavo- ro durante le predette operazioni nonché nella valutazione delle dichiarazioni raccolte e nell'acquisizione dei documenti posti a base dell'irrogazione della sanzione ammini- strativa. Concludeva, pertanto: “Previa reiezione delle istanze istruttorie, si chiede il rigetto del ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, con la convalida dell'ordinanza opposta e la condanna della controparte alle spese del presente giudi- zio, secondo quanto previsto dall' art. 9 del D.lgs.149/2015.”
La causa veniva istruita solo mediante documentazione prodotta dalle parti, a seguito di rigetto delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, e perveniva all'udienza di discussione del 24.02.2025, la cui trattazione veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Allo spirare del termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa viene decisa nei seguenti termini.
In via preliminare va rigettata l'eccezione, formulata dalla ricorrente, di nullità insana- bile dell'ordinanza di ingiunzione per omessa indicazione nell'atto sia del luogo ove potersi opporre sia del termine entro cui l'opposizione può essere fatta.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invali- dità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabi- lità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass., Sez. V, 17 giugno
2021); principio coerente con l'orientamento secondo cui l'art. 7, secondo comma,
L.2012/2000, pur qualificando come tassative tali indicazioni, non prevede la sanzio-
3
ne della nullità in caso di violazione di tali obblighi” (cfr da ultimo nella sentenza n.
25023/2021).
Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di in- giunzione entro il prescritto termine legale e dinanzi all'Autorità giudiziaria competen- te a conoscere della relativa controversia, sicché nessuna violazione del suo diritto di difesa può essere eccepito.
Venendo al merito della domanda, giova osservare che, per giurisprudenza consolida- ta, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione am- ministrativa pecuniaria, l'amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giu- dizio, assume sostanzialmente la veste di attrice: “spetta ad essa ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 2691 c. c. fornire la prova degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che as- sume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (cfr.:
Cass. Civ. n. 5277/07), pertanto, in caso di insufficiente prova della responsabilità del- la ricorrente, la domanda in opposizione dovrà essere accolta in applicazione del prin- cipio “actore non probante, reus absolvitur”.
Orbene, alla base delle contestazioni operate nei confronti dell'odierna ricorrente c'è la circostanza che i lavoratori e Igibinovia Monday, CP_9 Persona_1
come risulta dalla documentazione allegata, sarebbero stati formalmente assunti come braccianti agricoli, con contratti a tempo determinato per n. 39 ore settimanali, me- diante invio delle comunicazioni in data 07.06.2020, con data di inizio delle CP_10
prestazioni lavorative il 08.06.2020, mentre dalle dichiarazioni raccolte dagli stessi operai sarebbe emerso che i lavoratori avrebbe iniziato l'attività lavorativa il giorno
02.06.2020 e quindi alcuni giorni prima rispetto alla comunicazione . CP_10
Veniva pertanto contestata la violazione dell'art. 3, comma 3 d.l. 22 febbraio 2002, n.
12 convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lvo 14 settembre 2015 n. 151, “per aver irregolarmente impiegato al lavoro presso la sede operativa in Lauria (PZ) alla C.da Serino, senza effettuare la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'impiego dei seguenti lavoratori che hanno iniziato il rappor- to di lavoro con l'azienda in data 02.06.2020, antecedente alla data di assunzione
08.06.2020”.
Ebbene, il Tribunale osserva che l'Amministrazione ha ritenuto sussistente l'illecito contestato alla odierna ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni dei lavoratori rese
4
dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Lauria il 13.06.2020, giorno dell'accesso ispet- tivo (all. n. 3 prod. Ispettorato).
In particolare, i lavoratori avrebbero dichiarato in tale sede di aver iniziato a lavorare il
2 giugno 2020 mentre nella comunicazione Unilav, presentata dal datore di lavoro il 7 giugno 2020, la data di inizio del rapporto di lavoro indicata era quella del 8 giugno
2020.
La nel presente giudizio ha, tuttavia, espressamente affermato che i lavora- Parte_1 tori stranieri ascoltati dagli agenti non sapevano all'epoca parlare la lingua italiana. A fronte di tale contestazione l'Amministrazione convenuta ha replicato che i lavoratori sarebbero stati sentiti alla presenza e “con l'assistenza linguistica del sig. Pt_2
. Tuttavia, nel verbale contenente le dichiarazioni dei lavoratori (all. n. 3
[...]
prod. Ispettorato) non è attestata la presenza di un interprete, né vi è prova della quali- fica di interprete del sig. considerato, altresì, che si tratta di persona straniera e Pt_2
non vi è prova che fosse in grado di comprendere e parlare la lingua italiana.
Deve quindi ritenersi che effettivamente non sia stata raggiunta la prova della presenza di un interprete al momento del verbalizzazione delle dichiarazioni dei lavoratori né è stata contestata dall' la circostanza secondo cui tutti i lavoratori ascoltati, e CP_1 per i quali la ricorrente è stata sanzionata ai sensi dell'art. 3 comma 3 d.l. 22 febbraio
2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lvo 14 settembre 2015 n. 151, non parlassero effettivamente la lingua italiana.
Orbene, alla luce di tale premessa, il Tribunale ritiene che le sole dichiarazioni dei la- voratori rese nel corso dell'accesso ispettivo non siano di per sé stesse sufficienti a so- stenere la tesi dell'Amministrazione, considerato che si tratta di persone straniere e che non vi è prova che parlassero e capissero all'epoca la lingua italiana.
In definitiva, non sussistendo sufficiente prova dei fatti contestati nell'ordinanza di in- giunzione, non avendo peraltro l' avanzato richieste istruttorie nel presente CP_1 giudizio, sulla scorta del principio di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. n. 150 del
2011 per il quale “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove suffi- cienti della responsabilità dell'opponente”, in accoglimento del proposto ricorso,
l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i para- metri medi di cui al D. M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 tenuto conto del valore della
5
controversia, detratti i compensi previsti per la fase “istruttoria”, non tenutasi e previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit. decreto per le restanti fasi in considerazione della natura non particolarmente complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta n. 84 del 29/4/2022 prot. n. 11361 dell' di CP_1 Controparte_1 CP_11
[...]
2) condanna l' a rifondere a Controparte_1 parte opponente le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi ed € 49,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, 25.02.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo ha pronunziato, all'esito dell'udienza di discussione del 24.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 820 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonio Boccia (C.F. , presso il cui C.F._2
studio in Lauria (PZ), al Largo Plebiscito n. 105 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del dirigente p. t. dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 23, comma 4° della C.F._3
L.689/81, dalla dott.ssa Giuseppina Sansone (c.f. - Responsabi- C.F._4 le Processo Legale), dal Dott. dalla Dott.ssa e dal Controparte_3 Controparte_4
Dott. , funzionari del citato , in virtù della delega in atti, elet- Controparte_5 CP_6 tivamente domiciliato presso l'ufficio sito in Potenza, alla Via Isca del Pioppo n. 41
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il di- sposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n.
1
69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pro- nuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa, non- ché i successivi scritti difensivi. Con ricorso depositato in data 1.06.2022, presso l'intestato Tribunale sezione lavoro (RG 908/2022), , quale titolare Parte_1 dell'azienda agricola La Cappellina, sita in Lauria (PZ) alla C. da Serino, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 84, prot. 11361 del 29/04/2022, no- tificata il 05/05/2022, emessa dall' di Basilicata, re- Controparte_1
lativa al verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ00001/2020 – 678-01 del
25/08/2020, mediante la quale si contestava all'odierna ricorrente la violazione dell'art. 3, comma 3, D. L. n. 12/2002 e s.m.i., per aver irregolarmente impiegato al lavoro, presso la sede operativa della predetta azienda agricola, alcuni lavoratori senza la preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego.
In particolare, la ricorrente eccepiva: 1) in via preliminare la nullità insanabile dell'ordinanza di ingiunzione per omessa indicazione nell'atto sia del luogo ove poter- si opporre sia del termine entro cui poter esperire l'opposizione; 2) nel merito la viola- zione dell'art. 3 L. 241/90 per mancata allegazione e/o richiamo nel verbale prodromi- co all'ordinanza di ingiunzione delle presunte dichiarazioni dei lavoratori;
l'inattendibilità delle predette dichiarazioni rese dagli operai stranieri che, all'epoca dei fatti contestati, non parlavano la lingua italiana e la violazione del DM 15.01.2014
e L. 12/1979 per mancato ascolto del datore di lavoro;
3) l'erronea valutazione dei fatti posti alla base dell'irrogazione della sanzione, con particolare riferimento alla circo- stanza che gli operai interrogati, probabilmente a causa delle difficoltà linguistiche, avevano erroneamente dichiarato di lavorare 8 ore al giorno e non 6/6,30.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia il Giudice del Lavoro di Lagonegro, previe incombenze di rito, espletata la prova per testi ed accertata l'infondatezza del verbale impugnato n. PZ00001/2020-678-01 del 25/08/2020, annullare, ovvero dichiarare nulla, l'ingiunzione dell' di qui opposta n. 84 – prot. 11361. CP_7 CP_1
Con vittoria di spese legali in favore del sottoscritto legale, dichiaratamente antistata- rio.”
In data 15.06.2022, con provvedimento del Presidente dell'intestato Tribunale, su istanza della Dott.ssa assegnataria del procedimento, rilevata la Controparte_8 mancanza di competenza funzionale in capo all'adito giudice del lavoro, assegnava la
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controversia alla competenza del giudice civile.
Con decreto del 27.06.2022, il precedente magistrato, Dott. Maurizio Ferrara, fissava l'udienza di discussione per il giorno 12.12.2022, ordinando all' Controparte_1
di di depositare in cancelleria copia del rapporto e degli
[...] CP_1 atti relativi all'accertamento dell'illecito, nonché della contestazione e notificazione della violazione e della ingiunzione amministrativa.
In data 27.09.2022 si costituiva l' Controparte_1 contrastando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, contestava i vizi procedurali sollevati dalla ricorrente ricostruendo det- tagliatamente il corretto operato degli ispettori sia con riferimento all'acquisizione del- le dichiarazioni rese dai lavoratori sia con riferimento alla presenza del datore di lavo- ro durante le predette operazioni nonché nella valutazione delle dichiarazioni raccolte e nell'acquisizione dei documenti posti a base dell'irrogazione della sanzione ammini- strativa. Concludeva, pertanto: “Previa reiezione delle istanze istruttorie, si chiede il rigetto del ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, con la convalida dell'ordinanza opposta e la condanna della controparte alle spese del presente giudi- zio, secondo quanto previsto dall' art. 9 del D.lgs.149/2015.”
La causa veniva istruita solo mediante documentazione prodotta dalle parti, a seguito di rigetto delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, e perveniva all'udienza di discussione del 24.02.2025, la cui trattazione veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Allo spirare del termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa viene decisa nei seguenti termini.
In via preliminare va rigettata l'eccezione, formulata dalla ricorrente, di nullità insana- bile dell'ordinanza di ingiunzione per omessa indicazione nell'atto sia del luogo ove potersi opporre sia del termine entro cui l'opposizione può essere fatta.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invali- dità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabi- lità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass., Sez. V, 17 giugno
2021); principio coerente con l'orientamento secondo cui l'art. 7, secondo comma,
L.2012/2000, pur qualificando come tassative tali indicazioni, non prevede la sanzio-
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ne della nullità in caso di violazione di tali obblighi” (cfr da ultimo nella sentenza n.
25023/2021).
Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di in- giunzione entro il prescritto termine legale e dinanzi all'Autorità giudiziaria competen- te a conoscere della relativa controversia, sicché nessuna violazione del suo diritto di difesa può essere eccepito.
Venendo al merito della domanda, giova osservare che, per giurisprudenza consolida- ta, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione am- ministrativa pecuniaria, l'amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giu- dizio, assume sostanzialmente la veste di attrice: “spetta ad essa ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 2691 c. c. fornire la prova degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che as- sume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (cfr.:
Cass. Civ. n. 5277/07), pertanto, in caso di insufficiente prova della responsabilità del- la ricorrente, la domanda in opposizione dovrà essere accolta in applicazione del prin- cipio “actore non probante, reus absolvitur”.
Orbene, alla base delle contestazioni operate nei confronti dell'odierna ricorrente c'è la circostanza che i lavoratori e Igibinovia Monday, CP_9 Persona_1
come risulta dalla documentazione allegata, sarebbero stati formalmente assunti come braccianti agricoli, con contratti a tempo determinato per n. 39 ore settimanali, me- diante invio delle comunicazioni in data 07.06.2020, con data di inizio delle CP_10
prestazioni lavorative il 08.06.2020, mentre dalle dichiarazioni raccolte dagli stessi operai sarebbe emerso che i lavoratori avrebbe iniziato l'attività lavorativa il giorno
02.06.2020 e quindi alcuni giorni prima rispetto alla comunicazione . CP_10
Veniva pertanto contestata la violazione dell'art. 3, comma 3 d.l. 22 febbraio 2002, n.
12 convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lvo 14 settembre 2015 n. 151, “per aver irregolarmente impiegato al lavoro presso la sede operativa in Lauria (PZ) alla C.da Serino, senza effettuare la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'impiego dei seguenti lavoratori che hanno iniziato il rappor- to di lavoro con l'azienda in data 02.06.2020, antecedente alla data di assunzione
08.06.2020”.
Ebbene, il Tribunale osserva che l'Amministrazione ha ritenuto sussistente l'illecito contestato alla odierna ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni dei lavoratori rese
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dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Lauria il 13.06.2020, giorno dell'accesso ispet- tivo (all. n. 3 prod. Ispettorato).
In particolare, i lavoratori avrebbero dichiarato in tale sede di aver iniziato a lavorare il
2 giugno 2020 mentre nella comunicazione Unilav, presentata dal datore di lavoro il 7 giugno 2020, la data di inizio del rapporto di lavoro indicata era quella del 8 giugno
2020.
La nel presente giudizio ha, tuttavia, espressamente affermato che i lavora- Parte_1 tori stranieri ascoltati dagli agenti non sapevano all'epoca parlare la lingua italiana. A fronte di tale contestazione l'Amministrazione convenuta ha replicato che i lavoratori sarebbero stati sentiti alla presenza e “con l'assistenza linguistica del sig. Pt_2
. Tuttavia, nel verbale contenente le dichiarazioni dei lavoratori (all. n. 3
[...]
prod. Ispettorato) non è attestata la presenza di un interprete, né vi è prova della quali- fica di interprete del sig. considerato, altresì, che si tratta di persona straniera e Pt_2
non vi è prova che fosse in grado di comprendere e parlare la lingua italiana.
Deve quindi ritenersi che effettivamente non sia stata raggiunta la prova della presenza di un interprete al momento del verbalizzazione delle dichiarazioni dei lavoratori né è stata contestata dall' la circostanza secondo cui tutti i lavoratori ascoltati, e CP_1 per i quali la ricorrente è stata sanzionata ai sensi dell'art. 3 comma 3 d.l. 22 febbraio
2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lvo 14 settembre 2015 n. 151, non parlassero effettivamente la lingua italiana.
Orbene, alla luce di tale premessa, il Tribunale ritiene che le sole dichiarazioni dei la- voratori rese nel corso dell'accesso ispettivo non siano di per sé stesse sufficienti a so- stenere la tesi dell'Amministrazione, considerato che si tratta di persone straniere e che non vi è prova che parlassero e capissero all'epoca la lingua italiana.
In definitiva, non sussistendo sufficiente prova dei fatti contestati nell'ordinanza di in- giunzione, non avendo peraltro l' avanzato richieste istruttorie nel presente CP_1 giudizio, sulla scorta del principio di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. n. 150 del
2011 per il quale “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove suffi- cienti della responsabilità dell'opponente”, in accoglimento del proposto ricorso,
l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i para- metri medi di cui al D. M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 tenuto conto del valore della
5
controversia, detratti i compensi previsti per la fase “istruttoria”, non tenutasi e previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit. decreto per le restanti fasi in considerazione della natura non particolarmente complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta n. 84 del 29/4/2022 prot. n. 11361 dell' di CP_1 Controparte_1 CP_11
[...]
2) condanna l' a rifondere a Controparte_1 parte opponente le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi ed € 49,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, 25.02.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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