TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13548/2024 r.g. trattenuta in decisione il 5.03.2025 vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco, presso il quale è domiciliato in Foggia via Lustro n. 29 per procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F./P.I. in persona della Dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
per procura notarile in data 27.06.2019 (Notaio Persona_1
rep. 7745, racc. 4028), rappresentata e difesa, in Persona_2 forza di procura in atti dagli Avvocati Francesco Mocci ed Anna
Bettoni
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
pagina 1 di 7 a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire in quanto il rapporto è estinto a far data dal mese di agosto 2015;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 13 maggio 2014;
In via principale:
- rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
pagina 2 di 7 In subordine- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso: - condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da perché Parte_1 fosse accertata la nullità parziale o totale del contratto di finanziamento con carta revolving stipulato con in Controparte_1 data 17.11.2009, contestualmente al contratto di finanziamento per l'acquisto di un computer.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva: che la clausola di determinazione degli interessi della linea di credito di cui sopra era nulla per violazione dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 1284 cc in quanto il contratto si limitava “a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione”; che il contratto di finanziamento mediante c.d. carta revolving era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici, in violazione delle norme sul collocamento dei prodotti finanziari, ed in particolare dell'art. 3 del D.lgs. n.
374/1999 (Agenzia in attività finanziaria), e del regolamento adottato con Decreto Ministeriale 13.12.2001 n. 485, articolo 2; che ciò comportava la nullità del contratto ed il diritto della ricorrente a restituire le somme ricevute ai tassi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quelli convenuti nel contratto.
costituendosi deduceva, rispetto alle domande Controparte_1 avversarie: in via pregiudiziale/preliminare, l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
l'inammissibilità sia per l'illegittimo frazionamento delle domande, poiché il ricorso non conteneva la domanda di ripetizione di quanto pagina 3 di 7 eventualmente corrisposto indebitamente, sia per mancanza dell'interesse ad agire, attesa la chiusura del rapporto;
la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria anteriore al
13.05.2014 (ossia dieci anni antecedenti alla notifica del ricorso). affermava, poi, nel merito che le condizioni Controparte_1 contrattuali, compresi gli interessi applicati, erano determinate e che, quanto alla dedotta violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, doveva trovare applicazione il comma secondo del citato art.
2. Del Decreto Ministeriale 13.12.2001
n. 485, che prevedeva: “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento. b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. In ogni caso, la violazione dell'art. 3 del D.lgs. n.
374/1999 non poteva comportare la nullità del contratto, in quanto tale normativa non aveva rilevanza pubblicistica, ma rappresentava una mera norma di comportamento.
Tanto premesso, la domanda è improcedibile.
Come noto, l'art. 5, comma 2, d.lgs n. 28 del 2010 prevede espressamente: “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie in data 29.09.2024 il Giudice, rilevato che il procedimento di mediazione, ritenuto obbligatorio nella fattispecie per cui è causa, non era stato attivato, rinviava al 29.01.2025 h.11 al fine di consentire alle parti di procedervi.
L'udienza veniva poi sostituita, su richiesta del ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., mediante l'assegnazione del termine per note contenenti istanze e conclusioni fino al 30.01.2025.
In data 17.01.2025 parte ricorrente presentava un'istanza nella quale rappresentava che in data 2.10.24 aveva inoltrato la domanda introduttiva della mediazione che però, per un malfunzionamento informatico, non è era pervenuta all'Organismo prescelto e chiedeva pertanto un differimento dell'udienza. Il rinvio non veniva concesso senza entrare nel merito dell'istanza, in quanto nella memoria depositata il 20.01.2025 parte convenuta dichiarava che il procedimento di mediazione si era svolto e concluso negativamente.
In data 29.01.2025 parte ricorrente depositava, con le note sostitutive dell'udienza, la medesima istanza di differimento, mentre parte convenuta insisteva affinché venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo. Affermava inoltre: “si rileva che controparte non ha attivato il procedimento di mediazione obbligatorio nel termine assegnato dal Giudice né nel termine della prossima udienza. La richiesta di rimessione in termini e di rinvio dell'udienza avversaria è del tutto inammissibile in quanto non documentata. Non viene in particolare provato che la mancata attivazione della mediazione sia dovuta ad un errore non imputabile del ricorrente, m a ben guardare controparte non prova nemmeno di aver inoltrato una prima richiesta (che assume non essere andata a buon fine) né tanto meno una seconda richiesta di avvio della mediazione ad un organismo accreditato”.
Con provvedimento del 4.02.2025 veniva fissata pertanto udienza, in presenza, per chiarire nel contraddittorio se si fosse avverata o pagina 5 di 7 meno la condizione di procedibilità. Solo in quella data parte ricorrente depositava verbale della mediazione svoltasi il 27.02.2025 con esito negativo.
Così sinteticamente riassunti i fatti deve rilevarsi che all'udienza del 29.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. al 30.01.2025, fissata per consentire alle parti di procedere con la mediazione, la stessa non si era ancora svolta. Ciò era del resto ben noto a parte ricorrente che, nonostante l'erronea attestazione di parte convenuta contenuta nelle note del 20.01.2025, in data 29.01.2025 reiterava l'istanza di rinvio dell'udienza per dare corso al tentativo di mediazione.
Le ragioni addotte da parte ricorrente nelle istanze di rinvio dell'udienza non erano tuttavia tali da giustificare la rimessione in termini richiesta. Parte ricorrente affermava, infatti, che l'istanza per l'introduzione del procedimento non era pervenuta tempestivamente all'indirizzo e-mail dell'Organismo prescelto per un malfunzionamento informatico non imputabile al Difensore.
La circostanza non trovava tuttavia alcun riscontro. Si legge anzi nella mail inviata dall'avv Ruocco in data 16.01.2025 all'Organismo di mediazione (depositata in data 29.01.2025) che l'istanza non era stata inoltrata in quanto redatta ma “rimasta nelle bozze”.
In tale contesto l'improcedibilità non può dirsi superata neppure dalla circostanza per cui la mediazione risultava infine comunque svoltasi con esito negativo in data 27.02.2025, in quanto ciò avveniva quando era già spirato il termine di cui all'art 5 citato, nel caso di specie del 30.01.2025 e dunque si era già verificata la condizione di improcedibilità.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 147/2022 (valori medi per la fase introduttiva e di studio minimo per la fase decisoria senza istruttoria).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara improcedibile la domanda avanzata da : Parte_1
condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite liquidate in complessivi euro 4358,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
Milano, 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13548/2024 r.g. trattenuta in decisione il 5.03.2025 vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco, presso il quale è domiciliato in Foggia via Lustro n. 29 per procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F./P.I. in persona della Dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
per procura notarile in data 27.06.2019 (Notaio Persona_1
rep. 7745, racc. 4028), rappresentata e difesa, in Persona_2 forza di procura in atti dagli Avvocati Francesco Mocci ed Anna
Bettoni
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
pagina 1 di 7 a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire in quanto il rapporto è estinto a far data dal mese di agosto 2015;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 13 maggio 2014;
In via principale:
- rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
pagina 2 di 7 In subordine- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso: - condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da perché Parte_1 fosse accertata la nullità parziale o totale del contratto di finanziamento con carta revolving stipulato con in Controparte_1 data 17.11.2009, contestualmente al contratto di finanziamento per l'acquisto di un computer.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva: che la clausola di determinazione degli interessi della linea di credito di cui sopra era nulla per violazione dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 1284 cc in quanto il contratto si limitava “a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione”; che il contratto di finanziamento mediante c.d. carta revolving era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici, in violazione delle norme sul collocamento dei prodotti finanziari, ed in particolare dell'art. 3 del D.lgs. n.
374/1999 (Agenzia in attività finanziaria), e del regolamento adottato con Decreto Ministeriale 13.12.2001 n. 485, articolo 2; che ciò comportava la nullità del contratto ed il diritto della ricorrente a restituire le somme ricevute ai tassi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quelli convenuti nel contratto.
costituendosi deduceva, rispetto alle domande Controparte_1 avversarie: in via pregiudiziale/preliminare, l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
l'inammissibilità sia per l'illegittimo frazionamento delle domande, poiché il ricorso non conteneva la domanda di ripetizione di quanto pagina 3 di 7 eventualmente corrisposto indebitamente, sia per mancanza dell'interesse ad agire, attesa la chiusura del rapporto;
la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria anteriore al
13.05.2014 (ossia dieci anni antecedenti alla notifica del ricorso). affermava, poi, nel merito che le condizioni Controparte_1 contrattuali, compresi gli interessi applicati, erano determinate e che, quanto alla dedotta violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, doveva trovare applicazione il comma secondo del citato art.
2. Del Decreto Ministeriale 13.12.2001
n. 485, che prevedeva: “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento. b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. In ogni caso, la violazione dell'art. 3 del D.lgs. n.
374/1999 non poteva comportare la nullità del contratto, in quanto tale normativa non aveva rilevanza pubblicistica, ma rappresentava una mera norma di comportamento.
Tanto premesso, la domanda è improcedibile.
Come noto, l'art. 5, comma 2, d.lgs n. 28 del 2010 prevede espressamente: “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie in data 29.09.2024 il Giudice, rilevato che il procedimento di mediazione, ritenuto obbligatorio nella fattispecie per cui è causa, non era stato attivato, rinviava al 29.01.2025 h.11 al fine di consentire alle parti di procedervi.
L'udienza veniva poi sostituita, su richiesta del ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., mediante l'assegnazione del termine per note contenenti istanze e conclusioni fino al 30.01.2025.
In data 17.01.2025 parte ricorrente presentava un'istanza nella quale rappresentava che in data 2.10.24 aveva inoltrato la domanda introduttiva della mediazione che però, per un malfunzionamento informatico, non è era pervenuta all'Organismo prescelto e chiedeva pertanto un differimento dell'udienza. Il rinvio non veniva concesso senza entrare nel merito dell'istanza, in quanto nella memoria depositata il 20.01.2025 parte convenuta dichiarava che il procedimento di mediazione si era svolto e concluso negativamente.
In data 29.01.2025 parte ricorrente depositava, con le note sostitutive dell'udienza, la medesima istanza di differimento, mentre parte convenuta insisteva affinché venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo. Affermava inoltre: “si rileva che controparte non ha attivato il procedimento di mediazione obbligatorio nel termine assegnato dal Giudice né nel termine della prossima udienza. La richiesta di rimessione in termini e di rinvio dell'udienza avversaria è del tutto inammissibile in quanto non documentata. Non viene in particolare provato che la mancata attivazione della mediazione sia dovuta ad un errore non imputabile del ricorrente, m a ben guardare controparte non prova nemmeno di aver inoltrato una prima richiesta (che assume non essere andata a buon fine) né tanto meno una seconda richiesta di avvio della mediazione ad un organismo accreditato”.
Con provvedimento del 4.02.2025 veniva fissata pertanto udienza, in presenza, per chiarire nel contraddittorio se si fosse avverata o pagina 5 di 7 meno la condizione di procedibilità. Solo in quella data parte ricorrente depositava verbale della mediazione svoltasi il 27.02.2025 con esito negativo.
Così sinteticamente riassunti i fatti deve rilevarsi che all'udienza del 29.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. al 30.01.2025, fissata per consentire alle parti di procedere con la mediazione, la stessa non si era ancora svolta. Ciò era del resto ben noto a parte ricorrente che, nonostante l'erronea attestazione di parte convenuta contenuta nelle note del 20.01.2025, in data 29.01.2025 reiterava l'istanza di rinvio dell'udienza per dare corso al tentativo di mediazione.
Le ragioni addotte da parte ricorrente nelle istanze di rinvio dell'udienza non erano tuttavia tali da giustificare la rimessione in termini richiesta. Parte ricorrente affermava, infatti, che l'istanza per l'introduzione del procedimento non era pervenuta tempestivamente all'indirizzo e-mail dell'Organismo prescelto per un malfunzionamento informatico non imputabile al Difensore.
La circostanza non trovava tuttavia alcun riscontro. Si legge anzi nella mail inviata dall'avv Ruocco in data 16.01.2025 all'Organismo di mediazione (depositata in data 29.01.2025) che l'istanza non era stata inoltrata in quanto redatta ma “rimasta nelle bozze”.
In tale contesto l'improcedibilità non può dirsi superata neppure dalla circostanza per cui la mediazione risultava infine comunque svoltasi con esito negativo in data 27.02.2025, in quanto ciò avveniva quando era già spirato il termine di cui all'art 5 citato, nel caso di specie del 30.01.2025 e dunque si era già verificata la condizione di improcedibilità.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 147/2022 (valori medi per la fase introduttiva e di studio minimo per la fase decisoria senza istruttoria).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara improcedibile la domanda avanzata da : Parte_1
condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite liquidate in complessivi euro 4358,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
Milano, 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7