Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/06/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 434 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
, elettivamente domiciliata in via CARLO PULEO, 1 C.F._1
BAGHERIA, presso lo studio dell'Avv. TEMPRA FLORIANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA AMATO 5 CIMIN- C.F._2
NA, presso lo studio dell'Avv. LIBERTO GIUSI DOMENICA , che lo rappre-
senta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23/05/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui il resistente ha di fatto aderito, va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione avvenuta in data 12.09.2019.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con, con sentenza n. n. 4160/2021 pubbl. il 04/11/2021 pronunciata questo Tribunale in data, 22/10/2021, passata in giudicato.
Ciò posto, va rilevato che nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che i figli della coppia Persona_1
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il
[...] Persona_2
09.08.1996, e nata a [...] il [...], sono tutti Persona_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nessuna domanda a contenuto economico è stata richiesta dalle parti sic-
chè non va adottata alcuna pronuncia sul punto.
- 2 - In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte-
gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in FICARAZZI, in data 19/02/1994, da , nato a Parte_1
PALERMO (PA), in data 17/12/1975, e da , nata a Controparte_1
PALERMO (PA), in data 17/04/1973, trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 1, parte II serie A, dell'anno 1994;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 03/06/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto
- 3 - delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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