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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3832/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 759/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 14/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016/3T/01632/000/001/2020/004 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di liquidazione n. 2016/3T/001632/000/001/2020/004 contestando l'erronea determinazione dell'Imposta di registro: il provvedimento in parola era stato emesso in conseguenza dell' omesso versamento dell'Imposta
- annualità 2020 - per il contratto di locazione serie 3 n. 1632 del 06/04/2016, che prevedeva un canone di locazione mensile di euro 1.600,00 per un totale annuo di euro 19.000,00 (cfr. documentazione in atti).
Tra le parti Resistente_1 e Nominativo_2 (locatori) e la Società_1 RL (conduttrice) veniva registrata una modifica del canone da euro 1.600,00 ad euro 1.400,00, con conseguente riduzione dell'Imposta ad euro 255,00 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia non si costituiva.
La Commissione tributaria adita - con sentenza n. 759/04/2023 - ha accolto il ricorso ritenendo (in breve) che l'Agenzia non avesse preso atto della riduzione del canone (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
L'Agenzia aveva già preso atto della avvenuta “riduzione” del canone: lo dimostra la ricostruzione contabile prodotta in atti.
Quindi, ha errato il primo Giudice nel ritenere che “ … L' imposta di Registro, pertanto, è stata correttamente corrisposta, per l'anno 2020, sul canone concordato per euro 16.800,00 annuali …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Agli atti del fascicolo non è stata prodotto alcun modello di pagamento F24 che dimostri l'avvenuto pagamento dell'Imposta di registro per il canone di locazione relativo all'anno 2020.
Lo sgravio “parziale” della cartella n. 29820190006425764 – impugnata in altro giudizio (richiamato nelle difese del contribuente) - è stato effettuato dall' Agenzia sulla base della rideterminazione dell'Imposta di registro dovuta per l'anno d'imposta 2018 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono rinvenirsi nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3832/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 759/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 14/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016/3T/01632/000/001/2020/004 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di liquidazione n. 2016/3T/001632/000/001/2020/004 contestando l'erronea determinazione dell'Imposta di registro: il provvedimento in parola era stato emesso in conseguenza dell' omesso versamento dell'Imposta
- annualità 2020 - per il contratto di locazione serie 3 n. 1632 del 06/04/2016, che prevedeva un canone di locazione mensile di euro 1.600,00 per un totale annuo di euro 19.000,00 (cfr. documentazione in atti).
Tra le parti Resistente_1 e Nominativo_2 (locatori) e la Società_1 RL (conduttrice) veniva registrata una modifica del canone da euro 1.600,00 ad euro 1.400,00, con conseguente riduzione dell'Imposta ad euro 255,00 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia non si costituiva.
La Commissione tributaria adita - con sentenza n. 759/04/2023 - ha accolto il ricorso ritenendo (in breve) che l'Agenzia non avesse preso atto della riduzione del canone (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
L'Agenzia aveva già preso atto della avvenuta “riduzione” del canone: lo dimostra la ricostruzione contabile prodotta in atti.
Quindi, ha errato il primo Giudice nel ritenere che “ … L' imposta di Registro, pertanto, è stata correttamente corrisposta, per l'anno 2020, sul canone concordato per euro 16.800,00 annuali …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Agli atti del fascicolo non è stata prodotto alcun modello di pagamento F24 che dimostri l'avvenuto pagamento dell'Imposta di registro per il canone di locazione relativo all'anno 2020.
Lo sgravio “parziale” della cartella n. 29820190006425764 – impugnata in altro giudizio (richiamato nelle difese del contribuente) - è stato effettuato dall' Agenzia sulla base della rideterminazione dell'Imposta di registro dovuta per l'anno d'imposta 2018 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono rinvenirsi nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NN