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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19487 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19487/2024
avente per oggetto: revoca interdizione promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. COLOSIMO ALDO, presso cui ha Parte_1 eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE
e con
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Revocarsi l'interdizione di on ogni consequenziale Controparte_1 provvedimento a norma di legge;
Per il P.M.
pagina 1 di 5 Visto, nulla si oppone
Si rimette all'apprezzamento del Tribunale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 , tutore dell'interdetta, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la revoca dell'interdizione disposta con sentenza n. 436/1987 dal Tribunale di Reggio Calabria in data 09.12.1987 nei confronti di Controparte_1 allegando un quadro clinico che attesta un superamento della condizione che aveva determinato la limitazione della sua capacità, e reputando come maggiormente adeguata alla sua condizione l'adozione della misura dell'amministrazione di sostegno.
Il Giudice, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdetta, ed all'esito. rimetteva parti e causa avanti il Giudice Relatore delegante per gli ulteriori incombenti processuali.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
In data 17.02.2025 il IG. fratello della persona interdetta depositava dichiarazione Persona_1 di non opposizione alla misura di revoca dell'interdizione richiesta.
In data 21.03.2025 parte ricorrente depositava note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. precisando le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Con sentenza n .436/1987 del Tribunale di Reggio Calabria veniva disposta l'interdizione di in ragione della patologia psichica che le veniva Controparte_1 diagnosticata (ipervolutismo Psichico) che la rendeva incapace di provvedere ai propri interessi.
Parte ricorrente, tutore di ileva come nel corso degli anni di Controparte_1 convivenza, di solido rapporto affettivo e di prestazione di cure a favore della parente e tutelata, è maturata in misura crescente tra i familiari, la convinzione circa la sussistenza di una significativa capacità volitiva e cognitiva della sig.ra CP_1
Predetta condizione trova conferma nella relazione neuro-psichiatrica in atti, depositata da parte ricorrente, che attesta che la IG.ra i trova in una situazione diversa rispetto a quella in cui CP_1 si trovava ai tempi in cui è stata disposta la sentenza di interdizione;
pagina 2 di 5 Dalle risultanze dei test somministrati, il perito conclude precisando che la IG.ra Parte_2
presenta “una menomazione fisica (vs esiti di poliomelite) e una infermità di mente
[...]
(Disabilità intellettiva); si tratta di una disabilità di grado lieve.
L'infermità rende la solo in parte incapace di provvedere ai propri interessi e in particolare Per_1 ella necessità di un aiuto da parte di una terza persona per la straordinaria amministrazione e di una supervisione per la gestione dell'ordinaria in merito alla quale è l'apparire attualmente non adeguata in quanto tale incombenza era affidata al tutore”.
La dimostra di essere cosciente dei propri limiti e delle proprie esigenze assistenziali;
di Per_1 essere in grado di scegliere il luogo in cui vivere.
La assume regolarmente le terapie farmacologiche che le sono state prescritte per le Per_1 patologie fisiche, terapie di cui sa riferire l'indicazione e anche l'ora di assunzione. Spiega correttamente come procurarsele in grado di necessità.
Dimostra di essere in grado di fornire un consenso informato a trattamenti sanitari ove necessari e di richiedere assistenza nel caso di scompenso farmacologico o di comparsa di disturbi.
Necessita di una modesta supervisione per la gestione del quotidiano.”
Interrogata nel corso dell'udienza ex art. 714 c.p.c., la sig.ra Controparte_1
è parsa rispondere in modo adeguato alle domande che le venivano poste, ha dimostrato di essere orientata nello spazio e nel tempo e, per quanto è stato possibile constatare, di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita.
Alla luce della documentazione prodotta acquisita ed, in particolare, della relazione psichiatrica sulle condizioni di firma del dr. (il quale ha esaminato Controparte_1 Per_2 la paziente e vagliato la documentazione medica ad essa relativa), è emersa una menomazione fisica
(esiti di poliomenite) e una disabilità cognitiva lieve in capo alla signora;
lo psichiatra ha concluso rappresentando come la sig. ra necessiti di una modesta supervisione per la gestione del quotidiano e di un aiuto da parte di una terza persona per la straordinaria amministrazione.
In particolare, ha rilevato come la appaia essere consapevole delle proprie condizioni di Per_1 salute e risulti in grado di assumere autonomamente la terapia farmacologica (risultando invero in grado di esprimere un consenso informato ai trattamenti sanitari).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, alla luce delle risultanze in atti, è emerso come la condizione di incapacità della
IG.ra (incapacità senz'altro solo parziale) non riguardi soltanto o prettamente il piano Per_1 economico, quanto - altresì – la gestione del quotidiano e gli atti di straordinaria amministrazione.
In ragione di tali considerazioni, ritiene il Collegio che l'amministrazione di sostegno - per la duttilità che contraddistingue tale strumento di tutela – sia senz'altro strumento di protezione più idoneo a supportare e tutelare la sig. ra Sul punto, si rammenta infatti come costituisca principio Per_1 condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I, 12/06/2006, n. 13584).
Risulta infatti affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda di revoca dell'interdizione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: revoca l'interdizione di nata a [...] il Parte_2
26/10/1955 dom. in Piazza Galimberti n. 15 a Torino.
provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c. nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE pagina 4 di 5 Dr. Chantal Dameglio
Dr. Alberto Tetamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19487/2024
avente per oggetto: revoca interdizione promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. COLOSIMO ALDO, presso cui ha Parte_1 eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE
e con
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Revocarsi l'interdizione di on ogni consequenziale Controparte_1 provvedimento a norma di legge;
Per il P.M.
pagina 1 di 5 Visto, nulla si oppone
Si rimette all'apprezzamento del Tribunale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 , tutore dell'interdetta, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la revoca dell'interdizione disposta con sentenza n. 436/1987 dal Tribunale di Reggio Calabria in data 09.12.1987 nei confronti di Controparte_1 allegando un quadro clinico che attesta un superamento della condizione che aveva determinato la limitazione della sua capacità, e reputando come maggiormente adeguata alla sua condizione l'adozione della misura dell'amministrazione di sostegno.
Il Giudice, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdetta, ed all'esito. rimetteva parti e causa avanti il Giudice Relatore delegante per gli ulteriori incombenti processuali.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
In data 17.02.2025 il IG. fratello della persona interdetta depositava dichiarazione Persona_1 di non opposizione alla misura di revoca dell'interdizione richiesta.
In data 21.03.2025 parte ricorrente depositava note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. precisando le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Con sentenza n .436/1987 del Tribunale di Reggio Calabria veniva disposta l'interdizione di in ragione della patologia psichica che le veniva Controparte_1 diagnosticata (ipervolutismo Psichico) che la rendeva incapace di provvedere ai propri interessi.
Parte ricorrente, tutore di ileva come nel corso degli anni di Controparte_1 convivenza, di solido rapporto affettivo e di prestazione di cure a favore della parente e tutelata, è maturata in misura crescente tra i familiari, la convinzione circa la sussistenza di una significativa capacità volitiva e cognitiva della sig.ra CP_1
Predetta condizione trova conferma nella relazione neuro-psichiatrica in atti, depositata da parte ricorrente, che attesta che la IG.ra i trova in una situazione diversa rispetto a quella in cui CP_1 si trovava ai tempi in cui è stata disposta la sentenza di interdizione;
pagina 2 di 5 Dalle risultanze dei test somministrati, il perito conclude precisando che la IG.ra Parte_2
presenta “una menomazione fisica (vs esiti di poliomelite) e una infermità di mente
[...]
(Disabilità intellettiva); si tratta di una disabilità di grado lieve.
L'infermità rende la solo in parte incapace di provvedere ai propri interessi e in particolare Per_1 ella necessità di un aiuto da parte di una terza persona per la straordinaria amministrazione e di una supervisione per la gestione dell'ordinaria in merito alla quale è l'apparire attualmente non adeguata in quanto tale incombenza era affidata al tutore”.
La dimostra di essere cosciente dei propri limiti e delle proprie esigenze assistenziali;
di Per_1 essere in grado di scegliere il luogo in cui vivere.
La assume regolarmente le terapie farmacologiche che le sono state prescritte per le Per_1 patologie fisiche, terapie di cui sa riferire l'indicazione e anche l'ora di assunzione. Spiega correttamente come procurarsele in grado di necessità.
Dimostra di essere in grado di fornire un consenso informato a trattamenti sanitari ove necessari e di richiedere assistenza nel caso di scompenso farmacologico o di comparsa di disturbi.
Necessita di una modesta supervisione per la gestione del quotidiano.”
Interrogata nel corso dell'udienza ex art. 714 c.p.c., la sig.ra Controparte_1
è parsa rispondere in modo adeguato alle domande che le venivano poste, ha dimostrato di essere orientata nello spazio e nel tempo e, per quanto è stato possibile constatare, di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita.
Alla luce della documentazione prodotta acquisita ed, in particolare, della relazione psichiatrica sulle condizioni di firma del dr. (il quale ha esaminato Controparte_1 Per_2 la paziente e vagliato la documentazione medica ad essa relativa), è emersa una menomazione fisica
(esiti di poliomenite) e una disabilità cognitiva lieve in capo alla signora;
lo psichiatra ha concluso rappresentando come la sig. ra necessiti di una modesta supervisione per la gestione del quotidiano e di un aiuto da parte di una terza persona per la straordinaria amministrazione.
In particolare, ha rilevato come la appaia essere consapevole delle proprie condizioni di Per_1 salute e risulti in grado di assumere autonomamente la terapia farmacologica (risultando invero in grado di esprimere un consenso informato ai trattamenti sanitari).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, alla luce delle risultanze in atti, è emerso come la condizione di incapacità della
IG.ra (incapacità senz'altro solo parziale) non riguardi soltanto o prettamente il piano Per_1 economico, quanto - altresì – la gestione del quotidiano e gli atti di straordinaria amministrazione.
In ragione di tali considerazioni, ritiene il Collegio che l'amministrazione di sostegno - per la duttilità che contraddistingue tale strumento di tutela – sia senz'altro strumento di protezione più idoneo a supportare e tutelare la sig. ra Sul punto, si rammenta infatti come costituisca principio Per_1 condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I, 12/06/2006, n. 13584).
Risulta infatti affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda di revoca dell'interdizione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: revoca l'interdizione di nata a [...] il Parte_2
26/10/1955 dom. in Piazza Galimberti n. 15 a Torino.
provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c. nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE pagina 4 di 5 Dr. Chantal Dameglio
Dr. Alberto Tetamo
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