Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°1720/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORO CIRO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARACUTA ROSALBA - Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19/02/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e CP_1
spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata prova orale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente è affetto effettivamente da, “carcinoma transizionale di basso grado della vescica infiltrante il connettivo subepiteliale recidivato già sottoposto a instillazione endovescicale”, tuttavia il CTU ha chiarito che nel caso di specie non v'è prova che il ricorrente sia stato esposto a idrocarburi policiclici aromatici, tranne che all'amianto che, dalle norme recentemente aggiornate DM 15.11.2023 -
Il CTU ha concluso, pertanto, che la neoplasia vescicale da cui è affetto non Parte_1
puo' essere riconducibile all'attività lavorativa espletata che dunque è da considerarsi di natura comune.
Siffatte conclusioni, confermate anche a seguito delle osservazioni formulate da parte ricorrente, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Ed invero, all'udienza del 12.05.2025, il nominato consulente, comparso per rendere chiarimenti, ribadiva le posizioni espresse all'interno dell'elaborato peritale.
La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art. 152 dis. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate
TARANTO, 30.06.2025 IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)