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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/07/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente rel.
Dott. Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2964/2021 vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Santa Severa, via degli Albizi 9, presso gli avv.ti
Francesco Ioppoli ( , indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata ) e Carlo Ioppoli (c.f. Email_1
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
), che lo rappresentano e difendono Email_2 per delega predisposta su foglio apposto in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
E nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Renzi n. 17 ( CF. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
Civitavecchia alla Via S. Di Giacomo n. 12, presso e nello studio dell'Avv.
Patrizia Bisozzi (C.F. ), che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_5 giusta procura speciale in calce alla comparsa di risposta
- CONVENUTO - TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nonchè
C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._6
09.05.1961 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Santa Marinella (Roma) alla via Enrico Toti
n. 8 presso lo studio dell'Avv. Nicola Soracco, C.F. C.F._7
PEC fax 0766379247, che lo rappresenta e difende in Email_3 virtù di delega in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: Collazione – Divisione - Riduzione
Conclusioni
Per l'attore:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto: - accertare che la vendita, da parte dei coniugi CP_3
e stipulata con atto notar num. rep. 100693, num.
[...] Controparte_4 Per_1
32785 racc. in data 25.1.2002, costituisce donazione indiretta, da parte dei medesimi coniugi in favore del figlio della somma di euro 49.900,00; per l'effetto P_ disporre la collazione di tale somma di danaro considerandola massa attiva da dividersi;
- determinare quindi la complessiva massa attiva da dividersi e procedere allo scioglimento della comunione ereditaria. Con riserva di ulteriori deduzioni, anche istruttorie. Vittoria di spese di lite.
Per il convenuto CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione per genericità della causa petendi e del petitum, e rigettare per le stesse ragioni la domanda riconvenzionale del convenuto In via subordinata e nel Controparte_2 merito, accertare e dichiarare che i beni lasciati al convenuto dal proprio CP_1 padre (nulla ricevendo dei beni della madre) costituiscono dei legati;
ed in ogni caso se tali legati eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, tali eccedenze dovrebbero essere attribuite a pretermesso dai testamenti dei genitori. Si chiede, altresì, Controparte_2 la condanna del Sig. al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per lite Parte_1 temeraria nei confronti del fratello nella somma che sarà ritenuta equa e CP_1
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di giustizia. Con vittoria dei compensi professionali”
Per il convenuto : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione conciliativa obbligatoria;
in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda;
nel merito rigettare la domanda di collazione della somma di euro 49.900,00 rivolta da parte attrice nei confronti del convenuto P_ in quanto infondata e non provata;
nel merito sciogliere la comunione ereditaria
[...] costituitasi con le morti dei genitori delle parti previo accoglimento della domanda riconvenzionale di reintegrazione nella quota di legittima del convenuto P_ per la quota di 1/3 dei 2/3 dell'asse ereditario pervenuto alle parti per
[...] successione dai genitori e mediante la proporzionale Controparte_3 Controparte_4 riduzione delle predette disposizioni a causa di legato che eccedono la quota di cui i defunti genitori potevano disporre;
tutto ciò previa valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima del convenuto per il complessivo Controparte_2 importo di almeno 240.222,00 euro, corrispondente alla quota di 1/3 dei 2/3 dell'asse ereditario pari ad almeno 108.100 euro nel suo complessivo valore, ovvero alla somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di giustizia;
per l'effetto, ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei coeredi e Parte_1 [...] per il valore di almeno euro 62.478,00 ciascuno o per la differente somma CP_1 ritenuta di giustizia;
per l'effetto, assegnare a favore di nella qualità Controparte_2 di coerede legittimario e di avente diritto alla quota di legittima ai sensi di legge, la piena proprietà degli immobili in GG (PG) alla via della Torre n. 1, del valore di €
34.100,00, ed alla via Porta Sole n. 41, del valore di € 63.800,00, con conguaglio in denaro da parte dei coeredi per il residuo valore sino a concorrenza della quota di legittima, dovuta come per legge e come esattamente quantificata nel presente giudizio. Vinte le spese di lite, competenze, onorari e spese forfettarie”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente ritualmente notificato Parte_1
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conveniva in giudizio e per sentir CP_1 Controparte_2 accogliere le conclusioni sopra riportate.
Esponeva l'attore, tra l'altro, che:
- in data 9.12.2019 era deceduta in Santa Marinella la sig.ra CP_3 madre di Il testamento predisposto dalla
[...] Parte_1 sig.ra recitava: “Sono sposata con ed ho tre figli. CP_3 Controparte_4
Nomino miei eredi i miei tre figli e . Attribuisco la villa a P_ CP_1 Pt_1
Santa Marinella, Via dei Garofani n. 22 a .”. Tale “villa a Santa Pt_1
Marinella, Via dei Garofani 22”, identificata al catasto dei fabbricati del
Comune di Santa Marinella ai fogli 12, particella 524, categoria A/7, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 126 mq, rendita euro
951,57, piano T, nonché al foglio 12, particella 524, sub 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 37 mq, superficie catastale 49mq, rendita euro
179,62 il piano S1, era di proprietà della sig.ra per ½, in CP_3 comunione col marito Peraltro la sig.ra era Controparte_4 CP_3 proprietaria, al momento della sua morte, anche dei seguenti ulteriori beni:
a) immobile sito in GG (Perugia), via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68, anch'esso in proprietà della per 1/2 in CP_3 comunione col marito;
b) immobile sito in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97, anch'esso in proprietà per ½ col marito;
- in data 4.12.2020 è poi deceduto in Santa Marinella il sig.
[...] marito della che aveva predisposto testamento del CP_4 CP_3 seguente tenore, analogo a quello della moglie: “Sono sposato con CP_3
ed ho tre figli. Istituisco eredi i miei tre figli e .
[...] P_ CP_1 Pt_1
Attribuisco i miei due appartamenti in Santa Marinella in Via dei Garofani n. 20
a mio figlio Attribuisco la villa in Santa Marinella, Via dei Garofani n. 22 CP_1
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a mio figlio .” Pertanto lasciava al figlio la Pt_1 Controparte_4 Pt_1 sua quota di ½ della “Villa a Santa Marinella, Via dei Garofani 22”, già lasciata dalla moglie – per l'altra quota di ½ - al Controparte_3 medesimo figlio . Lasciava invece al figlio gli appartamenti Pt_1 CP_1 siti in Santa Marinella, via dei Garofani 20, piano S1-T, interni 1 e 2, identificati, l'uno, al foglio 12, particella 525, sub 507 e 512, categoria
A/3, classe 1, vani 6,5, superficie catastale 144 mq, rendita euro 788,89,
l'altro al foglio 12, particella 525, sub 508 e 511, categoria A/3, classe 1, vani 6, superficie catastale 112 mq, rendita euro 728,20. Peraltro
[...] era proprietario, al momento della morte, dei seguenti ulteriori CP_4 beni:
a) la quota di ½, già in comunione con la moglie del Controparte_3 sopra citato immobile in GG, via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6;
b) la quota di ½, già in comunione con la moglie, del sopra citato immobile in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, identificato al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7;
c) immobile in GG, via del Mulino frazione Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella 231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro 140,48;
d) terreni siti in GG, identificati al relativo catasto al foglio 11, particelle 305, 315 e 325, al foglio 18, particelle 40, 57, 119 e 120, al foglio 21, particella 150; - immobile in Santa Marinella, via dei
Garofani 18, piano S1-T, interno 4, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 509 e 514, categoria A/3, classe 1, vani 3, superficie catastale 51 mq, rendita euro 364,10;
e) immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano T, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub
510 e 513, categoria C/2, classe 4, consistenza 28 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 183,65.
- era dunque sorta, a seguito dei testamenti dei coniugi Persona_2
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una comunione ereditaria, tra i loro figli ed eredi , e Pt_1 CP_1 sui beni relitti dai genitori alla loro morte, Controparte_2 comunione che l'attore intendeva sciogliere;
Pt_1
- prima della loro morte i coniugi avevano donato a più Persona_2 riprese ai figli e beni vari. In particolare, i coniugi CP_1 P_ avevano prestato fideiussione per lire 85.000.000 a garanzia di un debito del figlio , con conseguente iscrizione di ipoteca per lire P_
110.000.000 sui beni immobili di loro proprietà; vendettero quindi terreni di loro proprietà ad un costruttore, il quale, a titolo di corrispettivo, si accollò il debito (euro 49.900,00) estinguendo l'ipoteca. La somma di euro 49.900,00 fu quindi oggetto di donazione indiretta, da parte dei coniugi in favore del figlio , e deve Persona_2 P_ pertanto essere portata in collazione.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto. proponeva inoltre domanda riconvenzionale di Controparte_2 reintegrazione nella sua quota di legittima dell'asse ereditario pervenuto alle parti per successione dai genitori e Controparte_3 Controparte_4 mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni a causa di legato che eccedono la quota di cui i defunti genitori potevano disporre.
Questo Giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica sugli immobili oggetto di causa e all'esito del deposito delle memorie sostitutive dell'udienza del 9 aprile 2025 tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Definizione dell'oggetto del giudizio e questioni preliminari.
La prima questione da affrontare è quella della definizione dell'oggetto del giudizio.
La parte attrice ha proposto:
a) domanda di accertamento che la vendita, da parte dei coniugi e Controparte_3
stipulata con atto notar num. rep. 100693, num. 32785 Controparte_4 Per_1 racc. in data 25.1.2002, costituisce donazione indiretta, da parte dei medesimi
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coniugi in favore del figlio della somma di euro 49.900,00; P_
b) domanda di collazione di tale somma di danaro considerandola massa attiva da dividersi;
c) domanda di determinazione della complessiva massa attiva da dividersi e di scioglimento della comunione ereditaria.
La parte convenuta ha chiesto: CP_1
a) dichiarare la nullità e/o inammissibilità della domanda contenuta nell'atto di citazione e della domanda riconvenzionale del convenuto Controparte_2
b) accertare e dichiarare che i beni lasciati al convenuto dal proprio CP_1 padre (nulla ricevendo dei beni della madre) costituiscono dei legati;
e che se tali legati eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, attribuire tali eccedenze a pretermesso dai testamenti dei genitori. Controparte_2
Il convenuto ha chiesto: Controparte_2
a) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione conciliativa obbligatoria ed in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda;
b) rigettare la domanda di collazione della somma di euro 49.900,00 rivolta da parte attrice nei confronti del convenuto in quanto infondata e non Controparte_2 provata;
c) accogliere della domanda riconvenzionale di reintegrazione nella quota di legittima del convenuto per la quota di 1/3 dei 2/3 dell'asse ereditario Controparte_2 pervenuto alle parti per successione dai genitori e Controparte_3 Controparte_4 mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni a causa di legato che eccedono la quota di cui i defunti genitori potevano disporre;
d) sciogliere la comunione ereditaria costituitasi con le morti dei genitori delle parti
e) assegnare a favore di nella qualità di coerede legittimario e di Controparte_2 avente diritto alla quota di legittima ai sensi di legge, la piena proprietà degli immobili in GG (PG) alla via della Torre n. 1, del valore di € 34.100,00, ed alla via
Porta Sole n. 41, del valore di € 63.800,00, con conguaglio in denaro da parte dei coeredi per il residuo valore sino a concorrenza della quota di legittima, dovuta come per legge.
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Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità delle domande.
L'espletamento della mediazione in corso di causa comporta il superamento della eccezione sollevata dal convenuto mentre Controparte_2
l'eccezione, sollevata dal convenuto di mancato CP_1 espletamento della mediazione sulla domanda riconvenzionale deve essere rigettata poiché la domanda riconvenzionale non è soggetta all'obbligo di mediazione previsto dalla legge (cfr. Cass. n. 3452 del 2024).
L'eccezione di nullità della domanda contenuta nell'atto di citazione sollevata dai convenuti e deve essere rigettata CP_1 Controparte_2 poiché nell'atto di citazione sono chiaramente indicate le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e viene espressamente formulata la domanda di collazione.
Anche l'eccezione proposta da di nullità della domanda CP_1 riconvenzionale formulata da deve rigettarsi. Controparte_2
La giurisprudenza della Corte di cassazione con un orientamento univoco ha, infatti affermato (cfr. da ultimo Cass. 19 gennaio 2017 n. 1357) che in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".
Nel caso in esame gli elementi idonei a determinare la massa ereditaria e la quota di legittima violata sono indicati al n. 4 della comparsa di risposta di
Controparte_2
3. La successione ereditaria di e Controparte_3 Controparte_4
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Come indicato in atto di citazione in data 9.12.2019 era deceduta in Santa
Marinella la sig.ra madre di Controparte_3 Parte_1
Il testamento predisposto dalla sig.ra recitava: “Sono sposata con CP_3 ed ho tre figli. Nomino miei eredi i miei tre figli e Controparte_4 P_ CP_1
. Attribuisco la villa a Santa Marinella, Via dei Garofani n. 22 a .”. Pt_1 Pt_1
Tale “villa a Santa Marinella, Via dei Garofani 22”,
La villa a Santa Marinella è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Santa Marinella ai fogli 12, particella 524, categoria A/7, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 126 mq, rendita euro 951,57, piano
T, nonché al foglio 12, particella 524, sub 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 37 mq, superficie catastale 49mq, rendita euro 179,62 il piano S1, ed era di proprietà della sig.ra per ½, in comunione col marito CP_3
Controparte_4
Pertanto l'attribuzione in via esclusiva a non può che aver riguardato Pt_1 il 50% della proprietà della stessa.
La sig.ra era proprietaria, al momento della sua morte, nella misura CP_3 del 50% in comunione con il marito anche dei seguenti ulteriori beni:
1) immobile sito in GG (Perugia), via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68, anch'esso in proprietà della per 1/2 in CP_3 comunione col marito;
2) immobile sito in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani
5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97.
Quindi, sulla base della disposizione testamentaria indicata, la proprietà del
50% dell'immobile in Santa Marinella è stata attribuita all'attore Parte_1 come legato gravante sulla quota disponibile mentre la quota del
[...]
50% della proprietà degli altri beni spettava ai tre figli nella misura di 1/6 ciascuno della proprietà in quanto il marito non era indicato Persona_3 come erede e nessuno ha impugnato la disposizione testamentaria sul punto.
Con l'apertura della successione di la proprietà degli Controparte_3
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immobili era divenuta la seguente:
a) villa a Santa Marinella identificata al catasto dei fabbricati del Comune di
Santa Marinella ai fogli 12, particella 524, categoria A/7, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 126 mq, rendita euro 951,57, piano T, nonché al foglio 12, particella 524, sub 2, categoria C/2, classe
2, consistenza 37 mq, superficie catastale 49mq, rendita euro 179,62 il piano S1, ½ a ½ a Parte_1 Controparte_4
b) immobile sito in GG (Perugia), via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68, ½ a 1/6 ciascuno a , e Controparte_4 Pt_1 CP_1
Controparte_2
c) immobile sito in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani
5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97 ½ a
[...]
1/6 ciascuno a , e CP_4 Pt_1 CP_1 Controparte_2
In data 4.12.2020 è poi deceduto in Santa Marinella il sig. Controparte_4 marito della che aveva predisposto testamento del seguente tenore, CP_3 analogo a quello della moglie: “Sono sposato con ed ho tre figli. Controparte_3
Istituisco eredi i miei tre figli e . Attribuisco i miei due P_ CP_1 Pt_1 appartamenti in Santa Marinella in Via dei Garofani n. 20 a mio figlio CP_1
Attribuisco la villa in Santa Marinella, Via dei Garofani n. 22 a mio figlio .” Pt_1
In conseguenza di tale disposizione testamentaria:
a) la proprietà della villa a Santa Marinella identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Santa Marinella ai fogli 12, particella 524, categoria A/7, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 126 mq, rendita euro 951,57, piano T, nonché al foglio 12, particella 524, sub 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 37 mq, superficie catastale 49mq, rendita euro 179,62 il piano S1, è stata attribuita per intero a Parte_1
[...]
b) la proprietà degli appartamenti siti in Santa Marinella, via dei Garofani
20, piano S1-T, interni 1 e 2, identificati, l'uno, al foglio 12, particella 525,
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sub 507 e 512, categoria A/3, classe 1, vani 6,5, superficie catastale 144 mq, rendita euro 788,89, l'altro al foglio 12, particella 525, sub 508 e 511, categoria A/3, classe 1, vani 6, superficie catastale 112 mq, rendita euro
728,20 è stata attribuita a CP_1
c) è stata attribuita per la quota di 1/3 ciascuno a , e Pt_1 CP_1 la proprietà dei seguenti immobili: Controparte_2
- immobile sito in GG (Perugia), via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68;
- immobile sito in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani
5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97;
- immobile in GG, via del Mulino frazione Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella
231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro 140,48;
- terreni siti in GG, identificati al relativo catasto al foglio 11, particelle 305, 315 e 325, al foglio 18, particelle 40, 57, 119 e 120, al foglio 21, particella 150;
- immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano S1-T, interno 4, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 509
e 514, categoria A/3, classe 1, vani 3, superficie catastale 51 mq, rendita euro 364,10;
- immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano T, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 510 e 513, categoria C/2, classe 4, consistenza 28 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 183,65.
A fronte di questa situazione successoria l'attore ha Parte_1 proposto nei confronti di la domanda di collazione Controparte_2 della somma di euro 49.000 che sarebbe oggetto di una donazione indiretta, mentre ha proposto una domanda di riduzione delle Controparte_2
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disposizioni testamentarie perché lesive della quota di legittima spettante allo stesso.
4. La domanda di collazione
La domanda di collazione proposta dall'attore, previo accertamento che la vendita, da parte dei coniugi e stipulata Controparte_3 Controparte_4 con atto notar num. rep. 100693, num. 32785 racc. in data 25.1.2002, Per_1 costituisce donazione indiretta, da parte dei medesimi coniugi in favore del figlio , della somma di euro 49.900,00 è formulata nei confronti di P_
. Controparte_2
Ha sostenuto l'attore che prima della loro morte i coniugi Persona_2 avevano prestato fideiussione per lire 85.000.000 a garanzia di un debito del figlio , con conseguente iscrizione di ipoteca per lire 110.000.000 P_ sui beni immobili di loro proprietà; avevano venduto, quindi, terreni di loro proprietà ad un costruttore, il quale, a titolo di corrispettivo, si era accollato il debito (euro 49.900,00) estinguendo l'ipoteca. Tale operazione configurerebbe, secondo la prospettazione della parte attrice, una donazione indiretta della somma necessaria alla cancellazione dell'ipoteca.
Non vi sono dubbi sulla proposizione della domanda di condanna all'adempimento dell'obbligo di collazione, poiché la stessa si perfeziona ogni qualvolta vi è un riferimento negli atti di causa all'esistenza di pregresse donazioni a favore di uno dei soggetti tenuti alla collazione (cfr. Cass. Sez. II
19 novembre 2004 n. 21895) e nel caso in esame il riferimento è esplicito.
Riguardo alla natura di donazione indiretta dei negozi posti in essere dai coniugi deve considerarsi che, in via generale, Persona_2 la fideiussione prestata a favore di un terzo configura un atto a titolo gratuito se l'operazione abbia comportato per il garante un depauperamento effettivo, avendo riguardo alla complessiva situazione che si realizza.
Nel caso in esame la parte attrice afferma in comparsa conclusionale:
“Quanto alla somma conferita al convenuto mediante rilascio, da parte dei P_ coniugi, di una fideiussione, si insiste nell'affermare che agli atti non vi sarebbe il successivo atto di vendita, da parte dei medesimi coniugi, di un terreno di loro proprietà, con accollo,
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da parte dell'acquirente costruttore, del relativo debito.
In realtà tale atto di compravendita, dedotto nella citazione, è stato poi depositato nella successiva memoria istruttoria, sicché la reiterata deduzione in proposito del convenuto
è fuorviante o frutto di inesatta percezione degli atti di causa. P_
Si è prodotto l'atto con il quale i genitori di stipularono fideiussione, P_ rendendosi garanti del debito di si è prodotto il successivo atto di P_ compravendita con cui i medesimi genitori vendettero terreno di loro proprietà, accollandosi
l'acquirente costruttore, quale corrispettivo, l'onere di estinguere la corrispondente ipoteca per l'importo del debito”.
In effetti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice viene indicata la produzione al n. 10) dei documenti allegati dell' “atto di compravendita 25.1.2002 rep. 100693 notar per vendita appezzamento di Per_1 terreno con accollo del debito garantito dai coniugi e tuttavia tra i Persona_2 documenti risultanti nel fascicolo telematico come allegati alla citata memoria e prodotti senza alcuna numerazione non si rinviene tale documento.
La genericità dell'indicazione sopra riportata e contenuta nella comparsa di replica ex art. 190 c.p.c. non consente una ricerca più approfondita dei documenti richiamati.
Pertanto non essendovi la prova della vendita dell'immobile per consentire che un terzo si assumesse la garanzia prestata dai coniugi a Persona_2 favore del figlio e non essendovi la prova della escussione della P_ garanzia non è stato dimostrato il depauperamento del patrimonio dei coniugi e manca quindi uno dei presupposti per il Persona_2 perfezionamento della donazione indiretta;
la domanda di collazione deve, quindi, essere rigettata.
5. La domanda di riduzione proposta dal convenuto P_
[...]
Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di Controparte_2 reintegrazione nella quota di legittima per 1/3 dei 2/3 dell'asse ereditario pervenuto alle parti per successione dai genitori e Controparte_3 [...] mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni a CP_4
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causa di legato che eccedono la quota di cui i defunti genitori potevano disporre.
La consulenza tecnica svolta dall'Ing. , chiara, completa, Persona_4 esente da visi logici e tecnici, ha consentito di determinare il valore dei beni rientranti nell'asse ereditario di e poi di Controparte_3 Controparte_4
Il valore dei beni è così determinato:
1) Comune di Santa Marinella: Foglio: 12 - Particella: 525 - Subalterno: 509
e 514 graffati Valore mercato: 40.000,00;
2) Comune di Santa Marinella: Foglio:12 - Particella: 525 - Subalterno: 510 e
513 graffati Valore mercato: 1.900,00;
3) Comune di Santa Marinella: Foglio: 12 - Particella: 525 - Subalterno: 507
e 512 graffati – 506 Valore mercato: 170.000,00;
4) Comune di Santa Marinella: Foglio: 12 - Particella: 525 - Subalterno: 508
e 511 graffati Valore mercato: 130.000,00;
5) Comune di Santa Marinella: Foglio: 12 - Particella: 524 e subalterno 2
Valore mercato: 160.000,00;
6) Comune di GG: Foglio: 27 - Particella: 156 - Subalterno: 7 e 6
Valore mercato: 85.000,00;
7) Comune di GG: Foglio: 11 - Particella: 231 Valore mercato: bene non alienabile
8) Comune di GG: Foglio: 11 - Particella: 305-315-325 Valore mercato: 30.000,00;
9) Comune di GG: Foglio: 18 - Particella: 40-57 Valore mercato:
10.000,00;
10) Comune di GG: Foglio: 18 - Particella: 119-120 Valore mercato: 17.000,00;
11) Comune di GG: Foglio: 21- Particella: 150 Valore mercato:
15.000,00.
Il valore complessivo dei beni rientranti nell'asse ereditario è pari ad euro
658.900.
Di questi la quota del 50% dei beni in località GG e della Villa in
Santa Marinella rientravano nell'asse ereditario di per un Controparte_3
14 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
valore complessivo di euro 165.000; nella successione di Controparte_3 erano stati attribuiti a , e (per un valore CP_1 Pt_1 Controparte_2 del 50% dei beni in località GG Foglio: 27 - Particella: 156 -
Subalterno: 7 e 6 appartenenti pro quota alla de cuius pari ad euro 85.000), e per la quota del 50% della proprietà della a Controparte_5 Parte_1 per un valore di euro 80.000.
[...]
Considerato che la quota disponibile ammonta ad 1/3 dell'asse ereditario
(pari a 3/9), che a ciascuno dei figli spettano come quota di legittima i 2/9 dell'asse ereditario pari ad un valore di euro 36.666,67, che all'attore in riconvenzionale è stata attribuita una quota pari ad euro 28.333,33, inferiore alla quota spettantegli la domanda di reintegra deve essere accolta e Parte_1
è tenuto a reintegrare della somma di euro
[...] Controparte_2
8.333,34.
Venendo alla successione di deve osservarsi che il Controparte_4 complesso dei beni rientranti nell'asse ereditario ammonta ad euro 492.900 e sulla base del testamento dello stesso è stata attribuita a la quota Pt_1 dell'ulteriore 50% della villa di Santa Marinella del valore di euro 80.000 ed a la proprietà degli appartamenti siti in Santa Marinella, via dei CP_1
Garofani 20, piano S1-T, interni 1 e 2, identificati, l'uno, al foglio 12, particella 525, sub 507 e 512, categoria A/3, classe 1, vani 6,5, superficie catastale 144 mq, rendita euro 788,89, l'altro al foglio 12, particella 525, sub
508 e 511, categoria A/3, classe 1, vani 6, superficie catastale 112 mq, rendita euro 728,20 del valore complessivo di euro 300.000.
Considerando che la quota disponibile ammonta ad 1/3 dell'asse ereditario
(pari a 3/9), che quindi a ciascuno dei figli spettano come quota di legittima i
2/9 dell'asse ereditario pari ad un valore di euro 109.555,56, che all'attore in riconvenzionale è stata attribuita una quota pari ai 2/9 dei beni residui, dopo le assegnazioni in proprietà agli altri coeredi dei beni in Santa Marinella, per un valore di euro 42.644,44, la domanda di reintegra rispetto alla successione di deve essere accolta e e Controparte_4 Parte_1 CP_1 devono reintegrare della somma spettantegli pari ad Controparte_2 euro 66.911,12 in misura proporzionale al valore dei beni assegnati loro in
15 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proprietà.
Quindi, per la successione di è tenuto a Controparte_4 Parte_1 reintegrare della somma di euro 14.086,55 e Controparte_2 [...]
è tenuto a reintegrarlo della somma di euro 52.824,57. CP_1
6. Scioglimento della comunione
Tutte le parti hanno chiesto procedersi allo scioglimento della comunione ed il convenuto ha chiesto assegnare a suo favore la piena Controparte_2 proprietà degli immobili in GG (PG) alla via della Torre n. 1, ed alla via Porta Sole n. 41.
Considerate le disposizioni testamentarie sopra riportate i beni che risultano ancora in comunione sono costituiti da:
1) immobile sito in GG (Perugia), via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68 e immobile sito in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro
249,97 del valore di euro 80.000;
2) immobili in GG, via del Mulino frazione Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella
231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro 140,48; terreni siti in GG, identificati al relativo catasto al foglio 11, particelle 305, 315 e 325, al foglio 18, particelle 40, 57, 119 e
120, al foglio 21, particella 150 del valore complessivo di euro 72.000;
3) immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano S1-T, interno 4, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 509
e 514, categoria A/3, classe 1, vani 3, superficie catastale 51 mq, rendita euro 364,10 e immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano T, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 510
e 513, categoria C/2, classe 4, consistenza 28 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 183,65 del valore di euro 41.900.
16 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'immobile in GG, via del Mulino frazione Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella
231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro
140,48 non è alienabile e resta quindi in comproprietà.
Poiché il valore complessivo dei beni da dividere è di euro 193.900 ed a ciascuno spettano beni pari ad euro 64.633 e considerato che P_ ha chiesto l'assegnazione dei beni sopra indicati (immobili in
[...]
GG (PG) alla via della Torre n. 1, ed alla via Porta Sole n. 41) ed ha diritto alla restituzione delle somme sopra indicate a titolo di reintegra delle quote di legittima lese e che l'assegnazione in natura può compensare parzialmente tali crediti si procede alla assegnazione dei beni in comunione come segue:
1) ad immobile sito in GG (Perugia), via Controparte_2 della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68 e immobile sito in
GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio
27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97 del valore complessivo di euro
80.000 con obbligo di di versare ad CP_1 Controparte_2 la somma di euro 30.091,24 e di di versare la somma di Parte_1 euro 21.786,55, computando in tali somme la reintegra nell'asse ereditario di e Controparte_3 Controparte_4
2) a immobili in GG, via del Mulino frazione Parte_1
Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella 231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro 140,48; terreni siti in GG, identificati al relativo catasto al foglio 11, particelle 305, 315 e 325, al foglio 18, particelle 40, 57, 119 e 120, al foglio 21, particella 150 del valore complessivo di euro 72.000 con obbligo di versare ad P_ la somma di euro 21.786.55, computando in tale somma la
[...] reintegra nell'asse ereditario di e Controparte_3 Controparte_4
17 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3) a immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano CP_1
S1-T, interno 4, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 509 e 514, categoria A/3, classe 1, vani 3, superficie catastale 51 mq, rendita euro 364,10 e immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano T, identificato al relativo catasto urbano al foglio
12, particella 525, sub 510 e 513, categoria C/2, classe 4, consistenza 28 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 183,65 del valore di euro
41.900 con obbligo di versare ad la somma di euro Controparte_2
30.091,24, computando in tale somma la reintegra nell'asse ereditario di e Controparte_3 Controparte_4
7. Spese
Per definire la condanna alle spese deve osservarsi che:
- la domanda di collazione proposta da nei confronti di Parte_1
è stata rigettata;
Controparte_2
- la domanda di riduzione proposta da quest'ultimo nei confronti di e è stata accolta;
Parte_1 CP_1
- tutte le parti hanno convenuto sulla necessità di procedere allo scioglimento della comunione.
Pertanto e sono tenuti al pagamento delle Parte_1 CP_1 spese del giudizio sostenute da che devono essere Controparte_2 liquidate sulla base del valore della domanda.
Le spese occorrenti allo scioglimento della comunione sono a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, e quindi, nel caso in esame sono a carico di coloro che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2964/21 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta la domanda formulata da di accertamento della Parte_1
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donazione indiretta da parte dei coniugi e Controparte_3 [...]
a favore di e la domanda di collazione CP_4 Controparte_2 formulata dallo stesso Parte_1
2) accoglie la domanda riconvenzionale di reintegrazione nella quota di legittima del convenuto nei confronti di Controparte_2 Parte_1 in relazione alla successione della signora e
[...] Controparte_3 condanna alla reintegrazione la quota di legittima lesa Parte_1 attraverso il pagamento ad della somma di euro Controparte_2
8.333,34;
3) accoglie la domanda riconvenzionale di reintegrazione nella quota di legittima del convenuto nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e in relazione alla successione del signor
[...] CP_1 CP_4
e:
[...]
a) conferma l'efficacia delle disposizioni testamentarie che hanno attribuito la proprietà della villa a Santa Marinella identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Santa Marinella ai fogli 12, particella 524, categoria A/7, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 126 mq, rendita euro 951,57, piano T, nonché al foglio 12, particella 524, sub 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 37 mq, superficie catastale 49mq, rendita euro 179,62 il piano S1, a e la proprietà gli Parte_1 appartamenti siti in Santa Marinella, via dei Garofani 20, piano S1-T, interni 1 e 2, identificati, l'uno, al foglio 12, particella 525, sub 507 e 512, categoria A/3, classe 1, vani 6,5, superficie catastale 144 mq, rendita euro
788,89, l'altro al foglio 12, particella 525, sub 508 e 511, categoria A/3, classe 1, vani 6, superficie catastale 112 mq, rendita euro 728,20 a
[...]
CP_1
b) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni appartenuti in vita a e ed assegna: Controparte_3 Controparte_4
- ad l' immobile sito in GG (Perugia), via Controparte_2 della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68 e l' immobile sito in
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GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio
27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97 del valore complessivo di euro
80.000;
- a l'immobili in GG, via del Mulino frazione Parte_1
Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella 231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro 140,48 ed i terreni siti in GG, identificati al relativo catasto al foglio 11, particelle 305, 315 e 325, al foglio 18, particelle 40, 57, 119 e 120, al foglio 21, particella 150 del valore complessivo di euro 72.000;
- a immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, CP_1 piano S1-T, interno 4, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 509 e 514, categoria A/3, classe 1, vani 3, superficie catastale 51 mq, rendita euro 364,10 e immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano T, identificato al relativo catasto urbano al foglio
12, particella 525, sub 510 e 513, categoria C/2, classe 4, consistenza 28 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 183,65 del valore di euro
41.900;
- condanna a versare ad a titolo di CP_1 Controparte_2 reintegra della quota di legittima lesa dell'asse ereditario di
[...] la somma di euro 30.091,24; CP_4
- condanna a versare ad a titolo di Parte_1 Controparte_2 reintegra della quota di legittima lesa dell'asse ereditario di
[...] la somma di euro 21.786.55; CP_4 ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate competente la trascrizione della presente sentenza;
- condanna e in solido, al pagamento Parte_1 CP_1 delle spese del giudizio sostenute da che si Controparte_2 liquidano in euro 14.103,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA e spese di CTU;
20 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- dichiara irripetibili le ulteriori spese del giudizio di divisione.
Civitavecchia 22 luglio 2025.
Il Presidente
Francesco Vigorito
21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente rel.
Dott. Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2964/2021 vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Santa Severa, via degli Albizi 9, presso gli avv.ti
Francesco Ioppoli ( , indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata ) e Carlo Ioppoli (c.f. Email_1
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
), che lo rappresentano e difendono Email_2 per delega predisposta su foglio apposto in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
E nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Renzi n. 17 ( CF. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
Civitavecchia alla Via S. Di Giacomo n. 12, presso e nello studio dell'Avv.
Patrizia Bisozzi (C.F. ), che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_5 giusta procura speciale in calce alla comparsa di risposta
- CONVENUTO - TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nonchè
C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._6
09.05.1961 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Santa Marinella (Roma) alla via Enrico Toti
n. 8 presso lo studio dell'Avv. Nicola Soracco, C.F. C.F._7
PEC fax 0766379247, che lo rappresenta e difende in Email_3 virtù di delega in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: Collazione – Divisione - Riduzione
Conclusioni
Per l'attore:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto: - accertare che la vendita, da parte dei coniugi CP_3
e stipulata con atto notar num. rep. 100693, num.
[...] Controparte_4 Per_1
32785 racc. in data 25.1.2002, costituisce donazione indiretta, da parte dei medesimi coniugi in favore del figlio della somma di euro 49.900,00; per l'effetto P_ disporre la collazione di tale somma di danaro considerandola massa attiva da dividersi;
- determinare quindi la complessiva massa attiva da dividersi e procedere allo scioglimento della comunione ereditaria. Con riserva di ulteriori deduzioni, anche istruttorie. Vittoria di spese di lite.
Per il convenuto CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione per genericità della causa petendi e del petitum, e rigettare per le stesse ragioni la domanda riconvenzionale del convenuto In via subordinata e nel Controparte_2 merito, accertare e dichiarare che i beni lasciati al convenuto dal proprio CP_1 padre (nulla ricevendo dei beni della madre) costituiscono dei legati;
ed in ogni caso se tali legati eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, tali eccedenze dovrebbero essere attribuite a pretermesso dai testamenti dei genitori. Si chiede, altresì, Controparte_2 la condanna del Sig. al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per lite Parte_1 temeraria nei confronti del fratello nella somma che sarà ritenuta equa e CP_1
2 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di giustizia. Con vittoria dei compensi professionali”
Per il convenuto : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione conciliativa obbligatoria;
in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda;
nel merito rigettare la domanda di collazione della somma di euro 49.900,00 rivolta da parte attrice nei confronti del convenuto P_ in quanto infondata e non provata;
nel merito sciogliere la comunione ereditaria
[...] costituitasi con le morti dei genitori delle parti previo accoglimento della domanda riconvenzionale di reintegrazione nella quota di legittima del convenuto P_ per la quota di 1/3 dei 2/3 dell'asse ereditario pervenuto alle parti per
[...] successione dai genitori e mediante la proporzionale Controparte_3 Controparte_4 riduzione delle predette disposizioni a causa di legato che eccedono la quota di cui i defunti genitori potevano disporre;
tutto ciò previa valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima del convenuto per il complessivo Controparte_2 importo di almeno 240.222,00 euro, corrispondente alla quota di 1/3 dei 2/3 dell'asse ereditario pari ad almeno 108.100 euro nel suo complessivo valore, ovvero alla somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di giustizia;
per l'effetto, ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei coeredi e Parte_1 [...] per il valore di almeno euro 62.478,00 ciascuno o per la differente somma CP_1 ritenuta di giustizia;
per l'effetto, assegnare a favore di nella qualità Controparte_2 di coerede legittimario e di avente diritto alla quota di legittima ai sensi di legge, la piena proprietà degli immobili in GG (PG) alla via della Torre n. 1, del valore di €
34.100,00, ed alla via Porta Sole n. 41, del valore di € 63.800,00, con conguaglio in denaro da parte dei coeredi per il residuo valore sino a concorrenza della quota di legittima, dovuta come per legge e come esattamente quantificata nel presente giudizio. Vinte le spese di lite, competenze, onorari e spese forfettarie”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente ritualmente notificato Parte_1
3 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
conveniva in giudizio e per sentir CP_1 Controparte_2 accogliere le conclusioni sopra riportate.
Esponeva l'attore, tra l'altro, che:
- in data 9.12.2019 era deceduta in Santa Marinella la sig.ra CP_3 madre di Il testamento predisposto dalla
[...] Parte_1 sig.ra recitava: “Sono sposata con ed ho tre figli. CP_3 Controparte_4
Nomino miei eredi i miei tre figli e . Attribuisco la villa a P_ CP_1 Pt_1
Santa Marinella, Via dei Garofani n. 22 a .”. Tale “villa a Santa Pt_1
Marinella, Via dei Garofani 22”, identificata al catasto dei fabbricati del
Comune di Santa Marinella ai fogli 12, particella 524, categoria A/7, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 126 mq, rendita euro
951,57, piano T, nonché al foglio 12, particella 524, sub 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 37 mq, superficie catastale 49mq, rendita euro
179,62 il piano S1, era di proprietà della sig.ra per ½, in CP_3 comunione col marito Peraltro la sig.ra era Controparte_4 CP_3 proprietaria, al momento della sua morte, anche dei seguenti ulteriori beni:
a) immobile sito in GG (Perugia), via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68, anch'esso in proprietà della per 1/2 in CP_3 comunione col marito;
b) immobile sito in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97, anch'esso in proprietà per ½ col marito;
- in data 4.12.2020 è poi deceduto in Santa Marinella il sig.
[...] marito della che aveva predisposto testamento del CP_4 CP_3 seguente tenore, analogo a quello della moglie: “Sono sposato con CP_3
ed ho tre figli. Istituisco eredi i miei tre figli e .
[...] P_ CP_1 Pt_1
Attribuisco i miei due appartamenti in Santa Marinella in Via dei Garofani n. 20
a mio figlio Attribuisco la villa in Santa Marinella, Via dei Garofani n. 22 CP_1
4 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a mio figlio .” Pertanto lasciava al figlio la Pt_1 Controparte_4 Pt_1 sua quota di ½ della “Villa a Santa Marinella, Via dei Garofani 22”, già lasciata dalla moglie – per l'altra quota di ½ - al Controparte_3 medesimo figlio . Lasciava invece al figlio gli appartamenti Pt_1 CP_1 siti in Santa Marinella, via dei Garofani 20, piano S1-T, interni 1 e 2, identificati, l'uno, al foglio 12, particella 525, sub 507 e 512, categoria
A/3, classe 1, vani 6,5, superficie catastale 144 mq, rendita euro 788,89,
l'altro al foglio 12, particella 525, sub 508 e 511, categoria A/3, classe 1, vani 6, superficie catastale 112 mq, rendita euro 728,20. Peraltro
[...] era proprietario, al momento della morte, dei seguenti ulteriori CP_4 beni:
a) la quota di ½, già in comunione con la moglie del Controparte_3 sopra citato immobile in GG, via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6;
b) la quota di ½, già in comunione con la moglie, del sopra citato immobile in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, identificato al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7;
c) immobile in GG, via del Mulino frazione Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella 231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro 140,48;
d) terreni siti in GG, identificati al relativo catasto al foglio 11, particelle 305, 315 e 325, al foglio 18, particelle 40, 57, 119 e 120, al foglio 21, particella 150; - immobile in Santa Marinella, via dei
Garofani 18, piano S1-T, interno 4, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 509 e 514, categoria A/3, classe 1, vani 3, superficie catastale 51 mq, rendita euro 364,10;
e) immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano T, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub
510 e 513, categoria C/2, classe 4, consistenza 28 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 183,65.
- era dunque sorta, a seguito dei testamenti dei coniugi Persona_2
5 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
una comunione ereditaria, tra i loro figli ed eredi , e Pt_1 CP_1 sui beni relitti dai genitori alla loro morte, Controparte_2 comunione che l'attore intendeva sciogliere;
Pt_1
- prima della loro morte i coniugi avevano donato a più Persona_2 riprese ai figli e beni vari. In particolare, i coniugi CP_1 P_ avevano prestato fideiussione per lire 85.000.000 a garanzia di un debito del figlio , con conseguente iscrizione di ipoteca per lire P_
110.000.000 sui beni immobili di loro proprietà; vendettero quindi terreni di loro proprietà ad un costruttore, il quale, a titolo di corrispettivo, si accollò il debito (euro 49.900,00) estinguendo l'ipoteca. La somma di euro 49.900,00 fu quindi oggetto di donazione indiretta, da parte dei coniugi in favore del figlio , e deve Persona_2 P_ pertanto essere portata in collazione.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto. proponeva inoltre domanda riconvenzionale di Controparte_2 reintegrazione nella sua quota di legittima dell'asse ereditario pervenuto alle parti per successione dai genitori e Controparte_3 Controparte_4 mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni a causa di legato che eccedono la quota di cui i defunti genitori potevano disporre.
Questo Giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica sugli immobili oggetto di causa e all'esito del deposito delle memorie sostitutive dell'udienza del 9 aprile 2025 tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Definizione dell'oggetto del giudizio e questioni preliminari.
La prima questione da affrontare è quella della definizione dell'oggetto del giudizio.
La parte attrice ha proposto:
a) domanda di accertamento che la vendita, da parte dei coniugi e Controparte_3
stipulata con atto notar num. rep. 100693, num. 32785 Controparte_4 Per_1 racc. in data 25.1.2002, costituisce donazione indiretta, da parte dei medesimi
6 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
coniugi in favore del figlio della somma di euro 49.900,00; P_
b) domanda di collazione di tale somma di danaro considerandola massa attiva da dividersi;
c) domanda di determinazione della complessiva massa attiva da dividersi e di scioglimento della comunione ereditaria.
La parte convenuta ha chiesto: CP_1
a) dichiarare la nullità e/o inammissibilità della domanda contenuta nell'atto di citazione e della domanda riconvenzionale del convenuto Controparte_2
b) accertare e dichiarare che i beni lasciati al convenuto dal proprio CP_1 padre (nulla ricevendo dei beni della madre) costituiscono dei legati;
e che se tali legati eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, attribuire tali eccedenze a pretermesso dai testamenti dei genitori. Controparte_2
Il convenuto ha chiesto: Controparte_2
a) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione conciliativa obbligatoria ed in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda;
b) rigettare la domanda di collazione della somma di euro 49.900,00 rivolta da parte attrice nei confronti del convenuto in quanto infondata e non Controparte_2 provata;
c) accogliere della domanda riconvenzionale di reintegrazione nella quota di legittima del convenuto per la quota di 1/3 dei 2/3 dell'asse ereditario Controparte_2 pervenuto alle parti per successione dai genitori e Controparte_3 Controparte_4 mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni a causa di legato che eccedono la quota di cui i defunti genitori potevano disporre;
d) sciogliere la comunione ereditaria costituitasi con le morti dei genitori delle parti
e) assegnare a favore di nella qualità di coerede legittimario e di Controparte_2 avente diritto alla quota di legittima ai sensi di legge, la piena proprietà degli immobili in GG (PG) alla via della Torre n. 1, del valore di € 34.100,00, ed alla via
Porta Sole n. 41, del valore di € 63.800,00, con conguaglio in denaro da parte dei coeredi per il residuo valore sino a concorrenza della quota di legittima, dovuta come per legge.
7 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità delle domande.
L'espletamento della mediazione in corso di causa comporta il superamento della eccezione sollevata dal convenuto mentre Controparte_2
l'eccezione, sollevata dal convenuto di mancato CP_1 espletamento della mediazione sulla domanda riconvenzionale deve essere rigettata poiché la domanda riconvenzionale non è soggetta all'obbligo di mediazione previsto dalla legge (cfr. Cass. n. 3452 del 2024).
L'eccezione di nullità della domanda contenuta nell'atto di citazione sollevata dai convenuti e deve essere rigettata CP_1 Controparte_2 poiché nell'atto di citazione sono chiaramente indicate le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e viene espressamente formulata la domanda di collazione.
Anche l'eccezione proposta da di nullità della domanda CP_1 riconvenzionale formulata da deve rigettarsi. Controparte_2
La giurisprudenza della Corte di cassazione con un orientamento univoco ha, infatti affermato (cfr. da ultimo Cass. 19 gennaio 2017 n. 1357) che in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".
Nel caso in esame gli elementi idonei a determinare la massa ereditaria e la quota di legittima violata sono indicati al n. 4 della comparsa di risposta di
Controparte_2
3. La successione ereditaria di e Controparte_3 Controparte_4
8 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Come indicato in atto di citazione in data 9.12.2019 era deceduta in Santa
Marinella la sig.ra madre di Controparte_3 Parte_1
Il testamento predisposto dalla sig.ra recitava: “Sono sposata con CP_3 ed ho tre figli. Nomino miei eredi i miei tre figli e Controparte_4 P_ CP_1
. Attribuisco la villa a Santa Marinella, Via dei Garofani n. 22 a .”. Pt_1 Pt_1
Tale “villa a Santa Marinella, Via dei Garofani 22”,
La villa a Santa Marinella è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Santa Marinella ai fogli 12, particella 524, categoria A/7, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 126 mq, rendita euro 951,57, piano
T, nonché al foglio 12, particella 524, sub 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 37 mq, superficie catastale 49mq, rendita euro 179,62 il piano S1, ed era di proprietà della sig.ra per ½, in comunione col marito CP_3
Controparte_4
Pertanto l'attribuzione in via esclusiva a non può che aver riguardato Pt_1 il 50% della proprietà della stessa.
La sig.ra era proprietaria, al momento della sua morte, nella misura CP_3 del 50% in comunione con il marito anche dei seguenti ulteriori beni:
1) immobile sito in GG (Perugia), via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68, anch'esso in proprietà della per 1/2 in CP_3 comunione col marito;
2) immobile sito in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani
5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97.
Quindi, sulla base della disposizione testamentaria indicata, la proprietà del
50% dell'immobile in Santa Marinella è stata attribuita all'attore Parte_1 come legato gravante sulla quota disponibile mentre la quota del
[...]
50% della proprietà degli altri beni spettava ai tre figli nella misura di 1/6 ciascuno della proprietà in quanto il marito non era indicato Persona_3 come erede e nessuno ha impugnato la disposizione testamentaria sul punto.
Con l'apertura della successione di la proprietà degli Controparte_3
9 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
immobili era divenuta la seguente:
a) villa a Santa Marinella identificata al catasto dei fabbricati del Comune di
Santa Marinella ai fogli 12, particella 524, categoria A/7, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 126 mq, rendita euro 951,57, piano T, nonché al foglio 12, particella 524, sub 2, categoria C/2, classe
2, consistenza 37 mq, superficie catastale 49mq, rendita euro 179,62 il piano S1, ½ a ½ a Parte_1 Controparte_4
b) immobile sito in GG (Perugia), via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68, ½ a 1/6 ciascuno a , e Controparte_4 Pt_1 CP_1
Controparte_2
c) immobile sito in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani
5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97 ½ a
[...]
1/6 ciascuno a , e CP_4 Pt_1 CP_1 Controparte_2
In data 4.12.2020 è poi deceduto in Santa Marinella il sig. Controparte_4 marito della che aveva predisposto testamento del seguente tenore, CP_3 analogo a quello della moglie: “Sono sposato con ed ho tre figli. Controparte_3
Istituisco eredi i miei tre figli e . Attribuisco i miei due P_ CP_1 Pt_1 appartamenti in Santa Marinella in Via dei Garofani n. 20 a mio figlio CP_1
Attribuisco la villa in Santa Marinella, Via dei Garofani n. 22 a mio figlio .” Pt_1
In conseguenza di tale disposizione testamentaria:
a) la proprietà della villa a Santa Marinella identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Santa Marinella ai fogli 12, particella 524, categoria A/7, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 126 mq, rendita euro 951,57, piano T, nonché al foglio 12, particella 524, sub 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 37 mq, superficie catastale 49mq, rendita euro 179,62 il piano S1, è stata attribuita per intero a Parte_1
[...]
b) la proprietà degli appartamenti siti in Santa Marinella, via dei Garofani
20, piano S1-T, interni 1 e 2, identificati, l'uno, al foglio 12, particella 525,
10 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sub 507 e 512, categoria A/3, classe 1, vani 6,5, superficie catastale 144 mq, rendita euro 788,89, l'altro al foglio 12, particella 525, sub 508 e 511, categoria A/3, classe 1, vani 6, superficie catastale 112 mq, rendita euro
728,20 è stata attribuita a CP_1
c) è stata attribuita per la quota di 1/3 ciascuno a , e Pt_1 CP_1 la proprietà dei seguenti immobili: Controparte_2
- immobile sito in GG (Perugia), via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68;
- immobile sito in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani
5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97;
- immobile in GG, via del Mulino frazione Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella
231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro 140,48;
- terreni siti in GG, identificati al relativo catasto al foglio 11, particelle 305, 315 e 325, al foglio 18, particelle 40, 57, 119 e 120, al foglio 21, particella 150;
- immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano S1-T, interno 4, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 509
e 514, categoria A/3, classe 1, vani 3, superficie catastale 51 mq, rendita euro 364,10;
- immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano T, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 510 e 513, categoria C/2, classe 4, consistenza 28 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 183,65.
A fronte di questa situazione successoria l'attore ha Parte_1 proposto nei confronti di la domanda di collazione Controparte_2 della somma di euro 49.000 che sarebbe oggetto di una donazione indiretta, mentre ha proposto una domanda di riduzione delle Controparte_2
11 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
disposizioni testamentarie perché lesive della quota di legittima spettante allo stesso.
4. La domanda di collazione
La domanda di collazione proposta dall'attore, previo accertamento che la vendita, da parte dei coniugi e stipulata Controparte_3 Controparte_4 con atto notar num. rep. 100693, num. 32785 racc. in data 25.1.2002, Per_1 costituisce donazione indiretta, da parte dei medesimi coniugi in favore del figlio , della somma di euro 49.900,00 è formulata nei confronti di P_
. Controparte_2
Ha sostenuto l'attore che prima della loro morte i coniugi Persona_2 avevano prestato fideiussione per lire 85.000.000 a garanzia di un debito del figlio , con conseguente iscrizione di ipoteca per lire 110.000.000 P_ sui beni immobili di loro proprietà; avevano venduto, quindi, terreni di loro proprietà ad un costruttore, il quale, a titolo di corrispettivo, si era accollato il debito (euro 49.900,00) estinguendo l'ipoteca. Tale operazione configurerebbe, secondo la prospettazione della parte attrice, una donazione indiretta della somma necessaria alla cancellazione dell'ipoteca.
Non vi sono dubbi sulla proposizione della domanda di condanna all'adempimento dell'obbligo di collazione, poiché la stessa si perfeziona ogni qualvolta vi è un riferimento negli atti di causa all'esistenza di pregresse donazioni a favore di uno dei soggetti tenuti alla collazione (cfr. Cass. Sez. II
19 novembre 2004 n. 21895) e nel caso in esame il riferimento è esplicito.
Riguardo alla natura di donazione indiretta dei negozi posti in essere dai coniugi deve considerarsi che, in via generale, Persona_2 la fideiussione prestata a favore di un terzo configura un atto a titolo gratuito se l'operazione abbia comportato per il garante un depauperamento effettivo, avendo riguardo alla complessiva situazione che si realizza.
Nel caso in esame la parte attrice afferma in comparsa conclusionale:
“Quanto alla somma conferita al convenuto mediante rilascio, da parte dei P_ coniugi, di una fideiussione, si insiste nell'affermare che agli atti non vi sarebbe il successivo atto di vendita, da parte dei medesimi coniugi, di un terreno di loro proprietà, con accollo,
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da parte dell'acquirente costruttore, del relativo debito.
In realtà tale atto di compravendita, dedotto nella citazione, è stato poi depositato nella successiva memoria istruttoria, sicché la reiterata deduzione in proposito del convenuto
è fuorviante o frutto di inesatta percezione degli atti di causa. P_
Si è prodotto l'atto con il quale i genitori di stipularono fideiussione, P_ rendendosi garanti del debito di si è prodotto il successivo atto di P_ compravendita con cui i medesimi genitori vendettero terreno di loro proprietà, accollandosi
l'acquirente costruttore, quale corrispettivo, l'onere di estinguere la corrispondente ipoteca per l'importo del debito”.
In effetti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice viene indicata la produzione al n. 10) dei documenti allegati dell' “atto di compravendita 25.1.2002 rep. 100693 notar per vendita appezzamento di Per_1 terreno con accollo del debito garantito dai coniugi e tuttavia tra i Persona_2 documenti risultanti nel fascicolo telematico come allegati alla citata memoria e prodotti senza alcuna numerazione non si rinviene tale documento.
La genericità dell'indicazione sopra riportata e contenuta nella comparsa di replica ex art. 190 c.p.c. non consente una ricerca più approfondita dei documenti richiamati.
Pertanto non essendovi la prova della vendita dell'immobile per consentire che un terzo si assumesse la garanzia prestata dai coniugi a Persona_2 favore del figlio e non essendovi la prova della escussione della P_ garanzia non è stato dimostrato il depauperamento del patrimonio dei coniugi e manca quindi uno dei presupposti per il Persona_2 perfezionamento della donazione indiretta;
la domanda di collazione deve, quindi, essere rigettata.
5. La domanda di riduzione proposta dal convenuto P_
[...]
Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di Controparte_2 reintegrazione nella quota di legittima per 1/3 dei 2/3 dell'asse ereditario pervenuto alle parti per successione dai genitori e Controparte_3 [...] mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni a CP_4
13 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
causa di legato che eccedono la quota di cui i defunti genitori potevano disporre.
La consulenza tecnica svolta dall'Ing. , chiara, completa, Persona_4 esente da visi logici e tecnici, ha consentito di determinare il valore dei beni rientranti nell'asse ereditario di e poi di Controparte_3 Controparte_4
Il valore dei beni è così determinato:
1) Comune di Santa Marinella: Foglio: 12 - Particella: 525 - Subalterno: 509
e 514 graffati Valore mercato: 40.000,00;
2) Comune di Santa Marinella: Foglio:12 - Particella: 525 - Subalterno: 510 e
513 graffati Valore mercato: 1.900,00;
3) Comune di Santa Marinella: Foglio: 12 - Particella: 525 - Subalterno: 507
e 512 graffati – 506 Valore mercato: 170.000,00;
4) Comune di Santa Marinella: Foglio: 12 - Particella: 525 - Subalterno: 508
e 511 graffati Valore mercato: 130.000,00;
5) Comune di Santa Marinella: Foglio: 12 - Particella: 524 e subalterno 2
Valore mercato: 160.000,00;
6) Comune di GG: Foglio: 27 - Particella: 156 - Subalterno: 7 e 6
Valore mercato: 85.000,00;
7) Comune di GG: Foglio: 11 - Particella: 231 Valore mercato: bene non alienabile
8) Comune di GG: Foglio: 11 - Particella: 305-315-325 Valore mercato: 30.000,00;
9) Comune di GG: Foglio: 18 - Particella: 40-57 Valore mercato:
10.000,00;
10) Comune di GG: Foglio: 18 - Particella: 119-120 Valore mercato: 17.000,00;
11) Comune di GG: Foglio: 21- Particella: 150 Valore mercato:
15.000,00.
Il valore complessivo dei beni rientranti nell'asse ereditario è pari ad euro
658.900.
Di questi la quota del 50% dei beni in località GG e della Villa in
Santa Marinella rientravano nell'asse ereditario di per un Controparte_3
14 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
valore complessivo di euro 165.000; nella successione di Controparte_3 erano stati attribuiti a , e (per un valore CP_1 Pt_1 Controparte_2 del 50% dei beni in località GG Foglio: 27 - Particella: 156 -
Subalterno: 7 e 6 appartenenti pro quota alla de cuius pari ad euro 85.000), e per la quota del 50% della proprietà della a Controparte_5 Parte_1 per un valore di euro 80.000.
[...]
Considerato che la quota disponibile ammonta ad 1/3 dell'asse ereditario
(pari a 3/9), che a ciascuno dei figli spettano come quota di legittima i 2/9 dell'asse ereditario pari ad un valore di euro 36.666,67, che all'attore in riconvenzionale è stata attribuita una quota pari ad euro 28.333,33, inferiore alla quota spettantegli la domanda di reintegra deve essere accolta e Parte_1
è tenuto a reintegrare della somma di euro
[...] Controparte_2
8.333,34.
Venendo alla successione di deve osservarsi che il Controparte_4 complesso dei beni rientranti nell'asse ereditario ammonta ad euro 492.900 e sulla base del testamento dello stesso è stata attribuita a la quota Pt_1 dell'ulteriore 50% della villa di Santa Marinella del valore di euro 80.000 ed a la proprietà degli appartamenti siti in Santa Marinella, via dei CP_1
Garofani 20, piano S1-T, interni 1 e 2, identificati, l'uno, al foglio 12, particella 525, sub 507 e 512, categoria A/3, classe 1, vani 6,5, superficie catastale 144 mq, rendita euro 788,89, l'altro al foglio 12, particella 525, sub
508 e 511, categoria A/3, classe 1, vani 6, superficie catastale 112 mq, rendita euro 728,20 del valore complessivo di euro 300.000.
Considerando che la quota disponibile ammonta ad 1/3 dell'asse ereditario
(pari a 3/9), che quindi a ciascuno dei figli spettano come quota di legittima i
2/9 dell'asse ereditario pari ad un valore di euro 109.555,56, che all'attore in riconvenzionale è stata attribuita una quota pari ai 2/9 dei beni residui, dopo le assegnazioni in proprietà agli altri coeredi dei beni in Santa Marinella, per un valore di euro 42.644,44, la domanda di reintegra rispetto alla successione di deve essere accolta e e Controparte_4 Parte_1 CP_1 devono reintegrare della somma spettantegli pari ad Controparte_2 euro 66.911,12 in misura proporzionale al valore dei beni assegnati loro in
15 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proprietà.
Quindi, per la successione di è tenuto a Controparte_4 Parte_1 reintegrare della somma di euro 14.086,55 e Controparte_2 [...]
è tenuto a reintegrarlo della somma di euro 52.824,57. CP_1
6. Scioglimento della comunione
Tutte le parti hanno chiesto procedersi allo scioglimento della comunione ed il convenuto ha chiesto assegnare a suo favore la piena Controparte_2 proprietà degli immobili in GG (PG) alla via della Torre n. 1, ed alla via Porta Sole n. 41.
Considerate le disposizioni testamentarie sopra riportate i beni che risultano ancora in comunione sono costituiti da:
1) immobile sito in GG (Perugia), via della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68 e immobile sito in GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro
249,97 del valore di euro 80.000;
2) immobili in GG, via del Mulino frazione Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella
231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro 140,48; terreni siti in GG, identificati al relativo catasto al foglio 11, particelle 305, 315 e 325, al foglio 18, particelle 40, 57, 119 e
120, al foglio 21, particella 150 del valore complessivo di euro 72.000;
3) immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano S1-T, interno 4, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 509
e 514, categoria A/3, classe 1, vani 3, superficie catastale 51 mq, rendita euro 364,10 e immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano T, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 510
e 513, categoria C/2, classe 4, consistenza 28 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 183,65 del valore di euro 41.900.
16 di 21 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'immobile in GG, via del Mulino frazione Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella
231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro
140,48 non è alienabile e resta quindi in comproprietà.
Poiché il valore complessivo dei beni da dividere è di euro 193.900 ed a ciascuno spettano beni pari ad euro 64.633 e considerato che P_ ha chiesto l'assegnazione dei beni sopra indicati (immobili in
[...]
GG (PG) alla via della Torre n. 1, ed alla via Porta Sole n. 41) ed ha diritto alla restituzione delle somme sopra indicate a titolo di reintegra delle quote di legittima lese e che l'assegnazione in natura può compensare parzialmente tali crediti si procede alla assegnazione dei beni in comunione come segue:
1) ad immobile sito in GG (Perugia), via Controparte_2 della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68 e immobile sito in
GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio
27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97 del valore complessivo di euro
80.000 con obbligo di di versare ad CP_1 Controparte_2 la somma di euro 30.091,24 e di di versare la somma di Parte_1 euro 21.786,55, computando in tali somme la reintegra nell'asse ereditario di e Controparte_3 Controparte_4
2) a immobili in GG, via del Mulino frazione Parte_1
Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella 231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro 140,48; terreni siti in GG, identificati al relativo catasto al foglio 11, particelle 305, 315 e 325, al foglio 18, particelle 40, 57, 119 e 120, al foglio 21, particella 150 del valore complessivo di euro 72.000 con obbligo di versare ad P_ la somma di euro 21.786.55, computando in tale somma la
[...] reintegra nell'asse ereditario di e Controparte_3 Controparte_4
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3) a immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano CP_1
S1-T, interno 4, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 509 e 514, categoria A/3, classe 1, vani 3, superficie catastale 51 mq, rendita euro 364,10 e immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano T, identificato al relativo catasto urbano al foglio
12, particella 525, sub 510 e 513, categoria C/2, classe 4, consistenza 28 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 183,65 del valore di euro
41.900 con obbligo di versare ad la somma di euro Controparte_2
30.091,24, computando in tale somma la reintegra nell'asse ereditario di e Controparte_3 Controparte_4
7. Spese
Per definire la condanna alle spese deve osservarsi che:
- la domanda di collazione proposta da nei confronti di Parte_1
è stata rigettata;
Controparte_2
- la domanda di riduzione proposta da quest'ultimo nei confronti di e è stata accolta;
Parte_1 CP_1
- tutte le parti hanno convenuto sulla necessità di procedere allo scioglimento della comunione.
Pertanto e sono tenuti al pagamento delle Parte_1 CP_1 spese del giudizio sostenute da che devono essere Controparte_2 liquidate sulla base del valore della domanda.
Le spese occorrenti allo scioglimento della comunione sono a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, e quindi, nel caso in esame sono a carico di coloro che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2964/21 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta la domanda formulata da di accertamento della Parte_1
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donazione indiretta da parte dei coniugi e Controparte_3 [...]
a favore di e la domanda di collazione CP_4 Controparte_2 formulata dallo stesso Parte_1
2) accoglie la domanda riconvenzionale di reintegrazione nella quota di legittima del convenuto nei confronti di Controparte_2 Parte_1 in relazione alla successione della signora e
[...] Controparte_3 condanna alla reintegrazione la quota di legittima lesa Parte_1 attraverso il pagamento ad della somma di euro Controparte_2
8.333,34;
3) accoglie la domanda riconvenzionale di reintegrazione nella quota di legittima del convenuto nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e in relazione alla successione del signor
[...] CP_1 CP_4
e:
[...]
a) conferma l'efficacia delle disposizioni testamentarie che hanno attribuito la proprietà della villa a Santa Marinella identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Santa Marinella ai fogli 12, particella 524, categoria A/7, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 126 mq, rendita euro 951,57, piano T, nonché al foglio 12, particella 524, sub 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 37 mq, superficie catastale 49mq, rendita euro 179,62 il piano S1, a e la proprietà gli Parte_1 appartamenti siti in Santa Marinella, via dei Garofani 20, piano S1-T, interni 1 e 2, identificati, l'uno, al foglio 12, particella 525, sub 507 e 512, categoria A/3, classe 1, vani 6,5, superficie catastale 144 mq, rendita euro
788,89, l'altro al foglio 12, particella 525, sub 508 e 511, categoria A/3, classe 1, vani 6, superficie catastale 112 mq, rendita euro 728,20 a
[...]
CP_1
b) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni appartenuti in vita a e ed assegna: Controparte_3 Controparte_4
- ad l' immobile sito in GG (Perugia), via Controparte_2 della Torre 1, piano S1, identificato al catasto dei fabbricati al foglio 27, particella 156, sub 6, categoria C/2, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale 28 mq, rendita euro 8,68 e l' immobile sito in
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GG, via Porta Sole 41, piano T-1, al catasto fabbricati al foglio
27, particella 156, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 102 mq, rendita euro 249,97 del valore complessivo di euro
80.000;
- a l'immobili in GG, via del Mulino frazione Parte_1
Roccatamburo 31, piano S1-T-1, identificato al relativo catasto urbano al foglio 11, particella 231, categoria A/4, classe 2, vani 4, superficie catastale 87 mq, rendita euro 140,48 ed i terreni siti in GG, identificati al relativo catasto al foglio 11, particelle 305, 315 e 325, al foglio 18, particelle 40, 57, 119 e 120, al foglio 21, particella 150 del valore complessivo di euro 72.000;
- a immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, CP_1 piano S1-T, interno 4, identificato al relativo catasto urbano al foglio 12, particella 525, sub 509 e 514, categoria A/3, classe 1, vani 3, superficie catastale 51 mq, rendita euro 364,10 e immobile in Santa Marinella, via dei Garofani 18, piano T, identificato al relativo catasto urbano al foglio
12, particella 525, sub 510 e 513, categoria C/2, classe 4, consistenza 28 mq, superficie catastale 35 mq, rendita euro 183,65 del valore di euro
41.900;
- condanna a versare ad a titolo di CP_1 Controparte_2 reintegra della quota di legittima lesa dell'asse ereditario di
[...] la somma di euro 30.091,24; CP_4
- condanna a versare ad a titolo di Parte_1 Controparte_2 reintegra della quota di legittima lesa dell'asse ereditario di
[...] la somma di euro 21.786.55; CP_4 ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate competente la trascrizione della presente sentenza;
- condanna e in solido, al pagamento Parte_1 CP_1 delle spese del giudizio sostenute da che si Controparte_2 liquidano in euro 14.103,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA e spese di CTU;
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- dichiara irripetibili le ulteriori spese del giudizio di divisione.
Civitavecchia 22 luglio 2025.
Il Presidente
Francesco Vigorito
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