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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimiliano Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa iscritta al n. 415/2023 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), titolare della omonima impresa con sede legale in C.F._1
Salaparuta (TP), via Venezia n. 2 (p. iva ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Maria Grazia Cannata, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio Caccamo, sito in Palermo, via Giotto n. 10 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrente,
e
presso la Controparte_1
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici
1 dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 21 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- avv. Maria Grazia Cannata per : Controparte_3
“Tanto premesso, alla luce delle conclusioni rassegnate dal collegio peritale, si chiede NEL MERITO
1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso l' quale Controparte_1 ex lege 8/2018 Dipartimento Della DE Della Regione Sicilia in persona del suo legale rapp.te p.t.
2) Per l'effetto condannare l' Controparte_4
in persona del legale rapp.te pt al
[...] risarcimento in favore del sig. nella qualità di titolare dell'impresa Parte_1 GR , di tutti i danni patrimoniali subiti Parte_1 nonché di tutti i danni patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del Fiume Belice e quantificati nella somma di € 16.967,00 e così come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Dott. e l'Ing. Persona_1 Persona_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento per cui è causa fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, l' Controparte_4
in persona del legale rapp.te pt. a pagare le spese
[...] processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata che dichiara di aver anticipato e non riscosso.”.
- Avvocatura dello Stato per l' del Idrografico della Controparte_4 CP_4
: CP_4
2 “voglia l'On.le Tribunale adito: rigettare il ricorso siccome inammissibile/infondato; in subordine, dichiarare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione dell'evento dannoso;
in subordine, diminuire l'importo dell'eventuale risarcimento, considerato l'inadempimento dell'onere ricadente sul ricorrente ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c. in subordine, dichiarare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione dell'evento dannoso;
in subordine, diminuire l'importo dell'eventuale risarcimento, considerato l'inadempimento dell'onere ricadente sul ricorrente ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2023, , Parte_1 titolare dell'omonima impresa GR, evocava in giudizio l'
[...]
. Controparte_4
Il ricorrente, premesso di essere titolari di alcuni fondi – meglio identificati in ricorso – ubicati nel territorio del Comune di Salaparuta, chiedeva il risarcimento dei danni causati dall'esondazione del vicino fiume Belice, avvenuta in seguito alle precipitazioni verificatesi nei giorni 10 e 11 novembre 2021 a causa della condizione di degrado in cui versava il corso d'acqua, mai oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il cui alveo, ad oggi notevolmente ridotto ed a tratti inesistente, risultava infestato da fitta vegetazione e materiale solido depositatosi nel tempo sul fondo e sulle sponde, con conseguente limitazione delle sezioni di deflusso delle acque meteoriche.
Assumendo la natura demaniale del menzionato corso d'acqua, il ricorrente ne imputava all'amministrazione convenuta l'omessa manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la conseguente responsabilità ex art. 2051 o, in subordine, 2043 c.c.
3 Con comparsa depositata il 21 marzo 2023, si costituiva nel giudizio l' CP_4
, la quale chiedeva il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari
[...] aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti alla morfologia dello stato dei luoghi ed al carattere straordinario degli eventi meteorici di cui trattasi – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La proprietà dei fondi oggetto di causa in capo al ricorrente risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (testamento olografo del 20.03.2003 pubblicato il 17.05.2005 in notar , Rep. 48384, racc. 23113). Per_3
Secondo la descrizione fornita dai c.t.u., i fondi del , ubicati nel territorio Pt_1 comunale di Salaparuta (TP), c/da Cusumano della Donna, si estendono catastalmente per complessivi 6.97.40 Ha, presentano una giacitura pianeggiante e sono posti ad una quota media di 107 metri s.l.m.. Essi vanno collocati, secondo la classificazione contenuta nella Carta dei suoli redatta dai Prof. e nell'Associazione n. 18 (Suoli Alluvionali - Per_4 Per_5 Per_6
Vertisuoli), il cui indirizzo agronomico trova nell'agrumeto, nel vigneto, nei fruttiferi in genere e nel seminativo l'uso prevalente, con potenzialità produttiva variabile da buona a ottima. L'azienda ha un indirizzo produttivo viticolo. Al momento del sopralluogo, tutti i terreni risultavano coltivati a vigneto a spalliera per uva da vino.
Le circostanze dell'avvenuto straripamento del fiume Belice e della conseguente inondazione dei terreni del ricorrente hanno trovato conferma sia nella documentazione prodotta dall'istante, sia negli ulteriori accertamenti svolti dai consulenti tecnici di ufficio, i quali oltre ad aver riscontrato in loco i
4 segni dell'esondazione e del conseguente alluvionamento dei fondi, ne hanno ulteriormente accertato la sussistenza attraverso accurate indagini tecnico- scientifiche.
Il collegio peritale, tenuto conto della distanza temporale rispetto ai fatti oggetto di causa, ai fini della ricostruzione dello stato dei luoghi prima e dopo l'evento alluvionale si è avvalso, oltre che delle osservazioni in campo, anche delle informazioni ottenibili dal materiale fotografico digitale dell'epoca e dalle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth e satellitari (Sentinel 2 - L2A).
I consulenti hanno dapprima analizzato la variazione dello stato dei terreni e delle coltivazioni, ante e post esondazione, attraverso il metodo del telerilevamento (anche noto come remote sensing), accertando il verificarsi del lamentato allagamento, ed in seguito hanno condotto accurate indagini idrologiche, determinando il tempo di corrivazione del corso d'acqua ed il tempo di ritorno dell'evento meteorico, così da individuare le cause dell'evento dannoso.
Dal punto di vista idrografico, i menzionati fondi ricadono nel bacino del torrente Belice, in un settore in cui ricorrono bruschi cambiamenti di direzione del tracciato planimetrico del corso d'acqua, in concomitanza dei quali sono state poste le sezioni di chiusura. Il bacino del fiume Belice è stato tracciato escludendo le porzioni a monte dell'invaso (Belice sinistro) e del sistema Per_7
Diga di Piana degli Albanesi e Maganoce (Belice destro), i quali nei giorni di interesse non hanno rilasciato volumi idrici (cfr. pagina 20 c.t.u.).
Tenuto conto della conformazione dei fondi dei ricorrenti e della loro collocazione idrografica all'interno del bacino del fiume Belice, i consulenti hanno ricondotto l'evento esondativo all'insufficiente dimensionamento del corso d'acqua, non in grado di convogliare le portate di piena conseguenti alle piogge verificatesi il 10 e l'11 novembre 2021, caratterizzate da tempi di ritorno di appena 10 anni e dunque ordinarie.
In particolare, gli ausiliari, all'esito delle simulazioni di deflusso eseguite, hanno affermato che “…la insufficienza idraulica dell'alveo del fiume Belice, che ha determinato lo straripamento delle acque, è indotta prevalentemente dalle limitate dimensioni delle sezioni trasversali e solo come causa accessoria, dalla presenza della fitta vegetazione infestante. La rimozione anche totale della
5 vegetazione infestante non avrebbe, infatti, scongiurato il fenomeno, ma al più contribuito a incrementare la capacità di convogliamento del fiume Belice che, comunque, non avrebbe contenuto le portate conseguenti alle precipitazioni del 10-11 novembre 2021”.
In ragione di quanto sopra, i consulenti hanno dunque auspicato
“…l'esecuzione di opere finalizzate all'ampliamento delle sezioni trasversali, consistenti in interventi di rimozione degli interrimenti provocati dall'accumulo dei materiali detritici trasportati dalle acque ma anche nella eventuale realizzazione di rilevati arginali, avrebbe potuto conferire all'alveo del Fiume una capacità di convogliamento tale da consentire il deflusso delle portate rappresentate dall'idrogramma di piena in assenza di esondazioni.” (cfr. pagina 43 c.t.u.).
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati al ricorrente della convenuta - pubblica Controparte_4 amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere CP_4 omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua sopra indicati.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, sussistente in ipotesi di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente
6 sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Attraverso i dati registrati dalle stazioni pluviografiche di Corleone, Camporeale e Contessa Entellina – appartenenti al Servizio Informatico Agrometeorologico Siciliano (SIAS) – e da quelle di Gibellina e Roccamena – gestite dall'
[...]
– i c.t.u. hanno eseguito lo studio idrologico dell'evento Controparte_4 piovoso per cui è causa, analizzando in particolare i dati pluviometrici rilevati dalla rete di rilevamento territoriale disponibili, nei tempi di: 1, 3, 6, 12 e 24 ore.
Come anticipato, i suindicati valori hanno permesso di accertare che gli eventi per cui è causa si sono caratterizzati per tempi di ritorno inferiori a 10 anni e vanno, pertanto, indubbiamente definiti quali ordinari.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_4
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una Controparte_4 posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al “consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti
7 in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
Altrettanto generico, in quanto non ancorato a nessun comportamento concreto attribuito ai ricorrenti, risulta il richiamo a forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
I c.t.u. non hanno, infatti rilevato alcun comportamento colposo, attribuibile al ricorrente, idoneo a cagionare o aggravare i danni accertati (“…non sussistano
8 elementi per ritenere che il Ricorrente abbia omesso o compiuto attività tali da provocare o aumentare l'entità dei danni che possano avere avuto un'incidenza causale, anche concorrente, sull'entità del danno e sul relativo risarcimento, oggetto di causa”).
L'individuazione e quantificazione dei danni patiti dal ricorrente per effetto dell'esondazione è stata compiuta analiticamente dai consulenti e si basa sia su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi, che sull'analisi delle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth e di quelle satellitari (Sentinel 2 – L2A), anche tramite il metodo del telerilevamento (anche noto come remote sensing.).
Il calcolo dei danni alle colture presenti ed alle strutture è stato effettuato mediante l'utilizzazione delle voci ricavate dal Prezzario Regionale dell'agricoltura e di quelle pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. e Calabria. Sono CP_4 state, altresì, acquisite informazioni presso alcuni rivenditori locali di prodotti per l'agricoltura e consultate alcune pubblicazioni di settore. Infine, sono stati rilevati i costi per le lavorazioni meccaniche praticati da contoterzisti locali.
Rinviandosi più nel dettaglio alla relazione in atti (pagg. 52 ss.) – che il Collegio reputa di poter recepire integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censure – si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno: a) costi per il ripristino degli impianti e delle normali condizioni colturali (danno emergente) per €15.077,00 (di cui €648,00 per l'impiego di mano d'opera straordinaria per eseguire i lavori di rimozione manuale dei residui vegetali sulla spalliera e sistemazione della struttura di sostegno;
€630,00 per la rimozione del materiale vegetale all'interno dei filari, rimozione di materiale limoso e/ lapideo, sistemazione del suolo;
€702,00 per concimazione straordinaria con prodotto ternario;
€40,00 per distribuzione del prodotto;
€72,00 quale mano d'opera per eseguire la lavorazione;
€2.340,00 per il ripristino dell'impianto irriguo;
€8.330,00 per la totale ed irreversibile distruzione del soprassuolo;
€1.254,00 per l'asportazione del materiale ed accantonamento in loco;
€72,00 per la bruciatura dei tralci di vite;
€400,00 per trasposto a discarica;
€113,00 per aratura meccanica dei terreni;
€72,00 quale mano d'opera per eseguire la lavorazione;
€108,00 per frangizollatura con erpice polivomeri o dischi;
9 €72,00 per costo della mano d'opera; €30,00 per la concimazione straordinaria con prodotto ternario;
€22,00 per la distribuzione del prodotto;
€72,00 per mano d'opera); b) danni da mancato reddito (lucro cessante) per €1.890,00.
Per quanto detto, l'Autorità convenuta va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di €16.967,00.
Gli ausiliari hanno curato di scongiurare ogni eventuale duplicazione del risarcimento con riferimento ai danni patiti dallo stesso ricorrente per effetto degli eventi verificatisi nel mese di ottobre 2018, per i quali era stato avviato altro giudizio (n. 557/2020 R.G.). In particolare, hanno verificato che, nell'occasione, il danno da lucro cessante era stato riconosciuto in relazione alla riduzione momentanea delle produzioni, limitatamente alla sola annata agraria 2018/2019, con raccolta delle uve nel mese di settembre 2019, e che, quanto al danno emergente, il ripristino dell'impianto, i cui costi erano stati liquidati, era stato eseguito prima degli eventi del 2021.
Trattandosi di debito di valore, sull'importo riconosciuto, devalutato all'11 novembre 2021 e rivalutato anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
L' per la , soccombente, va Controparte_4 CP_4 condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano – tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €5.386,00, di cui €4.600,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €1.200,00 per la fase decisionale) ed €786,00, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno distratte in favore del difensore del ricorrente, avv. Maria Grazia Cannata, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
10 Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste interamente a carico della parte convenuta soccombente.
p.q.m
.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della
[...] Controparte_1
presso la DE , in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara l' del Distretto Idrografico della presso Controparte_4 CP_4 la DE della responsabile dei danni causati il 10 ed Controparte_4
11 novembre 2021 dalla esondazione del fiume Belice nei confronti del ricorrente;
- condanna, per l'effetto, l' Controparte_1
presso la DE della , in persona del
[...] Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore di
[...]
, a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la Parte_1 somma complessiva di €16.967,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato all'11 novembre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' Controparte_1 CP_4 presso la DE alla rifusione, nei confronti del Controparte_4 ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €5.386,00, di cui €4.600,00 per compensi ed €786,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso il 16 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
11 Onofrio Maria Laudadio
12
Giuseppe Lupo
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimiliano Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa iscritta al n. 415/2023 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), titolare della omonima impresa con sede legale in C.F._1
Salaparuta (TP), via Venezia n. 2 (p. iva ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Maria Grazia Cannata, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio Caccamo, sito in Palermo, via Giotto n. 10 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrente,
e
presso la Controparte_1
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici
1 dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 21 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- avv. Maria Grazia Cannata per : Controparte_3
“Tanto premesso, alla luce delle conclusioni rassegnate dal collegio peritale, si chiede NEL MERITO
1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso l' quale Controparte_1 ex lege 8/2018 Dipartimento Della DE Della Regione Sicilia in persona del suo legale rapp.te p.t.
2) Per l'effetto condannare l' Controparte_4
in persona del legale rapp.te pt al
[...] risarcimento in favore del sig. nella qualità di titolare dell'impresa Parte_1 GR , di tutti i danni patrimoniali subiti Parte_1 nonché di tutti i danni patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del Fiume Belice e quantificati nella somma di € 16.967,00 e così come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Dott. e l'Ing. Persona_1 Persona_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento per cui è causa fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, l' Controparte_4
in persona del legale rapp.te pt. a pagare le spese
[...] processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata che dichiara di aver anticipato e non riscosso.”.
- Avvocatura dello Stato per l' del Idrografico della Controparte_4 CP_4
: CP_4
2 “voglia l'On.le Tribunale adito: rigettare il ricorso siccome inammissibile/infondato; in subordine, dichiarare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione dell'evento dannoso;
in subordine, diminuire l'importo dell'eventuale risarcimento, considerato l'inadempimento dell'onere ricadente sul ricorrente ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c. in subordine, dichiarare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione dell'evento dannoso;
in subordine, diminuire l'importo dell'eventuale risarcimento, considerato l'inadempimento dell'onere ricadente sul ricorrente ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2023, , Parte_1 titolare dell'omonima impresa GR, evocava in giudizio l'
[...]
. Controparte_4
Il ricorrente, premesso di essere titolari di alcuni fondi – meglio identificati in ricorso – ubicati nel territorio del Comune di Salaparuta, chiedeva il risarcimento dei danni causati dall'esondazione del vicino fiume Belice, avvenuta in seguito alle precipitazioni verificatesi nei giorni 10 e 11 novembre 2021 a causa della condizione di degrado in cui versava il corso d'acqua, mai oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il cui alveo, ad oggi notevolmente ridotto ed a tratti inesistente, risultava infestato da fitta vegetazione e materiale solido depositatosi nel tempo sul fondo e sulle sponde, con conseguente limitazione delle sezioni di deflusso delle acque meteoriche.
Assumendo la natura demaniale del menzionato corso d'acqua, il ricorrente ne imputava all'amministrazione convenuta l'omessa manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la conseguente responsabilità ex art. 2051 o, in subordine, 2043 c.c.
3 Con comparsa depositata il 21 marzo 2023, si costituiva nel giudizio l' CP_4
, la quale chiedeva il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari
[...] aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti alla morfologia dello stato dei luoghi ed al carattere straordinario degli eventi meteorici di cui trattasi – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La proprietà dei fondi oggetto di causa in capo al ricorrente risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (testamento olografo del 20.03.2003 pubblicato il 17.05.2005 in notar , Rep. 48384, racc. 23113). Per_3
Secondo la descrizione fornita dai c.t.u., i fondi del , ubicati nel territorio Pt_1 comunale di Salaparuta (TP), c/da Cusumano della Donna, si estendono catastalmente per complessivi 6.97.40 Ha, presentano una giacitura pianeggiante e sono posti ad una quota media di 107 metri s.l.m.. Essi vanno collocati, secondo la classificazione contenuta nella Carta dei suoli redatta dai Prof. e nell'Associazione n. 18 (Suoli Alluvionali - Per_4 Per_5 Per_6
Vertisuoli), il cui indirizzo agronomico trova nell'agrumeto, nel vigneto, nei fruttiferi in genere e nel seminativo l'uso prevalente, con potenzialità produttiva variabile da buona a ottima. L'azienda ha un indirizzo produttivo viticolo. Al momento del sopralluogo, tutti i terreni risultavano coltivati a vigneto a spalliera per uva da vino.
Le circostanze dell'avvenuto straripamento del fiume Belice e della conseguente inondazione dei terreni del ricorrente hanno trovato conferma sia nella documentazione prodotta dall'istante, sia negli ulteriori accertamenti svolti dai consulenti tecnici di ufficio, i quali oltre ad aver riscontrato in loco i
4 segni dell'esondazione e del conseguente alluvionamento dei fondi, ne hanno ulteriormente accertato la sussistenza attraverso accurate indagini tecnico- scientifiche.
Il collegio peritale, tenuto conto della distanza temporale rispetto ai fatti oggetto di causa, ai fini della ricostruzione dello stato dei luoghi prima e dopo l'evento alluvionale si è avvalso, oltre che delle osservazioni in campo, anche delle informazioni ottenibili dal materiale fotografico digitale dell'epoca e dalle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth e satellitari (Sentinel 2 - L2A).
I consulenti hanno dapprima analizzato la variazione dello stato dei terreni e delle coltivazioni, ante e post esondazione, attraverso il metodo del telerilevamento (anche noto come remote sensing), accertando il verificarsi del lamentato allagamento, ed in seguito hanno condotto accurate indagini idrologiche, determinando il tempo di corrivazione del corso d'acqua ed il tempo di ritorno dell'evento meteorico, così da individuare le cause dell'evento dannoso.
Dal punto di vista idrografico, i menzionati fondi ricadono nel bacino del torrente Belice, in un settore in cui ricorrono bruschi cambiamenti di direzione del tracciato planimetrico del corso d'acqua, in concomitanza dei quali sono state poste le sezioni di chiusura. Il bacino del fiume Belice è stato tracciato escludendo le porzioni a monte dell'invaso (Belice sinistro) e del sistema Per_7
Diga di Piana degli Albanesi e Maganoce (Belice destro), i quali nei giorni di interesse non hanno rilasciato volumi idrici (cfr. pagina 20 c.t.u.).
Tenuto conto della conformazione dei fondi dei ricorrenti e della loro collocazione idrografica all'interno del bacino del fiume Belice, i consulenti hanno ricondotto l'evento esondativo all'insufficiente dimensionamento del corso d'acqua, non in grado di convogliare le portate di piena conseguenti alle piogge verificatesi il 10 e l'11 novembre 2021, caratterizzate da tempi di ritorno di appena 10 anni e dunque ordinarie.
In particolare, gli ausiliari, all'esito delle simulazioni di deflusso eseguite, hanno affermato che “…la insufficienza idraulica dell'alveo del fiume Belice, che ha determinato lo straripamento delle acque, è indotta prevalentemente dalle limitate dimensioni delle sezioni trasversali e solo come causa accessoria, dalla presenza della fitta vegetazione infestante. La rimozione anche totale della
5 vegetazione infestante non avrebbe, infatti, scongiurato il fenomeno, ma al più contribuito a incrementare la capacità di convogliamento del fiume Belice che, comunque, non avrebbe contenuto le portate conseguenti alle precipitazioni del 10-11 novembre 2021”.
In ragione di quanto sopra, i consulenti hanno dunque auspicato
“…l'esecuzione di opere finalizzate all'ampliamento delle sezioni trasversali, consistenti in interventi di rimozione degli interrimenti provocati dall'accumulo dei materiali detritici trasportati dalle acque ma anche nella eventuale realizzazione di rilevati arginali, avrebbe potuto conferire all'alveo del Fiume una capacità di convogliamento tale da consentire il deflusso delle portate rappresentate dall'idrogramma di piena in assenza di esondazioni.” (cfr. pagina 43 c.t.u.).
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati al ricorrente della convenuta - pubblica Controparte_4 amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere CP_4 omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua sopra indicati.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, sussistente in ipotesi di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente
6 sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Attraverso i dati registrati dalle stazioni pluviografiche di Corleone, Camporeale e Contessa Entellina – appartenenti al Servizio Informatico Agrometeorologico Siciliano (SIAS) – e da quelle di Gibellina e Roccamena – gestite dall'
[...]
– i c.t.u. hanno eseguito lo studio idrologico dell'evento Controparte_4 piovoso per cui è causa, analizzando in particolare i dati pluviometrici rilevati dalla rete di rilevamento territoriale disponibili, nei tempi di: 1, 3, 6, 12 e 24 ore.
Come anticipato, i suindicati valori hanno permesso di accertare che gli eventi per cui è causa si sono caratterizzati per tempi di ritorno inferiori a 10 anni e vanno, pertanto, indubbiamente definiti quali ordinari.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_4
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una Controparte_4 posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al “consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti
7 in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
Altrettanto generico, in quanto non ancorato a nessun comportamento concreto attribuito ai ricorrenti, risulta il richiamo a forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
I c.t.u. non hanno, infatti rilevato alcun comportamento colposo, attribuibile al ricorrente, idoneo a cagionare o aggravare i danni accertati (“…non sussistano
8 elementi per ritenere che il Ricorrente abbia omesso o compiuto attività tali da provocare o aumentare l'entità dei danni che possano avere avuto un'incidenza causale, anche concorrente, sull'entità del danno e sul relativo risarcimento, oggetto di causa”).
L'individuazione e quantificazione dei danni patiti dal ricorrente per effetto dell'esondazione è stata compiuta analiticamente dai consulenti e si basa sia su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi, che sull'analisi delle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth e di quelle satellitari (Sentinel 2 – L2A), anche tramite il metodo del telerilevamento (anche noto come remote sensing.).
Il calcolo dei danni alle colture presenti ed alle strutture è stato effettuato mediante l'utilizzazione delle voci ricavate dal Prezzario Regionale dell'agricoltura e di quelle pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. e Calabria. Sono CP_4 state, altresì, acquisite informazioni presso alcuni rivenditori locali di prodotti per l'agricoltura e consultate alcune pubblicazioni di settore. Infine, sono stati rilevati i costi per le lavorazioni meccaniche praticati da contoterzisti locali.
Rinviandosi più nel dettaglio alla relazione in atti (pagg. 52 ss.) – che il Collegio reputa di poter recepire integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censure – si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno: a) costi per il ripristino degli impianti e delle normali condizioni colturali (danno emergente) per €15.077,00 (di cui €648,00 per l'impiego di mano d'opera straordinaria per eseguire i lavori di rimozione manuale dei residui vegetali sulla spalliera e sistemazione della struttura di sostegno;
€630,00 per la rimozione del materiale vegetale all'interno dei filari, rimozione di materiale limoso e/ lapideo, sistemazione del suolo;
€702,00 per concimazione straordinaria con prodotto ternario;
€40,00 per distribuzione del prodotto;
€72,00 quale mano d'opera per eseguire la lavorazione;
€2.340,00 per il ripristino dell'impianto irriguo;
€8.330,00 per la totale ed irreversibile distruzione del soprassuolo;
€1.254,00 per l'asportazione del materiale ed accantonamento in loco;
€72,00 per la bruciatura dei tralci di vite;
€400,00 per trasposto a discarica;
€113,00 per aratura meccanica dei terreni;
€72,00 quale mano d'opera per eseguire la lavorazione;
€108,00 per frangizollatura con erpice polivomeri o dischi;
9 €72,00 per costo della mano d'opera; €30,00 per la concimazione straordinaria con prodotto ternario;
€22,00 per la distribuzione del prodotto;
€72,00 per mano d'opera); b) danni da mancato reddito (lucro cessante) per €1.890,00.
Per quanto detto, l'Autorità convenuta va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di €16.967,00.
Gli ausiliari hanno curato di scongiurare ogni eventuale duplicazione del risarcimento con riferimento ai danni patiti dallo stesso ricorrente per effetto degli eventi verificatisi nel mese di ottobre 2018, per i quali era stato avviato altro giudizio (n. 557/2020 R.G.). In particolare, hanno verificato che, nell'occasione, il danno da lucro cessante era stato riconosciuto in relazione alla riduzione momentanea delle produzioni, limitatamente alla sola annata agraria 2018/2019, con raccolta delle uve nel mese di settembre 2019, e che, quanto al danno emergente, il ripristino dell'impianto, i cui costi erano stati liquidati, era stato eseguito prima degli eventi del 2021.
Trattandosi di debito di valore, sull'importo riconosciuto, devalutato all'11 novembre 2021 e rivalutato anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
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L' per la , soccombente, va Controparte_4 CP_4 condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano – tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €5.386,00, di cui €4.600,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €1.200,00 per la fase decisionale) ed €786,00, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno distratte in favore del difensore del ricorrente, avv. Maria Grazia Cannata, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
10 Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste interamente a carico della parte convenuta soccombente.
p.q.m
.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della
[...] Controparte_1
presso la DE , in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara l' del Distretto Idrografico della presso Controparte_4 CP_4 la DE della responsabile dei danni causati il 10 ed Controparte_4
11 novembre 2021 dalla esondazione del fiume Belice nei confronti del ricorrente;
- condanna, per l'effetto, l' Controparte_1
presso la DE della , in persona del
[...] Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore di
[...]
, a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la Parte_1 somma complessiva di €16.967,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato all'11 novembre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' Controparte_1 CP_4 presso la DE alla rifusione, nei confronti del Controparte_4 ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €5.386,00, di cui €4.600,00 per compensi ed €786,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso il 16 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
11 Onofrio Maria Laudadio
12
Giuseppe Lupo