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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente est.
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17145 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ruggiero Elena e Martini C.F._1
Katia presso le quali elettivamente domicilia
Attore
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
Convenuto Contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/08/2024, chiedeva pronunziarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in NAPOLI il 02/07/1986 (atto n. 213, P. II, Serie. A, sez. D, anno 1986),
[...]
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 12/01/1994, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento RG. 65551/1993.
Riferiva altresì che dall'unione tra i predetti nascevano il 05/02/1990, e Per_1 Per_2
l'11/02/1992, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
[...]
Solo parte ricorrente compariva in data 25/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c. e precisava di non avere più alcun rapporto con la convenuta e che lavora al campus Per_1
biomedico e comunque si appoggia da me e , che pure lavora a Napoli, viene Persona_2
da me durante i fine settimana oppure se sta in ferie o in malattia. Preciso che CP_1
vive effettivamente nel luogo di formale residenza (via Giordano Bruno 199
[...]
Napoli) ; ciò mi viene riferito da che è l'unica che ha mantenuto rapporti Persona_2
con la mamma e che si reca talvolta a casa sua”
Il giudice - dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, non rilevando la necessità di adottare provvedimenti provvisori urgenti, ritenendo la causa matura per la decisione in assenza di domanda di assunzione di mezzi di prova e di figli minori - ordinava la discussione orale della causa ed all'esito riservava la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Il ricorrente chiedeva sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile, in ragione dell'indipendenza economica della moglie e dei figli.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della resistente, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in NAPOLI il 02/07/1986 (atto
[...] Controparte_1
n. 213, P. II, Serie. A, sez. D, anno 1986);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 213, P. II, Serie. A, sez. D, anno 1986);
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28/03/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente est.
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17145 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ruggiero Elena e Martini C.F._1
Katia presso le quali elettivamente domicilia
Attore
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
Convenuto Contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/08/2024, chiedeva pronunziarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in NAPOLI il 02/07/1986 (atto n. 213, P. II, Serie. A, sez. D, anno 1986),
[...]
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 12/01/1994, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento RG. 65551/1993.
Riferiva altresì che dall'unione tra i predetti nascevano il 05/02/1990, e Per_1 Per_2
l'11/02/1992, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
[...]
Solo parte ricorrente compariva in data 25/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c. e precisava di non avere più alcun rapporto con la convenuta e che lavora al campus Per_1
biomedico e comunque si appoggia da me e , che pure lavora a Napoli, viene Persona_2
da me durante i fine settimana oppure se sta in ferie o in malattia. Preciso che CP_1
vive effettivamente nel luogo di formale residenza (via Giordano Bruno 199
[...]
Napoli) ; ciò mi viene riferito da che è l'unica che ha mantenuto rapporti Persona_2
con la mamma e che si reca talvolta a casa sua”
Il giudice - dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, non rilevando la necessità di adottare provvedimenti provvisori urgenti, ritenendo la causa matura per la decisione in assenza di domanda di assunzione di mezzi di prova e di figli minori - ordinava la discussione orale della causa ed all'esito riservava la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Il ricorrente chiedeva sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile, in ragione dell'indipendenza economica della moglie e dei figli.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della resistente, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in NAPOLI il 02/07/1986 (atto
[...] Controparte_1
n. 213, P. II, Serie. A, sez. D, anno 1986);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 213, P. II, Serie. A, sez. D, anno 1986);
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28/03/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti