Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04420/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4420 del 2025, proposto da
LO RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Aucelli e Francesco Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 487/2025 (n. 8125/2024 rg), passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. IO ZU e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe è chiesta in apparenza l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n. 487 del 2025, che sarebbe stata pronunciata su ricorso proposto dalla signora LO RI.
In effetti il giudicato da ottemperare depositato nel presente giudizio è costituito dalla sentenza succitata che accoglie il ricorso davanti al giudice ordinario della signora RI.
Tuttavia, la copia del ricorso davanti al TAR depositata in giudizio ai sensi dell’art. 45 del c.p.a. individua quale ricorrente la signora FE GL, che chiede l’ottemperanza non della suindicata pronuncia del Tribunale di Milano, bensì della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza n. 940 del 2024.
Dalla lettura degli atti di causa non è pertanto dato comprendere chi sia realmente la parte ricorrente, né gli avvocati proponenti il ricorso sono comparsi davanti a questo TAR all’udienza camerale del 14.4.2026 per rendere i necessari chiarimenti.
Alla stessa udienza è stato dato peraltro rituale avviso dell’eventuale inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a.
Reputa il Tribunale, pertanto, che si ravvisano i presupposti per l’applicazione dell’art. 44, comma 1 lettera b) del c.p.a., secondo cui il ricorso è nullo se vi è « incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda ».
Nel caso di specie non sono individuabili con chiarezza né la parte ricorrente né la sentenza oggetto di ottemperanza.
Ne discende l’inammissibilità del gravame in epigrafe.
2. Le spese di lite possono essere interamente compensate, visti l’andamento della controversia e la natura delle parti coinvolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE UN, Presidente
IO ZU, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ZU | LE UN |
IL SEGRETARIO